N. 775 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1998

                                N. 775
  Ordinanza  emessa  il 12 marzo 1998 dal tribunale per i minorenni di
 Messina nel procedimento penale a carico di A. A.
 Processo penale - Procedimento, nella specie, dinanzi a tribunale per
    i minorenni - Giudice astenuto  o  ricusato  -  Impossibilita'  di
    sostituzione   con   altro   magistrato  dello  stesso  ufficio  -
    Rimessione del procedimento al giudice egualmente  competente  per
    materia  con  sede  nel capoluogo del distretto di Corte d'appello
    piu' vicino - Lamentata omessa previsione di  detto  trasferimento
    solo  per  i casi del tutto eccezionali - Violazione del principio
    del giudice naturale.
 (C.P.P. 1988, art. 43, comma 2).
 (Cost., art. 25).
(GU n.43 del 28-10-1998 )
                       TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Emette la seguente ordinanza;
   Preso  atto dell'istanza di proposizione di conflitto di competenza
 avanzata dal p.m.;
   Rilevato che preliminarmente va sollevata  d'ufficio  la  questione
 della  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  43 capov. c.p.p. in
 riferimento  all'art.  25  della   Costituzione   della   Repubblica,
 premette:    in  seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n.
 311/97 attinenti alla incompatibilita' a partecipare al  dibattimento
 o  all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in
 ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i
 minorenni  di  Reggio  Calabria  -  al  quale  risultano  allo  stato
 assegnati   tre   soli  magistrati  togati  -  ha  gia'  trasmesso  a
 quest'ufficio n.  27  procedimenti  penali  ed  altri  si  accinge  a
 trasmetterne,  praticamente  tutti  i  processi  cola'  pendenti  per
 imputazioni di rilevante gravita' riguardo ai quali era stata  emessa
 dal   g.i.p.  ordinanza  di  custodia  cautelare.  E'  stata  infatti
 sufficiente una istanza  di  riesame  perche'  i  residui  altri  due
 magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso.
   La  sistematica  rimessione  a  questo  ufficio  di  tutti  i gravi
 processi con iniziali misure coercitive,  nessuno  escluso,  pendenti
 presso  il  tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, finisce per
 violare il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, primo
 comma, della Costituzione.  Il  che  acquista  maggiore  rilevanza  e
 gravita'  nell'ambito  della  giurisdizione minorile in quanto fa si'
 che l'imputato minorenne debba essere  giudicato  fuori  del  proprio
 territorio  e  del  proprio  contesto socio-culturale con inevitabili
 ulteriori  stress  e  traumi  psicologici,  e  consente  allo  stesso
 imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del
 riesame  (da  proporre  o  non  proporre  a seconda che voglia o meno
 spostare la sede del giudizio), il giudice che  ritiene  a  se'  piu'
 vantaggioso.
   Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43 c.p.v.
 c.p.p.,  prevista  evidentemente  per  far  fronte  a  situazioni  di
 emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere  in  contrasto  con
 l'art.  25  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non limiti la
 trasmissione dei processi verso altro ufficio ad ipotesi  eccezionali
 e,  in  conseguenza,  consenta  che siffatta operazione acquisisca la
 dimensione della  sistematicita'  e  della  routine,  si'  da  essere
 attuata in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari.
   In  riferimento a che devesi disporre la sospensione del processo e
 la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame  della
 questione.
   Allo   stato   l'eccezione   di   incompetenza  territoriale  e  la
 conseguenziale istanza di proposizione  di  conflitto  di  competenza
 avanzate  dal  p.m.   rimangono assorbite dall'anzidetta questione di
 illegittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
   Letti gli artt. 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1  e  23,  della
 legge  11  marzo 1953, n. 87, il tribunale per i minorenni di Messina
 dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  43  capoverso c.p.p. nella
 parte  in  cui  non  prevede  che la rimessione dei processi ad altro
 ufficio in relazione alle ipotesi di cui  al  primo  comma,  sia  del
 tutto  eccezionale  e non escluda che la stessa rimessione acquisisca
 la sistematicita' della  routine,  si'  da  verificarsi  in  tutti  i
 processi   nei   quali  si  pongono  questioni  di  misure  cautelari
 personali;
   Sospende il giudizio in corso e dispone la  immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui
 viene  data  lettura  all'odierno  dibattimento,  sia notificata alle
 parti, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Dispone  che  alla  presente ordinanza vengano allegati gli elenchi
 dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per  i  minorenni  di
 Reggio  Calabria  sia  in fase di dibattimento che in fase di udienza
 preliminare.
     Messina, addi' 12 marzo 1998
                         Il presidente: Lazzaro
 98C1192