N. 786 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 7 ottobre 1998
N. 786 Ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 ottobre 1998 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna sul ricorso proposto da Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forli' contro il comune di Cesena ed altra. Appalto - Appalto per la costruzione di opere pubbliche - Divieto ai concorrenti di partecipazione alla gara in piu' di una associazione temporanea o consorzio - Esclusione dal divieto dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro - violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.. (Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, comma 4, e successive modificazioni). (Cost., art. 97).(GU n.43 del 28-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1563/1997 proposto da: Conscoop - Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forli' in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Docimo e Stefano Zunarelli ed elettivamente domiciliati in Bologna via Barberia, 10; Contro comune di Cesena, in persona del Sindato pro-temore, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ghezzi ed elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore, 53, presso la segreteria di questo Tribunale; e nei confronti di s.n.c. Ditta Neri Canzio C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Celli, Mario Di Giovanni ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Belle Arti, 48, presso l'avv. Paolo Donati; Per l'annullamento del provvedimento con il quale il ricorrente Consorzio e' stato escluso dalla gara indetta dal comune di Cesena per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione del Parco Nord - Ex Fornace Marzocchi - 1 lotto, della lettera di invito nella parte in cui richiede l'elenco delle imprese consorziate, al fine di verificare che le imprese non partecipano in altra forma alla gara; del verbale di gara; degli atti di approvazione degli atti di gara e dell'aggiudicazione ove intervenuta; di ogni altro atto precedente concomitante o successivo comunque collegato o connesso a quelli impugnati, fra questi il contratto, ove sottoscritto e la consegna dei lavori, ove intervenuta. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti costituite; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti delle cause; Udito alla pubblica udienza dell'8 gennaio 1997 gli avv.ti Renato Docimo per il Consorzio, Benedetto Ghezzi per il Comune e Mario Di Giovanni per la Societa' controinteressata; Udita la relazione del Cons. dott. Bruno Lelli; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con bando del 19 febbraio 1997 il comune di Cesena indiceva una licitazone privata per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione del parco Nord - Ex Fornace Marzocchi 1 lotto. Con lettera del 6 giugno 1997 il Conscoop, che ne aveva fatto richiesta, veniva invitato alla gara. Il giorno 4 luglio 1997 veniva esperita la gara ed il Consorzio ricorrente veniva escluso, in quanto, come risulta dal verbale, la commissione, "procede a verificare, mediante l'utilizzo del prospetto riepilogativo della partecipazione delle Ditte ai consorzi e redatto sulla base dell'elenco dei soci consorziati... il rispetto del divieto di partecipazione in piu' forme e di offerta simultanea nella medesima gara.... La Commissione rileva che si versa in ipotesi di violazione del principio di partecipazione in piu' forme e di offerta simultanea nella medesima gara, in violazione delle "prescrizioni particolari" fissate nella lettera di invito e pertanto esclude dalla gara i seguenti consorzi..." fra i quali il Conscoop. Avverso l'esclusione ha proposto ricorso il Conscoop prospettando tre distinti motivi di ricorso. Con il primo motivo il Conscoop ha censurato il fatto che la clausola che ha dato origine all'illegittimo comportamento del comune, e' stata inserita nella lettera di invito (il bando nulla diceva al riguardo) una volta noti coloro che avevano presentato domanda di invito alla gara. Con il secondo motivo il Conscoop ha censurato il provvedmento di esclusione in quanto adottato sul presupposto della partecipazione congiunta alla gara dei Consorzi e delle Cooperative associate per il solo fatto che alcune cooperative erano ricomprese nell'elenco degli associati anche ad altro consorzio. Con il terzo motivo e' stata censurata di illegittimita' derivato l'aggiudicazione alla controinteressata per la illegittima esclusione del Consorzio dalla partecipazione alla gara. Si sono costituiti in giudizio il comune di Cesena e la controinteressata Ditta Neri. Il comune ha eccepito la irrecivibilita' del ricorso per decorrenza dei termini, in quanto non sarebbe stata impugnata tempestivamente la lettera di invito portante la pretesa comminatoria di esclusione. Ha poi chiesto la reiezione del ricorso in quanto asseritamente infondato. Si e' costituita la controinteressata Ditta Neri sostenendo sostanzialmente la infondatezza delle censure contenute nel ricorso. D i r i t t o La questione fondamentale che deve essere decisa attiene alla legittimita' della clausola della lettera di invito nella parte in cui prevede l'obbligo per i consorzi