N. 710 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 1998
N. 710 Ordinanza emessa il 20 maggio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Coiro Antonio contro la regione Basilicata Farmacia - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti - Limite massimo di eta' per la partecipazione inferiore ai sessanta anni - Ingiustificata ed irrazionale imposizione di detto limite massimo di eta' non previsto per l'acquisto di titolarita' di farmacia mediante contratto inter vivos a titolo oneroso - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro. (Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 4, comma 2). (Cost., artt. 3, 4 e 35).(GU n.40 del 7-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 273/1997, proposto dal dott. Antonio Coiro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Gava e Luciano Petrullo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Potenza, piazza Vittorio Emanuele n.14; Contro la regione Basilicata, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio; per l'annullamento della delibera della Giunta regionale n. 9139 del 30 dicembre 1996, e del relativo allegato, pubblicata sul B.U.R.B. del 7 febbraio 1997, che ha approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti, o di nuova istituzione, nei comuni della provincia di Potenza, nella parte in cui, in applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 362, limita la partecipazione al concorso a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano compiuto i sessanta anni di eta'. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 maggio 1998 il magistrato dott.ssa G. Ferrari; uditi l'avv. G. Gava per il ricorrente dott. Antonio Coiro; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: F a t t o 1. - Con ricorso notificato in data 7 aprile 1997 il dott. Antonio Coiro, gestore provvisorio di una farmacia rurale sita nel comune di Baragiano, impugna la delibera della Giunta regionale n. 9139 del 30 dicembre 1996, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 7 del 7 febbraio 1997, che ha approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti, o di nuova istituzione, nei comuni della provincia di Potenza e ne chiede l'annullamento nella parte in cui, in applicazione del disposto del comma 2, dell'art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 362, limita la partecipazione al concorso a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano compiuto i sessanta anni di eta'. Espone, in fatto, che, pur essendo nato nell'anno 1935 ed avendo, quindi, piu' di sessanta anni, ha presentato egualmente domanda di partecipazione al concorso, ritenendo ingiustificata la suddetta limitazione. 2. - Denuncia, in diritto, l'illegittimita', in parte qua, del provvedimento impugnato per violazione di legge, illegittimita' costituzionale del comma 2, dell'art. 4, legge n. 362 del 1991. La disciplina dettata, in materia di farmacie, dai rr.dd. 27 luglio 1934, n. 1265, 30 settembre 1938, n. 1706, dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 e dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 258, non prevedeva alcun limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi farmaceutici. La legge 8 novembre 1991, n. 262, senza alcuna giustificazione, all'art. 4, comma 2, ha, per la prima volta, escluso che gli ultracinquantanovenni possano essere ammessi a detti concorsi. Poiche', invece, l'art. 12, legge 2 aprile 1968, n. 475 consente il trasferimento della titolarita' di farmacie a favore del farmacista che abbia gia' conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso, senza fissare alcun limite di eta', si e' venuta a creare una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi puo' acquistare a qualunque eta' una farmacia e chi, invece, non puo' partecipare al concorso per acquisirne una perche' ultracinquantanovenne. L'apposizione di un limite massimo di eta' potrebbe giustificarsi solo se prevista in ogni caso, e cioe' per l'acquisto, della titolarita' di farmacia sia a seguito di trasferimento oneroso che a seguito del superamento dell'apposito concorso, come frutto di una valutazione discrezionale in ordine all'influenza che l'eta' potrebbe avere nell'esercizio della professione. Ma poiche', in base alla normativa vigente, una farmacia puo' essere acquistata a qualsiasi eta' e la decadenza dall'autorizzazione e' prevista solo in caso di morte del suo titolare, la limitazione contenuta nel comma 2, dell'art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 362, contrasterebbe con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., e con il diritto al lavoro, di cui agli artt. 4 e 35 Cost. 3. - Alla pubblica udienza del 20 maggio 1998 la parte ricorrente ha ribadito quanto gia' illustrato nel ricorso e ha concluso chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale da lui sollevata nei confronti dell'art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 362, venga sottoposta all'esame del giudice delle leggi. D i r i t t o 1. - E' noto che il procedimento normale per acquistare la titolarita' di una farmacia e' la partecipazione e il superamento dei concorsi pubblici che ogni due anni devono essere banditi per l'assegnazione delle sedi disponibili. Senonche' il legislatore, considerata anche la nautra imprenditoriale dell'attivita' farmaceutica, ha consentito, con la legge 2 aprile 1968, n. 475, che il rasferimento della titolarita' della farmacia avvenga anche per atto inter