N. 684 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1998
N. 684 Ordinanza emessa il 16 giugno 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Lavorini Lorenzo Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via amministrativa (con conseguente estinzione del reato) - Mancata previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di non dover impartire alcuna prescrizione trattandosi di reato istantaneo che preclude la regolarizzazione) - Disparita' di trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega. (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.40 del 7-10-1998 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato; Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 11 giugno 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 4, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 626/1994, accertato in data 25 marzo 1998 nei confronti dell'imputato Lavorini Lorenzo in atti generalizzato; Rilevato che la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento eseguito in data 25 marzo 1998 da personale della U.O. prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della u.s.l. n. 3/zona Valdinievole; Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 25 marzo 1998 nei locali della ditta "Confezioni Master" S.r.l. e' emerso che l'imputato, quale preposto della societa', non ha "vigilato e richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione invidividuali messi a loro disposizione" (v. C.N.R. n. 104/1998 del 16 aprile 1998); Rilevato, ancora, che a seguito dell'accertamento l'organo di vigilanza pur rilevando la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994, non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 "... in quanto trattasi di reato gia' consumato e non ottemperabile, pertanto il contravventore non potra' pagare in via amministrativa ed e' stato comunque avvertito che potra' usufruire dell'istituto dell'oblazione" (v. C.N.R., citata); Rilevato, pertanto, che il p.m. in assenza di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza ed in difetto di sospensione del relativo procedimento penale ex art. 23, comma 1, d.lgs. n. 758/1994, ha presentato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato oggetto di accertamento; Ritenuto, ad avviso di questo g.i.p., che - rientrando la contravvenzione accertata nel punto 25, dell'Allegato I al d.lgs. n. 758/1994 e, quindi, trattandosi di contravvenzione soggetta alla disciplina di cui agli artt. 19 e segg. d.lgs. citato - tale situazione processuale prospetti dubbi di legittimita' costituzionale relativamente all'art. 21, comma 2, d.lgs. citato che, infatti, consente all'organo di vigilanza di ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, il tutto pero' "Quando risulta l'adempimento della prescrizione"; Ritenuto, infatti, che tale disposizione normativa si appalesi in contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., O s s e r v a
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 681/1998). 98C1086