N. 783 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1998

                                N. 783.
  Ordinanza emessa il  4  giugno  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bianchini Giuseppe contro
 il Ministero dell'interno ed altro
 Impiego  pubblico  -  Polizia  di  Stato  -  Trattamento  economico -
    Equiparazione, a seguito di  non  corretta  interpretazione  della
    sentenza    della    Corte   costituzionale   n.   277/1991,   dei
    sovrintendenti   agli   ispettori   -   Mancata   previsione   del
    mantenimento  di un migliore trattamento economico degli ispettori
    originariamente collocati in  posizione  funzionale  ed  economica
    superiore   ai   sovrintendenti  -  Violazione  del  principio  di
    uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di  situazioni
    diverse  - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata
    ed adeguata e di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 3 e 4, convertito in legge 6 marzo
    1992, n. 216).
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
(GU n.43 del 28-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 10840/1993,
 proposto dai  signori:  Bianchini  Giuseppe,  Fochetti  Lanno,  Frese
 Antimo,   Panacci  Giovanni,  Angiolillo  Oronzo,  Ragucci  Giuseppe,
 Pansardi  Angelo  Claudio,  Di  Cristofano  Mario  Oscar,   D'Annessa
 Vinicio,  Selvadagi  Antonio,  Vallese Settimio, Ficociello Domenico,
 Mancusi Raffaele, Montironi Antonio,  Tavilla  Antonino  Basilio,  De
 Lucia  Alfonso,  Quilichini  Giuseppe,  Piccinini  Franco, Sar Mario,
 Cimaroli Giancarlo, Acampora Agostino,  Marcocci  Gennaro,  Cannalire
 Giuseppe, Domenici Bruno, Del Greco Giuseppe, Del Ferraro Gianfranco,
 Pignatelli   Salvatore,  La  Cesa  Pietro,  Zuchi  Benedetto,  Vaiana
 Federico, Capparozza  Guido,  Ardito  Filiberto,  Beneduce  Vincenzo,
 Donisi  Umberto, Farinelli Primo, Angelelli Carlo, Califano Vincenzo,
 Abbate Salvatore, Daniele Andrea, Ruscitti Giovanni, Sances Giovanni,
 Boschetto  Cirino,  Carpentieri  Antonio,  Flammini  Domenico,  Delli
 Carpini  Vittorio, Fucci Mario, Liolli Romano, Mastroianni Francesco,
 Piscedda  Armando,  Piscedda  Roberto,   Marinelli   Nando,   Ricceri
 Domenico,  Lombardo  Michele,  Forria  Gavino,  Pieri  Quintini, Peri
 Sandro, Laurenza Andrea, De Checchi  Renato,  Della  Ratta  Clemente,
 Martino   Vincenzo,   Partemi   Francesco,   Di   Giorgio   Vincenzo,
 Santostefano Francesco, Coletti  Ugo,  Natale  Gioacchino,  Boschetti
 Mario,  Petti  Mario,  Di  Stasio  Francesco,  Spiz  Onorio, D'Andrea
 Alberto, Gambino Igino, Iuliano  Roberto  Gaetano,  Sipione  Corrado,
 Ladu  Francesco,  Matarazzo  Janes,  Salzano  Alfonso, Abate Saverio,
 Palma Antonio, De Siena Donato, Biglietto Raffaele, Sodano  Giovanni,
 Mansutti  Dino, Minisini Alido, Cimolino Federico, Antoniolli Renato,
 Tanzilli Sergio, Molinaro Roberto, Biscotti Roberto,  Sommer  Franco,
 Petrillo  Mario, Fantini Giovanni, Ragusa Giovanni, Ladislao Michele,
 Piol Gianfranco, Costantini Mario, Scola Giancarlo, Giurati Domenico,
 Granci Nevio, D'Angelo Pasquale, Meattini Ilio, La Fortezza  Michele,
 Modigliana  Giuseppe, Passannanti Sabato, Maritan Walter, Santoriello
 Carmine, Russo Luigi, Pallai Danili, Gollo Mario, Petrucelli Antonio,
 Miele Francesco, Berton Giorgio,  Casanova  Antonino,  Patrizi  Lino,
 Cirillo Sossio, Sacchetti Mario, Tonini Antonio, Testa Mario, Mariani
 Natale,   Quirini  Pietro,  Superga  Alfonso,  Mariuzza  Pio  Franco,
 Minisini Bruno rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Frascaroli ed
 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma viale
 Regina Margherita, 46;
   Contro  il  Ministero  dell'interno  e  il  Ministero  del  tesoro,
 costituitisi  in  giudizio,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura
 generale dello Stato e presso la medesima  domiciliati  ex  lege,  in
 Roma, via dei Portoghesi, 12;
   Per  l'accertamento  e il riconoscimento del diritto dei ricorrenti
 al ripristino della posizione sovraordinata riconosciuta dalla  legge
 n.  121/1981  e  dal  d.P.R.  n. 335/1982 al ruolo degli ispettori di
 polizia cui appartengono sia sotto l'aspetto giuridico che  economico
 rispetto  a  quella del ruolo dei sovrintendenti di polizia al quale,
 almeno sotto l'aspetto economico, e'  stato  equiparato  per  effetto
 delle  disposizioni di cui al d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
 con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992. n. 216;
   Nonche' per  la  condanna  dell'amministrazione  al  pagamento,  in
 favore    dei    ricorrenti    medesimi,    delle   somme   derivanti
 dall'accoglimento  del  presente  ricorso,   con   rivalutazione   ed
 interessi fino al soddisfo; o, occorrendo, in via subordinata, per la
 dichiarazione  di  rilevanza  e  di  non manifesta infondatezza degli
 artt.  3  e  4  del  decreto-legge   n.   5/1992,   convertito,   con
 modificazioni,  nella legge n. 216/1992, nei confronti degli artt. 3,
 36 e 97 Cost.;
   Visti gli atti di costituzione in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 1998 il cons.  Domenico
 Cafini;
   Uditi, altresi', i difensori comparsi per le parti come specificato
 nel verbale di udienza;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 781/1998).
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