N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 agosto 1998

                                 N. 24
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 22 agosto 1998 (del Presidente della regione siciliana)
 Finanza  pubblica  allargata  -  Norme   di   semplificazione   degli
    adempimenti  dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
    e dell'imposta sul valore aggiunto - Attuazione delle disposizioni
    in materia di versamenti in tesoreria, di cui all'art.  24,  comma
    10, d.lgs. n.  241/1997 - Fissazione di termini e modalita' per il
    versamento  dei  tributi  alla tesoreria provinciale dello Stato -
    Lesione delle  competenze  spettanti  alla  regione  siciliana  in
    materia  di  riscossione tributaria, relativamente alle entrate ad
    essa  statutariamente  riservate   -   Violazione   dell'autonomia
    finanziaria regionale.
 (Decreto 18 maggio 1998, n. 189, del Presidente della Repubblica).
 (Statuto  regione siciliana, artt. 20 e 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.
    1047 (recte: n. 1074), artt. 2, 3, 4, 8 e 9).
(GU n.39 del 30-9-1998 )
   Ricorso del Presidente  della  Regione  siciliana  pro-tempore  on.
 dott.  Giuseppe Drago, rappresenzato e difeso, sia congiuntamente che
 disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
 avvocati  Francesco  Castaldi  e  Giorgio  Colajanni ed elettivamente
 domiciliato presso la sede dell'Ufficio della  regione  siciliana  in
 Roma,   Via   Marghera   36,   autorizzato  a  proporre  ricorso  con
 deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 29 luglio 1998.
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  pro-tempore,
 domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
 della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge  dalla
 Avvocatura generale dello Stato.
   Per  la  risoluzione  del  conflitto di attribuzione insorto fra la
 regione siciliana e lo Stato per  effetto  del  regolamento  "recante
 norme  di  attuazione  delle disposizioni in materia di versamenti in
 tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9
 luglio 1997, n. 241", approvato  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  189  del  18  maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 141 del 19 giugno 1998.
                               F a t t o
   Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha semplificato per i contribuenti
 titolari di partita Iva gli adempimenti connessi  alla  dichiarazione
 ed  al pagamento di taluni tributi e contributi quali l'Irpef, con le
 ritenute alla fonte, l'Iva, le  imposte  sostitutive  delle  predette
 imposte  nonche'  i contributi previdenziali dovuti all'Inps, i premi
 assicurativi dovuti all'Inail e infine i nuovi tributi regionali Irap
 e addizionale Irpef dovuti dai soggetti passivi di Iva.
   La semplificazione  si  concretizza,  anzitutto,  in  dichiarazioni
 unitarie e, per quel che qui piu' rileva, in riscossioni unitarie con
 la  innovativa possibilita' di compensazione orizzontale dei debiti e
 dei crediti relativi a svariate causali.
   Deputate alla riscossione dei predetti tributi e contributi sono le
 banche e,  nel  periodo  transitorio,  anche  i  concessionari  della
 riscossione.
   In  particolare  l'art.  21  del  d.lgs.  241/1997  prevede  che  i
 riscuotitori suddetti versino le somme riscosse alla tesoreria  dello
 Stato ovvero alla Cassa regionale siciliana di Palermo.
   Il  successivo  art.  24,  comma  10, demanda ad un regolamento, da
 emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,
 n.  400,  la  disciplina  delle  modalita' di versamento in Tesoreria
 delle somme riscosse dai concessionari della riscossione  durante  il
 periodo transitorio.
   Senonche' il suindicato regolamento emanato con il d.P.R. 18 maggio
 1998,  n.  189,  disattendendo quanto disposto dal citato art. 21 del
 d.lgs., non prevede che i versamenti unitari devono essere effettuati
 dagli agenti della riscossione  alla  Cassa  regionale  siciliana  di
 Palermo  per  le  somme  riscosse  nel  suo  territorio ma disloca in
 un'unica sede centrale la determinazione delle  spettanze  agli  enti
 destinatari  in  violazione  della  potesta' regionale di riscossione
 delle entrate di propria spettanza e  del  diritto  al  conseguimento
 immediato del relativo gettito.
