N. 30 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 ottobre 1998

                                 N. 30
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in  cancelleria  il
 16 ottobre 1998 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Provvedimento di censura
    adottato  dal  Sovrintendente  scolastico di Bolzano nei confronti
    del Preside  del  liceo  scientifico  "Torricelli",  con  sede  in
    Bolzano  -  Impugnazione  di  tale  provvedimento,  da  parte  del
    Preside, con ricorso alla Giunta  provinciale  e  con  ricorso  al
    Ministro   della  pubblica  istruzione  -  Delibera  della  Giunta
    provinciale, in data 30 dicembre 1997, di rigetto  del  ricorso  -
    Decreto  del Ministro della pubblica istruzione, in data 27 luglio
    1998, di accoglimento  del  ricorso  -  Lesione  delle  competenze
    provinciali in materia di ordinamento degli uffici e del personale
    addetto,   di  istruzione  secondaria  e,  in  particolare,  della
    competenza a decidere sui ricorsi  proposti  dal  personale  delle
    scuole avverso provvedimenti del sovrintendente e degli intendenti
    scolastici.
 (Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 27 luglio 1998).
 (Statuto  Trentino-Alto  Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 2, 16, 19, comma
    4, e 54; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, art. 10).
(GU n.46 del 18-11-1998 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 Presidente   della   Giunta   provinciale   pro-tempore   dott.  Luis
 Dunrwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 4320 del
 28 settembre 1998, rappresentata e difesa  -  in  virtu'  di  procura
 speciale   del   28   settembre   1998  autenticata  dall'avv.  Adolf
 Auckenthaler, segretario generale della  Giunta  (rep.  n.  18840)  -
 dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo
 di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II
 n. 284;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica;
   Per il regolamento  di  competenza  in  relazione  al  decreto  dei
 Ministro  della  pubblica istruzione 27 luglio 1998, con cui e' stato
 accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof.ssa  Rita  Chini;
 nonche',  per  quanto  possa  occorrere,  in  relazione al parere del
 Consiglio nazionale della pubblica  istruzione  del  16  giugno  1998
 richiamato dal suddetto decreto.
                               F a t t o
   1.  -  In  base  agli  artt.  8,  n. 1, 9, n. 2 e 16, dello statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670)
 la   provincia   autonoma   di  Bolzano  e'  titolare  di  competenze
 legislative ed amministrative, rispettivamente di  tipo  esclusivo  e
 concorrente, in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del
 personale  ad  essi addetto, ed in materia di istruzione elementare e
 secondaria  (media,  classica,  scientifica,   magistrale,   tecnica,
 professionale  e  artistica).  Per  quanto  riguarda  in  particolare
 l'ordinamento scolastico, le relative  competenze  sono  nella  piena
 disponibilita' della provincia ed ulteriormente definite in base alle
 relative  norme  d'attuazione  dello  statuto contenute nel d.P.R. 10
 gennaio 1983, n.  89  (recante  il  testo  unificato  dei  precedenti
 decreti presidenziali in materia di ordinamento scolastico n. 116 del
 1973 e n. 761 del 1981), e nel d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.
   L'art.  1,  comma  2,  del  citato d.P.R. n. 89 del 1993 (nel testo
 sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 434 del 1996) ha  stabilito  che
 per  quanto  riguarda il personale insegnante, pur restando esso alle
 dipendenze dello Stato, tutte le attribuzioni  in  materia  di  stato
 giuridico  ed  economico  del  suddetto  personale  insegnante.  Tale
 personale, ai sensi dell'art. 12 (primo comma e ss.), e' inserito  in
 appositi  ruoli  provinciali istituiti e disciplinati dalla provincia
 stessa.
