N. 766 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1998

                                N. 766
  Ordinanza emessa  il  3  luglio  1998  dal  tribunale  di  Enna  nel
 procedimento civile vertente tra Calandra Rosaria contro l'I.N.P.S.
 Previdenza   e   assistenza   sociale  -  Pensioni  INPS  -  Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994  -  Modalita'  di  pagamento  - Estinzione dei giudizi
    pendenti alla data di entrata in vigore della normativa  impugnata
    -  Incidenza  sul diritto di difesa, sulla garanzia previdenziale,
    sui     principi    del    giudice    naturale,    dell'autonomia,
    dell'indipendenza    della    magistratura    e    della    tutela
    giurisdizionale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 38, 101, 102, 103, 104 e 113).
(GU n.43 del 28-10-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 409/97 r.g.aff.
 cont.  relativo  all'appello  proposto  da  Calandra  Rosaria, nata a
 Valguarnera Caropepe il 10 febbraio 1922, rappresentata e difesa, per
 procura speciale in notar Zimbone di Valguarnera del 24  luglio  1995
 repertorio  n.  884,  dall'avv.  Giuseppe  Spampinato  nei  confronti
 dell'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso,  per procura generale in notar Lupo di Roma
 del 7 ottobre 1993 dall'avv. Domenico Segreto,  avverso  la  sentenza
 emessa  dal  pretore di Enna in data 21 ottobre 1996.  In fatto ed in
 diritto
   Con ricorso depositato in data 7 agosto 1995 la ricorrente adiva il
 pretore del lavoro di Enna perche'  le  venisse  riconosciuto,  quale
 titolare  della  pensione di reversibilita' del marito, deceduto il 7
 novembre 1988, il diritto all'integrazione al minimo della stessa.
   Il pretore del lavoro, in applicazione di quanto disposto dall'art.
 1, comma 183, legge n. 662/1996, che ha regolamentato  la  sorte  dei
 giudizi  pendenti  in  materia,  dichiarava l'avvenuta estinzione del
 giudizio e compensava le spese tra le parti.
   La ricorrente proponeva appello  avverso  la  sentenza  emessa  dal
 giudice   di   primo  grado,  chiedendone  la  riforma  ed  eccedendo
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi  181,  182,  183,
 184,  legge  n.  662/1996 perche' in contrasto con le disposizioni di
 cui agli artt. 3, 24, 35, 36, 38, 42, 53, 101, 102, 103,  104  e  113
 della Costituzione.
   Si costituiva l'I.N.P.S. che, a mezzo del suo difensore, contestava
 il  contenuto  del  ricorso  in appello e ne chiedeva il rigetto e la
 conseguenziale conferma della sentenza emessa dal  giudice  di  prime
 cure.
   All'udienza   del   3  luglio  1998  il  procuratore  dell'I.N.P.S.
 insisteva nelle sue richieste ed il collegio, ritenuta  pregiudiziale
 la questione relativa alle eccezioni di illegittimita' costituzionale
 della normativa da applicare sollevate dall'appellante, si riservava.
   Prima di analizzare in maniera specifica le questioni sollevate, al
 collegio   pare  opportuno  sottolineare  il  contenuto  delle  norme
 censurate.
   A tale riguardo si evidenzia che l'art. 1, commi 181,  182,  183  e
 184 prevede fra l'altro:
     a)  che  il  rimborso  delle  somme, maturate fino al 31 dicembre
 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e'  effettuato
 mediante assegnazione, agli aventi diritto, di titoli di Stato aventi
 libera circolazione;
     b)  che  tale rimborso sara' corrisposto in sei annualita', sulla
 base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno  annualmente
 ad inviare al Ministero del tesoro;
     c)  che il diritto al rimborso delle dette somme arretrate spetta
 ai soli interessati nonche' ai superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996;
     d) che nella determinazione dell'importo maturato al 31  dicembre
 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria;
     e)  che  i  giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
 presente legge aventi ad oggetto le questioni  di  cui  al  punto  a)
 vanno  dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra
 le parti, restanti privi d'effetto  i  provvedimenti  giudiziari  non
 ancora definitivi;
     f)  che  il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare al
 bilancio le occorrenti variazioni.
   Il procuratore dell'appellante  ha  eccepito  l'incostituzionalita'
 dell'art.  1,  commi  181,  182,  183  e 184, legge n. 662/1996 sotto
 diversi aspetti.
