N. 778 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 settembre 1998
N. 778 Ordinanza emessa il 4 settembre 1998 dal pretore di Ancona sezione distaccata di Fabriano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Marasca Velio ed altra e Borioni Mario ed altri Proprieta' - Diritto di veduta diretta - Diritto incondizionato del proprietario ad ottenere il rispetto delle prescritte distanze - Possibilita', per il giudice, di operare un bilanciamento tra tale diritto e la necessita' di tutela della riservatezza del proprietario limitrofo - Preclusione - Irrazionalita' - Lesione di diritto inviolabile dell'uomo - Violazione del diritto di azione. (C.C., art. 907). (Cost. artt. 2, 3 e 24).(GU n.43 del 28-10-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 5239/98 r. gen. aff. cont. civ., cui e' stato riunito il procedimento n. 5250/98, tra Marasca Velio e Nino' Anna Maria da un lato e Borioni Mario, Secchi Franco e Teodori M. Gabriella dall'altro, ha emesso la seguente ordinanza; In data 3 giugno 1998 gli attori proponevano, nei confronti dei convenuti, un ricorso per denuncia di nuova opera, sul presupposto di essere proprietari di un appartamento sito in un condominio composto da un'unica struttura a schiera avente 4 appartamenti con giardino; esponevano gli attori che i convenuti, proprietari di appartamenti posti al piano terra e sottostanti i loro, avevano da qualche giorno avviato la realizzazione di una struttura in legno del tipo tettoia, posta in aderenza all'edificio, munendosi di autorizzazione ex art. 7, legge n. 94/1982; che la tettoia, ex art 907 c.c., per la struttura e la posizione che la caratterizzavano, avrebbe leso il diritto di veduta diretta dei proprietari attori. Chiedevano quindi che il pretore vietasse la continuazione dell'opera iniziata. Si costituivano i convenuti, contrastando che si trattasse di costruzione ai sensi degli effetti preclusi della norma invocata da controparte, osservando che gli attori non avevano sufficientemente provato il diritto in base a cui avevano agito a difesa della veduta, eccependo che in ogni caso avrebbe dovuto prevalere il diritto alla riservatezza e, nel caso della famiglia Borioni, lo stato di salute di un familiare che avrebbe imposto l'apposizione della tettoia, essendo il familiare in questione bisognevole di stare quanto piu' possibile all'aria aperta, con idonea copertura. Aggiungevano i resistenti che la copertura era strumento idoneo ad assorbire le pericolose radiazioni dei campi elettrici e magnetici provenienti dall'elettrodotto F.S. 132 kv che alimenta le ferrovie dello Stato nella tratta Fossato di Vico-Genga. Eccepivano, infine, che l'opera risultava terminata e che la domanda era pertanto inammissibile. Tanto premesso in sintesi, va osservato che gli stessi resistenti hanno adombrato una possibile incostituzionalita' della norma di cui all'art. 907 c.c. nel momento in cui tale difesa della proprieta' confligge con il diritto alla riservatezza del vicino. In punto di rilevanza della questione, va osservato che possono essere superate le preliminari eccezioni proposte dai convenuti, poiche' cio' che rileva e' la data della proposizione dell'azione nunciatoria, ben potendo essere l'udienza di comparizione ad una certa distanza dal ricorso. Va inoltre osservato che la consolidata giurisprudenza della Cassazione interpreta in modo rigoroso la norma in esame, per cui nel concetto di costruzione di cui all'art. 907 c.c. rientra qualsiasi manufatto anche di struttura leggera, quale un tendone (per cui vano sarebbe il suggerimento di parte attrice di ricorrere ad un manufatto del genere, che troverebbe le stesse preclusioni della tettoia in legno); e la Cassazione ha altresi' stabilito che anche la veduta in appiombo (com'e' nella fattispecie) viene tutelata dalla norma. E' inoltre evidente che gli attori esercitano la difesa della veduta nella loro qualita' di proprietari, per cui nessuna ulteriore dimostrazione del loro diritto devono dare, essendo non contestata tale loro qualita', e comunque sufficientemente dimostrata. In punto di non