N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 agosto 1998
N. 24 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 agosto 1998 (del Presidente della regione siciliana) Finanza pubblica allargata - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto - Attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, di cui all'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 241/1997 - Fissazione di termini e modalita' per il versamento dei tributi alla tesoreria provinciale dello Stato - Lesione delle competenze spettanti alla regione siciliana in materia di riscossione tributaria, relativamente alle entrate ad essa statutariamente riservate - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale. (Decreto 18 maggio 1998, n. 189, del Presidente della Repubblica). (Statuto regione siciliana, artt. 20 e 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1047 (recte: n. 1074), artt. 2, 3, 4, 8 e 9).(GU n.39 del 30-9-1998 )
Ricorso del Presidente della Regione siciliana pro-tempore on. dott. Giuseppe Drago, rappresenzato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Francesco Castaldi e Giorgio Colajanni ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della regione siciliana in Roma, Via Marghera 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 29 luglio 1998. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato. Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra la regione siciliana e lo Stato per effetto del regolamento "recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 18 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 19 giugno 1998. F a t t o Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha semplificato per i contribuenti titolari di partita Iva gli adempimenti connessi alla dichiarazione ed al pagamento di taluni tributi e contributi quali l'Irpef, con le ritenute alla fonte, l'Iva, le imposte sostitutive delle predette imposte nonche' i contributi previdenziali dovuti all'Inps, i premi assicurativi dovuti all'Inail e infine i nuovi tributi regionali Irap e addizionale Irpef dovuti dai soggetti passivi di Iva. La semplificazione si concretizza, anzitutto, in dichiarazioni unitarie e, per quel che qui piu' rileva, in riscossioni unitarie con la innovativa possibilita' di compensazione orizzontale dei debiti e dei crediti relativi a svariate causali. Deputate alla riscossione dei predetti tributi e contributi sono le banche e, nel periodo transitorio, anche i concessionari della riscossione. In particolare l'art. 21 del d.lgs. 241/1997 prevede che i riscuotitori suddetti versino le somme riscosse alla tesoreria dello Stato ovvero alla Cassa regionale siciliana di Palermo. Il successivo art. 24, comma 10, demanda ad un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalita' di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai concessionari della riscossione durante il periodo transitorio. Senonche' il suindicato regolamento emanato con il d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189, disattendendo quanto disposto dal citato art. 21 del d.lgs., non prevede che i versamenti unitari devono essere effettuati dagli agenti della riscossione alla Cassa regionale siciliana di Palermo per le somme riscosse nel suo territorio ma disloca in un'unica sede centrale la determinazione delle spettanze agli enti destinatari in violazione della potesta' regionale di riscossione delle entrate di propria spettanza e del diritto al conseguimento immediato del relativo gettito. Il citato decreto presidenziale si manifesta lesivo delle attribuzioni della regione siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa e viene censurato per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli artt. 36 e 20 dello statuto siciliano e degli artt. 2, 3, 4, 8 e 9 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute negli artt. 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965 spettano alla regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate (art. 2), ivi comprese anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sopratasse nonche' quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali (art. 3), e infine quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione (art. 4). Ai sensi dell'art. 20 dello statuto e degli artt. 8 e 9 delle predette norme di attuazione, alla regione sono attribuite le relative funzioni esecutive ed amministrative. La stessa si avvale, fino a quando non sara' diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale cui rimborsera' le relative spese (art. 8, primo comma e art. 9). Alla esazione delle entrate di spettanza della regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, essa provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quelle suindicate, la regione puo' provvedere direttamente e mediante concessioni (art. 8, terzo comma). La competenza riconosciuta in capo alla regione in materia di riscossione delle entrate tributarie di spettanza regionale dalle citate norme statutarie e di attuazione dello Statuto nonche' dalla consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (cfr. sentt. nn. 150/1969; 2/1967 punto 4, ultimo periodo del considerato in diritto; 61/1987 punto 18 del considerato in diritto; 411/1993, 127/1994 viene radicalmente disattesa dall'impugnato decreto presidenziale nelle parti in cui non regolamenta le modalita' di riparto e del versamento delle entrate statutariamente riservate alla regione. L'illegittimita' dell'impugnato decreto e' ancor piu' grave e manifesta se si considera che lo stesso si appalesa in violazione del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - di cui peraltro costituisce attuazione - ed in particolare degli artt. 21 e 26 che sanciscono l'immediato versamento delle somme riscosse alla Cassa regionale siciliana di Palermo. Giova al riguardo ricordare che gia' nella sent. 299 del 1974 codesta Corte affermava che "lo Stato, non appena avra' riscosso tali entrate, dovra' immediatamente trasmettere il relativo importo alla Regione, onde evitare che questa abbia a subire pregiudizio nell'assolvimento delle sue funzioni per effetto di ritardi nell'acquisizione di quanto ad essa e' dovuto".
P. Q. M. Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte costituzionale di volere accogliere il ricorso, ritenendo e dichiarando che il decreto presidenziale anzidetto e' illegittimo in quanto invade l'ambito delle competenze della regione siciliana in violazione degli artt. 36 e 20 stat. sic. e 2, 3, 4, 8 e 9 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di cui al d.P.R. n. 1047 del 1965; procedere, in conseguenza, all'annullamento dell'atto impugnato e dichiarare che le entrate tributarie riscosse nel territorio regionale devono essere versate alla Cassa regionale siciliana di Palermo. Palermo, 10 agosto 1998. Avv. Francesco Castaldi - Avv. Giorgio Colajanni 98C1037