N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 agosto 1998

                                 N. 36
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 28 agosto 1998 (della regione siciliana)
 Sanita'  pubblica - Rifornimento idrico delle isole minori - Funzioni
    in materia esercitate dal Ministero della difesa  -  Trasferimento
    alle  regioni  a statuto speciale per le isole minori comprese nel
    territorio -  Lesione  delle  competenze  e  dell'autonomia  della
    regione  siciliana,  in  particolare,  nelle  materie  di  igiene,
    sanita' publica, assistenza sanitaria, comunicazione e trasporti -
    Mancata attribuzione di mezzi finanziari per fronteggiare i  nuovi
    oneri,  con  violazione  dell'obbligo  di  copertura  per  nuove o
    maggiori spese  -  Inosservanza  delle  procedure  statutariamente
    previste  per  l'adozione  di  normative  interessanti  la regione
    stessa - Incidenza sulle competenze e  sull'autonomia  finanziaria
    delle regioni.
 (D.Lgs. 30 giugno 1998, n. 244).
 (Cost., art. 81, quarto comma, 116 e 119; statuto regione Sicilia,
 art.  17, 19, 21, comma 3, e 43; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.
 55, comma 5).
(GU n.38 del 23-9-1998 )
   Ricorso  della  regione  siciliana,  in  persona   del   Presidente
 pro-tempore  on.  dott.  Giuseppe  Drago, rappresentato e difeso, sia
 congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
 presente  atto,  dall'avv.    Michele Arcadipane e dall'avv. Giovanni
 Carapezza  Figlia,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  la   sede
 dell'ufficio  della  regione  siciliana  in Roma, via Marghera n. 36,
 autorizzato  a  proporre  ricorso  con  deliberazione  della   Giunta
 regionale n. 269 del 20 agosto 1998;
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
 domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi  presso  gli  uffici
 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e difeso per legge
 dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale  del  decreto  legislativo  30  giugno  1998,  n. 244:
 "Trasferimento alle regioni a statuto  speciale  delle  funzioni  del
 Ministero  della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole
 minori, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre  1997,
 n.   449"   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana, n. 171, serie generale, del 24 luglio 1998.
   Con l'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e'
 stata disposta la delega al Governo della Repubblica per l'emanazione
 di un decreto legislativo volto a:
     "a)  trasferire  alle  regioni  a statuto speciale le funzioni in
 materia  di  rifornimento  idrico  delle  isole   minori,   assegnate
 dall'art.  4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della
 difesa  fermo  restando  il  concorso  del  predetto Ministero quando
 ricorrano particolari necessita'  nello  specifico  settore  e  fermi
 restando la continuita' e il livello qualitativo del servizio;
     b)  disciplinare  il  concorso  di  cui alla lett. a), sulla base
 della capacita' operativa delle  unita'  di  rifornimento  idrico  in
 dotazione  al  Ministero  della difesa e dei relativi stanziamenti di
 bilancio".    Con  decreto  legislativo  30  giugno  1998,  n.   244,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n.
 171, s.g., del 24 luglio 1998, il  previsto  trasferimento  e'  stato
 attuato senza il rispetto delle particolari forme procedurali sancite
 dallo statuto siciliano e senza disporre una correlativa attribuzione
 di  mezzi  finanziari.   In definitiva, il predetto "trasferimento di
 funzioni" si e' risolto in  un  puro  addossamento  alle  regioni  ad
 autonomia  differenziata, e in particolare alla regione siciliana (il
 cui territorio, tra tutte, conta un maggior numero di isole  minori),
 dell'onere  gestionale  e  finanziario  del rifornimento idrico delle
 isole minori, "senza spese" per lo Stato.  Il decreto legislativo  30
 giugno 1998, n. 244, e' costituzionalmente illegittimo per le ragioni
 che di seguito si espongono.
   1.  -  Violazione  dell'art. 43 dello statuto siciliano. Violazione
 delle norme di attuazione  dello  statuto  siciliano  in  materia  di
 igiene,  sanita'  pubblica  ed assistenza sanitaria e/o in materia di
 comunicazione e trasporti.
   L'art.  43  dello  statuto  siciliano  impone  che  la normativa di
 attuazione  dello  statuto  medesimo   venga   determinata   da   una
 commissione  paritetica.    Non e' dubitabile che il trasferimento di
 funzioni determinato dal decreto legislativo n.  244  del  1998,  qui
 impugnato, abbisognasse dello speciale procedimento imposto dall'art.
