N. 785 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 settembre 1998

                                N. 785
  Ordinanza emessa il 5 settembre  1998  dal  pretore  di  Biella  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Cavaglia'  S.r.l. e provincia di
 Biella
 Inquinamento - Regione Piemonte - Rifiuti solidi  -  Smaltimento  dei
    rifiuti  speciali  e  speciali  tossici  e  nocivi  -  Divieto  di
    smaltimento  in  impianti  della  Regione  dei  predetti   rifiuti
    provenienti  da  altre  regioni  -  Disparita'  di  trattamento di
    situazioni  omogenee  -  Incidenza  sui  principi  di liberta', di
    iniziativa economica e di tutela  della  salute  -  Eccedenza  dai
    limiti  della  competenza  regionale  - Violazione della normativa
    comunitaria.
 (Legge regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, art. 18, comma 1).
 (Cost., artt. 3, 11, 32, 41, 117 e 120).
(GU n.43 del 28-10-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente  ordinanza  nella  causa  di  opposizione  ad
 ordinanza-ingiunzione   promossa,   ex  artt.  22  e  seguenti  legge
 689/1981, da  Cavaglia'  S.r.l.    contro  provincia  di  Biella  per
 l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 20771 del 1 ottobre 1997
 della provincia di Biella - Settore tutela ambientale;
   Letti gli atti del procedimento;
   A  scioglimento  della riserva che precede in ordine alle eccezioni
 sollevate dalla ricorrente;
  Premesso
     che in data 13 dicembre 1995 il  "Servizio  protezione  ambiente"
 della provincia di Vercelli (cui e' succeduta la provincia di Biella)
 contestava  alla  ricorrente  Cavaglia'  S.r.l.  (impresa  che svolge
 attivita' di smaltimento rifiuti speciali ed inerti  ed  in  possesso
 della  relativa  autorizzazione) il conferimento, nello stabilimento,
 di rifiuti di provenienza extraregionale in violazione dell'art.  18,
 comma  1,  della legge regionale piemontese 13 aprile 1995, n. 59 (la
 sanzione irrogata era pari a L. 6.667.000);
     che  avverso  la  suddetta  contestazione  la  Cavaglia'   S.r.l.
 proponeva ricorso alla provincia di Biella, la quale, nel rigettarlo,
 emetteva ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata la sanzione di
 L. 8.000.000.  Avverso tale ordinanza ingiunzione la Cavaglia' S.r.l.
 proponeva  l'opposizione  all'origine  del presente procedimento, non
 contestando il fatto del conferimento nel proprio impianto di rifiuti
 di   provenienza   extraregionale,   ma   eccependo   (tra   l'altro)
 l'incostituzionalita'  del  citato  art.  18,  comma  1,  della legge
 regionale piemontese 13 aprile 1995, n.  59,  per  contrarieta'  agli
 artt.   3,  11,  32,  41,  116,  117,  120  del  testo  fondamentale.
 Costituitasi in  giudizio,  la  provincia  di  Biella  contestava  la
 fondatezza di tale eccezione; Rilevato
     che   appare   opportuno   sottoporre  al  giudizio  della  Corte
 costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 18,  comma 1, della legge regionale piemontese 13 aprile 1995, n. 59,
 come sollevata dalla ricorrente, per contrarieta' agli artt.  3,  11,
 32,  41,  117,  120  della  Costituzione italiana, non apparendo tali
 questioni manifestamente infondate;
                             O s s e r v a
   L'art. 18 della legge regionale piemontese 13 aprile 1995,  n.  59,
 recita testualmente:
     "1.  -  Presso  le  discariche  per i rifiuti speciali e speciali
 tossici e nocivi operanti o  individuate  sul  territorio  piemontese
 nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al capo IV e'
 vietato  smaltire  i  rifiuti  di  qualunque tipologia provenienti da
 altre Regioni.
     2. - Presso gli impianti di stoccaggio per i rifiuti  di  origine
 sanitaria operanti o individuate sul territorio piemontese e' vietato
 smaltire  i  rifiuti  di  qualunque  tipologia  provenienti  da altre
 Regioni, fino alla realizzazione dei poli di smaltimento previsti dal
 piano regionale.
     3.  -  I  divieti  di  cui  ai commi 1 e 2 sono derogabili solo a
 seguito di specifiche intese interregionali.
     4. - I contratti in essere di data certa registrati entro la data
 di entrata in vigore della presente legge hanno validita'  fino  alla
 scadenza  in  essi indicata, comunque non superiore a due anni, e non
 possono essere rinnovati".