vivos ed a titolo oneroso. Per detta ipotesi l'art. 12, secondo e ottavo comma, legge 2 aprile 1968, n. 475, si limita a prescrivere, quale requisito soggettivo, che l'acquirente sia un farmacista che abbia gia' conseguito la titolarita' a seguito di un pubblico concorso o che, iscritto all'albo professionale, abbia comunque almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente. Per la partecipazione ai concorsi pubblici preordinati all'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti la normativa vigente fino alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, non poneva alcun limite massimo di eta' (artt. 104-129 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; r.d. 30 settembre 1938, n. 1706; legge 2 aprile 1968, n. 475; d.P.R. 31 agosto 1971, n. 1275; d.lgs. 8 agosto 1991, n. 258). La svolta si e' avuta con l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 362 del 1991 che ha per la prima volta richiesto, come requisito di ammissione alla procedura selettiva, che il candidato non abbia superato il sessantesimo anno di eta'. La previsione di un siffatto limite, imposto solo per il conferimento di sede farmaceutica a seguito di concorso, e' stata ritenuta dall'odierno ricorrente priva di qualsiasi razionale spiegazione: se, infatti, potrebbe anche avere una ratio escludere, sempre ed in ogni caso, dall'esercizio dell'attivita' farmaceutica coloro che hanno raggiunto i sessanta anni, sulla base di una valutazione discrezionale in ordine all'influenza che l'eta' potrebbe avere sull'esercizio della professione non appare, invece, giustificabile imporre detto limite solo a chi deve sostenere una prova selettiva per poter accedere ad una sede vacante. Per siffatte ragioni l'art. 4, comma 2, legge n. 362 del 1991, sempre secondo la sua prospettazione, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., e con il diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost. 2. - Ritiene in primo luogo il collegio di dover affermare la rilevanza della questione sottoposta dal ricorrente: questi, infatti, pur essendo da anni gestore provvisorio di una farmacia rurale, e' stato escluso dalla partecipazione al concorso bandito per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nei comuni della provincia di Potenza perche' ultracinquantanovenne. 3. - Ma la questione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente, oltre che rilevante, sembra al collegio anche non manifestamente infondata. Cio' che, infatti, fa dubitare della costituzionalita' del citato art. 4, comma 2, non e' la previsione di un limite massimo di eta' quanto, piuttosto, che detto limite sia stato imposto, senza una ragionevole spiegazione, solo per l'ipotesi di concorso, soprattutto ove si consideri che il legislatore del 1991 ha sottoposto a revisione l'art. 12 della legge n. 475 del 1968, modificandone, pero', il solo settimo comma e, quindi, volutamente lasciando inalterati i precedenti commi secondo e ottavo. Ne' appare possibile giustificare detta diversa previsione con il carattere imprenditoriale che connota il trasferimento della farmacia rispetto alla sua assegnazione per concorso. Se, infatti, e' innegabile che diverso e' il modo con cui si acquista la titolarita' della sede farmaceutica nel primo e nel secondo caso, identica e', invece, l'attivita' che il farmacista e' chiamato a svolgere e la mancata previsione, in entrambi i casi, come per ogni libero professionista, di un limite massimo di eta' per l'esercizio dell'attivita'. Ancora piu' ingiustificata appare, poi, la previsione dell'art. 4, legge n. 362 del 1991 ove si consideri che la sede farmaceutica assegnata per concorso andrebbe comunque a chi ha dimostrato le sue attuali capacita' superando prove selettive e che, dunque, indipendentemente dall'eta', ha palesato di essere idoneo all'esercizio della professione. Ritiene, infine, il collegio che una giustificazione non possa essere neppure ricercata nell'intento di conformare la disciplina concorsuale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche a quella per l'accesso al pubblico impiego, giacche' anche per quest'ultima il limite di eta', gia' fissato in quaranta anni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25 e poi aumentato di un anno dal comma 4, dell'art. 1, legge 8 dicembre 1995, n. 549, e' stato definitivamente abolito dall'art. 3, comma 6, legge 15 maggio 1997, n. 127. In conclusione, sembra di poter affermare che il comma 2, dell'art. 4, legge n. 362 del 1991, ove letto in stretta relazione con il secondo e ottavo comma dell'art. 12, legge n. 475 del 1968, violi l'art. 3 Cost., giacche' comporta una ingistificata disparita' di trattamento tra coloro che intendono esercitare l'attivita' farmaceutica, nonche' gli artt. 4 e 35 Cost., che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Per le considerazioni che precedono il collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, legge 8 novembre 1991, n. 362, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale per la Basilicata pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal dott. Antonio Coiro, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, legge 8 novembre 1991, n. 362, per violazione degli art. 3, 4 e 35 Cost.; Manda alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e sospende, nelle more, il giudizio, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Potenza, il 20 maggio 1998. Il presidente: Perricone L'estensore: Ferrari 98C1115