   Con riferimento  all'art.  1,  comma  181,  in  quanto  prevede  il
 "pagamento  cristallizzato  al  31  dicembre  1995, in sei annualita'
 senza interessi e rivalutazione, per violazione degli artt. 3, 24, 53
 della  Costituzione  che  tutelano  i  principi   costituzionali   di
 uguaglianza,  di  azione  e  ricorso  alla tutela giurisdizionale, di
 capacita' contributiva".   In relazione alla  capacita'  contributiva
 l'appellante  ha  osservato  "...che  la  normativa  della  legge  n.
 662/1996 prevede un sacrificio a carico  di  una  sola  categoria  di
 contribuenti  per di piu' non abbienti e particolarmente svantaggiati
 perche' titolari di sole pensioni integrate al minimo". Il  principio
 di   uguaglianza  risulterebbe  fra  l'altro  violato  in  quanto  la
 previsione di pagamento mediante datio in solutum,  gia'  in  passato
 prevista  per  diverse  categorie  di creditori, colpirebbe in questo
 caso una categoria economicamente debole.
   Con riferimento all'art.  1,  comma  182,  in  quanto  "prevede  il
 pagamento  ai  soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi
 titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996...
 tale norma prevede il pagamento ai  soli  pensionati  con  esclusione
 degli  eredi  a  meno  che  non  abbiano  diritto  alla  pensione  di
 reversibilita' in contrasto ed in violazione degli articoli 3, 38, 53
 della  Costituzione  che  tutelano  i  principi   costituzionali   di
 uguaglianza, di assistenza, previdenza e sicurezza sociale, di azione
 e ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto in particolare e' la
 legge  a stabilire le norme e i limiti della successione legittima ed
 i diritti dello Stato per quanto riguarda l'eredita'  e  pertanto  si
 verifica  una disparita' di trattamento e violazione del principio di
 uguaglianza tra sistemi di successione e categorie di successibili in
 relazione al diritto caduto in successione".
   In relazione all'art.  1,  comma  183,  in  quanto  "...prevede  la
 estinzione  d'ufficio  dei  giudizi con compensazione di spese... per
 contrasto e violazione degli  artt.  3,  24  della  Costituzione  che
 tutelano  i  principi  costituzionali  di  uguaglianza,  di  azione e
 ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto si sottrae al  giudice
 naturale  la  possibilita'  di  decidere  chi  deve  pagare  le spese
 processuali con conseguente costo delle spese  legali  a  carico  del
 soggetto  che  ha dovuto per necessita' promuovere l'azione legale ed
 ha avuto accolto le domande con  soccombenza  non  solo  virtuale  ma
 anche effettive della controparte; la sottrazione al giudice naturale
 della  decisione  in  ordine  al carico delle spese legali si risolve
 pertanto  in  un  costo  per  il  ricorrente  titolare  di situazione
 giuridica meritevole di tutela giurisdizionale e  legislativa"  e  si
 porrebbe  in  contrasto  con  una  specifica  pretesa economica della
 parte.
   In relazione  agli  artt.  commi  181-184  ha  inoltre  dedotto  la
 violazione  dell'art.  24  della  Costituzione  in  quanto  la  legge
 sottrarrebbe al pensionato il diritto di agire in via giurisdizionale
 per la tutela dei propri diritti, considerato che nel caso di specie,
 la disposta estinzione dei giudizi pendenti non  avrebbe  determinato
 una  soddisfazione  delle  aspettative  dei  ricorrenti ma si sarebbe
 posta in contrasto con le pretese degli aventi diritto.
   E' stato altresi' eccepita in relazione all'art. 1, commi  181-184,
 legge n. 662/96 la violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione,
 in  quanto  la  legge  negherebbe  il diritto al riconoscimento degli
 onorari in favore dei procuratori dei ricorrenti.
   Sempre in ordine alle medesime norme si e' ritenuta  la  violazione
 degli  artt.  3  e 38 della Costituzione in quanto e' stato negato il
 diritto alla rivalutazione ed agli interessi per  i  ratei  pregressi
 nei  confronti  di  questa  sola categoria di crediti, per i quali e'
 processo, in contrasto con il principio di uguaglianza e con principi
 ormai   consolidati   nel   nostro    ordinamento,    tenuto    conto
 dell'applicabilita'  dell'art. 36 della Costituzione alle prestazioni
 previdenziali.
