N. 704 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1998

                                N. 704
  Ordinanza  emessa  il  13  marzo  1998  dal pretore di Roma, sezione
 distaccata di Castelnuovo di Porto nel procedimento penale  a  carico
 di Di Felici Maria Augusta
 Paesaggio  (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate
    a  vincolo  paesaggistico   senza   autorizzazione   -   Lamentata
    individuazione   generalizzata  delle  aree  protette  -  Asserita
    indeterminatezza della condotta vietata nonche' della sanzione  da
    applicare  -  Lesione  del  principio di legalita' - Incidenza sul
    diritto di proprieta' e sulla tutela del  paesaggio  -  Violazione
    del   principio   di   eguaglianza   e   di   quello  del  "giusto
    procedimento".
 (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies  (recte:  art.  1-sexies,
    d.-l.  27  giugno  1985, n. 314, convertito, con modificazioni, in
    legge 8 agosto 1985, n. 431)).
 (Cost., artt. 3, 9, 25, secondo comma, 27, 42 e 97).
(GU n.40 del 7-10-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli  atti  del  procedimento
 penale contro Felici Maria Augusta imputata dei reati di cui: a) art.
 20,    lett.  c),  legge  n.  47/1985;  b)  artt.  1, 2, 13, legge n.
 1086/1971; c) artt. 1, 4 e 14, legge n. 1086/1971; d) artt. 81 e 349,
 c.p.; e) art. 1-sexies, legge n. 431/1985; f) art. 734 c.p.
   Il giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art.
 1-sexies,  legge  n.  431/1985  in  merito  al  quale   si   sospetta
 l'incostituzionalita'  come da motivazione che di seguito si esprime.
 Tanto  premesso  in  punto   di   rilevanza   sulla   non   manifesta
 infondatezza;
                             O s s e r v a
   La  previsione  di  cui all'art. 82, quinto comma, lettera h), come
 modificato dall'art.  1,  legge  n.  413/1985,  nel  momento  in  cui
 sottopone a "vincolo paesaggistico" ai sensi della legge n. 1497/1939
 tutte  e indiscriminatamente "le zone gravate da usi civici e le aree
 assegnate alle Universita' Agrarie", contrasta con gli artt. 2, 9, 97
 della Costituzione e con  il  principio  del  "giusto  procedimento",
 anch'esso   di   rilevanza   costituzionale  in  quanto  strettamente
 collegato alla tutela delle situazioni dei  cittadini  nei  confronti
 dei pubblici poteri (Corte costituzionale n. 16/1962).
   E'  noto  che la Corte costituzionale (con sentenza n. 151/1986) ha
 affrontato - in sede di conflitto di attribuzione - alcuni profili di
 dedotta incostituzionalita' della legge n. 431/1985.
   In tale sede la Corte nell'attribuire alle norme  il  carattere  di
 grande  riforma  economica  e  sociale  ha affermato che dalle stesse
 emerge "una nuova concezione  della  tutela  paesaggistica"  "che  si
 sostanzia  in  una  riconsiderazione  assidua  dell'intero territorio
 nazionale alla luce della primarieta' del valore estetico-culturale".
   Mentre infatti, la normativa di cui alla legge n. 1497/1939 prevede
 una  "tutela  diretta...  di localita' di particolare pregio estetico
 isolatamente considerate", quella di  cui  alla  legge  n.  431/1985,
 introduce   una   tutela  improntata  a  integralita'  e  globalita',
 attraverso  "la  imposizione  del  vincolo  paesaggistico  (e  quindi
 preclusioni di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in
 ordine  a  vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso
 individuati secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche
 rispondenti a criteri largamente  diffusi  e  consolidati  nel  lungo
 tempo".  Se  tale e' la nuova "concezione" della tutela (alla luce di
 valori   estetico-culturali)   basata,   peraltro,   su    "tipologie
 paesistiche   ubicazionali   o  morfologiche  rispondenti  a  criteri
 largamente  diffusi  e  consolidati",  non  c'e'  chi  non  veda  che
 l'applicazione di tali "principi e criteri" alle "zone gravate di usi
 civici   e   alle   aree   assegnate   alle  Universita'  Agrarie"  -
 indiscriminatamente - sia  del  tutto  irragionevole  ed  incoerente,
 privo  di  giustificazione  anche  solo  teorica  e fonte di evidente
 ingiustizia e disparita' di trattamento, essendo riferibile  solo  ad
 una  caratteristica  giuridica delle aree in questione, che del tutto
 prescinde per la sua natura da caratteristiche fisiche o morfologiche
 o ubicazionali delle aree  stesse  e  non  e'  affatto  riferibile  a
 criteri largamente diffusi e consolidati.
   Attraverso  tale  vincolo  indiscriminato,  che  viene a gravare su
 amplissimi territori di proprieta' pubblica e privata  (e'  noto  che
 l'uso  civico puo' essere esercitato soprattutto su terreni privati),
 che possono essere, come spessissimo sono, privi di qualsiasi valenza
 paesistico-ambientale, si viene, infatti:
   1. - A vulnerare, in modo del tutto irragionevole, il  precetto  di
 cui   all'art.   9  della  Costituzione,  che  se  assume  il  valore
 estetico-culturale come  primario,  sempre  comporta,  peraltro,  che
 nelle  forme  concrete di tutela il valore stesso sia ragionevolmente
 individuato e preventivamente riconosciuto ed in effetti sussista, in
 relazione  a  caratteristiche  ad  esso  proprie  e  non   attraverso
 l'utilizzazione di caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche.
