N. 786 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 7 ottobre 1998

                                N. 786
  Ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 (pervenuta alla  Corte
 costituzionale   il  7  ottobre  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per l'Emilia Romagna  sul  ricorso  proposto  da  Consorzio
 cooperative  di  produzione  e  lavoro  di Forli' contro il comune di
 Cesena ed altra.
 Appalto - Appalto per la costruzione di opere pubbliche - Divieto  ai
    concorrenti   di   partecipazione   alla   gara  in  piu'  di  una
    associazione temporanea o consorzio - Esclusione dal  divieto  dei
    consorzi  fra  cooperative di produzione e lavoro - violazione dei
    principi di imparzialita' e buon andamento della p.a..
 (Legge 11 febbraio 1994, n. 109,  art.  13,  comma  4,  e  successive
    modificazioni).
 (Cost., art. 97).
(GU n.43 del 28-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1563/1997
 proposto da: Conscoop - Consorzio cooperative di produzione e  lavoro
 di   Forli'   in   persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Docimo e Stefano Zunarelli
 ed elettivamente domiciliati in Bologna via Barberia, 10;
   Contro  comune  di  Cesena,  in  persona  del  Sindato  pro-temore,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv. Benedetto Ghezzi ed elettivamente
 domiciliato in Bologna, strada Maggiore, 53, presso la segreteria  di
 questo Tribunale; e nei confronti di s.n.c. Ditta Neri Canzio  C., in
 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
 dagli  avv.ti  Alfonso  Celli,  Mario  Di  Giovanni  ed elettivamente
 domiciliata in Bologna, via  Belle  Arti,  48,  presso  l'avv.  Paolo
 Donati;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento  con il quale il ricorrente
 Consorzio e' stato escluso dalla gara indetta dal  comune  di  Cesena
 per  l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione del Parco
 Nord - Ex Fornace Marzocchi - 1 lotto, della lettera di invito  nella
 parte  in cui richiede l'elenco delle imprese consorziate, al fine di
 verificare che le imprese non partecipano in altra forma  alla  gara;
 del  verbale di gara; degli atti di approvazione degli atti di gara e
 dell'aggiudicazione ove intervenuta; di ogni  altro  atto  precedente
 concomitante  o  successivo  comunque  collegato  o connesso a quelli
 impugnati, fra questi il contratto, ove sottoscritto  e  la  consegna
 dei lavori, ove intervenuta.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti costituite;
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti delle cause;
   Udito alla pubblica udienza dell'8 gennaio 1997 gli  avv.ti  Renato
 Docimo  per  il  Consorzio, Benedetto Ghezzi per il Comune e Mario Di
 Giovanni per la Societa' controinteressata;
   Udita la relazione del Cons. dott. Bruno Lelli;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con bando del 19 febbraio 1997 il comune  di  Cesena  indiceva  una
 licitazone  privata  per  l'affidamento  dell'appalto  dei  lavori di
 realizzazione del parco Nord - Ex Fornace Marzocchi 1 lotto.
   Con lettera del 6 giugno 1997  il  Conscoop,  che  ne  aveva  fatto
 richiesta, veniva invitato alla gara.
   Il  giorno  4  luglio  1997 veniva esperita la gara ed il Consorzio
 ricorrente veniva escluso, in quanto, come risulta  dal  verbale,  la
 commissione, "procede a verificare, mediante l'utilizzo del prospetto
 riepilogativo  della partecipazione delle Ditte ai consorzi e redatto
 sulla base  dell'elenco  dei  soci  consorziati...  il  rispetto  del
 divieto di partecipazione in piu' forme e di offerta simultanea nella
 medesima  gara....  La  Commissione rileva che si versa in ipotesi di
 violazione del principio di partecipazione in piu' forme e di offerta
 simultanea nella medesima gara,  in  violazione  delle  "prescrizioni
 particolari" fissate nella lettera di invito e pertanto esclude dalla
 gara i seguenti consorzi..." fra i quali il Conscoop.
   Avverso  l'esclusione  ha proposto ricorso il Conscoop prospettando
 tre distinti motivi di ricorso.
   Con il primo motivo il  Conscoop  ha  censurato  il  fatto  che  la
 clausola  che  ha  dato  origine  all'illegittimo  comportamento  del
 comune, e' stata inserita nella lettera di  invito  (il  bando  nulla
 diceva  al  riguardo)  una  volta  noti coloro che avevano presentato
 domanda di invito alla gara.