   Ai fini del presente ricorso assume poi particolare rilievo  quanto
 stabilito  dalle norme d'attuazione dello statuto di cui all'art.  10
 del d.lgs. n. 434 del 1996. In base a  tali  norme  (art.  10,  primo
 comma)  il  sovrintendente  scolastico  della  provincia di Bolzano -
 organo cui l'art. 19 dello statuto speciale affida  l'amministrazione
 della  scuola  in  lingua  italiana  nella  provincia  - esercita sia
 relativamente alle scuole, sia relativamente al personale direttivo e
 docente delle scuole stesse, nel rispetto  e  in  applicazione  della
 normativa  in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse
 attribuzioni che, a norma delle  vigenti  disposizioni,  spettano  ai
 provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. Lo
 stesso  primo  comma dell'art. 10 aggiunge che i ricorsi proposti dal
 suddetto personale delle scuole avverso provvedimenti non  definitivi
 adottati dal sovrintendente "sono decisi dalla Giunta provinciale, su
 parere, ove previsto, del competente organo collegiale".
   A  quest'ultima  disposizione  si collega, a sua volta, l'ulteriore
 norma d'attuazione statutaria  contenuta  nel  quattordicesimo  comma
 dell'art.  12 del d.P.R. n. 89/1983 (testo sostituito dall'art. 7 del
 d.lgs. n. 434/1996), secondo cui il consiglio scolastico  provinciale
 esercita,  in  materia  di  stato  giuridico del personale insegnante
 appartenente ai ruoli della provincia "le  competenze  attribuite  al
 Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
   Ricordiamo  infine  che tutta questa materia e' stata organicamente
 disciplinata  dal  legislatore  provinciale,   nell'esercizio   delle
 suddette  competenze.  Per quanto qui maggiormente interessa, si deve
 soprattutto ricordare la legge provinciale 12 dicembre  1996,  n  24,
 che  ha  istituito e disciplinato il Consiglio scolastico provinciale
 di cui sopra, al quale l'art. 2, primo comma, lett. i),  fra  l'altro
 demanda  l'esercizio  delle  competenze del Consiglio nazionale della
 pubblica istruzione in  materia  di  stato  giuridico  del  personale
 docente,  direttivo  ed ispettivo, ai sensi del citato art. 12, comma
 14, del d.P.R. n.   434/1996; mentre in particolare  l'art.  7  della
 stessa  legge  provinciale  dispone  al primo comma che "Il personale
 ispettivo delle scuole a carattere  statale,  distinto  per  sezioni,
 elegge  nel  proprio  seno  il  rispettivo  consiglio  del  personale
 docente. Questi esercitano  i  compiti  previsti  dalla  legislazione
 vigente  in  merito  allo stato giuridico del personale docente ed ai
 provvedimenti disciplinari contro il personale medesimo".
   2. - Cio' premesso e' accaduto che il sovrintendente scolastico di'
 Bolzano - con provvedimento del 4 novembre emesso ai sensi  dell'art.
 19  dello statuto speciale e dell'art. 10 del d.lgs. n. 434/1996 - ha
 inflitto la sanzione disciplinare della "censura",  di  cui  all'art.
 492  del  testo  unico  p.i.  (d.lgs.  16  aprile  1994, n. 297) alla
 prof.ssa Maria Chini, preside del liceo scientifico  "Torricelli"  di
 Bolzano.    Cio'  per  avere ritenuto la suddetta professoressa Chini
 responsabile di mancanza di diligenza ed attenzione nello svolgimento
 dell'incarico  di  presidente  della  1  commissione   di   maturita'
 magistrale  1996/97  (mancanza tale da avere comportato la necessita'
 di ripetere delle prove scritte d'esame). Nel suddetto  provvedimento
 del  sovrintendente  era scritto espressamente come il medesimo fosse
 impugnabile  con  ricorso  amministrativo  alla  Giunta  provinciale,
 oppure   con   ricorso  giurisdizionale  al  tribunale  regionale  di
 giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.
   A seguito di quanto sopra, la professoressa  Chini  ha  indirizzato
 alla  Giunta  provinciale  (cui  e'  pervenuto il 4 dicembre 1997) un
 "Ricorso gerarchico ex art. 1 del d.P.R. n.  1199/1971"  con  cui  la
 professoressa  chiedeva  l'annullamento  del provvedimento di censura
 (ritenuto illegittimo non perche' se ne contestassero  i  presupposti
 di  fatto,  ma perche' i fatti contestati non avrebbero riguardato le
 sue normali funzioni di preside). Su tale ricorso il 22 dicembre 1997
 ha espresso il suo parere (nel senso del rigetto), in  base  all'art.
