N. 726 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998

                                N. 726
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  settembre  1998) dal tribunale amministrativo
 regionale   Liguria   sul   ricorso   proposto   da   Panzera    Sara
 dell'Universita' degli studi di Genova ed altro
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificata  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost. artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1987/97 r.g.r.
 proposto da Panzera Sara, rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  A.
 Rossi  Tortarolo  e  P.  Delfino,  presso  gli  stessi  elettivamente
 domiciliata in Genova, via Cesarea n. 5/7, ricorrente;
   Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del  rettore
 in   carica   e   il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica, in persona  del  Ministro  in  carica,  rappresentati  e
 difesi   dall'Avvocatura   dello  Stato,  domiciliataria  in  Genova,
 resistenti;
   Per l'annullamento del provvedimento con cui e' stata approvata  la
 graduatoria  finale  degli  ammessi  al corso di laurea in medicina e
 chirurgia  per  l'anno  accademico  1997/98,  di  ogni   altro   atto
 preparatorio,  presupposto,  conseguente  e/o connesso nella parte in
 cui abbia subordinato l'iscrizione al primo anno del corso di  laurea
 suddetto  al  superamento di una prova selettiva e limitato il numero
 dei posti disponibili per l'anno accademico 1997/98 ed in particolare
 del bando con cui l'Universita' degli studi di  Genova,  facolta'  di
 medicina  e  chirurgia ha indetto le prove selettive per l'ammissione
 al  corso  di  laurea  in  medicina  e   chirurgia;   dello   statuto
 dell'Universita'  di Genova, facolta' di medicina e chirurgia - corso
 di laurea in medicina: della delibera del consiglio  di  facolta'  di
 medicina  e  chirurgia  in cui e' stato stabilito il numero dei posti
 disponibili per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea di cui
 si e' detto: della delibera del  senato  accademico  di  approvazione
 della determinazione dei posti su indicati; ove occorra, e per quanto
 di  competenza  del presente giudice, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n.
 135;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta  Vigotti  e  uditi,  altresi',  l'avv.  A.  Rossi
 Tortarolo, per la ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Olivo per le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 3 novembre 1997, Panzera Sara, impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di aver partecipato alle prove di ammissione  al  corso  di
 laurea  in  medicina e chirurgia presso l'Universita' dei Genova, per
 l'anno accademico 1997-98, senza collocarsi in posizione utile.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della
 Costituzione, dell'art. 9 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,
 dell'art.    6,  legge  9  maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11
 dicembre 1969, n. 910. Eccesso di potere  per  difetto  assoluto  dei
 presupposti, travisamento;
     2)  violazione  e/o  falsa  applicazione  dell'art.  2, d.P.R. 28
 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di potere per difetto dei  presupposti
 di  istruttoria,  travisamento,  illogicita'  ed  ingiustizia grave e
 manifesta. Difetto di motivazione.
   La ricorrente concludeva per  l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastata   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   La  ricorrente,  che intende iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per
 l'anno  accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei   posti
 disponibili   per   le   nuove  immatricolazioni  e  tra  questi,  in
 particolare, il decreto del ministro dell'Universita' e della ricerca
 scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita'  di
 limitare,  con  atti  ministeriali e per determinati corsi, il numero
 delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia  tale
 facolta' e' stata esercitata con D.M. in data 31 luglio 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per la ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronuciato,  si  assicurerebbe  alla  ricorrente  un  grado minore di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli  Universita')  trovano  il   proprio   presupposto   normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato
 dell'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997,  che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  creteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una  limitazione
 nell'iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Genova (con il D.M. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  Collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341  come  modificato  dall'art.
 17  comma  116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il prinicipio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettiva
 della  ricorrente,  l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad
 ottenere  senza  limitazioni  l'accesso   al   corso   universitario,
 troverebbe  piena  ed  integrale soddisfazione solo dalla caducazione
 delle  norme  che  consentono  all'amministrazione  di   porre   tali
 limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33  e  34  Cost.,  puo' soffrire limitazioni solo per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116  legge  127  del
 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  Collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte Cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la  limitazione agli accessi all'istruzione univesitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                                P. Q. M.
   Il   tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,  seconda
 sezione,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9 quarto comma,
 legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma  116
 legge  15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale
 della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.
   Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospendendo il presente giudizio.
   Ordina  che,  a  cura  della  Segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  dell'11  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
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