N. 740 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 21 settembre 1998

                                N. 740
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il 21 settembre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Liguria  sul  ricorso proposto da Cesari Daniele ed
 altro  contro  il  Ministero   dell'Universita'   e   della   ricerca
 scientifica e tecnologica ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificata  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2194/97 r.g.r.
 proposto da Cesari Daniele e Benivegna Luca  rappresentati  e  difesi
 dagli   avv.ti  Mimma  Guelfi  ed  Enrico  Rabino,  presso  la  prima
 elettivamente domiciliati in  Genova,  via  XX  Settembre  n.  36/14,
 ricorrenti;
   Contro  il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica ,
 in persona del Ministro in carica, Universita' degli studi di Genova,
 in  persona  del  rettore   in   carica,   rappresentati   e   difesi
 dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento  della  deliberazione del consiglio di corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di  Genova
 in  data  21  luglio  1997  e  del  manifesto  degli studi per l'anno
 accademico 1997-98, con cui e' stata disposta  la  non  effettuazione
 della  prova  di  ammissione  al  corso  di  laurea in odontoiatria e
 protesi  dentaria  presso  l'Universita'  di  Genova,   nonche'   per
 l'annullamento  degli atti connessi, in particolare il procedimento e
 le eventuali disposizioni statuarie con cui sarebbe  stato  stabilito
 di  non effettuare la anzidetta prova di ammissione, la circolare del
 Ministro dell'Universita' e della  ricerca  scientifica  in  data  11
 luglio 1997, n. 4001, il regolamento del Ministero dell'Universita' e
 della ricerca scientifica n. 245 in data 21 luglio 1997 ed il decreto
 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica in data 31
 luglio  1997  con  il quale e' stata disposta presso l'Universita' di
 Genova  l'attivazione  del  primo  anno  del  corso  di   laurea   in
 odontoiatria  solo  per  gli  studenti ammessi con riserva dal T.a.r.
 nell'anno accademico 1996/1997.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti;
   Uditi, altresi', l'avv. Guelfi per i ricorrenti e l'avv. Olivo  per
 le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  4  dicembre  1997  Cesari  Daniele  e
 Benivegna   Luca   impugnavano,   chiedendone    l'annullamento,    i
 provvedimenti  in  epigrafe  indicati,  esponendo  di non aver potuto
 iscriversi al corso di laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria
 dell'Universita'  di Genova perche' per l'anno accademico 1997-98 non
 e' ammessa alcuna iscrizione.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione di legge in relazione agli artt. 3, 33 e  34  della
 Costituzione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea
 valutazione  dei presupposti, illogicita',  difetto e/o insufficienza
 di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta.
     2) violazione di legge in relazione al d.P.R. 25 settembre  1980,
 n.  680,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il corso di laurea in
 odontoiatria presso l'Universita' di Genova; eccesso  di  potere  per
 difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia grave
 e manifesta.
   I  ricorrenti  concludevano per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I. - I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di  maturita'  e
 che    intendono    iscriversi    alla   facolta'   di   odontoiatria
 dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per  l'anno
 accademico  1997-98  hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso
 di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Uniersita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova,
 che,  in  data  21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della
 prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost.,  accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dai  ricorrenti.  Essi
 infatti  impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e
 il d.m.  31 luglio 1997, come atti  direttamente  lesivi,  e  non  e'
 dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea
 non  arrecherebbe  alcun  vantaggio  ai  ricorrenti,  ove rimanessero
 validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e'
 comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della   legge   n.   127   del  1997,  che  attribuisce  al  Ministro
 dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di  definire  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni".  In  concreto  il
 Ministro  ha  esercitato  il  potere cosi' conferitogli stabilendo la
 limitabilita' delle iscrizioni annuali per  il  corso  di  laurea  in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero  dei  posti  disponibili  per l'anno accademico 1997-98, nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva di legge che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per
 la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondada.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  dei  ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni. Rispetto  a  tale  interesse,  l'annullamento  gia'
 deciso  della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad
 una integrale tutela, mentre  ulteriori  censure  svolte  in  ricorso
 contro  i  decreti  ora  in  esame si presentano come necessariamente
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33  e  34  Cost.,  puo' soffrire limitazioni solo per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65:  art. 3, legge n. 65 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997, dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva  disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 derminare  la  limitazione  agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione "dei criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione. diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez, ordinanza n. 2655/97).
   Va  pertanto  sollevata  la  questione di legittimita' costuzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge, cit.  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte  costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio,  per la parte
 concernente l'impugnazione del  regolamento  ministeriale  21  luglio
 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, deve essere sospeso ai sensi dell'art.
 23,  legge  n.  87  del  1953, fino alla pronuncia sulla legittimita'
 costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  15
 maggio  1997,  n. 127, in relazione al principio costituzionale della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23,   legge   11   marzo   1953,  n.  7,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  dell'11  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
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