N. 670 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1998

                                N. 670
  Ordinanza  emessa  il  24  giugno  1998  dal tribunale di Genova nel
 procedimento civile vertente tra Gagino Pierina ed altro  e  Ferrovie
 dello Stato S.p.a.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Indennita'  di  buonuscita dei
    dipendenti   dell'Ente   ferrovie   dello   Stato   -   Previsione
    dell'attribuzione  della stessa, in caso di decesso del dipendente
    in attivita' di servizio, al coniuge e ai discendenti nonche' agli
    ascendenti e ai  fratelli  e  sorelle  permanentemente  inabili  a
    proficuo lavoro ovvero di eta' inferiore a 21 anni, conviventi e a
    carico  -  Mancata previsione dell'erogazione agli ascendenti e ai
    fratelli  e  sorelle  senza   limitazione   alcuna   -   Deteriore
    trattamento  dei  ferrovieri  rispetto  ai  dipendenti  statali  -
    Incidenza  sul  principio  della  retribuzione  proporzionata   ed
    adeguata.
 (Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.39 del 30-9-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa n. 1031/1998 tra Gagino
 Pierina  ved.  Gagino  e  Gagino  Gianfranco contro le Ferrovie dello
 Stato societa' di servizi e trasporti per azioni;
   Sentiti i procuratori delle parti;
                             O s s e r v a
   I signori Gagino Pierina ved. Gagino  e  Gagino  Gianfranco,  hanno
 adito  il  pretore  di  Genova esponendo di essere rispettivamente la
 madre ed il fratello non conviventi ne' a  carico  di  Gagino  Bruno,
 macchinista settima cat. ottavo livello, deceduto il 9 febbraio 1995,
 per  sentir  condannare  le Ferrovie dello Stato al pagamento in loro
 favore della somma di L. 62.820.475, dovuta a titolo di indennita' di
 buonuscita, somma loro rifiutata dal datore di  lavoro.  Le  Ferrovie
 dello  Stato  contestavano  la  sussistenza  di tale diritto ai sensi
 dell'art. 16, legge  n. 829/1973 ed il  pretore  accoglieva  la  tesi
 della convenuta, respingendo la domanda.
   Avverso  tale  decisione  hanno interposto appello i ricorrenti che
 hanno rilevato che la norma in oggetto era viziata da  illegittimita'
 costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;
 tale  tesi era contestata dalla appellata osservava che l'art. 16 era
 stata conservato sia dalla legge n. 210/1985 sia dalla contrattazione
 collettiva sino al 31 dicembre 1995 e che la Corte costituzionale con
 sentenza n. 243/1993 aveva  rimesso  al  legislatore  l'equiparazione
 dell'indennita'  di  buonuscita  con  il  T.F.R., senza dichiarare la
 illegittimita' di alcuna norma.
   La questione sollevata dalla difesa della parte  ricorrente  appare
 rilevante  e non manifestamente infondata per le ragioni che si vanno
 ad  esporre.  Risulta  pacifico  in  causa,  perche'  documentalmente
 provato  e  non  contestato,  che  i  ricorrenti  sono la madre ed il
 fratello non conviventi ne' a carico di Gagino Bruno, gia' dipendente
 delle Ferrovie, deceduto il  9  febbraio  1995,  che  aveva  maturato
 un'indennita'  di  buonuscita  di  L.  62.820.475  e che il datore di
 lavoro ha loro  rifiutato  ai  sensi  dell'art.  16  della  legge  14
 dicembre 1973 n. 829 che disciplina le prestazioni dell'OPAFS. L'art.
 16  dispone,  tra l'altro, l'erogazione dell'indennita' di buonuscita
 in favore dei dipendenti  cessati  dal  servizio  o  loro  superstiti
 attribuendole  al  coniuge superstite, in mancanza di questo ai figli
 minori  o  maggiorenni  invalidi, in via gradata ai discendenti e "in
 mancanza anche delle persone di cui al precedente comma  l'indennita'
 viene  corrisposta  agli  ascendenti,  se  a  carico  del  dipendente
 defunto, nonche' ai fratelli e sorelle se conviventi a  carico  ...".
