N. 768 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 7 ottobre 1998

                                N. 768
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  7  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Bini  Debora  contro
 il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.43 del 28-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2073/97  r.g.r.
 proposto  da  Bini  Debora,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.to M.
 Rizzoglio, elettivamente domiciliata in Genova,  via  dei  Mille,  9,
 presso la segreteria del t.a.r Liguria, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria  in  Genova,
 resistenti;
    Per l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del consiglio
 del   corso   di   laurea   in   odontoiatria   e   protesi  dentaria
 dell'universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli
 studi con cui si  dispone  di  non  dare  corso  alle  procedure  per
 l'iscrizione  al  primo  anno  del  corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per  l'a.a.    1997-98:  della  conseguente  mancata
 ammissione  della  ricorrente  al  corso  di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria presso la predetta universita'; delle  delibere  del
 consiglio di facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico
 dell'Universita'  degli  studi di Genova: del decreto 21 luglio 1997,
 n. 245 e 31  luglio  1997  del  Ministero  dell'universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica; del d.P.R. 28 febbraio 1980, n.
 135, con cui e' stata introdotta la tabella  XVIII-bis  nel  r.d.  29
 settembre  1938,  n.  1652, nella parte in cui prevede l'introduzione
 del c.d. numero programmato delle iscrizioni la  corso  di  laura  in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  e  dello statuto dell'universita'
 degli studi di Genova in cui si provede  il  numero  programmato  per
 l'accesso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' delle
 modifiche  ed integrazioni successive; nonche' di tutti gli atti agli
 stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque
 connessi.
   Visto il ricorso con i relativi allegati.
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate.
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese.
   Visti gli atti tutti della causa.
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv.  M.  Rizzoglio
 per la ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti.
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  l'11 novembre 1997 Bini Debora impugnava,
 chiedendone l'annullamento  i  provvedimenti  in  epigrafe  indicati,
 esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea
 in  odontoiatria e protesi dentaria dell'universita' di Genova, ma di
 aver ricevuto un diniego, in quanto per l'anno accademico 1997-98 non
 vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni,  in  forza  dei
 provvedimenti impugnati.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli
 atti amministrativi e normativi;
     2)  violazione  dell'art.  1,  legge  11  dicembre  1969, n. 910.
 Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982 n. 590;
     3) violazione dell'art. 4, comma 1, del d.m. 21 luglio  1997,  n.
 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea
 valutazione   dei   presupposti,   illogicita',   irrazionalita'   ed
 ingiustizia manifesta;
     4) eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione,  mancata  od
 erronea   valutazione  dei  presupposti,  travisamento,  illogicita',
 irrazionalita', disparita' di trattamento, sviamento  ed  ingiustizia
 manifesta;
     5)  violazione  del  r.d.  30  settembre  1938,  n. 1652, tabella
 XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato  dall'art.  2,
 d.P.R.  28  febbraio  1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3,
 legge 23 agosto 1988, n. 400;
     6) violazione del  r.d.  30  settembre  1938,  n.  1652,  tabella
 XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' modificato dall'art. 2, d.P.R.
 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art. 9, comma 4 della legge
 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per travisamento, erronea
 valutazione dei presupposti, illogicita' ed irrazionalita';
     7)  violazione  della  riserva  di  legge di cui all'art. 33 e 34
 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17,  comma  116  della  legge  15
 maggio 1997, n. 127, per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.;
     8)  incostituzionalita'  dell'art.  17, comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9,  33  e
 34 Cost.;
     9)  violazione  dell'art.  9 della legge n. 341/1990 in relazione
 all'art. 33 u.c. Cost., nonche' all'art. 6 della legge 9 maggio 1989,
 n. 168;
     10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastata  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I. - La ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Genova,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova: la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost.,  accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro l'ambito della  decisione  chiesta  dalla  ricorrente.  Essa
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 d.m.  31  luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio
 che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso  di  laurea  non
 arrecherebbe  alcun vantaggio alla ricorrente, ove rimanessero validi
 i provvedimenti suddetti, con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'
 comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il  collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nelle iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per  l'anno  accademico  1997-98,  nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo,  secondo l'amministrazione rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per
 la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni. Rispetto  a  tale  interesse,  l'annullamento  gia'
 deciso  della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad
 una integrale tutela, mentre  ulteriori  censure  svolte  in  ricorso
 contro  i  decreti  ora  in  esame si presentano come necessariamente
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33  e  34  Cost.,  puo' soffrire limitazioni solo per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi  ha provveduto direttamente (e cosi per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es. l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997  all'art.  9, comma 4 legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare  l'accesso  all'Universita,  ma   non   pone   essa   stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma   puo' ritenersi  soddisfatto  il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della  tutela  del  diritto  allo studio, posto dagli artt.   33 e 34
 della  Costituzione,  diritto  che   verrebbe   limitato   attraverso
 meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso
 t.a.r.  Lazio III sez., ordinanza n. 2655/97).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 Cost.:  conseguentemente  va disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, mentre  il  presente  giudizio,  per  la  parte
 concernente  l'impugnazione  del  regolamento  ministeriale 21 luglio
 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospesa ai sensi  dell'art.
 23,  legge  n.  87  del  1953, fino alla pronuncia sulla legittimita'
 costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante non manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  quarto  comma,  legge 19
 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge
 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23   legge   11   marzo   1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati.
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidente  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                    Il consigliere, estensore: Vigotti
 98C1185