 43  dello  statuto  siciliano, e non escluso, peraltro, dall'art. 55,
 comma 5, della legge di delega 27 dicembre 1997,  n.  449.    Secondo
 l'insegnamento  di  codesta ecc.ma Corte, infatti, solo in dipendenza
 di un'attribuzione statutaria ben definita in tutti i  suoi  aspetti,
 non  sorge  la  necessita' di norme di attuazione (sentenze 15 luglio
 1969, n. 136  e  11  maggio  1971,  n.  95.    D'altronde  la  stessa
 circostanza  che  l'art.  55 della legge n.   449/1997 ha delegato il
 Governo ad attuare il trasferimento di funzioni de qua (e, di  certo,
 non  ha  inteso  escludere  l'osservanza dell'art.   43 dello statuto
 siciliano) evidenzia, di per se, la necessita' di specifiche norme di
 attuazione  in  merito.    E'  appena  il  caso  di  evidenziare  che
 l'illegittimita'  costituzionale ora lamentata, non e' solo correlata
 ad una questione di pura forma; infatti, la ponderazione delle  norme
 in  questione in sede di confronto e raffronto tra gli interessi e le
 ragioni dello Stato e della regione, avrebbe  portato  all'emanazione
 di una disciplina che tenesse in debito conto tutte le esigenze degli
 enti  interessati  e,  in definitiva e soprattutto, delle popolazioni
 delle isole minori in questione.  La palese violazione  dell'art.  43
 dello  statuto  regionale  determina,  peraltro,  la violazione della
 vigente normativa di attuazione dello statuto, che, per  effetto  del
 decreto  legislativo qui impugnato, subisce modificazioni strutturali
 ad opera di una norma di rango inferiore.  E' ben nota la  posizione,
 nella  gerarchia  delle  fonti,  attribuita  alle norme di attuazione
 dello statuto siciliano, che si pongono in posizione  intermedia  tra
 le  norme  delle leggi costituzionali e quelle delle leggi ordinarie,
 statali o regionali (Corte costituzionale sentenza n. 151/1972).
   Il decreto legislativo n. 244/1998, quindi, viola la  normativa  di
 attuazione  dello  statuto  regionale  in  materia di igiene, sanita'
 pubblica ed assistenza sanitaria (d.P.R 9 agosto  1956,  n.  1111,  e
 successive  modifiche  ed  integrazioni),  attribuendo  alla  regione
 siciliana parte dei compiti riservati allo  Stato  dal  quarto  comma
 dell'art.   1 del d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, nel testo novato dal
 d.P.R.  13 maggio 1985, n. 256, e  specificatamente  quelli  previsti
 dall'art.    4,  primo  comma, n. 2, della legge 23 dicembre 1978, n.
 833, in ordine a "igiene  e  sicurezza  in  ambienti  di  vita  e  di
 lavoro";  materia quest'ultima in cui e' dato ricomprendere, sotto il
 profilo della tutela della salute anche le funzioni di che trattasi.
   Ne', in proposito, potrebbe rilevarsi,  per  eludere  la  specifica
 censura  teste'  avanzata,  che le funzioni in questione non siano di
 diretta  pertinenza  del  Ministero  della  sanita'.   E'   oltremodo
 evidente,  infatti,  che  le  funzioni  di  che  trattasi erano state
 attribuite dalla legislazione statale pregressa  al  Ministero  della
 difesa  solo  per  ragioni  logistiche,  essendo  detto  Ministero in
 possesso - o autorizzato  a  dotarsi,  in  forza  dello  stanziamento
 disposto  con  l'art.  1  della  legge 21 dicembre 1978, n. 861 - dei
 mezzi  idonei  all'approvvigionamento  idrico  via  mare;  ed  invero
 nessuna  competenza  specifica  correlata  con  la sicurezza e difesa
 nazionale, di tale Ministero potrebbe venire trasferita alla regione.
 Ove, invece, l'aspetto prevalente -  o  uno  degli  aspetti  -  delle
 fuzioni    e    compiti    trasferiti    si    ravvisi   nella   fase
 dell'approvvigionamento   idrico   sotto  il  profilo  del  trasporto
 dell'acqua, potabile o meno,  la  violazione  si  determinerebbe  con
 riferimento  alla normativa di attuazione in materia di comunicazioni
 e trasporti d.P.R 17 dicembre 1953, n 1113, e successive modifiche ed
 integrazioni), dal momento che la competenza in ordine  ai  trasporti
 in  questione, sinora riservati e gestiti in ambito nazionale, viene,
 con il decreto legislativo impugnato, trasferita - salve le eccezioni
 di particolare necessita', previste  in  via  generale  nel  medesimo
 atto,  e  peraltro  da  definire  concretamente in sede di accordo di
 programma - alla regione.
