N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 12 ottobre 1998

                                N. 793
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il  12  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della Liguria sul ricorso proposto da Cerri Lino contro il
 Ministero della pubblica istruzione ed altri.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1944/1997
 r.g.r.  proposto da Cerri Lino, rappresentato e difeso dall'avv.to M.
 Rizzoglio,  elettivamente  domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9,
 presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente;
   Contro il Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona  del
 Ministro  in  carica,  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli
 studi di Genova, in persona del rettore  in  carica  rappresentati  e
 difesi    ex   lege   dall'Avvocatura   distrettuale   dello   Stato,
 domiciliataria in Genova, resistenti.
   Per  l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del consiglio
 del  corso   di   laurea   in   odontoiatria   e   protesi   dentaria
 dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli
 studi  con  cui  si  dispone  di  non  dare  corso alle procedure per
 l'iscrizione al primo anno del corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  per  l'anno  accademico 1997-98; della conseguente
 mancata ammissione del ricorrente al corso di laurea in  odontoiatria
 e  protesi  dentaria presso la predetta universita' con nota prot. n.
 40638 del 21 ottobre 1997; delle delibere del consiglio  di  facolta'
 di  medicina  e  chirurgia  e  del senato accademico dell'Universita'
 degli studi di Genova in cui  si  dispone  di  non  dare  corso  alle
 procedure  per  l'iscrizione  al  primo  anno  del corso di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria per l'anno  accademico  1997-98;  del
 decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica  con  cui  e'  stato adottato il
 "Regolamento recante  norme  in  materia  di  accessi  all'istruzione
 universitaria  e  di connesse attivita' di orientamento", nella parte
 in cui si limita l'accesso al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria;  del  decreto  del  31  luglio  1997 del Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui non
 si prevede alcun  posto  per  l'iscrizione  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria   e   protesi   dentaria   per   l'a.a.  1997-98  presso
 l'Universita' degli studi di Genova; e, ove occorra,  del  d.P.R.  28
 febbraio  1980,  n.  135  con  cui  e'  stata  introdotta  la tabella
 XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652,  nella  parte  in  cui
 prevede  l'introduzione  del c.d. numero programmato delle iscrizioni
 al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello statuto
 dell'Universita' degli studi di Genova in cui si  prevede  il  numero
 programmato  per  l'accesso  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e
 protesi dentaria, nonche' delle modifiche ed integrazioni successive;
 nonche' di tutti gli atti agli stessi connessi;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. M. Rizzoglio
 per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 31 ottobre  1997  Cerri  Lino  impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, ma  di
 aver avuto risposta negativa, in quanto per l'anno accademico 1997-98
 il numero dei posti disponibili e' zero.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli
 atti amministrativi e normativi;
     2)  violazione  dell'art.  1,  legge  11  dicembre  1969, n. 910.
 Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590;
     3) violazione dell'art. 4, comma 1, del d.m. 21 luglio  1997,  n.
 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea
 valutazione   dei   presupposti,   illogicita',   irrazionalita'   ed
 ingiustizia manifesta;
     4) eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione,  mancata  od
 erronea   valutazione  dei  presupposti,  travisamento,  illogicita',
 irrazionalita', disparita' di trattamento, sviamento  ed  ingiustizia
 manifesta;
     5)  violazione  del  r.d.  30  settembre  1938,  n. 1652, tabella
 XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato  dall'art.  2,
 d.P.R.  28  febbraio  1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3,
 legge 23 agosto 1988, n. 400;
     6) violazione del  r.d.  30  settembre  1938,  n.  1652,  tabella
 XVIII-bis,  terzo  e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2,
 d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione  dell'art.  9,  comma  4,
 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento, erronea valutazione  dei  presupposti,  illogicita'  ed
 irrazionalita';
     7)  violazione  della  riserva di legge di cui agli artt. 33 e 34
 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17, comma  116,  della  legge  15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.;
     8)  incostituzionalita'  dell'art.  17, comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9,  33  e
 34 Cost.;
     9)  violazione  dell'art.  9 della legge n. 341/1990 in relazione
 all'art. 33, u.c., Cost., nonche' all'art. 6  della  legge  9  maggio
 1989, n. 168;
     10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I. - Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Genova,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  di  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva  di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra  non  esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  del  ricorrente.  Egli  infatti
 impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31
 luglio 1997, come atti direttamente  lesivi,  e  non  e'  dubbio  che
 l'annullamento  dell'atto  del  consiglio  del  corso  di  laurea non
 arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi  i
 provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque
 stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il  collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nella iscrizione". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per  l'anno  accademico  1997-98,  nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  gestione  si  presenta  come  rilevante  e   non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre  ulteriori  censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esame   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.   33 e 34  Cost.,  puo'  soffrire  limitazioni  solo  per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica;  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116,  legge  n.  127
 del  1997  all'art.  9,  comma  4,  legge  n.  341 del 1990 delega il
 Ministro a limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa
 stessa  limitazioni:    non e' quindi dalla stessa nuova formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva  disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  c.u.n.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso  ...  ai  corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez., ordinanza n. 2655/1997).
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  comma  4,  legge  cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 Cost.:  conseguentemente  va disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, mentre  il  presente  giudizio,  per  la  parte
 concernente  l'impugnazione  del  regolamento  ministeriale 21 luglio
 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi  dell'art.
 23,  legge  n.  87  del  1953, fino alla pronuncia sulla legittimita'
 costituzionale della norma indicata.
                                P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio
 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale  della  riserva
 relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende  la  trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
 23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,   per   la   parte   riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  dell'11  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
 98C1210