N. 782 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1998
N. 782. Ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tonnicchi Mauro ed altri contro il Ministero dell'interno ed altro Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trattamento economico - Equiparazione, a seguito di non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, dei sovrintendenti agli ispettori - Mancata previsione del mantenimento di un migliore trattamento economico degli ispettori originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni diverse - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 3 e 4, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216). (Cost., artt. 3, 36 e 97).(GU n.43 del 28-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 989/1994, proposto dai signori: Tonnicchi Mauro, Di Paola Rocco, Calabro' Antonino, Macagni Guido, Benincasa Angelo, De Felice Mauro, Spadoni Patrizio, Massa Francesco, De Santis Paolo, Vanacore Giovanni, Ianuale Cristoforo, Di Curzio Giovanni, D'Angelo Luciano, Buccarello Giovanni, Frapiccini Gabriele, Brancatelli Calogero, Marcaccini Claudio, Verdecchia Marco, Aufiero Pietro, Gabriele Luciano, Diamanti Piero, Spiezia Giustino, Marotta Pietro, rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Frascaroli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma viale Regina Margherita, 46; Contro il Ministero dell'interno e il Ministero del tesoro, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12; Per l'accertamento e il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al ripristino della posizione sovraordinata riconosciuta dalla legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 335/1982 al ruolo degli ispettori di polizia cui appartengono sia sotto l'aspetto giuridico che economico rispetto a quella del ruolo dei sovrintendenti di polizia al quale, almeno sotto l'aspetto economico, e' stato equiparato per effetto delle disposizioni di cui al d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992. n. 216; Nonche' per la condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti medesimi, delle somme derivanti dall'accoglimento del presente ricorso, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; o, occorrendo, in via subordinata, per la dichiarazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza degli artt. 3 e 4 del decreto-legge n. 5/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216/1992, nei confronti degli artt. 3, 36 e 97 Cost.; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 1998 il cons. Domenico Cafini; Uditi, altresi', i difensori comparsi per le parti come specificato nel verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord n. 781/1998). 98C1199