N. 769 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 7 ottobre 1998

                                N. 769
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  7  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Liguria sul  ricorso  proposto  da  Marchini  Simona
 contro  il  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.43 del 28-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1946/97 r.g.r.
 proposto da Marchini Simona, rappresentata e  difesa  dall'avv.to  M.
 Rizzoglio,  elettivamente  domiciliata  in  Genova, via dei Mille, 9,
 presso la segreteria del t.a.r Liguria, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore  in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria in Genova,
 resistenti;
   Per l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del  consiglio
 del   corso   di   laurea   in   odontoiatria   e   protesi  dentaria
 dell'universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli
 studi con cui si  dispone  di  non  dare  corso  alle  procedure  per
 l'iscrizione  al  primo  anno  del  corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per  l'a.a.    1997-98:  della  conseguente  mancata
 ammissione  della  ricorrente  al  corso  di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria presso la predetta universita'; delle  delibere  del
 consiglio di facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico
 dell'Universita'  degli  studi di Genova: del decreto 21 luglio 1997,
 n. 245 e 31  luglio  1997  del  Ministero  dell'universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica; del d.P.R. 28 febbraio 1980, n.
 135, con cui e' stata introdotta la tabella  XVIII-bis  nel  r.d.  29
 settembre 1938, n. 1652;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv.  M.  Rizzoglio
 per la ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con   ricorso   notificato  il  31  ottobre  1997  Marchini  Simona
 impugnava, chiedendone l'annullamento  i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'universita' di
 Genova, ma  di  aver  ricevuto  un  diniego,  in  quanto  per  l'anno
 accademico   1997-98   non   vi  sono  posti  disponibili  per  nuove
 immatricolazioni, in forza dei provvedimenti impugnati.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli
 atti amministrativi e normativi;
     2) violazione dell'art.  1,  legge  11  dicembre  1969,  n.  910.
 Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590;
     3)  violazione  dell'art. 4, comma 1, del d.m. 21 luglio 1997, n.
 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea
 valutazione   dei   presupposti,   illogicita',   irrazionalita'   ed
 ingiustizia manifesta;
     4)  eccesso  di  potere  per  difetto  di motivazione, mancata od
 erronea  valutazione  dei  presupposti,  travisamento,   illogicita',
 irrazionalita',  disparita'  di trattamento, sviamento ed ingiustizia
 manifesta;
     5)  violazione  del  r.d.  30  settembre  1938,  n. 1652, tabella
 XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato  dall'art.  2,
 d.P.R.  28  febbraio  1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3,
 legge 23 agosto 1988, n. 400;
     6) violazione del  r.d.  30  settembre  1938,  n.  1652,  tabella
 XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' modificato dall'art. 2, d.P.R.
 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art. 9, comma 4 della legge
 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per travisamento, erronea
 valutazione dei presupposti, illogicita' ed irrazionalita';
     7)  violazione  della  riserva  di  legge di cui all'art. 33 e 34
 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17,  comma  116  della  legge  15
 maggio 1997, n. 127, per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.;
     8)  incostituzionalita'  dell'art.  17, comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9,  33  e
 34 Cost.;
     9)  violazione  dell'art.  9 della legge n. 341/1990 in relazione
 all'art. 33 u.c. Cost., nonche' all'art. 6 della legge 9 maggio 1989,
 n. 168;
     10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastata  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 768/1998).
 98C1186