manifesta infondatezza, va invece osservato che, effettivamente, le tettoie in questione hanno un'obiettiva funzione di riparare dagli sguardi di chi sta nel balcone superiore, l'area sottostante di pertinenza dei convenuti. E' indubbio che, quindi, le stesse svolgono una tutela della riservatezza di soggetti nell'ambito circoscritto dell'abitazione e delle sue pertinenze, rispetto a cui deve ritenersi che la tutela della riservatezza abbia una funzione particolarmente incisiva. Deve ora osservarsi che la norma di cui all'art. 907 c.c. va inquadrata in un contesto squisitamente privatistico, in cui non trovano spazio finalita' pubblicistiche e nemmeno finalita', quali quelle delle norme condominiali, che prescindono dal singolo proprietario dell'unita' immobiliare. Cio' signitica da un lato che eventuali problemi di estetica e di ornato, che le tettoie potrebbero comportare sono estranee alla presente controversia e che d'altro canto poteri conformativi della p.a. attinenti al regolare sviluppo urbanistico trovano espressione in diverse normative (qui, peraltro, si ha un provvedimento autorizzativo concesso dall'autorita' edilizia). Va notato che la norma in esame viene contenuta per la prima volta nel codice deI 1865: in precedenza grande era l'eterogeneita' delle fonti normative e dottrinarie. Nel diritto romano classico, in sintonia con la particolare concezione del diritto di proprieta', v'e' l'assoluta indipendenza dei due fondi, sotto questo profilo, per cui non v'e' alcuna limitazione alle costruzioni laddove il diritto postclassico comincia ad introdurre reciproche limitazioni; l'eterogeneita' delle fonti giustinianee, che rispecchiano entrambi i periodi, da' luogo a dispute interpretative che nemmeno il codice napoleonico risolve. L'introduzione delle reciproche limitazioni nei codici moderni viene vista nel bisogno di piu' ampia e sociale tutela dei diritti nascenti dalla vicinanza. Se questo e' il breve excursus sulle ragioni della norma, la colorazione sociale di cui appena si e' parlato non puo' che assumere una valenza molto debole, nel momento in cui, nell'odierno ordinamento giuridico, si dispone di ben piu' ampi ed incisivi strumenti di tutela delle ragioni sociali della proprieta'. La preclusione scade ad uno dei contenuti normativi del diritto di proprieta', e non ne puo' che seguire le limitazioni. Orbene, accade che in una fattispecie come quella in esame e' precluso al giudice ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della "costruzione" e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo. Tale assetto e' sicuramente irrazionale e sotto tal profilo contrasta con l'art. 3 Cost. Inoltre, nella scala dei valori di preminente rilievo costituzionale, il diritto alla riservatezza, desumibile dall'art. 2 Cost., nel venir sacrificato alla difesa del diritto di veduta, viene a soccombere interamente, mentre il diritto di proprieta', di cui la veduta e' espressione, sarebbe solamente compresso nel caso contrario: si ha pertanto una duplice violazione dell'art. 2 Cost., nel momento in cui uno dei diritti fondamentali della persona viene ad essere ingiustificatamente sacrificato rispetto al diritto di proprieta' sia qualitativamente (nel confronto diritto di riservatezza/di proprieta') sia quantitativamente (nel confronto diritto di riservatezza/diritto di veduta, che della proprieta' non e' che un'espressione). Infine, proprio la mancata comparazione e valutazione degli interessi in gioco inibisce al convenuto con tale tipo di azione di opporsi eccependo il suo diritto alla riservatezza, con l'ulteriore vulnus all'art. 24 della Costituzione. Ne discende che l'art. 907 c.c. cosi' come formulato, si presta a ledere posizioni meritevoli di tutela costituzionale.
P. Q. M. Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 907 c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 24 Cost.; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notiticata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle parti ed ai Presidenti delle Camere. Fabriano, addi' 4 settembre 1998 Il pretore: Marziali 98C1195