   Il   citato   decreto   presidenziale  si  manifesta  lesivo  delle
 attribuzioni della regione  siciliana  e  dell'autonomia  finanziaria
 della stessa e viene censurato per le seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   Violazione  degli  artt.  36  e  20 dello statuto siciliano e degli
 artt. 2, 3, 4, 8 e 9 delle norme di attuazione in materia finanziaria
 di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
   Ai sensi dell'art. 36 dello statuto  siciliano  e  delle  norme  di
 attuazione contenute negli artt. 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965
 spettano  alla regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa
 direttamente  deliberate,  tutte  le  entrate   tributarie   erariali
 riscosse   nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette  o  indirette,
 comunque denominate (art. 2), ivi comprese  anche  quelle  accessorie
 costituite  dagli interessi di mora e dalle sopratasse nonche' quelle
 derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie  amministrative  e
 penali  (art. 3), e infine quelle che, sebbene relative a fattispecie
 tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per  esigenze
 amministrative,  ad  uffici  finanziari  situati fuori del territorio
 della regione (art.  4).
   Ai sensi dell'art. 20 dello statuto e  degli  artt.  8  e  9  delle
 predette  norme  di  attuazione,  alla  regione  sono  attribuite  le
 relative funzioni esecutive ed amministrative.
   La stessa si avvale, fino a quando non sara' diversamente disposto,
 degli uffici periferici dell'amministrazione statale cui  rimborsera'
 le relative spese (art. 8, primo comma e art. 9).
   Alla  esazione delle entrate di spettanza della regione, costituite
 da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, essa provvede a norma
 delle disposizioni nazionali e regionali  vigenti  e  a  mezzo  degli
 agenti   di   riscossione  di  cui  alle  disposizioni  stesse.  Alla
 riscossione delle entrate di natura diversa da quelle suindicate,  la
 regione  puo' provvedere direttamente e mediante concessioni (art. 8,
 terzo comma).
   La competenza riconosciuta in  capo  alla  regione  in  materia  di
 riscossione  delle  entrate  tributarie  di spettanza regionale dalle
 citate norme statutarie e di attuazione dello Statuto  nonche'  dalla
 consolidata  giurisprudenza  di codesta ecc.ma Corte (cfr. sentt. nn.
 150/1969; 2/1967 punto 4, ultimo periodo del considerato in  diritto;
 61/1987 punto 18 del considerato in diritto; 411/1993, 127/1994 viene
 radicalmente  disattesa  dall'impugnato  decreto  presidenziale nelle
 parti in cui non regolamenta le modalita' di riparto e del versamento
 delle entrate statutariamente riservate alla regione.
   L'illegittimita' dell'impugnato  decreto  e'  ancor  piu'  grave  e
 manifesta se si considera che lo stesso si appalesa in violazione del
 decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  -  di  cui  peraltro
 costituisce attuazione - ed in particolare degli artt. 21  e  26  che
 sanciscono  l'immediato  versamento  delle  somme riscosse alla Cassa
 regionale siciliana di Palermo.
   Giova al riguardo ricordare che  gia'  nella  sent.  299  del  1974
 codesta Corte affermava che "lo Stato, non appena avra' riscosso tali
 entrate,  dovra'  immediatamente trasmettere il relativo importo alla
 Regione,  onde  evitare  che  questa  abbia  a   subire   pregiudizio
 nell'assolvimento   delle   sue   funzioni  per  effetto  di  ritardi
 nell'acquisizione di quanto ad essa e' dovuto".
                               P. Q. M.
   Si  chiede  pertanto  all'Ecc.ma  Corte  costituzionale  di  volere
 accogliere  il  ricorso,  ritenendo  e  dichiarando  che  il  decreto
 presidenziale anzidetto e'  illegittimo  in  quanto  invade  l'ambito
 delle competenze della regione siciliana in violazione degli artt. 36
 e  20  stat.  sic.    e  2,  3, 4, 8 e 9 delle norme di attuazione in
 materia finanziaria, di cui al d.P.R. n. 1047 del 1965; procedere, in
 conseguenza, all'annullamento dell'atto impugnato e dichiarare che le
 entrate tributarie riscosse nel territorio  regionale  devono  essere
 versate alla Cassa regionale siciliana di Palermo.
   Palermo, 10 agosto 1998.
           Avv. Francesco Castaldi - Avv. Giorgio Colajanni
 98C1037