N. 670 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1998
N. 670 Ordinanza emessa il 24 giugno 1998 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Gagino Pierina ed altro e Ferrovie dello Stato S.p.a. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di buonuscita dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Previsione dell'attribuzione della stessa, in caso di decesso del dipendente in attivita' di servizio, al coniuge e ai discendenti nonche' agli ascendenti e ai fratelli e sorelle permanentemente inabili a proficuo lavoro ovvero di eta' inferiore a 21 anni, conviventi e a carico - Mancata previsione dell'erogazione agli ascendenti e ai fratelli e sorelle senza limitazione alcuna - Deteriore trattamento dei ferrovieri rispetto ai dipendenti statali - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata. (Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.39 del 30-9-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa n. 1031/1998 tra Gagino Pierina ved. Gagino e Gagino Gianfranco contro le Ferrovie dello Stato societa' di servizi e trasporti per azioni; Sentiti i procuratori delle parti; O s s e r v a I signori Gagino Pierina ved. Gagino e Gagino Gianfranco, hanno adito il pretore di Genova esponendo di essere rispettivamente la madre ed il fratello non conviventi ne' a carico di Gagino Bruno, macchinista settima cat. ottavo livello, deceduto il 9 febbraio 1995, per sentir condannare le Ferrovie dello Stato al pagamento in loro favore della somma di L. 62.820.475, dovuta a titolo di indennita' di buonuscita, somma loro rifiutata dal datore di lavoro. Le Ferrovie dello Stato contestavano la sussistenza di tale diritto ai sensi dell'art. 16, legge n. 829/1973 ed il pretore accoglieva la tesi della convenuta, respingendo la domanda. Avverso tale decisione hanno interposto appello i ricorrenti che hanno rilevato che la norma in oggetto era viziata da illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione; tale tesi era contestata dalla appellata osservava che l'art. 16 era stata conservato sia dalla legge n. 210/1985 sia dalla contrattazione collettiva sino al 31 dicembre 1995 e che la Corte costituzionale con sentenza n. 243/1993 aveva rimesso al legislatore l'equiparazione dell'indennita' di buonuscita con il T.F.R., senza dichiarare la illegittimita' di alcuna norma. La questione sollevata dalla difesa della parte ricorrente appare rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Risulta pacifico in causa, perche' documentalmente provato e non contestato, che i ricorrenti sono la madre ed il fratello non conviventi ne' a carico di Gagino Bruno, gia' dipendente delle Ferrovie, deceduto il 9 febbraio 1995, che aveva maturato un'indennita' di buonuscita di L. 62.820.475 e che il datore di lavoro ha loro rifiutato ai sensi dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 che disciplina le prestazioni dell'OPAFS. L'art. 16 dispone, tra l'altro, l'erogazione dell'indennita' di buonuscita in favore dei dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti attribuendole al coniuge superstite, in mancanza di questo ai figli minori o maggiorenni invalidi, in via gradata ai discendenti e "in mancanza anche delle persone di cui al precedente comma l'indennita' viene corrisposta agli ascendenti, se a carico del dipendente defunto, nonche' ai fratelli e sorelle se conviventi a carico ...". L'art. 21, comma 4, della legge n. 210/1985 dispone "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge ..." La legge n. 204/1995, di conversione di numerosi d.-l. dispone che "Il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'OPAFS e' regolato dalla legge n. 14 dicembre 1973, n. 829". Gli stessi CCNL succedutisi nel tempo dispongono che per le prestazioni a carico della stessa opera continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modifiche ed integrazioni". Solo con l'accordo del 1 febbraio 1996 viene modificata la normativa e viene stabilito che nei confronti del personale "dal 1 gennaio 1996, si applica, in materia di trattamento di fine servizio, la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ., come sostituito dall'art. 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297". Essendo Gagino Bruno deceduto il 9 febbraio 1995, deve essere applicata - come inoltre entrambe le parti del giudizio riconoscono - la norma dell'art. 16, n. 829/1973, dato che d'altronde le prime norme contrattuali non avevano, sino al 31 dicembre 1995, modificato l'assetto precedente, dando atto della permanenza della normativa vigente. Alla stregua di tali dati, non v'e' dubbio che la questione di costituzionalita' appare rilevante. Ritiene il collegio che la questione sia anche non manifestamente infondata. E' infatti diritto vivente che l'indennita' di buonuscita da corrispondersi, alla cessazione del rapporto di lavoro al dipendente delle Ferrovie dello Stato ha natura retributiva e non previdenziale come ha anche di recente affermato la S. C. con sentenza del 1 luglio 1997, n. 