N. 723 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998

                                N. 723
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il 14 settembre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per la Liguria, sul ricorso proposto da Xotta Marta contro
 il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificata  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1967/1997
 r.g.r.  proposto da Xotta Marta, rappresentata e difesa dagli  avv.ti
 M.G.   Lanero e C. Mauceri, presso la prima elettivamente domiciliata
 in Genova, via Corsica n. 2/11, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore  in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria in Genova,
 resistenti;
   Per l'annullamento della delibera del  senato  accademico  con  cui
 l'Universita'   degli  studi  di  Genova  ha  deliberato  per  l'anno
 accademico 1997/1998 di attivare il primo anno del corso di laurea in
 odontoiatria e protesi  dentaria  limitatamente  agli  studenti  gia'
 immatricolati   nell'a.a.   1996/1997   con   esclusione   di   nuove
 immatricolazioni nonche' di tutte le relative delibere del  consiglio
 di  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio
 di facolta' di medicina e chirurgia, del d.P.R. 28 febbraio 1980,  n.
 135,  e  della allegata tabella XVIII-bis in parte qua, dello statuto
 dell'Universita' in parte qua, del regolamento didattico di ateneo in
 parte qua, e per quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del  21  luglio
 1997  e  del  31  luglio  1997  in  parte qua, nonche' delle relative
 deliberazioni delle competenti autorita' accademiche  della  medesima
 universita', di ogni altra determinazione rettoriale, e di ogni altro
 atto presupposto connesso e conseguente;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Lanero, per  il
 ricorrente e l'avv. Olivo, per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato il 6 novembre 1997, Xotta Marta impugnava,
 chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe  indicati,
 esponendo  di  voler  iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria, dell'Universita' di Genova, ma di aver appreso  che
 per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove
 immatricolazioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)    violazione    dei    principi   generali   dell'ordinamento
 costituzionale  con  riferimento  agli  artt.  3,  33  e   34   della
 Costituzione;
     2)   violazione   del   principio  costituzionale  dell'autonomia
 universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt.  33
 e 34 della Costituzione;
     3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34
 anche  con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita'
 costituzionale della legge n. 341/1990 in parte de qua;
     4) violazione ed  erronea  applicazione  dell'art.  9,  legge  19
 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della
 legge  15 maggio 1997, n. 127, e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997 e
 d.m.  31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita'  e  difetto
 di istruttoria e dei presupposti;
     5)  violazione  della  tabella  XVIII-bis  allegata  al d.P.R. 28
 febbraio 1980, n. 135,  nonche'  dello  statuto  dell'Universita'  di
 Genova  ed  eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di
 motivazione.
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastata  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I. - La ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende  iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di
 Genova, impugna i provvedimenti che  per  l'anno  accademico  1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi  alla  istruzione  universitaria,
 che  prevede  -  tra  l'altro - la possibilita' di limitare, con atti
 ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione,
 accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro l'ambito della  decisione  chiesta  dalla  ricorrente.  Essa
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 d.m.  31  luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio
 che  l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di  laurea  non
 arrecherebbe  alcun vantaggio alla ricorrente, ove rimanessero validi
 i provvedimenti suddetti, con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'
 comunque stabilito l'azzeramento dei posti diponibili.
   Il  collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9  comma  4
 della  legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nelle iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per  l'anno  accademico  1997-98,  nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341  come  modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riseva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali,  e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre  ulteriori  censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.  33 e 34 della Costituzione,  puo'  soffrire  limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65:  art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla P.A nell'ambito fissato dalla  legge  stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata  dall'art. 17, comma 116 legge 127 del
 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo   all'uopo,    che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986  n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della  tutela  del  diritto allo studio, posto dagli articoli 33 e 34
 della  Costituzione,  diritto  che   verrebbe   limitato   attraverso
 meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso
 T.A.R.  Lazio, III Sez., ordinanza n. 2655/1997).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, mentre il preente giudizio, per
 la  parte  concernente  l'impugazione del regolamento ministeriale 21
 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve  essere  sospeso  ai  sensi
 dell'art.  23  legge  n.  87  del  1953,  fino  alla  pronuncia sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Il  Tribunale  amminitrativo  regionale  della   Liguria,   seconda
 sezione,  pronunciando  in via interlocutoria sul ricorso in oggetto,
 per la parte concernente l'impugnazione del regolamento  ministeriale
 21  luglio  1997  e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  quarto  comma,  legge  19  novembre  1990  n. 341 come
 modificato  dall'art.    17 comma 116 legge 15 maggio 1997, n. 127 in
 relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge
 e agli artt. 33 e 34 della Costituzione.
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23   legge   11   marzo   1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degi atti ministeriali impugnati.
   Ordina che, a cura della  Segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                         Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
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