 L'art.  21,  comma  4, della legge n. 210/1985 dispone "Fino a quando
 non   sara'   disciplinato   l'assetto   generale   del   trattamento
 previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo
 il  trattamento  in  atto  all'entrata in vigore della presente legge
 ..." La legge n. 204/1995, di conversione di numerosi d.-l.   dispone
 che   "Il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro
 dei ferrovieri iscritti alla data del 31  maggio  1994  all'OPAFS  e'
 regolato  dalla  legge  n. 14 dicembre 1973, n. 829". Gli stessi CCNL
 succedutisi nel tempo dispongono che  per  le  prestazioni  a  carico
 della  stessa  opera  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
 alla legge 14 dicembre  1973,  n.  829,  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni".    Solo  con  l'accordo  del  1  febbraio  1996  viene
 modificata la normativa e  viene  stabilito  che  nei  confronti  del
 personale  "dal 1 gennaio 1996, si applica, in materia di trattamento
 di fine servizio, la disciplina del trattamento di fine  rapporto  di
 cui all'art. 2120 cod. civ., come sostituito dall'art. 1, della legge
 29 maggio 1982, n. 297".
   Essendo  Gagino  Bruno  deceduto  il  9  febbraio 1995, deve essere
 applicata - come inoltre entrambe le parti del giudizio riconoscono -
 la norma dell'art. 16, n. 829/1973,  dato  che  d'altronde  le  prime
 norme  contrattuali non avevano, sino al 31 dicembre 1995, modificato
 l'assetto precedente, dando atto  della  permanenza  della  normativa
 vigente.
   Alla  stregua  di  tali  dati,  non v'e' dubbio che la questione di
 costituzionalita' appare rilevante.
   Ritiene il collegio che la questione sia anche  non  manifestamente
 infondata.
   E'  infatti  diritto  vivente  che  l'indennita'  di  buonuscita da
 corrispondersi, alla cessazione del rapporto di lavoro al  dipendente
 delle  Ferrovie dello Stato ha natura retributiva e non previdenziale
 come ha anche di recente affermato la S. C. con sentenza del 1 luglio
 1997, n.  5852, che in motivazione richiama Cass. sez. un. 2  ottobre
 1993,  n. 9827 e la sentenza della Corte costituzionale del 19 maggio
 1993,  n.  243,  che,  dopo  una  analitica  indagine  relativa  alla
 evoluzione  nel  tempo  della  natura  giuridica  della indennita' in
 oggetto,   riconosce   alla   stessa   natura   retributiva   e   non
 previdenziale.
   Tale  conclusione  risulta  inoltre  successivamente  confermato da
 altre due circostanze: in primo luogo si rileva che l'indennita'  non
 viene  piu'  erogata  dall'OPAFS  dato  che l'art. 1, comma 43, della
 legge n. 537/1993 ha soppresso tale Ente a partire giugno 1994 e  che
 "le  prestazioni  erogate  dall'OPAFS  sono funzionalmente attribuite
 alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., compatibilmente con la sua
 natura societaria e con il rapporto di  lavoro  dei  suoi  dipendenti
 secondo  la  disciplina  civilistica dei corrispondenti istituti"; in
 secondo luogo che la datrice  di  lavoro  era  stata  trasformata  in
 societa'  per azioni con delibera del CIPE adottata a norma dell'art.
 18, d.-l.  11 luglio 1992.