 7  della  citata  legge  provinciale  n.  24/1996,  il  consiglio del
 personale direttivo ed ispettivo delle scuole in lingua italiana  del
 consiglio  scolastico provinciale. Con delibera del 30 dicembre 1997,
 ampiamente motivata, la Giunta provinciale ha  rigettato  il  ricorso
 della  prof.ssa Chini. Tale provvedimento (comunicato all'interessata
 con "raccomandata a.r." ricevuta il 16 gennaio  1998)  non  e'  stato
 impugnato nei termini innanzi al giudice amministrativo.
   Ma,  come  e'  poi  risultato, lo stesso ricorso amministrativo era
 stato presentato (sia pure inammissibilmente)  dalla  prof.ssa  Chini
 anche  al  Ministro  della  pubblica  istruzione;  Ministro  al quale
 infatti impropriamente faceva riferimento (a pag. 5) il  testo  dello
 stesso  ricorso amministrativo indirizzato alla Giunta provinciale di
 Bolzano e da questa respinto. Sta di fatto che con nota  ministeriale
 del  3  agosto 1998 (pervenuta in data successiva) e' stato trasmesso
 alla  Sovrintendenza  scolastica  di  Bolzano   (con   richiesta   di
 notificarla  alla  prof.ssa  Chini)  un  decreto  del  Ministro della
 pubblica istruzione  che  -  a  seguito  del  parere  vincolante  del
 Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 16 giugno 1998 - ha
 accolto  il  ricorso  gerarchico  con  cui  la  prof.ssa  Chini aveva
 impugnato il provvedimento di censura del  sovrintendente  scolastico
 di  Bolzano.  Alla delibera e' allegato il suddetto parere con cui il
 consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale  della  pubblica
 istruzione  ha dato parere favorevole all'accoglimento del ricorso da
 parte del Ministro, avendo fra l'altro preliminarmente ritenuto (come
 si legge  nel  parere)  "che,  in  assenza  della  legge  provinciale
 attuativa  del d.lgs. n. 433/1996, il presente ricorso gerarchico sia
 esperibile con le modalita' previste dal d.lgs. n.   297/1994  e  dal
 d.P.R. n. 3/1957.
   Il  suddetto  decreto del Ministro della pubblica istruzione del 27
 luglio 1998 (assieme  all'allegato  parere  del  Consiglio  nazionale
 della  pubblica  istruzione)  e' gravemente lesivo delle attribuzioni
 costituzionalmente riconosciute alla provincia autonoma  di  Bolzano,
 che  pertanto  in relazione ad esso solleva conflitto con il presente
 ricorso, fondato sui seguenti motivi;
                             D i r i t t o
   Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt.    8
 n.  1),  9,  n.  2),  16,  19,  quarto  comma,  e  54  dello  statuto
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), e delle relative  norme
 d'attuazione (spec. art. 10 d.lgs. n. 434 del 1996).
   1.  -  Con il decreto del 27 luglio 1998 il Ministro della pubblica
 istruzione ha  leso  delle  competenze  costituzionalmente  garantite
 della  provincia  ricorrente:  in  particolare  quelle  in materia di
 istruzione  secondaria,  concernenti  anche  il  relativo  personale,
 fondate sulle norme statutarie indicate in epigrafe. Si tratta di una
 materia  in cui la provincia gode di competenze proprie, come sono in
 genere quelle esercitate dallo stesso Sovrintendente scolastico,  cui
 si  intrecciano  strettamente  anche  quelle delegate - in materia di
 stato giuridico ed economico del personale insegnante - attribuite da
 specifiche norme d'attuazione ed integrazione dello statuto (art.  1,
 secondo comma, d.P.R. n. 89/1983).
