N. 625 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998
N. 625 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Baldi Tommaso ed altri contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.37 del 16-9-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1970/97 r.g.r. proposto da Baldi Tommaso, Mazzini Chiara, Schiavon Fabio, rappresentati e difesi dagli avv.ti M.G. Lanero e C. Mauceri, presso la prima elettivamente domiciliati in Genova, via Corsica, 2/11, ricorrenti; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rettore Universita' degli studi di Genova; consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, in persona del presidente in carica; Senato accademico, Univerista' degli studi di Genova, inpersona del presidente pro-tempore; consiglio corso di laurea in odontoiatria Universita' di Genova, in persona del presidente pro-tempore; tutti rappresentati e difesa ex lege dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti, per l'annullamento della delibera del senato accademico con cui l'Universita' degli studi di Genova ha deliberato per l'anno accademico 1997/98 di attivare il primo anno del corso di laura in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti gia' immatricolati nell'a.a. 1996/97 con esclusione di nuove immatricolazioni, nonche' di tutte le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, tutti atti non conosciuti, nonche' del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis, in parte de qua, dello statuto dell'Universita' in parte de qua, del regolamento didattico di Ateneo di cui non si conoscono gli estremi in parte de qua e, per quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997, in parte de qua, nonche' delle relative deliberazioni delle competenti autorita' accademiche della medesima Universita' di cui non si conoscono ne' estremi ne' il contenuto e di ogni altra determinazione rettoriale, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del Consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Lanero per i ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue; Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 6 novembre 1997 Baldi Tommaso, Mazzini Chiara, Schiavon Fabio impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver diritto ad iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, mentre in forza dei provvedimenti impugnati, tale facolta' e' loro preclusa. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; 2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione; 3) ulteriore violazione sotto diverso profilo dell'artt. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita' costituzionale della legge n. 341/1990 in parte de qua; 4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997 e d.m. 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita' e difetto di istruttoria e dei presupposti; 5) violazione della tabella XVIII-bis allegata al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 nonche' dello statuto dell'Universita' di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I. - I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturita' e che intendono iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 619/1998, salvo, in calce, la data "11 marzo 1998", anziche' "26 marzo 1998"). 98C1004