   E' stata inoltre dedotta la violazione ad opera dell'art.  1  comma
 181-184,  legge n. 662/96, dell'art. 42 della Costituzione, in quanto
 sarebbe stato negato il diritto agli eredi ai ratei non riscossi,  in
 violazione  del  diritto  successorio, con riferimento alla decisione
 della Corte costituzionale n. 106/96.
   In violazione dell'art.  3  della  Costituzione,  l'art.  1,  commi
 181-184,  legge  n.  662/1996,  avrebbe poi determinato incertezza in
 ordine alle prestazioni pensionistiche ed alla  loro  decorrenza  "in
 violazione  dei  principi  costituzionali  della  ragionevolezza  del
 sistema giuridico e tutela dell'affidamento  dei  cittadini,  inoltre
 perche'  con  la dichiarazione di estinzione dei giudizi vengono meno
 gli effetti sostanziali della domanda e si  priva  il  pensionato  di
 qualsiasi  tutela  a  fronte alla possibilita' di erogazioni da parte
 dell'I.N.P.S.   in   difformita'   da   previsioni   legislative    e
 giurisprudenziali".
   La  questione  di  legittimita'  costituzionale  e' stato sollevata
 anche in considerazione della violazione da parte dell'art. 1,  commi
 181-184,  legge  n.  662/96,  degli  artt.  101,  102, 103, 104 della
 Costituzione perche' sarebbe stato sottratto al giudice  naturale  il
 potere  di  accertare  il  rapporto  sostanziale  per il quale si era
 instaurato il giudizio.
   Tale ultima eccezione e' stata posta anche  in  relazione  all'art.
 113 della Costituzione, sotto il profilo dell'interferenza del potere
 legislativo  nelle  attribuzioni  del potere giudiziario, considerato
 che sarebbe stata impedita  l'azione volta alla tutela  di  posizioni
 soggettive,   con   la  conseguente  rimessione  della  decisione  di
 accogliere o meno le istanze all'istituto di previdenza.
   In ordine alla rilevanza  nel  presente  giudizio  delle  questioni
 sollevate,  va  anzitutto  affermato  che  non  appare  rilevante  la
 eccezione di incostituzionalita' sollevata in relazione  all'art.  1,
 comma  182,  legge  n.  662/96, per violazione degli artt. 3, 38 e 53
 della  Costituzione  nella  parte  in cui prevede il "pagamento delle
 somme arretrate di cui al comma 181" in favore dei soli pensionati  e
 dei  loro  superstiti  "aventi titolo alla pensione di reversibilita'
 alla data del 30 matzo 1996", escludendo coloro che abbiano  maturato
 successivamente a quella data il diritto.
   Dall'esame  degli atti emerge infatti che la ricorrente ha maturato
 il diritto alla pensione di reversibilita' in data anteriore.
   Medesime   considerazioni   valgono    in    ordine    all'eccepita
 incostituzionalita'  dell'art.  1,  commi  181-184,  legge  cit.,  in
 relazione all'art. 42 della Costituzione, nella parte in cui verrebbe
 negato il diritto agli eredi ai canoni maturati e non  riscossi,  con
 espresso  riferimento  ai  principi  enunciati  con la sentenza della
 Corte costituzionale n. 106/96.
   Detta  ultima  eccezione  appare  relativa   alla   posizione   dei
 superstiti   che   abbiano  maturato  il  diritto  alla  pensione  di
 reversibilita' in data successiva al 30 marzo 1996 e che pertanto non
 avrebbero diritto alle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 di cui
 all'art. 1, comma 181, legge citata.
   Passando ad esaminare la fondatezza  delle  questioni  rilevate  va
 anzitutto  detto  che  in  ogni  caso  le questioni sollevate e sopra
 ritenute  non  rilevati  appaiono  manifestamente  infondate  sia  in
 relazione  all'art.   53 della Costituzione sia in relazione all'art.
 42 della Costituzione.
   In ordine alla prima norma si evidenzia infatti  che  essa  non  e'
 relativa   alla   tutela   di  situazioni  soggettive  giuridicamente
 rilevanti in relazione ad aspettative  di  prestazioni  di  carattere
 previdenziale  ma detta criteri relativi al dovere di concorrere alla
 spesa pubblica.
