N. 781 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1998
N. 781 Ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Andreozzi Pasquale ed altri contro il Ministero dell'interno ed altro Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trattamento economico - Equiparazione, a seguito di non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, dei sovrintendenti agli ispettori - Mancata previsione del mantenimento di un migliore trattamento economico degli ispettori originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni diverse - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 3 e 4, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216). (Cost., artt. 3, 36 e 97).(GU n.43 del 28-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 987/1994, proposto dai signori Andreozzi Pasquale, Panico Ciro, Fiore Erminio Massimo, Corapi Francesco e D'Antonio Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Fascaroli ed elettivanente domiciliati presso lo studio del medesimo, in Roma viale Regina Margherita, 46; Contro il Ministero dell'interno e il Ministero del tesoro, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12; Per l'accertamento e il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al ripristino della posizione sovraordinata riconosciuta dalla legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 335/1982 al ruolo degli ispettori di polizia cui appartengono sia sotto l'aspetto giuridico che economico rispetto a quella del ruolo dei sovrintendenti di polizia al quale, almeno sotto l'aspetto economico, e' stato equiparato per effetto delle disposizioni di cui al d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216. Nonche' per la condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti medesimi, delle somme derivanti dall'accoglimento del presente ricorso, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; o, occorrendo, in via subordinata, per la dichiarazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza degli artt. 3 e 4 del decreto-legge n. 5/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216/1992, nei confronti degli artt. 3, 36 e 97 Cost.; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 1998 il cons. Domenico Cafini; Uditi, altresi', i difensori comparsi per le parti, come specificato nel verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto, ed in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in esame, gli istanti, tutti inquadrati in una delle qualifiche in cui si articola il ruolo degli ispettori ed equiparati (periti e revisori) della Polizia di Stato, propongono l'azione di accertamento in epigrafe specificata diretta al ripristino della posizione sovraordinata riconosciuta dalla legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 335/1982 al ruolo degli ispettori di polizia rispetto a quelli dei sovrintendenti, chiedendo altresi' la condanna dell'amministrazione al pagamento in loro favore delle relative somme, con rivalutazione e interessi. Premettono gli interessati che l'art. 36, punto II, della legge n. 121/1981 attribuisce specifiche mansioni al personale, cosi' come suddiviso nei vari ruoli, indicando in particolare al punto II/4, per il personale appartenente al ruolo ispettori, le relative funzioni (di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa; di direzione, indirizzo e coordinamento di unita' operative, responsabilita' per le direttive impartite nelle attivita' predette, nonche', in caso di assenza o di impedimento, sostituzione del titolare nella direzione di uffici o reparti). Premettono, altresi', che in esecuzione dell'ultima parte di tale disposizione, il successivo art. 37 ha articolato il ruolo predetto nelle quattro qualifiche che hanno assunto la rispettiva denominazione di vice ispettore, ispettore principale, e ispettore capo alle quali l'art. 43 ha attribuito il seguente inquadramento: al VI livello le prime due qualifiche; al VI livello-bis l'ispettore principale e al VII livello l'ispettore capo e che, con tale inquadramento, il legislatore ha voluto riconoscere la piu' elevata professionalita' e la maggiore responsabilita' del personale appartenente a tale ruolo rispetto a quello dei sovrintendenti, per le cui quattro qualifiche e' previsto l'inquadramento al V livello per le prime tre e al VI per la quarta, classificazioni e mansioni ancor piu' analiticamente precisate, poi, nel d.P.R. n. 352/1982, sicche' deve ritenersi che dalle richiamate disposizioni era stata operata una netta distinzione tra i due ruoli cui sono state attribuite specifiche mansioni comportanti una importanza graduata alla relativa preparazione professionale con conseguente differente trattamento economico. Fanno presente, tuttavia, gli interessati che, a seguito della rivendicazione avanzata dai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri intesa ad ottenere l'equiparazione del trattamento economico a quello del personale della Polizia di Stato e in esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo ma soprattutto della Corte costituzionale (sentenza n. 277/1991), il Governo, nel provvedere a tale equiparazione, ha eliminato ogni diversificazione economica derivante dalla legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 335/1982. Infatti l'art. 3 del d.