N. 707 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 1998

                                N. 707
  Ordinanza  emessa  il  14  maggio  1998 dalla Commissione tributaria
 provincale di Imperia sul ricorso proposto da Damonte Vincenzo contro
 l'ufficio del registro di Imperia
 Catasto - Tariffe d'estimo - Determinazione - Criteri  -  Transitoria
    applicabilita', fino al 31 dicembre 1993, delle tariffe d'estimo e
    delle  rendite  gia'  determinate  in  esecuzione  del decreto del
    Ministro delle  finanze  20  gennaio  1990  -  Irragionevolezza  -
    Eccesso  di  potere  - Lesione del diritto di difesa e del diritto
    alla tutela giurisdizionale contro gli atti alla p.a.
 (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.40 del 7-10-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
                        Svolgimento del processo
   Il sig. Damonte  Vincenzo  ha  presentato  tempestivamente  ricorso
 contro  l'avviso di liquidazione con cui l'ufficio registro aa.cc.  e
 successioni di Imperia ha chiesto il pagamento di una maggior imposta
 INVIM e accessorie per L. 1.470.000.
   Tale liquidazione veniva effettuata  a  seguito  di  rettifica  del
 valore  dichiarato  dal  ricorrente  per  la donazione dell'usufrutto
 uxorio su meta' delle unita' immobiliari site in  Diano  Marina,  via
 Genola nn. 24 e 26. Detta rettifica veniva effettuata alla luce delle
 rendite catastali vigenti al 21 dicembre 1993, attribuite dall'UTE al
 citato  immobile.  In particolare osservava l'ufficio che nel caso di
 specie trovava applicazione l'art. 2 del d.-l. 23  gennaio  1993,  n.
 16,  ai  sensi del quale "fino alla data del 31 dicembre 1993 restano
 in vigore e continuano ad applicarsi ... le rendite gia'  determinate
 in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990".
   Preliminarmente, la Commissione ritiene che l'art. 2 del d.-l.
  n.  16/1993,  convertito nella legge n. 75/1993, presenti profili di
 incostituzionalita', in riferimento agli artt.  3,  24  e  113  della
 Costituzione,  non manifestamente infondati e rilevanti ai fini della
 decisione.
   Innanzitutto  si  osserva  che le norme del citato d.-l. aventi per
 oggetto la legificazione delle tariffe d'estimo stabilite dai decreti
 ministeriali  20  gennaio  1990  e  27  settembre  1991,   comportano
 l'attribuzione  immediata  e  diretta  delle  rendite  catastali alle
 unita' immobiliari e  la  conseguente  appropriazione  da  parte  del
 legislatore di una funzione tipicamente amministrativa che integra un
 comportamento  viziato  di  eccesso  di  potere e di irragionevolezza
 (art. 3).
   Inoltre  va  rilevata  la  difformita'  della  citata  disposizione
 rispetto  agli  artt.  24  e  113  della  Costituzione  non avendo il
 cittadino nessuna possibilita' di difesa giurisdizionale di fronte ad
 una  disciplina  normativa  che  assorbe  concretamente  la  funzione
 amministrativa.
                                P. Q. M.
   Non  e' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e
 113 della Costituzione, la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2  del  d.-l.  23  gennaio 1993, n. 16, nella parte in cui
 prevede la permanenza  in  vigore  delle  tariffe  d'estimo  e  delle
 rendite  gia'  determinate  in esecuzione del decreto ministeriale 20
 gennaio 1990.
     Imperia, addi' 14 maggio 1998
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      Il relatore: (firma illeggibile)
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