   Con il secondo motivo il Conscoop ha censurato il  provvedmento  di
 esclusione  in  quanto  adottato sul presupposto della partecipazione
 congiunta alla gara dei Consorzi e delle Cooperative associate per il
 solo fatto che alcune cooperative erano ricomprese nell'elenco  degli
 associati anche ad altro consorzio.
   Con  il  terzo motivo e' stata censurata di illegittimita' derivato
 l'aggiudicazione alla controinteressata per la illegittima esclusione
 del Consorzio dalla partecipazione alla gara.
   Si  sono  costituiti  in  giudizio  il  comune  di  Cesena   e   la
 controinteressata Ditta Neri.
   Il comune ha eccepito la irrecivibilita' del ricorso per decorrenza
 dei termini, in quanto non sarebbe stata impugnata tempestivamente la
 lettera di invito portante la pretesa comminatoria di esclusione.
   Ha  poi  chiesto  la  reiezione del ricorso in quanto asseritamente
 infondato.
   Si  e'  costituita  la  controinteressata  Ditta  Neri   sostenendo
 sostanzialmente la infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
                             D i r i t t o
   La  questione  fondamentale  che  deve  essere  decisa attiene alla
 legittimita' della clausola della lettera di invito  nella  parte  in
 cui  prevede l'obbligo per i consorzi di presentare una dichiarazione
 contenente l'elenco delle imprese consorziate al fine  di  verificare
 che  le  imprese  non  partecipino  in  altra  forma  alla  gara e la
 conseguente esclusione del consorzio  ricorrente  per  effetto  della
 accertata  partecipazione alla gara di cooperative aderenti a piu' di
 un consorzio.
   Il consorzio ricorrente ritiene illegittimo quanto sopra in  quanto
 sostiene  che  il quarto comma dell'art. 13 della legge n. 109/1994 e
 successive modificazioni (che prevede il divieto  ai  concorrenti  di
 partecipare  alla  gara  in  piu'  di un'associazione temporanea o di
 consorzio),  nel  rimandare  per   l'individuazione   dei   soggetti,
 interessati alla limitazione al primo comma che cita esclusivamente i
 consorzi  di  cui alla lettera e) del precedente art. 10, vale a dire
 quelli  costituiti  ai  sensi  dell'art.  2602   cod.   civ.,   abbia
 volutamente  escluso  gli  altri  tipi  di consorzio e, segnatamente,
 quelli contemplati dalla lett. b) del suddetto art. 10 (consorzi  fra
 cooperative  di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.
 422/1909 e consorzi fra  imprese  artigiane  di  cui  alla  legge  n.
 443/1985).
   Il  ricorrente  sostiene  che tale diversita' di trattamento poggia
 sulla  specificita'  della  normativa  che  regola  i   consorzi   di
 cooperative:      questi   ultimi,   infatti,  costituiscono  persone
 giuridiche ed hanno la capacita' di partecipare agli appalti di opere
 pubbliche  avvalendosi  dei   propri   requisiti   di   idoneita'   e
 solvibilita'  (artt.  4  e 1, legge n. 422/1909, che trovano conferma
 nella legge n. 649/1967 la quale riconosce sia alle  cooperative  sia
 ai  consorzi  la  possibilita' di acquisire lavori per gli importi di
 rispettiva iscrizione all'albo nazionale costruttori).
   In sostanza il ricorrente sostiene che i consorzi di cooperative di
 produzione  e  lavoro  hanno  piena ed autonoma soggettivita rispetto
 alle cooperative  aderenti;  gli  stessi  operano  autonomamente  sul
 mercato  per assumere in nome proprio lavori da affidare poi solo per
 l'esecuzione alle cooperative aderenti,  mentre  i  consorzi  di  cui
 all'art.  2602  cod.  civ.,  cosi' come le associazioni temporanee di
 imprese, si fonderebbero su contratti con i quali le imprese  mettono
 in  comune capacita' di vario ordine o patrimoni senza dar luogo alla
 creazione di un nuovo soggetto: gli scopi contrattualmente  stabiliti
 verrebbero  raggiunti  mediante  il  mandato  collettivo speciale con
 rappresentanza conferita  ad  una  delle  imprese  consorziate  e  la
 responsabilita' solidale nell'esecuzione delle opere.
   Il  collegio  prende  atto  del  fatto  che quello ricorrente e' un
 consorzio disciplinato dalla legge n. 422/1909 e non  dall'art.  2602
 cod.  civ.  e che la peculiarita' del primo emerge anche dall'art. 10
 della legge n. 109/1994 nella parte in cui, nell'indicare i  soggetti
 ammessi   alle   gare,  contempla,  alla  lett.  b),  i  consorzi  di
 cooperative costituiti a  norma  della  legge  n.  422/1909  ed  alla
 lettera e) i consorzi disciplinati dall'art. 2602 cod. civ.
