N. 28 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 settembre 1998
N. 28 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 settembre 1998 (del presidente della regione siciliana) Imposte e tasse in genere - Imposte sostitutive, di cui al d.lgs. n. 461/1997 - Previsione, mediante decreto dirigenziale, del versamento a favore esclusivamente del bilancio dello Stato anziche' a favore della regione siciliana per le somme riscosse nel territorio della regione stessa - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio statutario di riserva allo Stato solo per le nuove entrate e per determinate finalita'. (Decreto del Direttore del dipartimento del Ministero delle finanze del 23 luglio 1998). (Statuto regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).(GU n.42 del 21-10-1998 )
Ricorso della regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore on. dott. Fiuseppe Drago, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 16 settembre 1998; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto dirigenziale emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze il 23 luglio 1998, recante "Modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 174 - serie generale - del 28 luglio 1998. F a t t o Il decreto dirigenziale impugnato - nel determinare le modalita' operative attraverso le quali devono essere corrisposte le imposte sostitutive la cui disciplina tributaria e' stata riordinata con il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi prefissati, in forza della delega disposta dall'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - istituisce, in relazione alle diverse tipologie di imposte sostitutive riguardate, i corrispondenti codici-tributo da utilizzare per i versamenti delle correlate somme, e, all'art. 9, testualmente dispone che "Le somme riscosse con i codici-tributo di cui a presente decreto sono versate al capo VI del bilancio dello Stato, ai capitoli ed articoli specificati a fianco di ciascun codice tributo: ...". Il predetto decreto dirigenziale 23 luglio 1998 - modificato, in ordine a talune disposizioni che non rivelano ai fini del presente conflitto, con successivo decreto dirigenziale 6 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 184 - serie generale - dell'8 agosto 1998 - si rileva lesivo delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa e viene censurato per le seguenti ragioni. D i r i t t o Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e del correlato art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che concorre ad integrare il parametro di costituzionalita' in qualita' di norma interposta. L'atto impugnato, nel prevedere il versamento delle somme derivanti dalla riscossione delle imposte sostitutive previste e disciplinate dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, esclusivamente nelle casse dello Stato, con la correlata imputazione in bilancio ai capitoli ed articoli specificatamente individuati, senza tener conto delle spettanze regionali relative alle somme riscosse nel territorio della regione siciliana, viola le sovraordinate norme statutarie e di attuazione sottraendo indebitamente, ed illegittimamente, quote di entrate tributarie regionali e comprimendo di conseguenza le risorse alla regione spettanti ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e delle norme di attuazione in materia finanziaria. Ed invero, considerato che dalle previsioni recate dall'art. 36, comma 1, dello statuto, e dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune eccezioni, spettano alla regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, si rileva preliminarmente che la nuova disciplina tributaria posta in essere con il decreto legisaltivo n. 461 del 1997 non pregiudica assolutamente i rapporti finanziari tra Stato e regione quali risultano delineati dalle citate norme di attuazione, non diponendo affatto la sottrazione a quest'ultima di tributi alla stessa in precedenza attribuiti, e non entrando neppure nel merito di detta materia, peraltro allo stesso decreto legislativo completamente estranea. Si osserva infatti, in conformita' con quanto puntualizzato da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 299/1974) con specifico riferimento alla riforma tributaria del 1973/74, che la sostituzione di un nuovo tributo ad altro preesistente, posta in essere dal legislatore nazionale in sede di riforma generale e di vasta portata del sistema tributario, non comporta di per se alcun pregiudizio dei rapporti finanziari fra Stato e regione siciliana, non sottraendo a quest'ultima tributi in precedenza attribuiti. La sottrazione in parola, ed il conseguente, grave, pregiudizio recato all'autonomia finanziaria della regione connesso alla perdita di gettito di tributi alla stessa in precedenza pacificamente attribuiti (cfr.: stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione nonche' quadro di classificazione delle entrate), deriva invero esclusivamente, ed autonomamente, dalla mancata previsione, da parte del decreto impugnato, del versamento delle somme riscosse nel territorio regionale in entrata al bilancio della regione siciliana. Ed infatti, la previsione recata dal riportato art. 9 del decreto dirigenziale in discorso, riguardando il solo bilancio dello Stato, non consente agli agenti della riscossione di procedere alla ripartizione delle relative somme secondo la spettanza delle stesse quale risulta determinata - secondo il luogo della riscossione - dalle citate, sovraordinate, norme. L'atto impugnato avrebbe dovuto dunque, in conformita' peraltro a quanto in precedenza operato (cfr., a titolo esemplificativo, il decreto che disciplina le modalita' di versamento diretto mediante delega alle banche, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il 25 settembre 1995), espressamente prevedere il versamento nelle casse regionali di quelle somme che, in quanto riscosse nel territorio della regione siciliana, risultano, alla luce della vigente normativa, di spettanza della medesima. Va invero rilevato che, restando impregiudicata, ovviamente, la competenza dello Stato a mutare la disciplina normativa dei tributi erariali, tuttavia esso non puo' modificare, per cio' che concerne la regione siciliana, la ripartizione delle connesse entrate quale risulta fissata dalle disposizioni statutarie e di attuazione, se non a seguito di una modifica, quantomeno, delle sovraordinate norme di attuazione da porre in essere nell'osservanza delle procedure dettate dall'art. 43 dello Statuto. Peraltro, nella specifica fattispecie riguardata dall'impugnato decreto, risultano risolutive le considerazioni espresse da codesta ecc.ma Corte (sentenza 15 marzo 1972, n. 49) in ordine alle entrate sostitutive; ed invero, premesso che nessun dubbio