di presentare una dichiarazione contenente l'elenco delle imprese consorziate al fine di verificare che le imprese non partecipino in altra forma alla gara e la conseguente esclusione del consorzio ricorrente per effetto della accertata partecipazione alla gara di cooperative aderenti a piu' di un consorzio. Il consorzio ricorrente ritiene illegittimo quanto sopra in quanto sostiene che il quarto comma dell'art. 13 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni (che prevede il divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un'associazione temporanea o di consorzio), nel rimandare per l'individuazione dei soggetti, interessati alla limitazione al primo comma che cita esclusivamente i consorzi di cui alla lettera e) del precedente art. 10, vale a dire quelli costituiti ai sensi dell'art. 2602 cod. civ., abbia volutamente escluso gli altri tipi di consorzio e, segnatamente, quelli contemplati dalla lett. b) del suddetto art. 10 (consorzi fra cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422/1909 e consorzi fra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985). Il ricorrente sostiene che tale diversita' di trattamento poggia sulla specificita' della normativa che regola i consorzi di cooperative: questi ultimi, infatti, costituiscono persone giuridiche ed hanno la capacita' di partecipare agli appalti di opere pubbliche avvalendosi dei propri requisiti di idoneita' e solvibilita' (artt. 4 e 1, legge n. 422/1909, che trovano conferma nella legge n. 649/1967 la quale riconosce sia alle cooperative sia ai consorzi la possibilita' di acquisire lavori per gli importi di rispettiva iscrizione all'albo nazionale costruttori). In sostanza il ricorrente sostiene che i consorzi di cooperative di produzione e lavoro hanno piena ed autonoma soggettivita rispetto alle cooperative aderenti; gli stessi operano autonomamente sul mercato per assumere in nome proprio lavori da affidare poi solo per l'esecuzione alle cooperative aderenti, mentre i consorzi di cui all'art. 2602 cod. civ., cosi' come le associazioni temporanee di imprese, si fonderebbero su contratti con i quali le imprese mettono in comune capacita' di vario ordine o patrimoni senza dar luogo alla creazione di un nuovo soggetto: gli scopi contrattualmente stabiliti verrebbero raggiunti mediante il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita ad una delle imprese consorziate e la responsabilita' solidale nell'esecuzione delle opere. Il collegio prende atto del fatto che quello ricorrente e' un consorzio disciplinato dalla legge n. 422/1909 e non dall'art. 2602 cod. civ. e che la peculiarita' del primo emerge anche dall'art. 10 della legge n. 109/1994 nella parte in cui, nell'indicare i soggetti ammessi alle gare, contempla, alla lett. b), i consorzi di cooperative costituiti a norma della legge n. 422/1909 ed alla lettera e) i consorzi disciplinati dall'art. 2602 cod. civ. Cio' posto la questione che si pone ai fini del decidere consiste nello stabilire se l'art. 13, quarto comma, che introduce il divieto di partecipazione contemporanea alla medesima gara in piu' di un consorzio, abbia portata generale, oppure riguardi solo i consorzi di' cui all'art. 2602 cod. civ. e le associazioni temporanee di imprese. Con separata sentenza parziale il collegio ha rigettato l'eccezione di inammissibilita' formulata dal comune intimato in relazione alla mancata tempestiva impugnazione del bando ed ha altresi' esaminato e rigettato il primo motivo di ricorso nella parte in cui deduce l'illegittimita' della clausola di cui si discute perche' prevista nella lettera d'invito e non nel bando di gara. Sgombrato il campo da questioni preliminari emerge come la questione (posta col secondo motivo di ricorso) attenga all'interpretazione dell'art. 13, quarto comma, della legge n. 109/1994 che sembra escludere dal proprio ambito di operativita' i consorzi di cooperative di produzione e lavoro. Sul punto si' deve osservare che la giurisprudenza aveva gia ritenuto che le peculiarita' dei consorzi di cooperative costituiti ai sensi della legge n. 422/1909 non sono tali da giustificare una differenziazione della disciplina in materia di esclusioni e preclusioni per la partecipazione alle gare delle cooperative aderenti rispetto a quella prevista per le associazioni temporanee, in quanto il consorzio di cooperative presenta pur sempre offerte ed assume lavori per conto delle societa' consorziate (C. St. V, n. 687/1994). Sia pure nell'ambito di un diverso quadro normativo, quindi, la giurisprudenza aveva ritenuto che il fenomeno associativo disciplinato dalla legge n. 422/1909, pur caratterizzato dall'autonomia e dalla personalita' del consorzio, non potesse modificare il principio, desumibile dall'art. 97 Cost., del divieto di partecipare alla medesima gara da parte di soggetti legati da vincoli associativi e cio' al fine di tutelare, in astratto e, quindi, in via di prevenzione, l'effettivita' del principio della parita' di condizioni fra tutti i concorrenti. Oggi pero' si tratta di vedere se la disciplina positiva introdotta dalla legge Merloni (n. 109/1994 e successive modificazioni) sia tale da modificare il