   Cio'  posto  la questione che si pone ai fini del decidere consiste
 nello stabilire se l'art. 13, quarto comma, che introduce il  divieto
 di  partecipazione  contemporanea  alla  medesima  gara in piu' di un
 consorzio, abbia portata generale, oppure riguardi  solo  i  consorzi
 di'  cui  all'art.  2602  cod.  civ.  e le associazioni temporanee di
 imprese.
   Con separata sentenza parziale il collegio ha rigettato l'eccezione
 di inammissibilita' formulata dal comune intimato in  relazione  alla
 mancata  tempestiva impugnazione del bando ed ha altresi' esaminato e
 rigettato il primo motivo  di  ricorso  nella  parte  in  cui  deduce
 l'illegittimita'  della  clausola  di cui si discute perche' prevista
 nella lettera d'invito e non nel bando di gara.
   Sgombrato  il  campo  da  questioni  preliminari  emerge  come   la
 questione   (posta   col   secondo   motivo   di   ricorso)   attenga
 all'interpretazione  dell'art.  13,  quarto  comma,  della  legge  n.
 109/1994  che  sembra  escludere dal proprio ambito di operativita' i
 consorzi di cooperative di produzione e lavoro.
   Sul punto si'  deve  osservare  che  la  giurisprudenza  aveva  gia
 ritenuto  che  le peculiarita' dei consorzi di cooperative costituiti
 ai sensi della legge n. 422/1909 non sono tali  da  giustificare  una
 differenziazione   della   disciplina  in  materia  di  esclusioni  e
 preclusioni  per  la  partecipazione  alle  gare  delle   cooperative
 aderenti  rispetto  a quella prevista per le associazioni temporanee,
 in quanto il consorzio di cooperative presenta pur sempre offerte  ed
 assume  lavori  per  conto  delle  societa' consorziate (C. St. V, n.
 687/1994).
   Sia pure nell'ambito di un diverso  quadro  normativo,  quindi,  la
 giurisprudenza   aveva   ritenuto   che   il   fenomeno   associativo
 disciplinato   dalla   legge   n.   422/1909,   pur    caratterizzato
 dall'autonomia  e  dalla  personalita'  del  consorzio,  non  potesse
 modificare il principio, desumibile dall'art. 97 Cost.,  del  divieto
 di  partecipare  alla  medesima  gara  da parte di soggetti legati da
 vincoli associativi e cio'  al  fine  di  tutelare,  in  astratto  e,
 quindi,  in  via  di  prevenzione, l'effettivita' del principio della
 parita' di condizioni fra tutti i concorrenti.
   Oggi pero' si tratta di vedere se la disciplina positiva introdotta
 dalla legge Merloni (n. 109/1994 e successive modificazioni) sia tale
 da modificare il suesposto orientamento giurisprudenziale.
   Recentemente  questo  t.a.r.  con sentenza n. 751/1997, sez. II, ha
 ritenuto che l'attenta lettura del quarto comma  dell'art.  13  della
 suddetta  legge  porta  a concludere che il divieto ai concorrenti di
 partecipare in forma individuale qualora alla gara abbia  partecipato
 l'associazione  o  il  consorzio (qualunque esso sia) di appartenenza
 sia affermato dalla seconda parte del predetto comma.
   Il comma all'esame, infatti, contiene  due  precetti  come  risulta
 chiaramente  dall'avverbio "ovvero" che separa la prima dalla seconda
 parte.
   Con la prima si pone il divieto di partecipare alla gara in piu' di
 un'associazione o consorzio di  cui  al  comma  I  (il  che  potrebbe
 significare che la norma non riguarda i consorzi di cooperative), con
 la  seconda si disciplina un fenomeno affatto diverso, vale a dire la
 partecipazione alla gara quando il soggetto abbia gia' partecipato in
 associazione o in consorzio ponendo un divieto generale.
   In questa seconda  ipotesi  il  temine  consorzio  e'  usato  senza
 limitazioni  ne'  sembra  possibile  argomentare  diversamente in via
 sistematica  posto  che,  da  un  lato  l'avverbio  "ovvero"  ha   un
 significato  disgiuntivo, dall'altro il fenomeno che le due parti del
 comma 4, dell'art. 13, intendono disciplinare e' diverso  concernendo
 l'una  la  partecipazione in piu' associazioni o consorzi, la seconda
 la partecipazione in  forma  individuale  del  soggetto  aderente  al
 consorzio o all'associazione concorrente.
