N. 719 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998
N. 719 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Del Mastro Marco contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.41 del 14-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1965/97 r.g.r. proposto da Del Mastro Marco, rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Mauceri e M.G. Lanero, presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica, 2/11, ricorrente; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della delibera del senato accademico con cui l'Universita' degli studi di Genova ha deliberato per l'anno accademico 1997/1998 di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti gia' immatricolati nell'a.a. 1996/1997 con esclusione di nuove immatricolazioni nonche' di tutte le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, nonche' del d.P.R. 28 febbraio 1980, e della allegata tabella XVIII-bis in parte qua, dello statuto dell'universita' in parte qua, del regolamento didattico di ateneo di cui non si conoscono gli estremi in parte qua, e per quanto di ragione, dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte qua, nonche' delle relative deliberazioni delle competenti autorita' accademiche della medesima universita', di ogni altra determinazione rettorile, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M.G. Lanero, per il ricorrente e l'avv. Olivo, per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 6 novembre 1997 Del Mastro Marco impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Universita' di Genova, ma di aver appreso che per l'anno accademico 1997-1998 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost.; 2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33 e 34 Cost.; 3) ulteriore violazione sotto diverso profilo dell'art. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita' costituzionale della legge n. 341/1990 in parte qua; 4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto ministeriale n. 745 del 21 luglio 1997 e decreto ministeriale 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita' e difetto di istruttoria e dei presupposti; 5) violazione della tabella XVIII-bis allegata al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonche' dello statuto dell'Universita' di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I. - Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea. Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede - tra l'altro - la possiblita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria dell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto. Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente. II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dal ricorrente. Egli infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio di corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili. Il Collegio deve dunque indagare la legittimita' anche di tali atti. Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Univesita' di Genova (con d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il Collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento gia' deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalle considerazioni sopra svolte, in base alle quali il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica; art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, delega i Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistono nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso il t.a.r., Lazio, III Sez., ordinanza n. 2655/97). Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte riguardante l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alel parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998. Il presidente: Balba Il consigliere, rel. ed est.: Vignotti 98C1124