   In ordine alla disposizione di cui all'art. 42, quarto comma  della
 Costituzione  il collegio ritiene che essa demanda espressamente alla
 legge  di  determinare  i  modi  ed  i   limiti   della   successione
 testamentaria e legittima, rappresentando pertanto la disposizione di
 cui  all'art.   1, comma 182, legge n. 662/96, una scelta di politica
 legislativa attuata nell'ambito concesso dalla norma al  legislatore,
 che  in  ogni  caso  e' tenuto al rispetto dei principi dettati dalla
 Costituzione, potendo pertanto le norme  emanate  in  materia  essere
 censurabili sotto altri profili.
   Ne'  appare  del  tutto pertinente il riferimento alla pronuncia n.
 106/96 della Corte costituzionale che ha dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  5,  comma 1, d.P.R. n. 1032 nella parte in
 cui esclude che nell'assenza delle persone ivi indicate  l'indennita'
 di  buonuscita  formi  oggetto  di  successione  per testamento o, in
 mancanza, per legge,  in  quanto  con  detta  sentenza,  che  non  ha
 affermato   la   violazione   dell'art.  42  della  Costituzione,  si
 riconferma la natura di  retribuzione  differita  dell'indennita'  di
 buonuscita   (pur   se   collegata   ad   una   concorrente  funzione
 previdenziale) e pertanto tale decisione appare relativa a  questioni
 di diversa natura.
   In  ogni caso la questione relativa alla violazione dei diritti dei
 superstiti, il  cui  diritto  alla  pensione  di  reversibilita'  sia
 maturato successivamente al 30 marzo 1996, e' gia' stata sollevata da
 altri  giudici  a  quo  in  relazione agli artt. 3, 24, 29 e 38 della
 Costituzione e quindi implicitamente all'art. 36  della  Costituzione
 (ord.  8  gennaio  1997  pret.  Chieti  in  Gazzetta  Ufficiale della
 Repubblica italiana, prima serie speciale, n. 29 del 16 luglio 1997).
   Ritenuta la rilevanza in  questo  giudizio  delle  altre  questioni
 proposte, in quanto relative a norme suscettibili di applicazione nel
 presente  procedimento  giurisdizionale,  essendo  una  pronuncia  di
 accoglimento o di rigetto delle questioni poste destinata a  produrre
 effetto  nella  fattispecie  de  quo,  deve  ora essere affrontata la
 questione relativa alla non manifesta infondatezza delle stesse.
   Ad avviso del collegio non appare condivisibile l'assunto  in  base
 al  quale il ricorrente eccepisce l'incostituzionalita' dell'art.  1,
 commi 181-184, per violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione,
 in quanto verrebbe negato ai difensori  il  diritto  alla  percezione
 degli  onorari  loro  spettanti  per  l'opera  prestata  nei  giudizi
 dichiarati estinti.
   La norma  che  si  assume  illegittime  sembrerebbe  essere  quella
 contenuta  nell'art.  1,  comma  183,  legge  cit. nella parte in cui
 prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e  la  compensazione  delle
 spese tra le parti, in quanto questa e' l'unica norma che regolamenta
 la  questione  relativa  alla  sottrazione  al giudice, fra le altre,
 della decisione in ordine alle spese processuali.
   Tale questione, come qui posta, appare manifestamente infondata  in
 quanto  non  nega  ai  procuratori  il  diritto  al  pagamento  delle
 prestazioni  professionali  dagli  stessi  rese  ma  si   limita   ad
 individuare i soggetti tenuti al pagamento, ne' si puo' sostenere che
 il  diritto  al  pagamento degli onorari possa dirsi soddisfatto solo
 nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale sia tenuto  a  pagare  dette
 spese  e che invece tale diritto non sia tutelato nell'ipotesi in cui
 a dovere corrispondere gli onorari sia il proprio cliente.
   Detta disposizione appare semmai censurabile sotto altri aspetti di
 cui infra.
   Appaiono  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate   le   altre
 eccezioni  sollevate  per  le  motivazioni  gia' sopra evidenziate in
 ordine alle disposizioni infra meglio  specificate  ed  in  relazione
 alle norme costituzionali di seguito ritenute.