   Come detto e' il comma primo della suddetta disposizione che  viene
 in  considerazione,  stante il tipo di rifiuti oggetto dell'attivita'
 della Cavaglia' S.r.l. (la quale risulta  essere  in  possesso  della
 relativa  autorizzazione)  ed il tenore dell'ordinanza impugnata, che
 tale comma ha specificamente applicato  nella  fattispecie:  premesso
 che  tale  norma  pare  senz'altro  riferirsi  a  tutti  gli impianti
 comunque operanti all'interno del territorio piemontese, per i  quali
 sia  stata  rilasciata la relativa autorizzazione, si osserva come la
 stessa  sia  chiaramente  volta  a  porre  un  limite   all'esercizio
 dell'attivita' di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici
 e  nocivi,  nel senso che negli impianti predetti e' vietato smaltire
 rifiuti provenienti da fuori regione.
   In  argomento   va   innanzitutto   evidenziata   la   disposizione
 fondamentale di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs.  5 febbraio 1997,
 n.  22, (c.d.  decreto Ronchi, che ha, con le modificazioni subite ad
 opera del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 228.11.97, n. 389, dato nuova ed
 organica regolamentazione alla materia della gestione dei rifiuti, in
 attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE  e  91/689/CEE),  la  quale
 testualmente prevede:
   "Lo  smaltimento  dei rifiuti e' attuato con il ricorso ad una rete
 integrata ed adeguata di impianti di   smaltimento, che  tenga  conto
 delle  tecnologie piu' perfezionate a disposizione che non comportino
 costi eccessivi, al fine di:
     a) realizzare l'autosufficienza  nello  smaltimento  dei  rifiuti
 urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
     b)  permettere  lo  smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
 appropriati piu' vicini, al fine di ridurre i movimenti  dei  rifiuti
 stessi,  tenendo  conto del contesto geografico o della necessita' di
 impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
     c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un
 alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica".
   Va inoltre ricordato che:
     per l'art. 18, comma 1, lett. b),  d.lgs.  n.  22/1997  "spettano
 allo   Stato   ...  la  definizione  dei  criteri  generali  e  delle
 metodologie  per  la  gestione   integrata   dei   rifiuti,   nonche'
 l'individuazione  dei  fabbisogni  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
 sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione";
     l'art. 11 e 26 d.lgs. n. 22/1997 hanno  previsto  rispettivamente
 un  catasto  dei  rifiuti articolato in una sezione nazionale - oltre
 che in sezioni regionali e provinciali - ("in modo da  assicurare  un
 quadro  conoscitivo  completo....  anche ai fini della pianificazione
 delle connesse attivita' di gestione ...") e l'osservatorio nazionale
 sui  rifiuti  (che  tra   l'altro   "provvede   all'elaborazione   ed
 all'aggiornamento   permanente   di  criteri  e  specifici  obiettivi
 d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
 un quadro di riferimento  sulla  prevenzione  e  sulla  gestione  dei
 rifiuti"  e  "predispone  un  rapporto  annuale  sulla  gestione  dei
 rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e ne  cura  la
 trasmissione  al  Ministri  dell'ambiente,  dell'industria  commercio
 artigianato e della sanita'").
   Va subito ricordato come tali  norme  stabiliscano  senz'altro,  in
 materia,  dei  "principi  fondamentali" dell'ordinamento statuale, ai
 sensi e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  117,  comma  1,  della
 Costituzione  (e' lo stesso art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997 ad
 affermare che: "Le regioni a statuto ordinario  regolano  la  materia
 disciplinata  dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in
 esso  contenute  che  costituiscono   principi   fondamentali   della
 legislazione   statale   ai  sensi  dell'art.  117,  comma  1,  della
 Costituzione"; inoltre si ricordi che  le  norme  citate  sono  state
 poste  in diretta attuazione dei correlativi principi affermati dalle
 sopra ricordate direttive comunitarie).
   Pare allo scrivente che il divieto assoluto  di  cui  all'art.  18,
 comma  1,  della legge regionale piemontese 13 aprile 1995, n. 59, si
 ponga in contrasto coi predetti  principi  fondamentali  dello  Stato
 enunciati  dalle  ricordate  norme  del d.lgs. n. 22/1997 e dunque in
 contrasto con l'art. 117 della Costituzione (nonche'  con  l'art.  11
 del Testo fondamentale, derivando detti principi, nel caso di specie,
 da  direttive  comunitarie  e quindi direttamente da obblighi assunti
 dallo Stato, in condizioni di parita', a livello internazionale).