5852, che in motivazione richiama Cass. sez. un. 2 ottobre 1993, n. 9827 e la sentenza della Corte costituzionale del 19 maggio 1993, n. 243, che, dopo una analitica indagine relativa alla evoluzione nel tempo della natura giuridica della indennita' in oggetto, riconosce alla stessa natura retributiva e non previdenziale. Tale conclusione risulta inoltre successivamente confermato da altre due circostanze: in primo luogo si rileva che l'indennita' non viene piu' erogata dall'OPAFS dato che l'art. 1, comma 43, della legge n. 537/1993 ha soppresso tale Ente a partire giugno 1994 e che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti"; in secondo luogo che la datrice di lavoro era stata trasformata in societa' per azioni con delibera del CIPE adottata a norma dell'art. 18, d.-l. 11 luglio 1992. Conseguentemente una diversa disciplina dell'indennita' per i dipendenti delle Ferrovie rispetto a quella che compete ai dipendenti da altre societa' non appare giustificata, stante la sostanziale omogeneita', quanto a natura e funzione, onde la disparita' di trattamento relativamente alle condizioni ed ai presupposti per il relativo conseguimento appare priva di adeguata e ragionevole giustificazione (Corte costituzionale nn. 763 e 821 del 1988, 63 e 439 del 1992. La discrezionalita' del legislatore trova un limite nella omogeneita' delle situazioni e non risultano, invece, peculiarieta' tali - e che, infatti, nemmeno la societa' appellata deduce ed indica - da rendere ragionevole una difformita' della disciplina. La circostanza che Gagino Bruno sia deceduto e che il diritto venga rivendicato dai ricorrenti, non ha alcun rilievo ai fini della ammissibilita' e della rilevanza della questione di costituzionalita',sia perche', "al momento della morte del lavoratore, le indennita' di fine rapporto sono gia' entrate a far parte del patrimonio dello stesso, come gia' si rileva dalla lettura del terzo comma dell'art. 2122 c.c., dove e' previsto che, in mancanza delle persone indicate nel primo comma (coniuge, figli a carico, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) le relative somme siano attribuite secondo le norme della successione legittima" (Corte cost. 4 aprile 1996, n. 106), sia perche' come ha rilevato la citata sentenza, la detta indennita' ha perso la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva: e, dunque, la circostanza che la madre ed il fratello del Gagino non fossero conviventi ne' a carico dello stesso non impedisce, ma anzi determina la situazione di illegittimita'. Ma, come rilevato gia' dal giudice delle leggi, se le argomentazioni di cui sopra determinano la illegittimita' delle norme relative all'indennita' di buonuscita per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, si appalesa egualmente evidente il dubbio di legittimita' con riferimento all'art. 36 Costituzione, perche' la citata natura retributiva impone che la relativa disciplina non deve ledere il principio di proporzionalita' rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro e della sufficienza alle esigenza di vita (Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 24). Osserva ancora il collegio che appare significativo, al fine della prova della non manifesta infondatezza della questione, il richiamo alla decisione della Corte Costituzionale del 14 luglio 1988, n. 821 con la quale e' stato dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione l'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152 nella parte in cui subordinava il diritto dei collaterali dell'iscritto all'Inadel all'erogazione dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso, dovendo spettare sia a favore dei dipendenti che dei loro superstiti senza alcuna limitazione, stante la completa equiparazione tra premio di servizio e buonuscita. E per quanto riguarda l'indennita' di buonuscita, giova ricordare che l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (testo unico sulle prestazioni a favore dei dipendenti dello Stato) dispone che "in caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e gli orfani, ai genitori ai fratelli e alle sorelle" essendo stato espunto il successivo inciso che recitava "che conseguano il diritto alla pensione di riversibilita'". Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 3 e 36 della Costituzione e la rilevanza, non potendo la questione essere decisa indipendentemente dalla valutazione della legittimita' dell'art. 16, legge n. 829/1973, dispone la rimessione della causa alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Rritenuta rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, legge 14 dicembre 1973, n. 829 nella parte in cui esclude dal diritto a percepire l'indennita' di buonuscita gli ascendenti e i fratelli e sorelle se non conviventi e a carico del dipendente morto in servizio; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata remissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Genova, addi' 24 giugno 1998 Il presidente relatore: (firma illeggibile) 98C1072