N. 26 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 settembre 1998
N. 26 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 settembre 1998 (del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentare - Richiesta di rinvio a giudizio innanzi al tribunale di Roma, emessa il 12 ottobre 1995, nei confronti dell'on. Cesare Previti per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del giornalista David Maria Sassoli - Deliberazione della Camera dei deputati, in data 22 ottobre 1997, con la quale e' stata dichiarata l'insindacabilita' delle opinioni espresse dallo stesso ex art. 68, primo comma, Cost. - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Roma. (Delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997). (Cost., art. 68, primo comma).(GU n.42 del 21-10-1998 )
Il giudice per le indagini preliminari dott.ssa Carmelita A. Russo all'udienza del 16 febbraio 1998 ha pronunciato la seguente ordinanza. In data 12 ottobre 1995, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio di Previti Cesare, nato il 21 ottobre 1934 a Reggio Calabria, membro del Parlamento, al giudice del tribunale di Roma per rispondere del delitto p. e p. art. 595, commi 1 e 3 c.p., art. 21, legge n. 47/1948; per aver, col mezzo della stampa, rilasciando, in Roma entro 16 giugno 1995, dichiarazioni destinate ad essere pubblicizzate dai mezzi d'informazione ed effettivamente riprodotte in comunicato ANSA del 16 giugno 1995, offeso la reputazione del giornalista Sassoli David Maria autore di un "servizio" relativo anche alla conoscenza tra il Previti Cesare stesso e personale dell'ispettorato del Ministero di grazia e giustizia. In particolare, per aver commesso il fatto indicando il Sassoli come partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificamente diretto ad annebbiare anche verita' pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalita' o per opportunita' di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche. All'udienza del 15 maggio 1996, il difensore dell'indagato ha eccepito l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione azionando la procedura prevista dal d.-l. n. 253/1996 all'epoca in vigore. Il giudice, non ritenendo di accogliere l'eccezione, ha trasmesso copia degli atti alla Camera di appartenenza. Con nota del 23 ottobre 1997, il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che "l'Assemblea, nella seduta del 22 ottobre 1997, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione". All'udienza del 15 gennaio 1998, il pubblico ministero e la parte civile hanno sollecitato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione. La richiesta delle parti citate e' fondata e pienamente condivisibile. Sono note le pronunce della Corte sulle questioni relative all'applicazione della prerogativa dell'insindacabilita' parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e ad esse occorre ancorarsi per spiegare i motivi della presente ordinanza. In particolare, con sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 375, la Consulta ha ribadito la giurisprudenza in materia affermando che la Corte non puo' rivalutare, quale giudice della impugnazione, la ponderazione compiuta dalle Camere, ma soltanto accertare se vi sia stato un uso distorto e arbitrario del potere parlamentare attraverso la verifica della regolarita' dell'iter procedurale e della riferibilita' dell'atto alle funzioni parlamentari. Ha precisato che tale riferibilita' costituisce il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche ricorrenti nell'attivita' politica dei parlamentari e le opinioni che godono delle prerogative attribuite dall'art. 68 della Costituzione. Ha ancora aggiunto che la funzione parlamentare, per la sua peculiarita', puo' svolgersi in forma libera (dovendosi ricomprendere oltre gli atti tipici anche quelli presupposti e consequenziali) ma che in ogni caso non puo' coincidere con l'intera attivita' politica del parlamentare poiche' tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'art. 68, primo comma e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in privilegio personale. Se questi sono i principi affermati dalla Corte con argomentazioni riportate pressocche' testualmente; se a tali principi e' obbligatorio adeguarsi, ne consegue che il fatto contestato all'imputato non puo' in alcun modo essere qualificato come opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Non si comprende infatti che il tipo di connessione vi possa essere tra la funzione svolta dall'on. Previti e la circostanza strettamente personale (i suoi rapporti con il dott. Dinucci) da cui sono scaturite dichiarazioni all'agenzia ANSA. Ne' maggiori lumi provengono dagli atti parlamentari in cui il presupposto della sussistenza del nesso strumentale condotta - funzioni viene liquidato con l'accenno ad una "polemica essenzialmente e squisitamente politica" originata da "una certa malizia" del giornalista di RAI 3, (c.f.r. resoconto stenografico seduta 22 ottobre 1997, pag. n. 45). Ma anche ammettendo che il contesto in cui si sono inserite le dichiarazioni in questione avesse una certa valenza politica non si potrebbe pervenire a conclusioni diverse secondo gli insegnamenti della Consulta e' vietato assimilare il concetto di funzione parlamentare con quello di attivita' politica. Pertanto deve essere sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale perche' dichiari che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilita' del fatto ascritto dall'on. Previti - oggetto dell'imputazione riportata in premessa - poiche' esso non ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 68, primo comma della Costituzione.
P.Q.M. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto; Dispone la sospensione del processo; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Roma, addi' 16 febbraio 1998 Il giudice per le indagini preliminari: Russo 98C1113