   Ed infatti:
     A) Indubbiamente dalle norme  sopra  evidenziate  si  evince  con
 chiarezza come il legislatore nazionale abbia istituito un sistema di
 smaltimento dei rifiuti integrato: da cio' si evince innanzitutto che
 l'attivita'  relativa  non  e' compiutamente affidata ad ogni singola
 regione   sul   suo   territorio   e   che,   di    contro,    appare
 l'indispensabilita'   di   una   organizzazione,   nel   campo  dello
 smaltimento dei rifiuti, a livello nazionale  (oltre  che  regionale)
 per  rendere  certo  che le finalita' fondamentali di cui al nominato
 d.lgs. n. 22/1997 (e di cui alle direttive comunitarie n.  91/156/CEE
 e  n.  91/689/CEE), che attraverso il relativo servizio ci si propone
 di assicurare, siano sempre  conseguite  (e  cio'  anche  quando,  ad
 esempio,  in una determinata regione siano prodotti rifiuti eccedenti
 le capacita'  di  smaltimento  esistenti  in  quel  momento  sul  suo
 territorio:  invero  la  chiusura  di  una regione ai rifiuti altrove
 prodotti pone in serie difficolta' le regioni dove la  produzione  e'
 superiore  alle  capacita' di smaltimento nel proprio territorio). La
 controversa legislazione regionale rende in pratica indisponibile  il
 territorio  piemontese  per  tali  necessita' e rischia seriamente di
 compromettere il sistema unitario elaborato dal  legislatore  statale
 col  d.lgs.  n.  22/1997:  la  norma  regionale  de qua appare quindi
 travalicare  i  limiti  posti  alla  potesta'  legislativa  regionale
 dall'art.   117  della  Costituzione,  contrastando  con  i  principi
 fondamentali  dell'ordinamento  dello  Stato  e  con  gli   interessi
 nazionali  in  materia  (ed  inoltre,  rischiando di compromettere le
 primarie finalita' di tutela della salute pubblica - e  dell'ambiente
 -,  che  con l'istituzione del sistema di smaltimento integrato si e'
 inteso perseguire, pare  porsi  altresi'  in  diretto  contrasto  con
 l'art.   32  del  Testo  fondamentale).    Si  e'  appena  detto  che
 l'attivita' di  smaltimento  dei  rifiuti,  per  raggiungere  le  sue
 finalita', si deve valere non solo di un servizio organizzato su base
 regionale,  ma anche di poteri e strutture diretti da organi statali.
 Costituisce fatto notorio che non corrispondono fra  loro  l'ampiezza
 del   territorio  di  ogni  regione,  il  numero  dei  siti  in  esso
 identificabili come idonei al trattamento dei rifiuti e la produzione
 degli   stessi,   dipendendo   tali   fattori   da    caratteristiche
 rispettivamente   fisiche   e   socioeconomiche  non  necessariamente
 armonizzabili.  Da questa discrasia e', quanto  meno,  condeterminato
 il  fenomeno  del  recapito dei rifiuti in impianti situati in ambito
 regionale  diverso  da  quello  in  cui  sono  stati  prodotti,   che
 costituisce   talora   un'ineludibile   necessita',   che  dev'essere
 soddisfatta  almeno  quando  siano  in  pericolo  interessi  pubblici
 irrinunciabili.  Il  fenomeno, all'evidenza, interessando piu' ambiti
 regionali, non e' governabile da nessuna regione da  sola.    La  non
 disponibilita',  da  parte  delle  singole  regioni,  delle  esigenze
 predette, deriva dal  fatto  che  esse  rispondono,  a  parere  dello
 scrivente,  ad  interessi  pubblici  di  carattere unitario e sono da
 annoverare fra quelle esigenze che sono garantite a mezzo dei  poteri
 di  competenza  statale  di  cui  alle  ricordate norme del d.lgs. n.
 22/1997 (artt.   5, 11, 18  e  26).  Tali  norme,  come  gia'  detto,
 prevedono  una  serie  di poteri statali di indirizzo e coordinamento
 della pianificazione regionale - stabiliti direttamente dall'art.  18
 d.lgs.  n.  22/1997,  ma  di  cui sono anche espressione il catasto e
 l'osservatorio nazionale dei rifiuti (artt. 11 e 26  d.lgs.  cit.)  -
 volti  a  garantire  un'organizzazione  in  grado di affrontare anche
 problemi di carattere  sovraregionale,  che  in  particolare  possono
 derivare   dalla  non  coincidenza  tra  capacita'  di  produzione  e
 capacita' smaltimento dei  rifiuti  da  parte  di  un'unica  regione.
