N. 625 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998

                                N. 625
  Ordinanza  emessa  l'11  marzo  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Liguria sul ricorso proposto  da  Baldi  Tommaso  ed
 altri   contro   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altri
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1970/97  r.g.r.
 proposto   da   Baldi   Tommaso,   Mazzini  Chiara,  Schiavon  Fabio,
 rappresentati e difesi dagli avv.ti M.G. Lanero e C. Mauceri,  presso
 la  prima  elettivamente  domiciliati  in  Genova, via Corsica, 2/11,
 ricorrenti;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in  carica,  l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore in carica, rettore  Universita'  degli
 studi di Genova; consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, in
 persona  del  presidente  in  carica;  Senato accademico, Univerista'
 degli  studi  di  Genova,  inpersona  del   presidente   pro-tempore;
 consiglio  corso  di laurea in odontoiatria Universita' di Genova, in
 persona del presidente pro-tempore; tutti rappresentati e  difesa  ex
 lege  dell'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  domiciliataria in
 Genova, resistenti, per  l'annullamento  della  delibera  del  senato
 accademico  con cui l'Universita' degli studi di Genova ha deliberato
 per l'anno accademico 1997/98 di attivare il primo anno del corso  di
 laura  in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti
 gia'  immatricolati  nell'a.a.    1996/97  con  esclusione  di  nuove
 immatricolazioni, nonche' di tutte le relative delibere del consiglio
 di  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio
 di facolta' di medicina  e  chirurgia,  tutti  atti  non  conosciuti,
 nonche' del d.P.R. 28 febbraio 1980, n.  135 e della allegata tabella
 XVIII-bis,  in  parte de qua, dello statuto dell'Universita' in parte
 de qua, del regolamento didattico di Ateneo di cui non  si  conoscono
 gli  estremi  in parte de qua e, per quanto di ragione, dei dd.mm. n.
 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997, in parte de qua, nonche'
 delle relative deliberazioni delle competenti  autorita'  accademiche
 della medesima Universita' di cui non si conoscono ne' estremi ne' il
 contenuto  e di ogni altra determinazione rettoriale, e di ogni altro
 atto presupposto connesso e conseguente.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 Consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. Lanero per i
 ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 6 novembre 1997  Baldi  Tommaso,  Mazzini
 Chiara,  Schiavon  Fabio  impugnavano,  chiedendone l'annullamento, i
 provvedimenti in epigrafe indicati,  esponendo  di  aver  diritto  ad
 iscriversi  al  corso  di  laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
 mentre in forza dei provvedimenti impugnati, tale  facolta'  e'  loro
 preclusa.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)    violazione    dei    principi   generali   dell'ordinamento
 costituzionale  con  riferimento  agli  artt.  3,  33  e   34   della
 Costituzione;
     2)   violazione   del   principio  costituzionale  dell'autonomia
 universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 3 e
 34 della Costituzione;
     3) ulteriore violazione sotto diverso profilo dell'artt. 33 e  34
 anche  con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita'
 costituzionale della legge n. 341/1990 in parte de qua;
     4) violazione ed  erronea  applicazione  dell'art.  9,  legge  19
 novembre  1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116 della
 legge 15 maggio 1997, n. 127 e del d.m. n. 745 del 21 luglio  1997  e
 d.m.    31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita' e difetto
 di istruttoria e dei presupposti;
     5) violazione della  tabella  XVIII-bis  allegata  al  d.P.R.  28
 febbraio  1980,  n.  135  nonche'  dello  statuto dell'Universita' di
 Genova  ed  eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di
 motivazione.
   I  ricorrenti  concludevano per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I. - I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di  maturita'  e
 che    intendono    iscriversi    alla   facolta'   di   odontoiatria
 dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per  l'anno
 accademico  1997-98  hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso
 di laurea.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 619/1998, salvo, in calce, la data  "11  marzo  1998",  anziche'  "26
 marzo 1998").
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