N. 783 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1998
N. 783. Ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bianchini Giuseppe contro il Ministero dell'interno ed altro Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trattamento economico - Equiparazione, a seguito di non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, dei sovrintendenti agli ispettori - Mancata previsione del mantenimento di un migliore trattamento economico degli ispettori originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni diverse - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 3 e 4, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216). (Cost., artt. 3, 36 e 97).(GU n.43 del 28-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10840/1993, proposto dai signori: Bianchini Giuseppe, Fochetti Lanno, Frese Antimo, Panacci Giovanni, Angiolillo Oronzo, Ragucci Giuseppe, Pansardi Angelo Claudio, Di Cristofano Mario Oscar, D'Annessa Vinicio, Selvadagi Antonio, Vallese Settimio, Ficociello Domenico, Mancusi Raffaele, Montironi Antonio, Tavilla Antonino Basilio, De Lucia Alfonso, Quilichini Giuseppe, Piccinini Franco, Sar Mario, Cimaroli Giancarlo, Acampora Agostino, Marcocci Gennaro, Cannalire Giuseppe, Domenici Bruno, Del Greco Giuseppe, Del Ferraro Gianfranco, Pignatelli Salvatore, La Cesa Pietro, Zuchi Benedetto, Vaiana Federico, Capparozza Guido, Ardito Filiberto, Beneduce Vincenzo, Donisi Umberto, Farinelli Primo, Angelelli Carlo, Califano Vincenzo, Abbate Salvatore, Daniele Andrea, Ruscitti Giovanni, Sances Giovanni, Boschetto Cirino, Carpentieri Antonio, Flammini Domenico, Delli Carpini Vittorio, Fucci Mario, Liolli Romano, Mastroianni Francesco, Piscedda Armando, Piscedda Roberto, Marinelli Nando, Ricceri Domenico, Lombardo Michele, Forria Gavino, Pieri Quintini, Peri Sandro, Laurenza Andrea, De Checchi Renato, Della Ratta Clemente, Martino Vincenzo, Partemi Francesco, Di Giorgio Vincenzo, Santostefano Francesco, Coletti Ugo, Natale Gioacchino, Boschetti Mario, Petti Mario, Di Stasio Francesco, Spiz Onorio, D'Andrea Alberto, Gambino Igino, Iuliano Roberto Gaetano, Sipione Corrado, Ladu Francesco, Matarazzo Janes, Salzano Alfonso, Abate Saverio, Palma Antonio, De Siena Donato, Biglietto Raffaele, Sodano Giovanni, Mansutti Dino, Minisini Alido, Cimolino Federico, Antoniolli Renato, Tanzilli Sergio, Molinaro Roberto, Biscotti Roberto, Sommer Franco, Petrillo Mario, Fantini Giovanni, Ragusa Giovanni, Ladislao Michele, Piol Gianfranco, Costantini Mario, Scola Giancarlo, Giurati Domenico, Granci Nevio, D'Angelo Pasquale, Meattini Ilio, La Fortezza Michele, Modigliana Giuseppe, Passannanti Sabato, Maritan Walter, Santoriello Carmine, Russo Luigi, Pallai Danili, Gollo Mario, Petrucelli Antonio, Miele Francesco, Berton Giorgio, Casanova Antonino, Patrizi Lino, Cirillo Sossio, Sacchetti Mario, Tonini Antonio, Testa Mario, Mariani Natale, Quirini Pietro, Superga Alfonso, Mariuzza Pio Franco, Minisini Bruno rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Frascaroli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma viale Regina Margherita, 46; Contro il Ministero dell'interno e il Ministero del tesoro, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12; Per l'accertamento e il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al ripristino della posizione sovraordinata riconosciuta dalla legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 335/1982 al ruolo degli ispettori di polizia cui appartengono sia sotto l'aspetto giuridico che economico rispetto a quella del ruolo dei sovrintendenti di polizia al quale, almeno sotto l'aspetto economico, e' stato equiparato per effetto delle disposizioni di cui al d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992. n. 216; Nonche' per la condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti medesimi, delle somme derivanti dall'accoglimento del presente ricorso, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; o, occorrendo, in via subordinata, per la dichiarazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza degli artt. 3 e 4 del decreto-legge n. 5/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216/1992, nei confronti degli artt. 3, 36 e 97 Cost.; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 1998 il cons. Domenico Cafini; Uditi, altresi', i difensori comparsi per le parti come specificato nel verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 781/1998). 98C1200