 Percio'  non  possono ritenersi costituzionalmente legittime le norme
 regionali, quali quella in discussione, che tendono a far  coincidere
 l'ambito  territoriale  in  cui i rifiuti sono prodotti con quello in
 cui sono smaltiti, proprio in quanto  si  pongono  in  contrasto  con
 l'interesse  nazionale  al  complessivo  funzionamento del sistema di
 smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio dello Stato (interesse
 espresso attraverso le  norme  fondamentali  sopra  menzionate  e  da
 perseguirsi  unitariamente  a  mezzo  dei  suddetti poteri statali di
 indirizzo e coordinamento).  Se  cosi'  non  fosse,  infatti,  alcune
 regioni  non  riuscirebbero a smaltire nel proprio territorio tutti i
 rifiuti prodotti, con conseguenze del tutto  contrarie  all'interesse
 pubblico  di un ordinato e controllato loro conferimento in discarica
 e con inconvenienti che finirebbero per ripercuotersi nell'ambito  di
 tutta  l'attivita'  di  smaltimento a livello nazionale (con ostacoli
 alla realizzazione del sistema integrato di impianti ed  al  rispetto
 delle  esigenze  igienico-sanitarie  e di tutela ambientale di cui al
 citato art. 5, comma 3, d.lgs. n.  22/1997. Inoltre verrebbe favorito
 il formarsi, specie nelle  regioni  di  piu'  intensa  produzione  di
 rifiuti   senza  analoga  capacita'  di  smaltimento,  di  discariche
 abusive);
     B)  il  principio  di  "autosufficienza"  per  ristretti   ambiti
 territoriali   (cioe'   di   smaltimento   dei   rifiuti   in  ambiti
 territorialmente limitati -  che  sembra  ispirare  l'art.  18,  l.r.
 Piemonte  n.  59/1995 -) appare limitato dall'art. 5, lett. a) d.lgs.
 n. 22/1997 ai soli rifiuti urbani non  pericolosi  (per  la  relativa
 definizione  cfr.  art.  7,  d.lgs.    n. 22/1997), mentre il divieto
 previsto dalla norma regionale controversa  e'  totale  ed  assoluto,
 cioe'  rivolto  nei  confronti  dei  rifiuti  di  qualunque  tipo (la
 normativa comunitaria  -  direttiva  n.  91/156/CEE,  regolamento  n.
 259/1993  -  pone fra gli obiettivi da raggiungere, nello smaltimento
 dei rifiuti, quello  dell'"autosufficienza"  a  livello  nazionale  e
 comunitario  e  non  certo  a livello locale: e comunque il principio
 dell'"autosufficienza"  va  sempre  contemperato  col  principio   di
 "prossimita'"  -  su  cui  v.  infra  -,  tenendo  conto del contesto
 geografico  o  della  necessita'  di   impianti   specializzati   per
 determinati tipi di rifiuti);
     C)   il   principio   di  "prossimita'"  (disposto  in  specifica
 attuazione della disciplina comunitaria  piu'  sopra  citata)  appare
 vanificato  (o comunque seriamente compromesso), sol che si consideri
 che  il  divieto  di  cui  all'art.  18  legge  regionale  cit.  puo'
 comportare, in concreto, la conseguenza (paradossale) che determinati
 rifiuti, anche pericolosi, siano smaltiti nell'impianto piu' adeguato
 piu' vicino sol perche' provenienti da regione (magari limitrofa, ma)
 diversa  da  quella  in  cui  e'  sito l'impianto di smaltimento (con
 conseguente maggiore movimentazione dei rifiuti stessi e pericolo  di
 danno ambientale ed alla salute pubblica: di tale che la disposizione
 appare contrastare anche con l'art. 32 Cost.). Pertanto il divieto di
 cui  si  discute  pare porsi in netto contrasto anche con l'obiettivo
 indicato dall'art.   5, comma 3, lett.  b),  del  d.lgs.  n.  22/1997
 (peraltro  si  consideri  che  se  le  regioni  limitrofe al Piemonte
 ponessero    analoga    limitazione,    tale    finalita'    verrebbe
 inevitabilmente vanificata).