suesposto orientamento giurisprudenziale. Recentemente questo t.a.r. con sentenza n. 751/1997, sez. II, ha ritenuto che l'attenta lettura del quarto comma dell'art. 13 della suddetta legge porta a concludere che il divieto ai concorrenti di partecipare in forma individuale qualora alla gara abbia partecipato l'associazione o il consorzio (qualunque esso sia) di appartenenza sia affermato dalla seconda parte del predetto comma. Il comma all'esame, infatti, contiene due precetti come risulta chiaramente dall'avverbio "ovvero" che separa la prima dalla seconda parte. Con la prima si pone il divieto di partecipare alla gara in piu' di un'associazione o consorzio di cui al comma I (il che potrebbe significare che la norma non riguarda i consorzi di cooperative), con la seconda si disciplina un fenomeno affatto diverso, vale a dire la partecipazione alla gara quando il soggetto abbia gia' partecipato in associazione o in consorzio ponendo un divieto generale. In questa seconda ipotesi il temine consorzio e' usato senza limitazioni ne' sembra possibile argomentare diversamente in via sistematica posto che, da un lato l'avverbio "ovvero" ha un significato disgiuntivo, dall'altro il fenomeno che le due parti del comma 4, dell'art. 13, intendono disciplinare e' diverso concernendo l'una la partecipazione in piu' associazioni o consorzi, la seconda la partecipazione in forma individuale del soggetto aderente al consorzio o all'associazione concorrente. Tali conclusioni non sono modificate dalla lettura dei commi successivi (5 e 6) che risultano correlati alla prima parte del quarto e lasciano intatta l'autonomia della seconda parte. Cosi' interpretato l'art 13, peraltro, se consente di escludere la partecipazione simultanea del consorzio di cooperative di produzione e lavoro e di una cooperativa ad esso aderente, non consente invece l'esclusione nell'ipotesi di partecipazione alla gara di consorzi aventi in comune una o piu' cooperative aderenti. Sul punto, infatti, la formula legislativa e' tassativa nei limitare l'ambito di operativita' del precetto ai soli consorzi di cui al comma 1, con conseguente esclusione dal suddetto ambito di operativita' dei consorzi di produzione e lavoro. Cio' posto il collegio ritiene che non sia infondato il sospetto di incostituzionalita' della norma in questione. Si e' gia' detto che la giurisprudenza aveva gia' ritenuto che le peculiarita' dei consorzi di cooperative costituiti ai sensi della legge n. 422/1909 non sono tali da giustificare una differenziazione della disciplina in materia di esclusoni e preclusioni per la partecipazione alle gare delle cooperative aderenti rispetto a quella prevista per le associazioni temporanee, in quanto il consorzio di cooperative presenta pur sempre offerte ed assume lavori per conto delle societa' consorziate (C. St. V, n. 67/1994). Tale esigenza, peraltro, non sembra possa venir meno nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 13, comma 4, legge n. 109/1994 (divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un consorzio) posto che le ragioni per le quali l'ordinamento pone il divieto sono anch'esse riconducibili alla tutela in astratto della serieta' delle gare di appalto eliminando in via di prevenzione la possibilita' che il principio della par condicio possa non apparire pregiudicato per l'esistenza di rapporti di interesse fra i soggetti concorrenti. L'esclusione del divieto per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro non appare ragionevole posto che l'indubbia autonomia di tali tipi di consorzio non impedisce di riconoscere (in astratto) la sussistenza di una comunanza di interessi che, se e' particolarmente evidente nel caso in cui alla gara partecipino simultaneamente il consorzio ed una delle cooperative aderenti, non puo' essere (in astratto) esclusa quando partecipino alla gara consorzi che abbiano in comune quali aderenti una o piu' cooperative. E' questa la situazione che si e' realizzata nel caso di specie e che ha determinato l'esclusione del consorzio, esclusione che, alla luce della tassativita' della formula legislativa (art. 13, comma 4, prima parte), parrebbe affetta dal vizio di violazione di legge. Per le ragioni suesposte, quindi, appare fondato il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 13, comma 4, parte prima, in relazione all'art. 97 della Costituzione (principio di buona amministrazione) ed al principio di ragionevolezza che pare non rispettato in relazione alla mancanza di elementi di ordine logico a sostegno della diversita' di trattamento fra i vari tipi di consorzio in relazione ai divieti posti dal suddetto art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di leggitimita' costituzionale dell'art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni (legge n. 216/1995) per contrasto con l'art. 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale; Ordina altresi' che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il giudizio in corso introdotto con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Bologna, nelle camere di consiglio dell'8 gennaio 1998 e 12 febbraio 1998. Il presidente: Laurita Il cons. rel. est.: Lelli 98C1203