   Nel caso di specie, poi, il vincolo cosi' imposto viene palesemente
 a  interferire  proprio  con  l'esercizio  di  quei  diritti  la  cui
 esistenza e' assunta quale presupposto della imposizione, nonche' con
 l'esercizio di facolta' private e pubbliche di  utilizzo  delle  aree
 che vengono del tutto ingiustificatamente compresse.
   2.  -  Ne'  puo'  dimenticarsi  che  per consolidata giurisprudenza
 (Consiglio di Stato n. 1351/1988 e Corte costituzionale n. 56/1968) i
 beni  aventi   valore   paesistico   "costituiscono   una   categoria
 originariamente   di  interesse  pubblico",  da  cui  la  natura  non
 ablatoria dei vincoli.   Peraltro,  ove  tale  "originario  interesse
 pubblico"  non  possa  ritenersi  sussistente (perche' i beni vengono
 individuati  senza  alcun  riferimento  alla  loro  stuttura  fisica,
 ubicazionale   e/o  morfologica),  il  vincolo  assume  un  contenuto
 ablatorio in palese contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
   3. - Tale indiscriminato e  irragionevole  vincolo  viene  anche  a
 porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ponendo in essere
 una  irragionevole,  arbitraria  e  non  giustificata  disparita'  di
 trattamento, tra i cittadini proprietari, possessori e utenti di aree
 gravate  da usi civici, che vedono gravemente limitate e/o escluse le
 facolta'  di  godimento  ed  utilizzo  loro  spettanti  e  gli  altri
 cittadini,  senza  che  le  aree  soggette  a vincolo siano mai state
 oggetto  di  valutazione  e/o  accertamento  del  carattere  (assunto
 apoditticamente    ed   in   via   generale)   della   loro   valenza
 paesistico-ambientale,  ne'  in  concreto  ne'   in   riferimento   a
 caratteristiche  morfologico-ubicazionali  obiettivamente  comuni tra
 loro.
   4. - E', infine, vulnerato il principio del giusto  procedimento  e
 l'art. 97 della Costituzione, entrambi posti a tutela delle posizioni
 soggettive dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri.
   Attraverso   tale   vincolo   indiscriminato,   ed  in  assenza  di
 qualsivoglia norma di coordinamento e procedimentale, da un  lato  si
 viene  ad  interferire  nella  attivita'  di  gestione  delle aree e,
 dall'altro,  nell'esercizio  delle  facolta'   e   dei   diritti   di
 proprietari e degli utenti. Ne' puo' soccorrere, al riguardo, il gia'
 ricordato  principio  della  "nuova  forma  di  tutela  improntata ad
 integralita' e globalita'" poiche', in ogni caso, manca a  sostenerla
 -  in  riferimento  alla  categoria di beni in oggetto - un qualsiasi
 dato  e/o  parametro  comune  riferibile  (anche   in   astratto)   a
 "caratteri" propri di beni aventi pregio paesistico-ambientale.
   Ulteriore  negativo  riflesso  di tale situazione e' la sostanziale
 perdita di concretezza  della  stessa  ratio  punitiva  sottesa  alle
 speciali  norme  incriminatrici  introdotte  proprio  per  assicurare
 protezione accentuata a beni e valori di particolare  considerazione.
 Conseguentemente  le  stesse norme incriminatrici solo apparentemente
 risultano rispettose del principio  di  tipicita'  inteso  nella  sua
 stretta  correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in
 tali eventualita', giova ribadirlo, solo  in  termini  assiomatici  e
 senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria
 astrazione,  risulta  sussistente. In questa ottica, in cui la tutela
 del valore ambientale e' affidata piuttosto  a  illusioni  repressive
 che  non  a  concreti atti della pubblica autorita' di individuazione
 del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso  principio  di
 ragionevolezza,  atteso  che  si  introduce un regime particolarmente
 afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso  sia  in  rapporto  di
 sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia
 del  sistema  e'  espressione  la  norma richiamata nella rubrica del
 presente processo, come puo'  evincersi  dalla  irragionevole  e  non
 giustificabile    maggiore   afflittivita'   della   predetta   norma
 incriminatrice, che presenta un  carattere  prevalentemente  formale,
 quale  risposta  punitiva  per  la  mancata  acquisizione  del titolo
 autorizzatorio da parte degli enti preposti alla tutela del  vincolo,
 rispetto  alla  previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la
 deturpazione di  fatto  ed  in  concreto  del  bene  ambientale,  con
 evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.
   Ne'  puo'  pretermettersi la sospetta incostituzionalita' dell'art.
 1-sexies, legge n. 43l/1985, in se'  considerato,  in  raffronto  con
 l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione  per violazione del
 principio di legalita' essendo indeterminata la pena da applicare. Al
 riguardo non appaiono persuasive  le  precisazioni  giurisprudenziali
 che  individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge n.
 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto  l'art.  20,  lett.  c)
 richiamato si riferisce a zone vincolate.
   Tale  argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo
 concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una
 specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate  nell'art.    20
 richiamato  e,  da  qui,  la palese indeterminatezza della previsione
 sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse  condividersi  la
 richiamata   impostazione   giurisprudenziale,   alla   gia'  cennata
 problematica  insistente  sulla   irragionevole   concentrazione   di
 previsioni   sanzionatorie   distinte  per  un  medesimo  fatto  e  a
 salvaguardia dello stesso interesse.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  suddetto  art.  1-sexies, legge n.
 431/1985 con riferimento ai  parametri  costituzionali  di  cui  agli
 artt. 3, 9, 25, secondo comma, 27, 42, 97 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Riserva  la  motivazione a trenta giorni dall'ordinanza che, a cura
 della cancelleria, sara' notificata alle parti e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
     Castelnuovo di Porto, addi' 13 marzo 1998
                       Il vice pretore: Schirripa
 98C1106