   La  disposizione  di  cui  all'art.  18,  comma 1, l.r. Piemonte 13
 aprile 1995, n. 59, risulta pertanto aver eluso i limiti del rispetto
 delle norme fondamentali dello  Stato  e  degli  interessi  nazionali
 vigenti   nella   materia  de  qua,  che  condizionano  la  legittima
 esplicazione della  potesta'  legislativa  regionale,  in  violazione
 dell'art.  117,  comma  1,  Cost. (nonche', per i motivi sopra detti,
 dell'art. 11 Cost.).
   Al contrario di quanto sostenuto da parte  resistente,  la  teorica
 possibilita' di intese interregionali che deroghino al divieto di cui
 si tratta (cfr. comma 3, dell'art. 18, l.r. Piemonte cit.) non appare
 assolutamente in grado di eliminare i profili di illegittimita' sopra
 evidenziati, ne' di dare concreta attuazione ai fondamentali principi
 comunitari  e  statuali  prima  ricordati,  in quanto si pone come un
 evento assolutamente indeterminato, futuro e del tutto incerto.
   La questione di legittimita' costituzionale appare fondata anche in
 relazione  ai  parametri  di  cui  agli  artt.  3,  41  e  120  della
 Costituzione,  atteso  che il divieto di smaltire rifiuti provenienti
 da fuori regione  crea  inevitabilmente  un'alterazione  dell'assetto
 concorrenziale  del mercato della raccolta dei rifiuti a favore delle
 imprese  prive  di  limiti  territoriali  di  esercizio.  Le  imprese
 soggette  invece  a tali limiti, a causa di una ridotta utilizzazione
 degli impianti, sono soggette ad una  maggiore  incidenza  dei  costi
 fissi  e  ad  una  conseguente  minore  capacita' concorrenziale, con
 relativa perdita di quote di mercato, provocata dalla  condizione  di
 ineguaglianza  nei  confronti  delle  imprese  di altre regioni. Tale
 situazione  si  risolve  inevitabilmente   in   una   disparita'   di
 trattamento  senza  valide  giustificazioni,  tale  peraltro da poter
 provocare  l'estinzione  totale  delle  capacita'  economiche   delle
 aziende  assoggettate  ai  predetti  limiti  territoriali (in tema si
 consideri  che  la  Corte di giustizia - sent. 7 febbraio 1985, causa
 240/1983  -  ha  affermato  che  le  misure  adottate  a   protezione
 dell'ambiente  - tra cui certo rientrano quelle di cui alla direttiva
 91/156/CEE ed al d.lgs. n. 22/1997 - non possono tuttavia tradursi in
 provvedimenti discriminatori per le imprese del settore "ne' eccedere
 le restrizioni inevitabili giustificate dal perseguimento dello scopo
 di interesse generale costituito  dalla  tutela  dell'ambiente").  Il
 deteriore  trattamento  degli imprenditori piemontesi del settore non
 appare giustificabile in quanto la regione  (in  difetto  di  criteri
 generali  stabiliti,  in  materia,  dallo Stato ex art. 18, d.lgs. n.
 22/1997) non e' autorizzata, ai sensi degli  artt.  41  e  120  della
 Costituzione,  ad  imporre  limiti  ed  impedimenti all'esplicarsi di
 un'attivita' economica, limiti peraltro  tali  non  da  semplicemente
 comprimere,  ma  da  rischiare  di  compromettere del tutto la stessa
 economicita' delle aziende del settore.
   Infine, sotto il profilo rilevanza di  fatto,  la  risoluzione  dei
 dubbi  di  costituzionalita' appare essenziale, in quanto la condotta
 accertata e sanzionata con l'ordinanza-ingiunzione opposta,  consiste
 proprio  nello  smaltimento  di rifiuti provenienti da fuori regione,
 sicche' dipendono dal giudizio di legittimita'  l'accoglimento  o  il
 rigetto dell'opposizione presentata da Cavaglia' S.r.l.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  comma  1,  della  legge
 regione  Piemonte  13  aprile 1995, n. 59, per violazione degli artt.
 3, 11, 32, 41, 117, 120 della Costituzione italiana, nei limiti e nei
 termini di cui in narrativa;
   Ordina conseguentemente  la  sospensione  del  giudizio  in  corso,
 disponendo   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti,  al
 presidente della Giunta regionale della regione Piemonte e comunicata
 al  Presidente del Consiglio regionale della regione Piemonte, a cura
 della cancelleria.
   Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.
     Biella, addi' 5 settembre 1998
                           Il pretore: Crupi
 98C1202