N. 643 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio - 24 agosto 1998

                                N. 643
 Ordinanza   emessa   il   17  febbraio  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  24  agosto  1998)  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura di Pistoia nel procedimento penale a
 carico di Lastrucci Luana ed altro
 Lavoro  -  Contravvenzioni  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  -
    Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via
    amministrativa  (con  conseguente  estinzione del reato) - Mancata
    previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo
    di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha  ritenuto  di
    non  dover  impartire  alcuna  prescrizione  trattandosi  di reato
    istantaneo che  preclude  la  regolarizzazione)  -  Disparita'  di
    trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.38 del 23-9-1998 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  per  questione di legittimita'
 costituzionale artt. 23 e segg. legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata  la  richiesta  del  p.m.,  pervenuta in data 17 febbraio
 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di  cui
 all'art.  7,  d.P.R.  n.  547/1955 accertato il 6 marzo 1996 a carico
 degli  imputati  Lastrucci  Luana   e   Innesti   Daniele   in   atti
 generalizzati;
   Rilevato  che  la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento
 eseguito in data 6 marzo 1996 da personale  della  U.S.L.  3  -  zona
 Valdinievole;
   Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 6
 marzo   1996   nei  locali  della  ditta  degli  imputati  e'  emersa
 l'infrazione di cui sopra per "aver  noleggiato  alla  impresa  edile
 Maccio'  ing.    Lino  s.a.s.  di  Maccio'  Marino    C.  con  sede a
 Montecatini Terme in via Garibaldi n. 38 in data 23 ottobre 1995, una
 gru  a  torre  Liebherr  35K  numero  di  fabbrica  354003,  anno  di
 costruzione  1994,  mancante  della  matricola  Ispesl  e  posta  sul
 cantiere edile in via Riaffrico a Montecatini Terme, non  rispondente
 alle  norme  di  sicurezza  perche'  priva  di  omologazione da parte
 dell'Ispesl competente, del libretto  e  della  verifica  trimestrale
 delle funi";
   Rilevato,  ancora,  che  a  seguito  dell'accertamento  l'organo di
 vigilanza pur rilevando la  violazione  dell'art.  7  del  d.P.R.  n.
 547/1955 non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art.
 20  del  d.lgs.    n.  758/1994  in  quanto  non  ottemperabili  "non
 usufruendo cosi'  dei  benefici  degli  artt.  20/21  del  d.lgs.  n.
 758/1994" (v. relazione n. 171/1996 dell'8 maggio 1996 in atti);
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 642/1998).
 98C1043