   Conseguentemente  una  diversa  disciplina  dell'indennita'  per  i
 dipendenti delle Ferrovie rispetto a quella che compete ai dipendenti
 da altre societa' non  appare  giustificata,  stante  la  sostanziale
 omogeneita',  quanto  a  natura  e  funzione,  onde  la disparita' di
 trattamento relativamente alle condizioni ed ai  presupposti  per  il
 relativo   conseguimento  appare  priva  di  adeguata  e  ragionevole
 giustificazione (Corte costituzionale nn. 763 e 821 del  1988,  63  e
 439  del  1992.  La  discrezionalita' del legislatore trova un limite
 nella  omogeneita'  delle  situazioni  e   non   risultano,   invece,
 peculiarieta'  tali  -  e che, infatti, nemmeno la societa' appellata
 deduce ed indica -  da  rendere  ragionevole  una  difformita'  della
 disciplina.  La  circostanza  che  Gagino Bruno sia deceduto e che il
 diritto venga rivendicato dai ricorrenti, non  ha  alcun  rilievo  ai
 fini  della  ammissibilita'  e  della  rilevanza  della  questione di
 costituzionalita',sia  perche',   "al   momento   della   morte   del
 lavoratore,  le  indennita'  di fine rapporto sono gia' entrate a far
 parte del patrimonio dello stesso, come gia' si rileva dalla  lettura
 del  terzo  comma  dell'art.  2122  c.c.,  dove  e'  previsto che, in
 mancanza delle persone indicate nel primo  comma  (coniuge,  figli  a
 carico,  parenti  entro  il  terzo  grado  ed affini entro il secondo
 grado) le relative somme siano  attribuite  secondo  le  norme  della
 successione  legittima"  (Corte  cost.  4  aprile  1996, n. 106), sia
 perche' come ha rilevato la citata sentenza, la detta  indennita'  ha
 perso la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in tutta la
 sua  portata  la natura retributiva: e, dunque, la circostanza che la
 madre ed il fratello del Gagino non fossero conviventi ne'  a  carico
 dello  stesso  non  impedisce,  ma  anzi  determina  la situazione di
 illegittimita'.
   Ma,  come  rilevato  gia'  dal   giudice   delle   leggi,   se   le
 argomentazioni di cui sopra determinano la illegittimita' delle norme
 relative  all'indennita'  di  buonuscita  per  contrasto con l'art. 3
 della Costituzione, si appalesa  egualmente  evidente  il  dubbio  di
 legittimita'  con  riferimento all'art.   36 Costituzione, perche' la
 citata natura retributiva impone che la relativa disciplina non  deve
 ledere  il  principio  di  proporzionalita' rispetto alla quantita' e
 qualita' del lavoro e della sufficienza alle esigenza di vita  (Corte
 costituzionale 19 maggio 1993, n. 24).
   Osserva  ancora il collegio che appare significativo, al fine della
 prova della non manifesta infondatezza della questione,  il  richiamo
 alla decisione della Corte Costituzionale del 14 luglio 1988, n.  821
 con  la  quale  e'  stato  dichiarato  illegittimo, per contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione l'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n.  152
 nella  parte  in  cui  subordinava   il   diritto   dei   collaterali
 dell'iscritto  all'Inadel  all'erogazione  dell'indennita'  premio di
 servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro  inabilita'
 a  proficuo  lavoro,  della  nullatenenza e della convivenza a carico
 dell'iscritto stesso, dovendo spettare sia a  favore  dei  dipendenti
 che  dei loro superstiti senza alcuna limitazione, stante la completa
 equiparazione tra premio di  servizio  e  buonuscita.  E  per  quanto
 riguarda l'indennita' di buonuscita, giova ricordare che l'art. 5 del
 d.P.R.  29  dicembre  1973  n.  1032 (testo unico sulle prestazioni a
 favore dei dipendenti dello Stato) dispone che "in caso di morte  del
 dipendente   statale   in  attivita'  di  servizio,  l'indennita'  di
 buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete,
 nell'ordine, al coniuge superstite  e  gli  orfani,  ai  genitori  ai
 fratelli  e  alle sorelle" essendo stato espunto il successivo inciso
 che  recitava  "che  conseguano   il   diritto   alla   pensione   di
 riversibilita'".
   Ritenuta  pertanto  la  non  manifesta  infondatezza ai sensi degli
 artt. 3 e 36 della  Costituzione  e  la  rilevanza,  non  potendo  la
 questione  essere  decisa  indipendentemente  dalla valutazione della
 legittimita' dell'art. 16, legge n. 829/1973, dispone  la  rimessione
 della  causa  alla  Corte  costituzionale, sospendendo il giudizio in
 corso.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1  e  23,  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
   Rritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata - in relazione
 agli artt. 3 e 36 della Costituzione - la questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  16,  legge  14 dicembre 1973, n. 829 nella
 parte  in  cui  esclude  dal  diritto  a  percepire  l'indennita'  di
 buonuscita  gli ascendenti e i fratelli e sorelle se non conviventi e
 a carico del dipendente morto in servizio;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina l'immediata remissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza, a cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Genova, addi' 24 giugno 1998
              Il presidente relatore: (firma illeggibile)
 98C1072