puo' legittimamente avanzarsi in ordine al carattere sostitutivo delle nuove imposte di cui il decreto dirigenziale 23 luglio 1998 disciplina le modalita' di versamento - espressamente e testualmente denominate "sostitutive", ed oggettivamente tali in quanto istituite in luogo di precedenti imposte - non puo' che riaffermarsi che "se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, puo' disporre in merito alla imposizione o abrogazione di tributi, in piena liberta', anche se si tratti di tributi spettanti alle regioni, non per questo esso puo' attribuire a se stesso I'intero gettito di una entrata chiaramente sostitutiva, quando il tributo sostituito non e' di sua esclusiva spettanza". Ritenendo di dover affrontare anche la problematica connessa alla ammissibilita' del presente conflitto di attribuzione - considerato che, in base alla costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenze nn. 206/1975, 472/1995 e 215/1996), puo' sorgere conflitto di attribuzione tra Stato e regione quando un atto risulti invasivo della sfera di competenza dell'altro ente ed allorche' la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridica, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione, e considerato che, con particolare riferimento al rapporto tra atto amministrativo impugnato e legge, o atto con forza di legge, di cui l'atto in questione costituisce attuazione, sempre codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenze n. 78/1971, 126/1990 e 472/1995) ha ritenuto che in sede di conflitto di attribuzione non e' possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che e' a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati - si osserva che la lamentata lesione delle prerogative e spettanze regionali non puo' farsi risalire alle norme presupposte, delle quali l'atto odiernamente impugnato costituisce, in parte, attuazione ed esecuzione, poiche' esso, sotto l'aspetto riguardato, con determinazione assolutamente autonoma, dispone che le somme conseguenti alla riscossione delle imposte sostitutive considerate affluiscano (esclusivamente) al bilancio dello Stato. Va invero evidenziato che lo stesso art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - il cui comma 160 reca la delega al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi - al comma 216, testualmente cosi dispone: "Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie le modalita' per l'attuazione della presente legge". ll decreto impugnato non puo' pero' considerarsi attuativo della prevista riserva all'erario statale di cui al riportato comma 216 - in ordine alla legittimita' della quale, peraltro, non puo' che rinviarsi ai motivi addotti da questa regione in sede di ricorso per la relativa dichiarazione di incostituzionalita' a suo tempo proposto innanzi a codesta ecc.ma Corte, ed ancora pendente - per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto, tenuto conto che l'art. 2 del d.P.R 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia finanziaria", consente di riservare all'erario statale esclusivamente le "nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime", e considerato che codesta ecc.ma Corte, nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, ha autorevolmente chiarito (cfr. sentenze n. 47/1968 e n. 49/1972) che per nuova entrata tributaria deve intendersi soltanto quell'entrata "derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata", e, di conseguenza, ha affermato (cfr. sentenza n. 430/1996) che "rimane cosi' preclusa, in via generale, la devoluzione allo Stato di entrate tributarie erariali, riscosse nel territorio della regione siciliana, ma prive del carattere di novita'", si evidenzia che nella fattipecie di che trattasi manca l'indefettibile requisito della novita' dell'entrata poiche', come gia' rilevato, le imposte contemplate dal decreto dirigenziale impugnato non hanno carattere additivo rispetto al regime fiscale preesisistente, incidendo le stesse su fattispecie gia' oggetto di tassazione, in ordine alle quali, in sostanza, a seguito del riordino del sistema tributario oggetto della legge delegata, vengono modificati i principi e le modalita' dell'imposizione. Si osserva inoltre che attuazione alla riserva disposta dal riportato art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996, e' gia' stata data con il decreto recante "Modalita' di attuazione delle riserve all'erario dal 1 gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della regione Sicilia, emanati dal 1992" emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il 23 dicembre 1997 - e riguardante, tra gli svariati provvedimenti legislativi statali che hanno, nel tempo, disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate previste dai provvedimenti medesimi, anche la suddetta legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cfr., Allegato A al citato decreto 23 dicembre 1997 "Tabelle dei provvedimenti normativi che prevedono la riserva entrate all'erario", ed in particolare la tabella relativa alla "legge n. 662/1996, Provv. collegato L.F. 1997 - Tavola riassuntiva - Classificazione secondo l'articolazione di bilancio", che specificatamente richiama in relazione all'Irpeg, capitolo 1024, artt. 2 e 8, la maggiore entrata conseguente al riordino della disciplina tributaria di taluni redditi, da effettuarsi in forza delle previste deleghe in materia di attivita' finanziarie ex art. 3, commi 160-163) - e pertanto non puo' in alcun caso ritenersi che l'atto impugnato, contrastante con il predetto decreto interministeriale ed emanato peraltro dal direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, e non dal Ministro, sia attuativo della prevista riserva. In forza delle considerazioni esposte e' innegabile la violazione dell'autonomia finanziaria garantita alla regione siciliana dall'art. 36 dello statuto e dalle norme di attuazione in materia, ed il pregiudizio causato alla medesima dalle disposizioni censurate.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale: accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' dell'impugnato decreto dirigenziale 23 luglio 1998, in quanto lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dall'art. 36 dello statuto della regione siciliana e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui sottrae alla regione siciliana, con effetto dal 1 luglio 1998, quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le entrate di spettanza dell'erario statale. Si depositano con il presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 16 settembre 1998); 2) copia del decreto dirigenziale emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze il 23 luglio 1998. Palermo, addi' 4 settembre 1998 Avv. Giovanni Carapezza Figlia - avv. Paolo Chiapparrone 98C1154