   Tali  conclusioni  non  sono  modificate  dalla  lettura  dei commi
 successivi (5 e 6) che  risultano  correlati  alla  prima  parte  del
 quarto e lasciano intatta l'autonomia della seconda parte.
   Cosi'  interpretato l'art 13, peraltro, se consente di escludere la
 partecipazione simultanea del consorzio di cooperative di  produzione
 e  lavoro  e di una cooperativa ad esso aderente, non consente invece
 l'esclusione nell'ipotesi di partecipazione  alla  gara  di  consorzi
 aventi in comune una o piu' cooperative aderenti.
   Sul  punto,  infatti,  la  formula  legislativa  e'  tassativa  nei
 limitare l'ambito di operativita' del precetto ai  soli  consorzi  di
 cui  al  comma  1,  con conseguente esclusione dal suddetto ambito di
 operativita' dei consorzi di produzione e lavoro.
   Cio' posto il collegio ritiene che non sia infondato il sospetto di
 incostituzionalita' della norma in questione.
   Si e' gia' detto che la giurisprudenza aveva gia' ritenuto  che  le
 peculiarita'  dei  consorzi  di cooperative costituiti ai sensi della
 legge n. 422/1909 non sono tali da giustificare una  differenziazione
 della  disciplina  in  materia  di  esclusoni  e  preclusioni  per la
 partecipazione alle gare delle cooperative aderenti rispetto a quella
 prevista per le associazioni temporanee, in quanto  il  consorzio  di
 cooperative  presenta  pur  sempre offerte ed assume lavori per conto
 delle societa' consorziate (C. St. V, n. 67/1994).
   Tale esigenza, peraltro, non  sembra  possa  venir  meno  nel  caso
 previsto  dalla  prima parte dell'art. 13, comma 4, legge n. 109/1994
 (divieto ai concorrenti di  partecipare  alla  gara  in  piu'  di  un
 consorzio)  posto  che  le ragioni per le quali l'ordinamento pone il
 divieto sono anch'esse riconducibili alla tutela  in  astratto  della
 serieta'  delle  gare  di appalto eliminando in via di prevenzione la
 possibilita'  che  il principio della par condicio possa non apparire
 pregiudicato per l'esistenza di rapporti di interesse fra i  soggetti
 concorrenti.
   L'esclusione   del   divieto  per  i  consorzi  di  cooperative  di
 produzione e lavoro  non  appare  ragionevole  posto  che  l'indubbia
 autonomia  di tali tipi di consorzio non impedisce di riconoscere (in
 astratto) la sussistenza di una comunanza di  interessi  che,  se  e'
 particolarmente  evidente  nel  caso  in  cui  alla  gara partecipino
 simultaneamente il consorzio ed una delle cooperative  aderenti,  non
 puo'  essere  (in  astratto)  esclusa  quando  partecipino  alla gara
 consorzi che abbiano in comune quali aderenti una o piu' cooperative.
   E' questa la situazione che si e' realizzata nel caso di  specie  e
 che  ha  determinato l'esclusione del consorzio, esclusione che, alla
 luce della tassativita' della formula legislativa (art. 13, comma  4,
 prima parte), parrebbe affetta dal vizio di violazione di legge.
   Per  le  ragioni  suesposte,  quindi, appare fondato il sospetto di
 incostituzionalita' dell'art. 13, comma 4, parte prima, in  relazione
 all'art.  97  della Costituzione (principio di buona amministrazione)
 ed  al  principio  di  ragionevolezza  che  pare  non  rispettato  in
 relazione alla mancanza di elementi di ordine logico a sostegno della
 diversita'  di  trattamento fra i vari tipi di consorzio in relazione
 ai divieti posti dal suddetto  art.  13,  comma  4,  della  legge  n.
 109/1994.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  nei
 termini   di   cui  in  motivazione,  la  questione  di  leggitimita'
 costituzionale dell'art. 13, comma  4,  della  legge  n.  109/1994  e
 successive modificazioni (legge n. 216/1995) per contrasto con l'art.
 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale;
   Ordina altresi' che, a cura della medesima segreteria, la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica;
   Sospende  il  giudizio  in  corso  introdotto  con  il  ricorso  in
 epigrafe.
   Cosi' deciso in Bologna, nelle camere di consiglio  dell'8  gennaio
 1998 e 12 febbraio 1998.
                        Il presidente: Laurita
                                             Il cons. rel. est.: Lelli
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