   2. - Violazione degli artt. 81,  comma  quarto,  116  e  119  della
 Costituzione  e  degli  artt.  17  e  19  dello statuto della regione
 siciliana.
   L'art. 81, quarto comma, della  Costituzione  impone  il  principio
 generale  dell'obbligo  di  copertura  delle  nuove o maggiori spese;
 obbligo che codesta ecc.ma Corte ha sempre ritenuto estendersi  oltre
 il  bilancio dello Sato persona in senso stretto obbligando viceversa
 tutti gli  enti  rientranti  nel  complesso  della  finanza  pubblica
 allargata,  e  destinato  altresi'  ad  operare  non soltanto con una
 efficacia circoscritta all'interno del singolo ente, bensi'  tale  da
 condizionare  anche  i  rapporti  che  intercorrono tra enti diversi,
 reciprocamente  ordinati.    Il  principio   costituzionale   sancito
 dall'art. 81, comma 4, non consente dunque al legislatore nazionale -
 a  pena  di  una  illegittima  elusione  del  principio medesimo - di
 addossare agli enti rientranti nella  cosi'  detta  finanza  pubblica
 allargata,  nuove  e  maggiori spese senza contestualmente indicare i
 mezzi con cui fare fronte agli oneri imposti (Corte costituzionale 17
 dicembre 1981,   n. 189 e 8 giugno  1981,  n.  92);  cio'  anche  nel
 presupposto dell'esistente collegamento finanziario tra simili enti e
 lo Stato, che appare in realta' "dare luogo ad un unico complesso".
    Si  osserva peraltro che - come e' stato evidenziato in dottrina -
 l'obbligo  della  copertura  appare  avere  anche  la  finalita'   di
 assicurare la razionalita' dei processi decisionali; razionalita' che
 esige  consapevolezza  delle  conseguenze  indotte  sulla  situazione
 finanziaria non soltanto dello Stato, ma anche degli enti  sui  quali
 gli oneri sono destinati a gravare.
    Inoltre,   il   medesimo  principio  costituzionale  fornisce  una
 garanzia agli enti sottoposti salvaguardando la competenza  dei  loro
 bilanci a determinare i relativi equilibri finanziari.
   Il  decreto  legislativo impugnato incide invero direttamente sulle
 attribuzioni regionali, imponendo alla regione lo  svolgimento  della
 funzione  di  rifornimento  idrico in precedenza svolta dal Ministero
 della difesa con l'utilizzo dei propri mezzi,  con  refluenze  quindi
 non  solo  organizzatorie, ma anche finanziarie, e con la conseguente
 lesione, altresi', dell'autonomia garantita dallo statuto speciale.
   La norma impugnata appare dunque  -  in  conformita'  peraltro,  ai
 principi  desumibili  dalla  sentenza  11  ottobre  l983,  n. 307, di
 codesta  ecc.ma  Corte  -  costituzionalmente  illegittima,   poiche'
 addossa   alla  regione  siciliana  un  onere  del  tutto  nuovo,  in
 precedenza sostenuto dallo Stato, senza determinare  -  in  contrasto
 con  l'art.  l,  comma 4, della Costituzione - una apposita copertura
 finanziaria, ed obbligandola quindi ad imputare al  proprio  bilancio
 di   previsione,  mediante  un  corrispondente  utilizzo  di  risorse
 proprie, la spesa occorrente,  con  la  conseguente  limitazione,  in
 realta', oltre che dell'autonomia finanziaria sotto il versante delle
 uscite,   anche   dell'autonomia   legislativa,   che,  come  effetto
 indiretto, ne risulterebbe compressa.
    Va ancora rilevato che il trasferimento di specifiche funzioni e/o
 competenze dallo Stato alla regione, senza prevedere  la  contestuale
 attribuzione   delle   risorse   necessarie   all'espletamento  delle
 medesime, altera l'equilibrio tra mezzi finanziari ed  insieme  delle
 funzioni  e/o competenze, vulnerando cosi', in violazione degli artt.
 116 e 119 della Costituzione, nonche'  degli  artt.  17  e  19  dello
 statuto  della  regione  siciliana  l'autonomia    costituzionalmente
 riconosciuta.
