N. 30 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 ottobre 1998
N. 30 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 ottobre 1998 (della provincia autonoma di Bolzano) Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Provvedimento di censura adottato dal Sovrintendente scolastico di Bolzano nei confronti del Preside del liceo scientifico "Torricelli", con sede in Bolzano - Impugnazione di tale provvedimento, da parte del Preside, con ricorso alla Giunta provinciale e con ricorso al Ministro della pubblica istruzione - Delibera della Giunta provinciale, in data 30 dicembre 1997, di rigetto del ricorso - Decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 27 luglio 1998, di accoglimento del ricorso - Lesione delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici e del personale addetto, di istruzione secondaria e, in particolare, della competenza a decidere sui ricorsi proposti dal personale delle scuole avverso provvedimenti del sovrintendente e degli intendenti scolastici. (Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 27 luglio 1998). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 2, 16, 19, comma 4, e 54; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, art. 10).(GU n.46 del 18-11-1998 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Dunrwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 4320 del 28 settembre 1998, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 28 settembre 1998 autenticata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della Giunta (rep. n. 18840) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; Per il regolamento di competenza in relazione al decreto dei Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1998, con cui e' stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof.ssa Rita Chini; nonche', per quanto possa occorrere, in relazione al parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 16 giugno 1998 richiamato dal suddetto decreto. F a t t o 1. - In base agli artt. 8, n. 1, 9, n. 2 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenze legislative ed amministrative, rispettivamente di tipo esclusivo e concorrente, in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, ed in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). Per quanto riguarda in particolare l'ordinamento scolastico, le relative competenze sono nella piena disponibilita' della provincia ed ulteriormente definite in base alle relative norme d'attuazione dello statuto contenute nel d.P.R. 10 gennaio 1983, n. 89 (recante il testo unificato dei precedenti decreti presidenziali in materia di ordinamento scolastico n. 116 del 1973 e n. 761 del 1981), e nel d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434. L'art. 1, comma 2, del citato d.P.R. n. 89 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 434 del 1996) ha stabilito che per quanto riguarda il personale insegnante, pur restando esso alle dipendenze dello Stato, tutte le attribuzioni in materia di stato giuridico ed economico del suddetto personale insegnante. Tale personale, ai sensi dell'art. 12 (primo comma e ss.), e' inserito in appositi ruoli provinciali istituiti e disciplinati dalla provincia stessa. Ai fini del presente ricorso assume poi particolare rilievo quanto stabilito dalle norme d'attuazione dello statuto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 434 del 1996. In base a tali norme (art. 10, primo comma) il sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano - organo cui l'art. 19 dello statuto speciale affida l'amministrazione della scuola in lingua italiana nella provincia - esercita sia relativamente alle scuole, sia relativamente al personale direttivo e docente delle scuole stesse, nel rispetto e in applicazione della normativa in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Lo stesso primo comma dell'art. 10 aggiunge che i ricorsi proposti dal suddetto personale delle scuole avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente "sono decisi dalla Giunta provinciale, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale". A quest'ultima disposizione si collega, a sua volta, l'ulteriore norma d'attuazione statutaria contenuta nel quattordicesimo comma dell'art. 12 del d.P.R. n. 89/1983 (testo sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 434/1996), secondo cui il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale insegnante appartenente ai ruoli della provincia "le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione". Ricordiamo infine che tutta questa materia e' stata organicamente disciplinata dal legislatore provinciale, nell'esercizio delle suddette competenze. Per quanto qui maggiormente interessa, si deve soprattutto ricordare la legge provinciale 12 dicembre 1996, n 24, che ha istituito e disciplinato il Consiglio scolastico provinciale di cui sopra, al quale l'art. 2, primo comma, lett. i), fra l'altro demanda l'esercizio delle competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in materia di stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo, ai sensi del citato art. 12, comma 14, del d.P.R. n. 434/1996; mentre in particolare l'art. 7 della stessa legge provinciale dispone al primo comma che "Il personale ispettivo delle scuole a carattere statale, distinto per sezioni, elegge nel proprio seno il rispettivo consiglio del personale docente. Questi esercitano i compiti previsti dalla legislazione vigente in merito allo stato giuridico del personale docente ed ai provvedimenti disciplinari contro il personale medesimo". 