N. 720 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998
N. 720 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Priano Virginia ed altra contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.41 del 14-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1957/1997 r.g.r. proposto da Priano Virginia, Zaninetta Maddalena, rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Marconi e Marco Barilati, presso gli stessi elettivamente domiciliate in Genova, via Corsica n. 21/18-20, ricorrenti; Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998, nonche' per l'annullamento di tutti gli atti, preparatori, presupposti, conseguenti o comunque connessi e, in particolare, del decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 portante regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria; del decreto del Ministero dell'Universita' e ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 portante "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98"; del parere del C.U.N. del 19 giugno 1997 e di tutti gli altri atti infraprocedimentali (ivi comprese le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia in cui e' stato stabilito il numero dei posti disponibili per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in questione); del bando con il quale l'Universita' di Genova, facolta' di medicina e chirurgia, ha indetto le prove selettive per l'ammissione al corso di laurea suddetto; dello statuto dell'Universita' di Genova, facolta' di medicina e chirurgia; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato A. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 7 novembre 1997, Priano Virginia e Zaninetta Maddalena impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98 presso l'Universita' di Genova, di aver partecipato alla prova di ammissione ma di non essersi collocate in posizione utile nella relativa graduatoria. Questi i motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare dell'art. 9; dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento. Invalidita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, anche in relazione all'art. 17, legge n. 400/1988; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, legge n. 341/1990 e successive modifiche. Eccesso di potere per difetto dei presupposti d'istruttoria. Sviamento. Illogicita'. Difetto di motivazione. Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastate dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione Le ricorrenti, che intendono iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per le ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe alle ricorrenti un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuicce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il Collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione delle ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli art. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto tiguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997 all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essesenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998. Il presidente: Balba Il consigliere rel. ed est.: Vigotti 98C1125