   Va  pertanto  considerata non manifestamente infondata la questione
 relativa alla illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  181,
 legge  n.  662/96,  per  contrasto  con  l'art.  3,  24  e  38  della
 Costituzione nella parte in cui prevede che "il pagamento delle somme
 maturate fino al  31  dicembre  1995  sui  trattamenti  pensionistici
 erogati   dagli   enti   previdenziali  interessati,  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze della Corte  costituzionale  n.  495
 del  1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli
 aventi diritto di titoli di  Stato,  sottoposti  allo  stesso  regime
 tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione.
 Tale pagamento avviene in sei annualita'...".
   Questa  previsione  rappresenta  una  deroga  al  diritto  comune e
 consente  il  pagamento  delle  obbligazioni  da   parte   dell'ente,
 indipendentemente  dal  consenso  dell'avente  diritto,  mediante una
 datio in solutum di titoli il cui  valore,  in  considerazione  delle
 oscillazioni del mercato dei titoli, appare aleatorio.
   Viene  altresi'  frustrato  il  diritto  all'integrale ed immediata
 soddisfazione delle proprie pretese  creditorie,  in  violazione  dei
 principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale del diritto ad un
 trattamento  economico  adeguato  alle  esigenze di vita dei soggetti
 interessati,  tenuto  conto  della  disparita' di trattamento che con
 tale sistema si opera tra i titolari di pensioni integrate al  minimo
 e   le   restanti   categorie   di   contribuenti  malgrado  i  primi
 rappresentino una categoria particolarmente svantaggiata.
   Non si ritiene invece che l'art. 1, comma  181,  legge  n.  662/96,
 violi la norma di cui all'art. 53 della Costituzione, in quanto, come
 sopra  detto,  essa  determina  i  principi relativi agli obblighi di
 contribuzione dei cittadini per la spesa pubblica e non  riguarda  le
 prestazioni di carattere previdenziale.
   Si   ritiene   non  manifestamente  infondata  altresi'  l'eccepita
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  182,  legge  n.
 662/96,  nella parte in cui esclude dalla determinazione dell'importo
 maturato al  31  dicembre  1995  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria,  in  violazione  degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in
 quanto  l'applicabilita'  dell'art.    36  della  Costituzione   alle
 prestazioni  previdenziali rappresenta un principio ormai consolidato
 nell'ordinamento,  principio  volto  a  tutelare   quel   trattamento
 pensionistico minimo che assicura ai soggetti che ne sono destinatari
 il  soddisfacimento di bisogni essenziali di vita, considerato che il
 mancato adeguamento dell'integrazione al minimo di detto  trattamento
 in  ragione degli interessi non corrisposti e della rivalutazione non
 calcolata, incide, peraltro in modo particolarmente negativo, in  una
 situazione   nella   quale  si  presuppone  la  mancanza  di  redditi
 sufficienti a soddisfare le elementari esigenze della vita.
   Tale disciplina inoltre  viola  il  principio  di  uguaglianza,  in
 considerazione  del fatto che prevede per tali categorie piu' deboli,
 proprio in quanto titolari  di  pensioni  integrate  al  minimo,  una
 disparita'  di  trattamento rispetto agli altri contribuenti ai quali
 vengono     riconosciuti  il   diritto   agli   interessi   ed   alla
 rivalutazione.
   Va  altresi'  ritenuta non manifestamente infondata la eccezione di
 illegittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 1,  comma  183,
 legge n. 662/96, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione
 nella  parte  in  cui  prevede  l'estinzione  d'ufficio  dei  giudizi
 pendenti  con  la  compensazione  delle  spese   tra   le   parti   e
 l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato.
   La   disposizione  appare  in  palese  contrasto  con  il  diritto,
 costituzionalmente tutelato, ad agire  per  il  riconoscimento  e  la
 difesa   dei   propri   diritti;   non   puo'   infatti  considerarsi
 satisfattorio il pagamento dei crediti riconosciuti dalla  legge  con
 le  modalita'  previste,  attesa  la  dilazione  del pagamento in sei
 annualita' e con assegnazione di titoli di Stato in luogo  di  denaro
 liquido  e  attesa  altresi'  la decurtazione operata sugli interessi
 maturati e sulla rivalutazione.
   Tale sospetto di  illegittimita'  viene  avvalorato  inoltre  dalla
 prvista  compensazione  ex lege delle spese processuali tra le parti,
 che pone a carico del  soggetto,  che  ha  dovuto  adire  l'autorita'
 giudiziaria,  le  spese  relative  ad  un'attivita' processuale, resa
 necessaria a causa del mancato pagamento delle somme dovute da  parte
 dell'ente,  benche'  la detta parte sia stata riconosciuta vittoriosa
 dal legislatore.
