N. 734 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 1998

                                N. 734
  Ordinanza emessa il 29 giugno 1998 dalla Corte d'appello di  Trieste
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  il  Ministero delle finanze
 contro la S.p.a. Fonderia Cividale ed altre
 Processo civile - Ripetizione  d'indebito  -  Richiesta  della  somma
    versata  all'erario  a titolo di addizionale sull'imposta erariale
    sul  consumo  dell'energia  elettrica   -   Subordinazione   della
    restituzione  alla  prova documentale del mancato trasferimento ad
    altri soggetti dell'onere tributario - Incidenza  sul  diritto  di
    agire in giudizio e sul principio della capacita' tributaria.
 (D.-L.  30  settembre  1982,  n. 688, art. 19, convertito in legge 27
    novembre 1982, n. 873).
 (Cost., artt. 24 e 53).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  a  soluzione  della  riserva,
 formulata all'udienza di pertrattazione della controversia civile  in
 grado d'appello sub R. G. 557/97,
   Letti  gli atti del procedimento avviato dall'Amministrazione delle
 finanze dello Stato contro la S.p.a. Fonderia Cividale  e  altre  con
 l'atto di citazione in appello, notificato il 29 agosto 1997;
   Atteso   che   le   societa'   appellate   evocarono   in  giudizio
 l'Amministrazione finanziaria affermando d'aver diritto  al  rimborso
 delle  somme  versate  all'Erario a titolo d'addizionale sull'imposta
 erariale di consumo sull'energia elettrica, in quanto illegittima  la
 pretesa tributaria;
     che,   pur   opponendosi   l'Amministrazione,   all'esito   della
 trattazione di prime cure, era  accolta  la  domanda  delle  societa'
 siderurgiche  senza  che  formasse  oggetto  del  contraddittorio  la
 questione probatoria, ex art. 19, d.-l. n.  688/1982  convertito  con
 legge    n.    873/1982,    poiche'    la    stessa   non   sollevata
 dall'Amministrazione che in sede di comparsa conclusionale;
     che,    nell'interposto    appello,    l'Amministrazione    porta
 l'inosservanza di tale disposizione di legge a motivo di censura;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamento uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 733/1998).
 98C1141