-l. n. 5/1992 ha stabilito che: "Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ... e' attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi ...", precisando analiticamente il livello attribuito a ciascuno delle qualifiche del ruolo. Se si raffronta tale nuova disposizione con l'art. 43 della legge n. 121/1981 emerge chiaramente, ad avviso dei ricorrenti, che sotto l'aspetto economico e' stata operata una vera e propria equiparazione fra i due ruoli, essendo stata annullata qualsiasi differenza economica prevista dal predetto art. 43, pur rimanendo ferma l'attribuzione delle funzioni come delineate dagli artt. 17 e 26 del d.P.R. n. 335/1982. Ed invero con gli artt. 3 e 4 del d.-l. n. 5/1982 viene, da una parte, operato un autentico appiattimento tra i due ruoli e, dall'altra, viene introdotta una palese disparita' di trattamento tra il personale dello stesso ruolo degli ispettori e che svolge le stesse funzioni. In definitiva, sempre secondo i ricorrenti, il citato d.-l. e la relativa legge di conversione n. 216/1992 hanno finito per violare lo stesso principio dell'equiparazione del trattamento economico, annullando ogni differenza tra il ruolo dei sovrintendenti e quello degli ispettori, pur svolgendo essi funzioni diverse. Tutto cio' premesso, gli istanti deducono, a sostegno del gravame, i seguenti motivi di diritto. 1. - La disposizione sopra menzionata, di chiaro contenuto amministrativo, regolamentando diversamente la materia, prevede la pratica equiparazione e il totale livellamento sotto l'aspetto economico dei ruoli dei sovrintendenti con quello degli ispettori di polizia. La nuova situazione creatasi a seguito dell'impugnata disposizione di cui al d.-l. n. 5/1992 e dalla relativa legge di conversione induce i ricorrenti a chiedere il ripristino dello status quo ante o, comunque, un tangibile riconoscimento di una differenziazione economica tra i due ruoli. Si chiede, pertanto, che, sulla base del riscontro circa la violazione del principio costituzionale in base al quale a quantita' maggiore e a superiore qualita' del lavoro svolto deve corrispondere un migliore trattamento economico, venga dichiarato il diritto degli interessati ad un trattamento economico differenziato, ma superiore a quello derivante ai sovrintendenti dall'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 3 cit. 2. - Nella denegata ipotesi che l'impugnata disposizione non sia ritenuta direttamente sindacabile, si eccepisce il vizio di costituzionalita' della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione del d.-l. n. 5/1992 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nonche' per evidente contraddizione con i principi generali introdotti dalla legge n. 312/1980, dall'art. 43, legge n. 121/1981 e degli artt. 17 e 26 del d.P.R. n. 335/1982. Nel delegare il governo ad emanare i provvedimenti legislativi in ordine alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'amministrazione della Polizia di Stato, l'art. 36, punto II, della legge n. 121/1981 ha previsto la suddivisione di detto personale nei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori, commissari e dirigenti, delegando ad essi appropriate mansioni. I contenuti di tali mansioni sono stati precisati dal d.P.R. n. 335/1982 di esecuzione della cennata legge, il quale, dopo aver stabilito, all'art. 16, che "il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente principale e sovrintendente capo" con l'art. 17 ne determina le peculiari funzioni, stabilendo che: "Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente, svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento. Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini; non puo' essere, altresi', affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia e di unita' equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto specificato, sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato". A fronte di tali compiti e di tali mansioni e' stato attribuito il V livello retributivo alle prime tre qualifiche e il VI livello alla quarta. Ben piu' importanti e delicate sono le mansioni attribuite al personale che, come i ricorrenti, appartiene al ruolo degli "ispettori". Tale figura, introdotta dalla legge n. 121/1981 di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, si pone tra il ruolo dei commissari e quello dei sovrintendenti cui e' gerarchicamente sovraordinato. Infatti, l'art. 26 del d.P.R. n. 335/1982 stabilisce che: "Al personale del ruolo degli, ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. I vice ispettori e gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo ad attivita' investigativa, e possono sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento. Gli ispettori possono, altresi', essere preposti alla direzione di unita' operative di carattere investigativo con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Agli ispettori principali e agli ispettori capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative di carattere investigativo nell'ambito delle direttive generali, con piena responsabilita' per l'azione svolta. In caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e gli ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia autorita' locale di pubblica sicurezza, nella direzione di ufficio o di reparti. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale della Polizia di Stato". E' oltremodo difficile non notare la importante differenza tra le funzioni che gli ispettori di polizia e le categorie da essi equiparate sono chiamati a svolgere e che richiedono una elevata professionalita' da quelle attribuite al ruolo dei sovrintendenti, di carattere e natura sostanzialmente esecutive. Orbene, e' ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'assetto dei dipendenti civili dello Stato, cui il nuovo ordinamento della Polizia di Stato si uniforma, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzione che le contraddistinguono in attuazione del principio, ritenuto in generale consono all'art. 36 della Costituzione, della tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, cioe' in base al criterio "funzionale" (Corte cost., 3-12 giugno 1991, n. 277). Pertanto, per il principio di razionalita' e di perequazione retributiva desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, ai due ruoli era stato attribuito, dalla legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 335/1982, un differente trattamento economico correlato al tipo delle funzioni esercite o meglio ancora alle qualifiche funzionali possedute. E per qualifica funzionale ormai pacificamente deve intendersi lo status dell'impiegato derivante dallo svolgimento di una specifica funzione. E' di palmare evidenza, quindi, che il d.-l. del 7 gennaio 1992, n. 5, e la legge di conversione n. 216/1992 si pongono in netto contrasto con i principi generali recati dagli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione in quanto attribuisce un medesimo trattamento economico a dipendenti che svolgono funzioni diverse. 3. - Occorre anche tener presente che il d.-l. n. 5/1992 reca nel suo preambolo le ragioni della sua adozione e precisamente: il disposto della sentenza della Corte costituzionale deI 3-12 giugno 1991, n. 277, sulla corrispondenza funzionale delle qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri; la straordinaria necessita' ed urgenza di perequare conseguentemente i trattamenti retributivi del predetto personale dell'Arma dei Carabinieri, in esecuzione anche dei giudicati formatisi nella materia; la necessita' di provvedere alla perequazione economica per le corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Tuttavia, il contenuto del decreto va molto piu' in la' della realizzazione di tali obiettivi in quanto con l'attribuire i nuovi livelli al personale del ruolo dei sovintendenti non si e' data esecuzione ai giudicati, formatisi in materia, in quanto ne' la Corte costituzionale, ne' le giurisdizioni amministrative hanno inteso censurare la diversa attribuzione del trattamento economico a due distinti ruoli sulla base delle mansioni esercitate. Anzi si deve osservare che il disposto dell'art. 3 di tale decreto e' in evidentissimo contrasto con il principio che con l'equiparazione operata si e' voluto riaffermare e cioe' che a parita' di funzioni deve corrispondere uguale trattamento economico. In buona sostanza con le disposizioni recate dal d.