2. - Cio' premesso e' accaduto che il sovrintendente scolastico di' Bolzano - con provvedimento del 4 novembre emesso ai sensi dell'art. 19 dello statuto speciale e dell'art. 10 del d.lgs. n. 434/1996 - ha inflitto la sanzione disciplinare della "censura", di cui all'art. 492 del testo unico p.i. (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) alla prof.ssa Maria Chini, preside del liceo scientifico "Torricelli" di Bolzano. Cio' per avere ritenuto la suddetta professoressa Chini responsabile di mancanza di diligenza ed attenzione nello svolgimento dell'incarico di presidente della 1 commissione di maturita' magistrale 1996/97 (mancanza tale da avere comportato la necessita' di ripetere delle prove scritte d'esame). Nel suddetto provvedimento del sovrintendente era scritto espressamente come il medesimo fosse impugnabile con ricorso amministrativo alla Giunta provinciale, oppure con ricorso giurisdizionale al tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano. A seguito di quanto sopra, la professoressa Chini ha indirizzato alla Giunta provinciale (cui e' pervenuto il 4 dicembre 1997) un "Ricorso gerarchico ex art. 1 del d.P.R. n. 1199/1971" con cui la professoressa chiedeva l'annullamento del provvedimento di censura (ritenuto illegittimo non perche' se ne contestassero i presupposti di fatto, ma perche' i fatti contestati non avrebbero riguardato le sue normali funzioni di preside). Su tale ricorso il 22 dicembre 1997 ha espresso il suo parere (nel senso del rigetto), in base all'art. 7 della citata legge provinciale n. 24/1996, il consiglio del personale direttivo ed ispettivo delle scuole in lingua italiana del consiglio scolastico provinciale. Con delibera del 30 dicembre 1997, ampiamente motivata, la Giunta provinciale ha rigettato il ricorso della prof.ssa Chini. Tale provvedimento (comunicato all'interessata con "raccomandata a.r." ricevuta il 16 gennaio 1998) non e' stato impugnato nei termini innanzi al giudice amministrativo. Ma, come e' poi risultato, lo stesso ricorso amministrativo era stato presentato (sia pure inammissibilmente) dalla prof.ssa Chini anche al Ministro della pubblica istruzione; Ministro al quale infatti impropriamente faceva riferimento (a pag. 5) il testo dello stesso ricorso amministrativo indirizzato alla Giunta provinciale di Bolzano e da questa respinto. Sta di fatto che con nota ministeriale del 3 agosto 1998 (pervenuta in data successiva) e' stato trasmesso alla Sovrintendenza scolastica di Bolzano (con richiesta di notificarla alla prof.ssa Chini) un decreto del Ministro della pubblica istruzione che - a seguito del parere vincolante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 16 giugno 1998 - ha accolto il ricorso gerarchico con cui la prof.ssa Chini aveva impugnato il provvedimento di censura del sovrintendente scolastico di Bolzano. Alla delibera e' allegato il suddetto parere con cui il consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha dato parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del Ministro, avendo fra l'altro preliminarmente ritenuto (come si legge nel parere) "che, in assenza della legge provinciale attuativa del d.lgs. n. 433/1996, il presente ricorso gerarchico sia esperibile con le modalita' previste dal d.lgs. n. 297/1994 e dal d.P.R. n. 3/1957. Il suddetto decreto del Ministro della pubblica istruzione del 27 luglio 1998 (assieme all'allegato parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione) e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano, che pertanto in relazione ad esso solleva conflitto con il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi; D i r i t t o Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8 n. 1), 9, n. 2), 16, 19, quarto comma, e 54 dello statuto Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), e delle relative norme d'attuazione (spec. art. 10 d.lgs. n. 434 del 1996). 1. - Con il decreto del 27 luglio 1998 il Ministro della pubblica istruzione ha leso delle competenze costituzionalmente garantite della provincia ricorrente: in particolare quelle in materia di istruzione secondaria, concernenti anche il relativo personale, fondate sulle norme statutarie indicate in epigrafe. Si tratta di una materia in cui la provincia gode di competenze proprie, come sono in genere quelle esercitate dallo stesso Sovrintendente scolastico, cui si intrecciano strettamente anche quelle delegate - in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - attribuite da specifiche norme d'attuazione ed integrazione dello statuto (art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 89/1983). Anche per quanto riguarda tale personale, il suo rapporto con lo Stato puo' dirsi ormai del tutto formale, poiche' tutte le attribuzioni statali residue relative all'amministrazione di tale personale sono state, come gia' detto, delegate alla provincia. Una delega di funzioni, si noti che non e' stata fatta con una semplice legge ordinaria, ma con uno speciale decreto legislativo contenente norme d'attuazione dello statuto (il d.lgs. n. 434/1996, sostitutivo dell'originario secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 89/1983): una delega, dunque, che anche per questo motivo risulta essere una naturale integrazione delle competenze provinciali proprie gia' direttamente attribuite dallo statuto, e che potrebbe essere modificata o revocata solo da una nuova norma d'attuazione emanata secondo la speciale ed inderogabile procedura collaborativa disciplinata dall'art. 