   Anche  per  quanto  riguarda tale personale, il suo rapporto con lo
 Stato  puo'  dirsi  ormai  del  tutto  formale,  poiche'   tutte   le
 attribuzioni  statali  residue  relative  all'amministrazione di tale
 personale sono state, come gia' detto, delegate alla  provincia.  Una
 delega  di  funzioni, si noti che non e' stata fatta con una semplice
 legge ordinaria, ma con uno speciale decreto  legislativo  contenente
 norme  d'attuazione dello statuto (il d.lgs. n. 434/1996, sostitutivo
 dell'originario secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 89/1983): una
 delega, dunque, che  anche  per  questo  motivo  risulta  essere  una
 naturale  integrazione  delle  competenze  provinciali  proprie  gia'
 direttamente  attribuite  dallo  statuto,  e  che   potrebbe   essere
 modificata  o  revocata  solo da una nuova norma d'attuazione emanata
 secondo   la   speciale   ed   inderogabile  procedura  collaborativa
 disciplinata dall'art. 107  dello  statuto  speciale    Trentino-Alto
 Adige.
   Si  vuol  dire,  insomma,  che  in  questa  materia  anche  per  le
 competenze che spettano alla provincia a titolo di delega, e  non  di
 attribuzione  propria,  ove  esse siano lese da atti dello Stato alla
 Provincia  e'  consentito  di  ricorrere  a  codesta   ecc.ma   Corte
 sollevando  il  conflitto  di  attribuzioni.  Infatti  la  delega  di
 competenze dallo Stato alla provincia in materia di  stato  giuridico
 ed  economico del personale insegnante e' un tipico esempio di delega
 "traslativa", cioe' - secondo la  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma
 Corte  -  un conferimento di potesta' "caratterizzato da una relativa
 stabilita',  senza  che  permangano  in  capo   allo   Stato   poteri
 ''concorrenti''  sui  medesimi  oggetti della delega" (cosi' sent. n.
 245/1996). E  sussiste  anche  l'altra  condizione  necessaria  -  ed
 insieme  alla prima sufficiente - perche' un conflitto costituzionale
 sia ammissibile in caso di competenze delegate: infatti, come gia' si
 e' visto, non vi e'  dubbio  che  in  questa  materia  le  competenze
 delegate  (stato  giuridico  ed  economico  del personale insegnante)
 costituiscono una "integrazione necessaria"  delle  funzioni  proprie
 della  provincia  (uffici provinciali ed istituti di istruzione), nel
 senso che tra le une e le altre sussiste una  "saldatura  funzionale,
 di  modo  che  la  lesione  delle  competenze  delegate  comporti una
 violazione, costituzionalmente rilevante  delle  competenze  proprie"
 (cosi' ancora sent. n. 245/1996, con richiami ai precedenti).
   A  ben  vedere,  peraltro, cio' che risulta leso nel caso di specie
 dal decreto  ministeriale  in  questione,  piu'  che  una  competenza
 delegata  (ex  art.  1,  secondo  comma,  d.P.R. n. 89/1983), risulta
 essere una competenza propria  della  Giunta  provinciale:  quella  a
 decidere  sui  ricorsi  proposti dal personale delle scuole avverso i
 provvedimenti adottati nei loro confronti dal sovrintendente e  dagli
 intendenti  scolastici.  Una  competenza che trova il suo fondamento,
 oltre che nella  specifica  disposizione  dell'art.  10  delle  norme
 d'attuazione  di cui al decreto legislativo n. 434/1996, negli stessi
 articoli dello statuto speciale indicati in epigrafe: in  particolare
 nell'art.    19  st.,  che  istituisce  l'ufficio  del sovrintendente
 scolastico (sovrintendente  che,  in  base  all'art.  6  della  legge
 provinciale  23  aprile  1992,  n.    10,  disciplinante la struttura
 dirigenziale  della  provincia,  ha  le  funzioni  di  direttore   di
 dipartimento),  e nell'art. 54 st., che definisce le funzioni proprie
 della Giunta provinciale  (fra  cui  ogni  "attivita'  amministrativa
 riguardante gli affari d'interesse provinciale").