   3. - Violazione dell'art. 21, comma 3, dello statuto della  regione
 siciliana.
   L'art.  21,  terzo comma, dello statuto statuisce che il Presidente
 della regione "col rango  di  Ministro  partecipa  al  Consiglio  dei
 Ministri  con  voto  deliberativo  nelle  materie  che interessano la
 regione".
   Premesso  che,  in  via  generale,  in  conformita'  alla  costante
 giurisprudenza  costituzionale  in  materia,  la  partecipazione  dei
 Presidenti   delle   regioni   (o   delle   province   ad   autonomia
 differenziata)  alle sedute del Consiglio dei Ministri nelle quali si
 discutono questioni di interesse delle rispettive regioni (o province
 autonome) "si rende necessaria soltanto nei casi in  cui  l'interesse
 di  quest'ultime  possa  essere qualificato, oltreche' di particolare
 rilevanza o intensita', come interesse differenziato, nel  senso  che
 dev'essere  tale da distaccarsi da quelli generali e comuni a tutte o
 a una categoria di regioni e da configurarsi come interesse proprio e
 peculiare della singola regione" (sentenza 31 luglio 1990,  n.  38l),
 va  rilevata  la  particolare pregnanza, ampiezza e specialita' della
 riportata disposizione statutaria che  -  attribuendo  al  Presidente
 della   regione   il   rango   di  Ministro,  sancendo  il  carattere
 deliberativo del  suo  voto  e  prescrivendo  la  partecipazione  del
 medesimo  ogni  qual  volta  si  trattino  materie che interessano la
 regione - comporta  una  maggiore  incisivita'  ed  estensione  della
 competenza  in  questione.    Ma  anche  a  voler  prescindere  dalla
 peculiarita' della competenza attribuita - in  maniera  differenziata
 rispetto  a  quella  di cui in analoghe, ma non identiche, previsioni
 contenute in altri statuti speciali -  al  Presidente  della  regione
 siciliana, che ne differenzierebbe il grado di tutela, si rileva che,
 in  ogni  caso, la mancata partecipazione alla riunione del Consiglio
 dei  Ministri  del  26  giugno  1998  in  cui  e  stata  adottata  la
 deliberazione  di approvazione del decreto legislativo impugnato, non
 ha consentito la tutela degli interessi che si collegano alla regione
 come ente esponenziale di poteri giuridici di autonomia.  Ed  invero,
 considerato  che  le  isole  minori  riguardate  dall'impugnato  atto
 risultano esclusivamente  ricomprese  -  per  cio'  che  concerne  le
 regioni  a  statuto speciale nei cui confronti, in via apparentemente
 indifferenziata, si procede a trasferire le funzioni  in  materia  di
 rifornimento  idrico  assegnate  al Ministero della difesa dall'art 4
 della legge 21 dicembre 1978, n. 861 -  nell'ambito  territoriale  di
 due  sole regioni, e specificatamente della regione siciliana e della
 regione  Sardegna,  la  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
 sottostante  all'atto  impugnato  coinvolgeva  in  concreto interessi
 regionali  qualificati  da  una  "rilevante  peculiarita'  e  da  una
 particolare intensita'",  che giustificavano quella particolare forma
 di  cooperazione tra organi del piu' alto livello statale e regionale
 qual'e'  quella  in  esame,  e  che  appare  appunto  necessaria   ed
 indispensabile  in presenza di quegli "interessi che si distaccano da
 quelli generali come propri e peculiari di singole regioni",  cui  ha
 avuto  modo  di  riferirsi codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 545
 del 1989.
                               P. Q. M.
   Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere  il  presente
 ricorso,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  del  decreto
 legislativo impugnato, in quanto lesivo  dell'autonomia  regionale  e
 posto  in essere in contrasto con le procedure previste dall'art.  43
 dello statuto della regione siciliana, in violazione  dell'art.    21
 del medesimo statuto, ed in dispregio degli artt. 81, 116 e 119 della
 Costituzione.
   Con riserva di ulteriori deduzioni.
   Si depositano con il presente atto:
     1)   Autorizzazione   a  ricorrere  (deliberazione  della  Giunta
 regionale n. 269 del 20 agosto 1998);
     2) Copia del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244.
      Palermo, addi' 21 agosto 1998
       Avv. Michele Arcadipane - avv. Giovanni Carapezza Figlia
 98C1065