N. 790 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 1998
N. 790 Ordinanza emessa il 23 luglio 1998 dal pretore di Marsala nel procedimento penale a carico di Acunzo Ermando Processo penale - Partecipazione dell'imputato sordomuto, che sappia leggere e scrivere, ad atti del procedimento - Diritto all'assistenza gratuita dell'interprete - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoghe (straniero non a conoscenza della lingua italiana, infermo di mente e sordomuto non in grado di leggere o scrivere) - Lesione del diritto di difesa per l'asserita impossibilita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. (C.P.P. 1988, art. 119). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.43 del 28-10-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 62/1998 r.g., a carico di Acunzo Ermando, nato a Marsala il 30 aprile 1973, imputato "del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7, c.p., perche', al fine di trarne profitto, si impossessava di un videoregistratore sottraendolo al convitto statale per sordomuti che lo deteneva all'interno dei propri locali; con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio"; Decidendo sulla eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 119 c.p.p., sollevata dal difensore di fiducia dell'imputato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; Sentito il pubblico ministero; R i l e v a t o che con decreto di citazione regolarmente notificato, emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, Acunzo Ermando e' stato chiamato a rispondere del reato di cui sopra e che all'udienza del 26 maggio 1998 e' stata dichiarata la contumacia dell'imputato; che all'udienza del 23 giugno 1998, dopo l'esame di uno dei testimoni indicati dal pubblico ministero, e' stata revocata l'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato e lo stesso e' stato reso edotto, in ossequio al disposto di cui agli artt. 487 e 494 c.p.p., della facolta' di rendere spontanee dichiarazioni; che all'odierna udienza il difensore dell'imputato ha prodotto copia autentica di certificazione medica redatta, in data 6 giugno 1989, dalla commissione sanitaria provinciale per l'accertamento del sordomutismo da cui risulta che l'Acunzo "... e' affetto da sordomutismo ..." e si e', inoltre, potuto constatare che l'imputato sa leggere e scrivere; O s s e r v a 1. - Quanto alla rilevanza. La rilevanza della questione sottesa dalla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata appare evidente, sia in fatto che in diritto, se si considera che l'odierno imputato e' affetto da sordomutismo e che, quindi, la disposizione di cui all'art. 119 c.p.p., che regola, in generale, la partecipazione del sordomuto (oltreche' quella del sordo e del muto) ad atti del procedimento (e quindi anche al procedimento nel quale sia imputato un sordomuto) e' certamente applicabile al presente processo. Tale disposizione, in particolare, stabilisce che il sordomuto che sappia leggere e scrivere deve rispondere per iscritto alle domande, agli avvertimenti ed alle ammonizioni che devono essergli presentati per iscritto (comma 1, u.p.) e che la nomina di un interprete e' prevista solo nel caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere (comma 2). Risultando che l'odierno imputato e' affetto da sordomutismo, e che lo stesso sa leggere e scrivere, la sua partecipazione al dibattimento e' regolata (anche) dalla disposizione di cui all'art. 119, comma 1, c.p.p. 2. - Quanto alla non manifesta infondatezza. 2.1. - Con riferimento alla violazione dell'art. 24 Cost. Appare, inoltre, altrettanto evidente che la disposizione di cui all'art. 119 citato, nel prevedere che l'imputato sordomuto sia messo in condizione di comprendere le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni solo quando voglia, o debba, fare dichiarazioni e che lo stesso abbia diritto alla nomina di un interprete solo nel caso in cui egli non sappia leggere o scrivere, violi, in modo palese, il diritto di difesa costituzionalmente garantito come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.), impedendo all'imputato sordomuto, che sappia leggere e scrivere, di comprendere tutto quanto accade nel corso dell'istruzione dibattimentale, di valutare, se - e quando - rendere le spontanee dichiarazioni di cui all'art. 494 c.p.p., cosi' impedendogli di partecipare coscientemente al dibattimento. 2.2. - Con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost. Non puo', infine, non evidenziarsi che la disposizione in questione viola, in modo altrettanto palese, il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Invero, se si considera quanto previsto dall'art. 143 c.p.p. secondo cui "... l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa ...", nonche' quanto previsto dall'art. 71 c.p.p., che prevede la sospensione del processo e la nomina di un curatore speciale nel caso in cui lo stato mentale dell'imputato sia "... tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento ...", ed anche quanto prevede l'art. 119, comma 2, avuto riguardo all'imputato sordomuto che non sa leggere o scrivere, appare evidente il diverso, e deteriore, trattamento riservato all'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere, rispetto a quello riservato all'imputato straniero che non conosca la lingua italiana, a quello riservato all'imputato che si trovi in uno stato mentale che ne impedisca la cosciente partecipazione al procedimento ed a quello riservato all'imputato sordomuto che non sappia leggere o scrivere. Tale diversita' appare illogica, ed irrazionale, se si considera che tutte le ipotesi regolano casi nei quali l'imputato, seppur per ragioni differenti, non e' in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale che lo riguarda e che solo le disposizioni dettate per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, quelle dettate per l'imputato il cui stato mentale gli impedisca di partecipare coscientemente al procedimento e quelle dettate per l'imputato sordomuto che non sa leggere o scrivere, prevedono gli opportuni rimedi ed accorgimenti processuali (quali la nomina di un interprete, la sospensione del procedimento o la nomina di un curatore speciale) atti a consentire una cosciente, ed effettiva, partecipazione dello stesso imputato al dibattimento. Sulla base delle considerazioni che precedono deve, pertanto, ritenersi la rilevanza, e la non manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 37; Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 119 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere abbia diritto di farsi assistere, gratuitamente, da un interprete al fine di seguire il compimento degli atti cui partecipa e di partecipare coscientemente al dibattimento, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; Sospende il giudizio in corso; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblica udienza, sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato a cura della cancelleria. Marsala, addi' 23 luglio 1998 Il pretore: Nespoli 98C1207