-l. n. 5/1992 e dalla legge di conversione n. 216/1992, mentre da una parte si pone rimedio ad una illegittimita' dovuta alla mancata equiparazione del trattamento economico nei confronti di due categorie di dipendenti incaricati di svolgere analoghe mansioni, dall'altra si opera una illegittima equiparazione di detto trattamento fra due ruoli (sovrintendenti e periti-tecnici che, come sopra rilevato, sono equiparati nei ruoli organici della Polizia di Stato agli ispettori) che istituzionalmente svolgono funzioni differenti; il che significa violare ugualmente i principi recati dagli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. 4. - Ed ancora piu' palese e rilevante e' l'illegittimita' della disposizione contenuta nell'art. 4 del d.-l. n. 5/1992 il quale stabilisce che: "Al personale del ruolo degli ispettori provenienti dal ruolo dei sovrintendenti e' attribuito il trattamento economico piu' favorevole tra quello in godimento e quello spettante, a norma dell'art. 3, nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della nomina nel ruolo degli ispettori". Con tale disposizione si e' creata una evidente frattura tra il personale che godeva dello stesso trattamento economico in quanto svolgeva le medesime funzioni essendo inquadrato nella medesima qualifica. Ne' si comprendono i motivi di tale trattamento di favore riservato al personale del ruolo degli ispettori provenienti dal ruolo dei sovraintendenti se e' vero, come ormai e' considerato pacifico, che a mansioni uguali deve conseguire uguale retribuzione. Come e' agevole rilevare, il decreto-legge n. 5/1992 e la legge di conversione n. 216/1992 per ben due volte violano i principi costituzionali piu' volte sopra richiamati: una prima volta con l'art. 3 il quale in pratica attribuisce ai sovrintendenti lo stesso trattamento economico riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori che svolgono mansioni diverse e superiori a quelle espletate dai primi; una seconda volta con l'art. 4 attribuendo un trattamento diverso ad omogenea categoria dei dipendenti che svolgono le medesime mansioni. Nelle conclusioni si chiede che sia riconosciuto, in via principale, il diritto dei ricorrenti al ripristino della posizione sopraordinata, sia sotto l'aspetto giuridico che sotto quello economico, del ruolo degli ispettori ed equiparati cui appartengono nei confronti di quello dei sovrintendenti al quale, invece, almeno economicamente, e' stato di fatto equiparato dal decreto-legge n. 5/1992, e dalla legge di conversione n. 216/1992, o, in via subordinata, ritenere non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere l'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. n. 5/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216/1992, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio. L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, controdeduce al ricorso rilevando che il presunto appiattimento del ruolo degli ispettori rispetto ad altre categorie della Polizia di Stato non e' stato l'effetto di un arbitrario intervento del legislatore, bensi' il logico sviluppo di un preciso indirizzo dato al legislatore stesso dalla Corte costituzionale, che ha mosso serie critiche alla legge n. 121/1981 proprio ove riconosceva una posizione di incomparabilita' e di supremazia agli appartenenti al ruolo ispettori della Polizia di Stato ed osservando, inoltre, che la legge n. 216/1992 ha previsto i meccanismi necessari per far fronte ad eventuali scompensi creati dalla complessa vicenda giudiziaria che ha dato causa alla legge stessa; (attuazione dell'apposita delega di cui all'art. 3, successivamente prorogata, da ultimo, con l'art. 16 del d.-l. 26 febbraio 1994, n. 134, la quale, mantenendo un quadro normativo omogeneo fra le varie Forze di Polizia, consente di effettuare quegli adeguamenti che siano necessari ai rispettivi ordinamenti di tali Forze, nell'ambito di prestabilite risorse finalizzate al particolare scopo). Diversamente, ad avviso della difesa erariale, qualunque altra soluzione, compresa quella richiesta dai ricorrenti, risulterebbe illegittima. Infatti, esclusa ovviamente la possibilita' di un ripristino della vecchia normativa della legge 121/1981, ormai caducata, nessun giudice, cosi' come dichiarato dalla stessa Corte costituzionale nella propria sentenza n. 277/1991, puo' creare dal nulla una nuova norma, quale sarebbe la disposizione invocata dai ricorrenti intesa ad attribuire agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato un trattamento economico superiore a quello dei sovrintendenti; e cio' in quanto in nessuna disciplina vigente esiste un criterio tecnico utile ad attuare una simile pretesa, come e' confermato dal fatto che neanche il ricorso indica un criterio concreto. Nel far presente, infine, che il Governo ha comunque gia' provveduto a ripristinare una differenziazione retributiva tra il personale del ruolo degli ispettori e gli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti mediante l'emanazione del d.