N. 726 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998
N. 726 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale Liguria sul ricorso proposto da Panzera Sara dell'Universita' degli studi di Genova ed altro Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost. artt. 33 e 34).(GU n.41 del 14-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1987/97 r.g.r. proposto da Panzera Sara, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Rossi Tortarolo e P. Delfino, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Genova, via Cesarea n. 5/7, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento del provvedimento con cui e' stata approvata la graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/98, di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso nella parte in cui abbia subordinato l'iscrizione al primo anno del corso di laurea suddetto al superamento di una prova selettiva e limitato il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997/98 ed in particolare del bando con cui l'Universita' degli studi di Genova, facolta' di medicina e chirurgia ha indetto le prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia; dello statuto dell'Universita' di Genova, facolta' di medicina e chirurgia - corso di laurea in medicina: della delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia in cui e' stato stabilito il numero dei posti disponibili per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea di cui si e' detto: della delibera del senato accademico di approvazione della determinazione dei posti su indicati; ove occorra, e per quanto di competenza del presente giudice, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. A. Rossi Tortarolo, per la ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 3 novembre 1997, Panzera Sara, impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver partecipato alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Universita' dei Genova, per l'anno accademico 1997-98, senza collocarsi in posizione utile. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di istruttoria, travisamento, illogicita' ed ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione. La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione La ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con D.M. in data 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per la ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronuciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dell'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i creteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nell'iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Genova (con il D.M. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il Collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il prinicipio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettiva della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge 127 del 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte Cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione univesitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 quarto comma, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998. Il presidente: Balba Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti 98C1131