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige. Si vuol dire, insomma, che in questa materia anche per le competenze che spettano alla provincia a titolo di delega, e non di attribuzione propria, ove esse siano lese da atti dello Stato alla Provincia e' consentito di ricorrere a codesta ecc.ma Corte sollevando il conflitto di attribuzioni. Infatti la delega di competenze dallo Stato alla provincia in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante e' un tipico esempio di delega "traslativa", cioe' - secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte - un conferimento di potesta' "caratterizzato da una relativa stabilita', senza che permangano in capo allo Stato poteri ''concorrenti'' sui medesimi oggetti della delega" (cosi' sent. n. 245/1996). E sussiste anche l'altra condizione necessaria - ed insieme alla prima sufficiente - perche' un conflitto costituzionale sia ammissibile in caso di competenze delegate: infatti, come gia' si e' visto, non vi e' dubbio che in questa materia le competenze delegate (stato giuridico ed economico del personale insegnante) costituiscono una "integrazione necessaria" delle funzioni proprie della provincia (uffici provinciali ed istituti di istruzione), nel senso che tra le une e le altre sussiste una "saldatura funzionale, di modo che la lesione delle competenze delegate comporti una violazione, costituzionalmente rilevante delle competenze proprie" (cosi' ancora sent. n. 245/1996, con richiami ai precedenti). A ben vedere, peraltro, cio' che risulta leso nel caso di specie dal decreto ministeriale in questione, piu' che una competenza delegata (ex art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 89/1983), risulta essere una competenza propria della Giunta provinciale: quella a decidere sui ricorsi proposti dal personale delle scuole avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici. Una competenza che trova il suo fondamento, oltre che nella specifica disposizione dell'art. 10 delle norme d'attuazione di cui al decreto legislativo n. 434/1996, negli stessi articoli dello statuto speciale indicati in epigrafe: in particolare nell'art. 19 st., che istituisce l'ufficio del sovrintendente scolastico (sovrintendente che, in base all'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, disciplinante la struttura dirigenziale della provincia, ha le funzioni di direttore di dipartimento), e nell'art. 54 st., che definisce le funzioni proprie della Giunta provinciale (fra cui ogni "attivita' amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale"). Come che sia - vuoi che si tratti di competenza propria, vuoi che si tratti di competenza delegata - non vi e' dubbio che in base alle norme statutarie e d'attuazione gia' citate (ed in particolare all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 434/1996) spetta solo alla Giunta provinciale di decidere sui ricorsi proposti dal personale delle scuole della provincia avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal sovrintendente scolastico: quale era appunto il ricorso della Professoressa Chini avverso il provvedimento di censura del 4 novembre 1997 inflittole dal sovrintendente. Il decreto del 27 luglio 1998, con cui il Ministro della pubblica istruzione ha preteso di decidere il ricorso della prof.ssa Chini (fra l'altro quando esso era gia' stato respinto dalla Giunta provinciale in data 30 dicembre 1997: oltre sei mesi prima³) costituisce dunque una evidente lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia. Con quel decreto il Ministro ha preteso di esercitare una competenza che invece solo la provincia autonoma di Bolzano aveva il potere di esercitare, ed aveva di fatto gia' esercitato: un caso tipico di conflitto di attribuzioni "positivo". 2. - Per quanto possa occorrere (assai poco, riteniamo), osserviamo ancora come sia del tutto infondata, ed addirittura priva di senso logico, la motivazione del decreto ministeriale in questione ricavabile dall'allegato parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 16 giugno 1998, la' dove in quest'ultimo si legge: "Ritenuto preliminarmente che, in assenza della legge provinciale attuativa del d.lgs. n. 433/1996, il presente ricorso gerarchico sia esperibile con le modalita' previste dal d.lgs. n. 297/1994 e dal d.P.R. n. 3/1957". Da un lato, infatti, il citato decreto legislativo (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433) reca delle norme d'attuazione dello statuto speciale, in materia di ordinamento scolastico, relative alla sola provincia di Trento; dall'altro, come gia' si era detto, sta di fatto che comunque la provincia di Bolzano ha ampiamente legiferato in questa materia, dando ulteriore e completa esecuzione, per quanto ancora necessario, alle norme statutarie e d'attuazione gia' vigenti. In particolare, come si e' visto, la legge provinciale sul consiglio scolastico provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 (spec. artt. 2 e 7), ha integrato e completato la disciplina relativa ai ricorsi alla Giunta provinciale sui provvedimenti disciplinari del sovrintendente scolastico, gia' contenuta nell'art. 10 del decreto legislativo n. 434/1996. Infine, non e' superfluo osservare che il Ministero della pubblica istruzione non ha ritenuto necessario neppure rispondere alla lettera del 19 agosto u.s. (prot. n. 17.2/17.00.02/11739) con la quale il vice presidente della Giunta provinciale, venuto a conoscenza del decreto ministeriale del 27 luglio 1998, ne aveva sollecitato l'annullamento d'ufficio entro trenta giorni, riservandosi altrimenti la provincia di sollevare il conflitto.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministro della pubblica istruzione decidere sui ricorsi del personale delle scuole della provincia autonoma di Bolzano avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal sovrintendente scolastico di Bolzano; e per l'effetto annullare il decreto ministeriale 27 luglio 1998 indicato in epigrafe. Roma-Bolzano, addi' 8 ottobre 1998 Prof. avv. Sergio Panunzio - prof. avv. Roland Riz 98C1225