-l. 8 marzo 1994, n 156, successivamente prorogato (art. 3), che ha reiterato il precedente decreto-legge n. 3/1993, prevedendo la concessione ai suddetti ispettori, ai fini perequativi, di scatti retributivi, la difesa dell'amministrazione conclude per il rigetto del gravame. All'odierna udienza il ricorso e' stato introitato per la decisione. D i r i t t o 1. - I ricorrenti, tutti inquadrati in una delle qualifiche del ruolo degli ispettori o equiparati della Polizia di Stato pretendono - secondo quanto emerge dall'esposizione in fatto - un trattamento economico-retributivo superiore a quello dei sovrintendenti ritenuto fondato su una maggiore professionalita' e specializzazione delle funzioni loro attribuite dalla legge, con particolare riguardo all'attivita' investigativa da essi svolta, rispetto alle mansioni, in prevalenza esecutive, riconosciute ai medesimi sovrintendenti. Di conseguenza, gli istanti, sollevano la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216/1992, nella parte in cui tali disposizioni non riconoscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori o equiparati il trattamento economico corrispondente ad un livello di stipendio piu' elevato rispetto a quello attribuito agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. 2. - Il collegio ritiene, preliminarmente, che non debba darsi luogo, almeno nell'attuale fase, ad alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti della generalita' dei sovrintendenti, giacche' il ricorso in esame e' rivolto essenzialmente non tanto contro la progressione dei sovrintendenti nella qualifica di ispettore, quanto piuttosto contro la mancata qualificazione economico retributiva dei medesimi ispettori ed equiparati nel quadro del nuovo assetto operato con le norme censurate, ed in questo senso il gravame e' stato considerato dalla Sezione con riguardo ai prospettati risvolti di costituzionalita'. Nel merito del ricorso, il collegio ritiene, in accoglimento delle questioni formulate dagli interessati; di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216/1992, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. 3. - Deve rilevarsi, inoltre, che la pretesa degli istanti e' ancora attuale, dal momento che il loro interesse ad ottenere dal giudizio adito una decisione favorevole non e' venuto meno per effetto del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (emanato in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 3 della legge n. 216/1992). Infatti il piu' recente testo normativo, come, d'altra parte, il precedente d.-l. 6 maggio 1994, n. 271, convertito nella legge 6 luglio 1994, n. 433, non appare abbia eliminato la situazione di sperequazione economica esistente nell'ambito del personale sopra menzionato appartenente al Corpo della Polizia di Stato e, in ogni caso, non ha risolto la questione prospettata dagli interessati per il periodo precedente alla sua pubblicazione, nel quale si e' appunto verificata e consolidata la lamentata lesione nei confronti della posizione giuridica soggettiva dei medesimi. 4. - La questione sollevata dagli istanti con riguardo agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione si presenta, poi, rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata. 4.1. - E', innanzitutto, rilevante ai fini della decisione del ricorso. Infatti, in relazione al primo aspetto, deve osservarsi che le richieste dei ricorrenti, incentrate sulla sostanziale irragionevolezza del nuovo sistema impiantato con le norme contestate e sul declassamento della funzione assegnata agli ispettori ed equiparati, essendo derivanti da un provvedimento a carattere legislativo, non potrebbero essere accolte da questo tribunale, non essendo attribuito al sistema giurisdizionale alcun potere di disapplicazione degli atti aventi forza legislativa. Deve, inoltre, osservarsi che nella fattispecie in esame il Ministero dell'interno non aveva, comunque, il potere di accogliere la pretesa dei ricorrenti atteso che a cio' era di impedimento la nuova disciplina di cui alla legge n. 216/1992, di conversione del d.-l. n. 5/1992, che aveva riconosciuto - allo scopo di procedere ad un effettiva equiparazione economico-funzionale dei sottufficiali dell'Arma di Carabinieri alle altre Forze dell'ordine attraverso la loro inclusione nelle tabelle delle qualifiche di appartenenza al ruolo degli ispettori della P.d.S. - ai sovrintendenti della medesima Polizia di Stato gli stessi livelli retributivi degli ispettori, ferma restando, comunque, la diversita' tra i due ruoli delle rispettive funzioni. Il collegio, peraltro, senza la previa declaratoria di incostituzionalita' delle denunciate norme, non potrebbe esaminare ed apprezzare adeguatamente le ragioni prospettate dai ricorrenti, se non operando la disapplicazione, non consentitagli, di una legge vigente. 