N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998

                                N. 716
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  settembre  1998) dal tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Rebosio  Georgia  ed
 altri   contro   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2089/97  r.g.r.
 proposto   da   Rebosio   Georgia,  Melissaris  Georgio,  Koutrounpas
 Christos,  Karageorgou  Dimitra,  Tzatzimaki  Antonia,  Dimou   Eleni
 Evangel,  Stafylaraki  Chrysi, rappresentati e difesi dagli avv.ti M.
 Guelfi e G.P. Giannini, presso la prima elettivamente demociliati  in
 Genova, via XX Settembre, 36, ricorrenti;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in  carica,  e  Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria  in  Genova,
 resistenti;
   Per  l'annullamento della delibera del consiglio di corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria  dell'Universita'  di  Genova  con
 l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-1998 con
 cui  e'  stata  disposta  la non effettuazione, per l'anno accademico
 1997-1998,  della  prova  di  ammissione  al  corso  di   laurea   in
 odontoiatria   e   protesi  dentaria  e  del  decreto  del  Ministero
 dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica  del  31  luglio
 1997  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1997)
 da cui risulta che, per l'anno accademico 1997-1998, il primo anno di
 odontoiatria presso l'Universita' di Genova e' attivato solo per  gli
 studenti   ammessi   con  riserva  dal  t.a.r.  nell'anno  accademico
 1996-1997,  nonche'  degli  atti   connessi,   in   particolare:   il
 regolamento   del   Ministero   dell'universita'   e   della  ricerca
 scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio  1997  in  materia  di
 accessi   all'istruzione  universitaria  (pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997);
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. Guelfi per i
 ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  l'11  dicembre  1997  Rebosio  Georgia  e
 litisconsorti     impugnavano,    chiedendone    l'annullamento,    i
 provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al
 corso di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria  dell'Universita'
 di Genova, ma di aver appreso che per l'anno accademico 1997-1998 non
 vi sono posti disponibili.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. it.;
     2)  violazione  sotto altro profilo degli artt. 33 e 34 Cost. it.
 Eccesso di potere per straripamento;
     3) eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione.  Eccesso  di
 potere  per  contrasto  con  il  d.P.R.  25  settembre  1980, n. 680,
 istitutivo del corso di laurea in odontoiatria  presso  l'Universita'
 di Genova.
   I  ricorrenti  concludevano  per l'annulamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I. - I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di  maturita'  e
 che    intendono    iscriversi    alla   facolta'   di   odontoiatria
 dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per  l'anno
 accademico 1997-1998 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso
 di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria che
 prevede - tra  l'altro  -  la  possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-1998 nel corso di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost.,  accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dai  ricorrenti.  Essi
 infatti  impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e
 il decreto  ministeriale  31  luglio  1997,  come  atti  direttamente
 lesivi,  e  non  e' dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio
 del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio  ai  ricorrenti,
 ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede
 centrale,   si   e'   comunque   stabilito  l'azzeramento  dei  posti
 disponibili.
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della   legge   n.   127  del  1997,  che  attribuisce  al  Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di  definire  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".  In  concreto  il
 Ministro  ha  esercitato  il  potere cosi' conferitogli stabilendo la
 limitabilita' delle iscrizioni annuali per  il  corso  di  laurea  in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero  dei  posti disponibili per l'anno accademico 1997-1998, nella
 Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre  ulteriori  censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.   33 e 34  Cost.,  puo'  soffrire  limitazioni  solo  per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal  1961-1962
 al  1964-1965:  art.  3,  legge  n.  685  del  1961), ovvero mediante
 attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato  dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata  dall'art. 17, comma 116, legge n. 127
 del 1997 all'art. 9, comma  4,  legge  n.  341  del  1990  delega  il
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione
 delle norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsioine  legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez., ordinanza n. 2655/97).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge cit.,  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte  costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio,  per la parte
 concernente l'impugnazione del  regolamento  ministeriale  21  luglio
 1997  e il decreto ministeriale 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai
 sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla  pronuncia  sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Il   tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,  seconda
 sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso  in  oggetto,
 per  la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale
 21 luglio 1997 e del decreto ministeriale 31  luglio  1997,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341
 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge  15  maggio  1997,  n.
 127,  in relazione al principio costituzionale della riserva relativa
 di legge e agli artt. 33 e34 Cost;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23,   legge   11   marzo  1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                  Il consigliere rel. ed est.: Vigotti
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