   La disposizione violerebbe altresi' il principio di eguaglianza, in
 quanto  prevede  l'estinzione  dei  giudizi    in  corso in relazione
 all'azione  proposta  da  soggetti  particolarmente  deboli  per   il
 riconoscimento di diritti  fondamentali.
   Sono   altresi'   sospette   di  illegittimita'  costituzionale  la
 previsione di cui all'art. 1, comma 181, nella parte in  cui  prevede
 il  pagamento  delle  somme  maturate fino al 31 dicembre 1995 con le
 modalita' sopra descritte e quella dell'art. 1, comma 183,  legge  n.
 662/96,  nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi in corso
 e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non  ancora  passati  in
 giudicato,  in  relazione  agli  artt.  3,  101,  103,  e  104  della
 Costituzione  in  quanto  la  prima,   statuendo   solo   in   ordine
 all'accertamento  del  diritto, e la seconda, prevedendo l'estinzione
 dei  giudizi  in  corso,  sottraggono  alla  cognizione  del  giudice
 ordinario  le  ulteriori  diverse  questioni poste dalle parti, quali
 quelle in ordine alla prescrizione,  alla  decadenza  ecc.  e  creano
 pertanto  incertezza  sul  tipo  e sulla decorrenza delle prestazioni
 pensionistiche,  determinando  un  vuoto  legislativo  e  negando  al
 giudice  naturale  precostituito  per legge il potere di accertare il
 presupposto sostanziale  del  diritto  vantato  nonche'  di  valutare
 globalmente   la  fattispecie  dalla  quale  deriverebbe  il  diritto
 all'erogazione   delle   somme   riconosciute    con    provvedimento
 legislativo.
   Tali  previsioni sono inoltre, per quanto ora esposto, in contrasto
 con il principio di uguaglianza e  di  razionalita'  dell'ordinamento
 espressi dall'art. 3 della Costituzione.
   In  considerazione  di  quanto  teste'  affermato,  le norme di cui
 all'art.  1, commi 181 e 183,  devono  ritenersi  censurabili,  nelle
 parti  sopra  ricordate,  in  relazione  altresi'  all'art. 113 della
 Costituzione, in quanto la sottrazione al giudice naturale del potere
 di decidere in  ordine  alla  situazione  soggettiva  e  di  valutare
 globalmente  ogni  questione  sottoposta  al  suo esame e soprattutto
 l'imposizione di una statuizione  anche  in  ordine  alle  spese  non
 permette   il   ricorso   alla   tutela   giurisdizionale  e  rimette
 all'istituto di previdenza la  decisione  se  accogliere  o  meno  le
 istanze proposte.
                               P. Q. M.
   Ritenuta  o  non  rilevante  o  manifestamente infondata ogni altra
 questione esaminata;
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le  questioni  di
 legittimita' costituzionale:
     1)  dell'art.  1,  comma  181, legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, nella parte  in
 cui  stabilisce  che  "il  pagamento  delle somme maturate fino al 31
 dicembre  1995  sui  trattamenti  pensionistici  erogati  dagli  enti
 previdenziali  interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle
 sentenze della Corte costituzionale n. 495 del  1993  e  n.  240  del
 1994,  e'  effettuato  mediante  assegnazione  agli aventi diritti di
 titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei  titoli
 di  debito  pubblico,  aventi  libera  circolazione.  Tale  pagamento
 avviene in sei annualita'...";
     2) dell'art. 1, comma 182, legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  in
 riferimento  agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui
 stabilisce che "...nella determinazione dell'importo maturato  al  31
 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria";
     3)  dell'art.  1,  comma  183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
     4) dell'art. 1, commi 181 e 183, legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102,  103,  104  e  113 della
 Costituzione, l'art. 1 comma 181  nella  parte  in  cui  prevede  che
 "...il  pagamento  delle  somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui
 trattamenti   pensionistici   erogati   dagli   enti    previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazoine delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'..." e l'art. 1, comma 183, nella sua interezza;
   Dispone   la   sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e che sia comunicata ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
     Enna, addi' 3 luglio 1998
                         Il presidente: Cercone
 98C1183