   Come  che  sia - vuoi che si tratti di competenza propria, vuoi che
 si tratti di competenza delegata - non vi e' dubbio che in base  alle
 norme  statutarie  e  d'attuazione  gia'  citate  (ed  in particolare
 all'art.   10, comma 1, del d.lgs.  n.  434/1996)  spetta  solo  alla
 Giunta  provinciale  di  decidere  sui ricorsi proposti dal personale
 delle scuole della provincia avverso  i  provvedimenti  adottati  nei
 loro  confronti  dal  sovrintendente scolastico: quale era appunto il
 ricorso della Professoressa Chini avverso il provvedimento di censura
 del 4 novembre 1997 inflittole dal sovrintendente.
   Il decreto del 27 luglio 1998, con cui il Ministro  della  pubblica
 istruzione  ha  preteso  di  decidere il ricorso della prof.ssa Chini
 (fra l'altro  quando  esso  era  gia'  stato  respinto  dalla  Giunta
 provinciale  in  data  30  dicembre  1997:  oltre  sei  mesi  prima³)
 costituisce   dunque   una   evidente   lesione   delle  attribuzioni
 costituzionali della provincia.   Con quel  decreto  il  Ministro  ha
 preteso  di  esercitare  una  competenza che invece solo la provincia
 autonoma di Bolzano aveva il potere di esercitare, ed aveva di  fatto
 gia'   esercitato:  un  caso  tipico  di  conflitto  di  attribuzioni
 "positivo".
   2. - Per quanto possa occorrere (assai poco, riteniamo), osserviamo
 ancora come sia del tutto infondata, ed addirittura  priva  di  senso
 logico,   la   motivazione  del  decreto  ministeriale  in  questione
 ricavabile  dall'allegato  parere  del  Consiglio   nazionale   della
 pubblica  istruzione  del 16 giugno 1998, la' dove in quest'ultimo si
 legge:  "Ritenuto  preliminarmente  che,  in  assenza   della   legge
 provinciale  attuativa  del  d.lgs.  n. 433/1996, il presente ricorso
 gerarchico sia esperibile con le modalita'  previste  dal  d.lgs.  n.
 297/1994  e  dal  d.P.R. n.   3/1957". Da un lato, infatti, il citato
 decreto legislativo (d.lgs.  24 luglio 1996, n. 433) reca delle norme
 d'attuazione  dello  statuto  speciale,  in  materia  di  ordinamento
 scolastico,  relative alla sola provincia di Trento; dall'altro, come
 gia' si era detto, sta di fatto che comunque la provincia di  Bolzano
 ha  ampiamente  legiferato  in  questa  materia,  dando  ulteriore  e
 completa  esecuzione,  per  quanto  ancora  necessario,  alle   norme
 statutarie  e  d'attuazione gia' vigenti.  In particolare, come si e'
 visto, la legge provinciale sul consiglio scolastico  provinciale  12
 dicembre  1996,  n. 24 (spec. artt. 2 e 7), ha integrato e completato
 la  disciplina  relativa  ai  ricorsi  alla  Giunta  provinciale  sui
 provvedimenti   disciplinari   del  sovrintendente  scolastico,  gia'
 contenuta nell'art. 10 del decreto legislativo n.  434/1996.
   Infine, non e' superfluo osservare che il Ministero della  pubblica
 istruzione non ha ritenuto necessario neppure rispondere alla lettera
 del  19  agosto  u.s.  (prot. n. 17.2/17.00.02/11739) con la quale il
 vice presidente della Giunta provinciale,  venuto  a  conoscenza  del
 decreto  ministeriale  del  27  luglio  1998,  ne  aveva  sollecitato
 l'annullamento d'ufficio entro trenta giorni, riservandosi altrimenti
 la provincia di sollevare il conflitto.
                                P. Q. M.
   Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del  presente
 ricorso,  dichiarare  che  non  spetta  al  Ministro  della  pubblica
 istruzione decidere sui ricorsi  del  personale  delle  scuole  della
 provincia  autonoma  di  Bolzano avverso i provvedimenti adottati nei
 loro confronti  dal  sovrintendente  scolastico  di  Bolzano;  e  per
 l'effetto  annullare  il decreto ministeriale 27 luglio 1998 indicato
 in epigrafe.
     Roma-Bolzano, addi' 8 ottobre 1998
           Prof. avv. Sergio Panunzio - prof. avv. Roland Riz
 98C1225