N. 683 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1998

                                N. 683
  Ordinanza emessa il 16 giugno  1998  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura di Pistoia nel procedimento penale a
 carico di Salvatore Romano
 Lavoro  -  Contravvenzioni  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  -
    Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via
    amministrativa  (con  conseguente  estinzione del reato) - Mancata
    previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo
    di  vigilanza  (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di
    non dover  impartire  alcuna  prescrizione  trattandosi  di  reato
    istantaneo  che  preclude  la  regolarizzazione) -   Disparita' di
    trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.40 del 7-10-1998 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 11 giugno  1998,
 di  emissione  di  decreto  penale  di  condanna  per il reato di cui
 all'art.  328, d.P.R. n. 547/1955, accertato in data 31 gennaio  1998
 nei confronti dell'imputato Salvadori Romano in atti generalizzato;
   Rilevato  che  la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento
 eseguito in data 31 gennaio 1998 da personale della U.O.  prevenzione
 igiene  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  della u.s.l. n. 3/zona
 Valdinievole;
   Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito  in  data
 31  gennaio  1998  nei  locali della ditta omonima "Romano Salvadori"
 forniture idrauliche e'  emerso  che  l'imputato,  quale  titolare  e
 legale  rappresentante  della  ditta,  non  ha  "sottoposto  a  prima
 verifica  e  successivamente  alle  verifiche   periodiche   biennali
 l'impianto  di messa a terra della filiale dell'attivita', ubicata in
 via Piemonte n. 20 a Montecatini Terme" (v. C.N.R. n. 51/1998 del  19
 febbraio 1998);
   Rilevato,  ancora,  che  a  seguito  dell'accertamento  l'organo di
 vigilanza pur rilevando la violazione dell'art.  328/389,  lett.  a),
 del d.P.R.  n. 547/1955, non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai
 sensi dell'art.  20 del d.lgs. n. 758/1994 "... in quanto trattasi di
 reato  gia' consumato e non ottemperabile, pertanto il contravventore
 non  potra'  pagare  in  via  amministrativa  ed  e'  stato  comunque
 avvertito  che  potra'  usufruire  dell'istituto  dell'oblazione" (v.
 C.N.R., citata);
   Rilevato, pertanto, che il p.m. in assenza di prescrizioni da parte
 dell'organo di vigilanza ed in difetto di  sospensione  del  relativo
 procedimento  penale  ex  art.  23,  comma  1, d.lgs. n. 758/1994, ha
 presentato la richiesta di emissione di decreto  penale  di  condanna
 per il reato oggetto di accertamento;
   Ritenuto,   ad  avviso  di  questo  g.i.p.,  che  -  rientrando  la
 contravvenzione accertata nel punto 4, dell'Allegato I al  d.lgs.  n.
 758/1994  e,  quindi,  trattandosi  di  contravvenzione soggetta alla
 disciplina di cui  agli  artt.  19  e  segg.  d.lgs.  citato  -  tale
 situazione processuale prospetti dubbi di legittimita' costituzionale
 relativamente  all'art.  21,  comma  2,  d.lgs.  citato che, infatti,
 consente all'organo di vigilanza di  ammettere  il  contravventore  a
 pagare  in  sede  amministrativa,  entro il termine di 30 giorni, una
 somma pari al  quarto  del  massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la
 contravvenzione    commessa,   il   tutto   pero'   "Quando   risulta
 l'adempimento della prescrizione";
   Ritenuto, infatti, che tale disposizione normativa si  appalesi  in
 contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost.,
                             O s s e r v a
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 681/1998).
 98C1085