N. 684 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1998

                                N. 684
  Ordinanza  emessa  il  16  giugno  1998  dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di Pistoia nel  procedimento  penale  a
 carico di Lavorini Lorenzo
 Lavoro  -  Contravvenzioni  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  -
    Ammissione obbligatoria del contravventore alla definizione in via
    amministrativa (con conseguente estinzione del  reato)  -  Mancata
    previsione in caso di difetto di prescrizione da parte dell'organo
    di  vigilanza  (nella specie: l'organo di vigilanza ha ritenuto di
    non dover  impartire  alcuna  prescrizione  trattandosi  di  reato
    istantaneo  che  preclude  la  regolarizzazione) -   Disparita' di
    trattamento tra contravventori - Contrasto con la legge delega.
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.40 del 7-10-1998 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 11 giugno  1998,
 di  emissione  di  decreto  penale  di  condanna  per il reato di cui
 all'art.  4, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 626/1994, accertato in data
 25 marzo 1998 nei confronti dell'imputato Lavorini  Lorenzo  in  atti
 generalizzato;
   Rilevato  che  la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento
 eseguito in data 25 marzo 1998 da personale  della  U.O.  prevenzione
 igiene  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  della u.s.l. n. 3/zona
 Valdinievole;
   Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito  in  data
 25  marzo  1998  nei locali della ditta "Confezioni Master" S.r.l. e'
 emerso  che  l'imputato,  quale  preposto  della  societa',  non   ha
 "vigilato  e  richiesto  l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
 delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in  materia
 di  sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
 collettivi e dei dispositivi di protezione invidividuali messi a loro
 disposizione" (v. C.N.R. n. 104/1998 del 16 aprile 1998);
   Rilevato, ancora,  che  a  seguito  dell'accertamento  l'organo  di
 vigilanza  pur  rilevando  la  violazione  dell'art.  4 del d.lgs. n.
 626/1994,  non  ha  ritenuto  di  impartire  prescrizioni  ai   sensi
 dell'art. 20 del d.lgs.  n. 758/1994 "... in quanto trattasi di reato
 gia'  consumato  e  non ottemperabile, pertanto il contravventore non
 potra' pagare in via amministrativa ed e'  stato  comunque  avvertito
 che   potra'  usufruire  dell'istituto  dell'oblazione"  (v.  C.N.R.,
 citata);
   Rilevato, pertanto, che il p.m. in assenza di prescrizioni da parte
 dell'organo di vigilanza ed in difetto di  sospensione  del  relativo
 procedimento  penale  ex  art.  23,  comma  1, d.lgs. n. 758/1994, ha
 presentato la richiesta di emissione di decreto  penale  di  condanna
 per il reato oggetto di accertamento;
   Ritenuto,   ad  avviso  di  questo  g.i.p.,  che  -  rientrando  la
 contravvenzione accertata nel punto 25, dell'Allegato I al d.lgs.  n.
 758/1994  e,  quindi,  trattandosi  di  contravvenzione soggetta alla
 disciplina di cui  agli  artt.  19  e  segg.  d.lgs.  citato  -  tale
 situazione processuale prospetti dubbi di legittimita' costituzionale
 relativamente  all'art.    21,  comma  2, d.lgs. citato che, infatti,
 consente all'organo di vigilanza di  ammettere  il  contravventore  a
 pagare  in  sede  amministrativa,  entro il termine di 30 giorni, una
 somma pari al  quarto  del  massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la
 contravvenzione    commessa,   il   tutto   pero'   "Quando   risulta
 l'adempimento della prescrizione";
   Ritenuto, infatti, che tale disposizione normativa si  appalesi  in
 contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost.,
                             O s s e r v a
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 681/1998).
 98C1086