4.2. - La questione e' anche non manifestamente infondata, e cio' per contrasto sia con l'art. 97 che con gli artt. 3 e 36 Cost. Relativamente all'art. 97, la sezione osserva che il buon andamento ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento che deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della p.a., nel senso che questo, per le premesse da cui parte e per le conclusioni cui giunge, deve tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione in modo tale da potere soddisfare nel migliore dei modi gli interessi pubblici in attribuzione. Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che hanno determinato l'emanazione del decreto-legge n. 5/1992, convertito nella legge n. 26/1992, le premesse di tale atto legislativo si radicano nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 che aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, che la sentenza stessa riteneva invece sia pure in parte esistente. Queste essendo le premesse, sarebbe stato logico attendersi una modifica legislativa che individuasse la suddetta equiparazione eliminando l'omissione esistente. Invece, con citato decreto-legge si e' dato luogo ad un annullamento di ogni differenza tra il ruolo dei sovrintendenti e quello degli ispettori operando un autentico appiattimento tra i due ruoli. L'intervento legislativo del 1992, conseguente alla sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, ha determinato, pertanto, non solo una parificazione indebita di carattere economico fra sovrintendenti e ispettori del Corpo della P.d.S., ma anche uno stravolgimento delle rispettive posizioni, prevedendo, addirittura, nei confronti dei sovrintendenti il possibile conseguimento di un trattamento economico anche piu' favorevole rispetto a quello attribuito agli ispettori o equiparati. Il problema essenziale che fa dubitare della costituzionalita' dell'intervento legislativo in questione, concerne, in definitiva, il fatto che lo stesso, non ponendosi come modificativo dei principi organizzatori che avevano costituito il motivo ispiratore della riforma della P.d.S., ma essendo limitato alla sola perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla menzionata sentenza n. 277/1991 Cost., abbia poi proceduto ad una modifica sostanziale di quei principi. Il risultato concreto che ne e' scaturito, completamente privo di giustificazione, e' stato, quindi, quello di attribuire ai Sovrintendenti - in posizione subordinata rispetto agli ispettori e con compiti e responsabilita' inferiore rispetto a quella a quest'ultimi riconosciuti, secondo quando emerge dalla normativa richiamata nell'esposizione in fatto (cfr. artt. 16-26 del d.P.R. n. 335/1982) e da quella successiva di cui al d.lgs. n. 197/1995 - una retribuzione pari, e in certi casi, addirittura superiore a quella attribuita agli ispettori, pur essendo quest'ultimi sovraordinati funzionalmente e gerarchicamente. Sulla base di quanto ora evidenziato, appare chiara la violazione oltre che dell'art. 97, come sopra accennato, anche degli artt. 3 e 36 della Costituzione, giacche' gli artt. 3 e 4 del d.-l. n. 5/1992, convertito nella legge n. 216/1992, hanno posto certamente in essere una disparita' di trattamento non soltanto tra dipendenti appartenenti a ruoli collocati in differenti livelli retributivo funzionali, ma anche nell'ambito di soggetti iscritti allo stesso ruolo e incaricati di espletare identiche funzioni (cfr., in tal senso, t.a.r. Toscana, 1 luglio 1997, n. 292). In conclusione, dovendosi ritenere violati i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa, di uguaglianza e ragionevolezza e, anche, di perequazione retributiva, la dedotta questione di costituzionalita' deve reputarsi rilevante e non manifestamente infondata. Il giudizio va, quindi, sospeso, in attesa della soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte della Corte costituzionale.
P. Q. M. Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata; Sospende il giudizio relativo al ricorso stesso; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale del fascicolo relativo al ricorso medesimo per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, per contrasto con gli art. 3, 36 e 97 Cost. Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 1998 Il presidente: Mastrocola Il consigliere est.: Cafini 98C1198