N. 356 SENTENZA 14 - 21 ottobre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Elezioni - Province di Trento e Bolzano  -  Elezione  del  consiglio
 regionale  -  Gruppo  linguistico ladino - Introduzione di una soglia
 elettorale con conseguente modifica dei criteri di determinazione del
 numero dei seggi spettanti a ciascuna lista -  Presunta  lesione  dei
 diritti  delle  minoranze linguistiche - Instaurazione di un ostacolo
 per  l'accesso  del  gruppo  minoritario  linguistico   ladino   alla
 rappresentanza nel consiglio - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5).
 
(GU n.43 del 28-10-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 autonoma  Trentino-Alto  Adige  15  maggio 1998, n. 5 (Modifica della
 legge regionale 8 agosto  1983,  n.  7,  concernente  l'elezione  del
 Consiglio  regionale),  promosso  con ricorso di Carlo Willeit, nella
 sua qualita' di componente unico del gruppo  linguistico  ladino  del
 Consiglio  regionale  del  Trentino-Alto  Adige,  notificato il 16-18
 giugno 1998, depositato in cancelleria il 25 successivo  ed  iscritto
 al n. 30 del registro ricorsi 1998.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  settembre  1998  il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Uditi l'avvocato Massimo Luciani per il gruppo  linguistico  ladino
 del   Consiglio   regionale  del  Trentino-Alto  Adige  e  l'avvocato
 Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il  16-18  giugno  1998  ai  Presidenti
 della  Giunta  e  del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, ai
 Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano nonche' al
 Presidente del Consiglio dei Ministri,  e  depositato  il  25  giugno
 1998, il dott. Carlo Willeit, unico componente del gruppo linguistico
 ladino  nello  stesso  Consiglio  regionale,  ha  impugnato,  in base
 all'art.  56 del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti
 lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670), la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15
 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto  1983,  n.
 7,  concernente  l'elezione  del Consiglio regionale), pubblicata nel
 Bollettino  ufficiale  della  Regione  n.  22  del  26  maggio  1998,
 denunciando   la   lesione   di  norme  costituzionali  e  statutarie
 concernenti  i  diritti  dei  cittadini  e  la  tutela   del   gruppo
 linguistico ladino.
   La  legge, che consta di un solo articolo, modificando i criteri di
 determinazione  dei  seggi  spettanti  a  ciascuna  lista,  stabiliti
 dall'art.  61  della legge regionale n. 7 del 1983, ha introdotto una
 soglia elettorale per la partecipazione delle liste  alle  operazioni
 di  ripartizione  dei  seggi.  Il  primo  comma,  nella  prima parte,
 stabilisce che, nel collegio provinciale di Trento, a tali operazioni
 partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi
 pari almeno al 5 per cento del totale dei voti  validi  riportati  da
 tutte   le   liste  nel  collegio,  trascurandosi  l'eventuale  parte
 frazionaria. Lo stesso comma, nella seconda parte, prevede  che,  nel
 collegio  provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei
 seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di  voti
 validi  pari  almeno  al  quoziente  naturale, calcolato dividendo il
 totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel  collegio  per
 il  numero  dei  consiglieri  da eleggere nel medesimo, trascurandosi
 l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il secondo ed  il  terzo
 comma   dello   stesso  articolo  unico  modificano,  in  conseguenza
 dell'introduzione   della   soglia   elettorale,   i    criteri    di
 determinazione  del  numero  dei  seggi  spettanti  a ciascuna lista,
 stabilendo come divisore il totale dei voti  validi  riportati  dalle
 sole  liste che hanno superato la soglia elettorale ed ammettendo poi
 le liste che hanno superato la medesima soglia alla attribuzione,  in
 base ai voti residui, dei seggi non assegnati al primo riparto.
   L'impugnazione  e'  stata  proposta,  cosi'  come prevede l'art. 56
 dello statuto speciale, dopo che il ricorrente, quale  rappresentante
 del  gruppo  linguistico  ladino, aveva chiesto che sulla proposta di
 legge si votasse per gruppi linguistici e la richiesta  di  votazione
 separata non era stata accolta dal Consiglio regionale.
   Il   ricorrente   ritiene   che  la  introduzione  di  una  "soglia
 elettorale" (Sperrklausel) avrebbe arrecato un grave  pregiudizio  ai
 diritti  della  minoranza  ladina,  riconosciuti dalla Costituzione e
 dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.  La  legge,
 che  ha  un  contenuto  unitario, e' denunciata nella sua interezza e
 nelle singole prescrizioni normative, per contrasto sia con gli artt.
 2 e 56 dello statuto speciale, in riferimento agli artt. 4,  25,  62,
 84  e  92  dello  stesso  statuto, sia con gli artt. 2, 3, 6, 48 e 49
 della Costituzione. In particolare, l'art. 25 dello  statuto  dispone
 che  il  Consiglio  regionale  e'  eletto  con sistema proporzionale,
 secondo le norme stabilite con legge  regionale.    L'interpretazione
 sistematica   di   questa   disposizione,   che  ha  rango  di  fonte
 costituzionale,  consentirebbe  di  affermare  che   il   legislatore
 regionale   e'   tenuto   a   rispettare   il   principio  elettorale
 proporzionale, in funzione della tutela  delle  minoranze,  garantita
 sia dalla Costituzione che dallo statuto.
   La  clausola  di  sbarramento  introdotta  dalla  legge denunciata,
 diversamente articolata nei collegi elettorali provinciali di  Trento
 e  di Bolzano, sarebbe incompatibile con l'art. 25 dello statuto, che
 e' diretto a salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei
 gruppi  linguistici  (art.   2),   anche   sul   piano   della   loro
 rappresentanza politica.  Lo sbarramento porterebbe, invece, i gruppi
 linguistici piu' piccoli ad essere subalterni nei confronti di quelli
 piu'   grandi,   costringendo   le  liste  elettorali  ad  innaturali
 accorpamenti, al solo fine di superare lo sbarramento.
   Il  ricorrente  ritiene  che  una   soglia   per   l'accesso   alla
 rappresentanza  nel  Consiglio  regionale  potrebbe essere introdotta
 solo se il sistema elettorale rimanesse neutrale;  mentre  la  soglia
 introdotta  dalla  legge impugnata, che in astratto si dirige a tutte
 le liste, in concreto  colpirebbe  solo  quelle  espresse  da  gruppi
 linguistici  di  minoranza, i quali sono invece meritevoli di tutela,
 secondo le previsioni costituzionali e statutarie. In particolare  la
 soglia  di sbarramento colpirebbe il gruppo ladino, al quale verrebbe
 sottratta qualunque  possibilita'  di  ottenere  una  rappresentanza,
 giacche'  sia  nella  Provincia di Bolzano che in quella di Trento il
 rapporto fra elettorato ladino e totale dell'elettorato e'  tale  che
 l'applicazione dello sbarramento eliminerebbe la possibilita' che una
 rappresentanza  ladina,  selezionata  attraverso  un'apposita  lista,
 possa avere accesso al Consiglio regionale; mentre si tratterebbe  di
 una  presenza  necessaria  per  dare effettiva protezione alla stessa
 minoranza linguistica.
   Ad  avviso  del  ricorrente,   il   principio   proporzionalistico,
 stabilito   dallo   statuto   per  salvaguardare  le  caratteristiche
 culturali dei diversi gruppi linguistici (art. 2),  richiede  che  il
 sistema  elettorale  consenta  a  ciascun  gruppo  di  presentare una
 propria lista (art.  62).    Altrimenti  la  presenza  nel  Consiglio
 regionale di almeno un ladino sarebbe possibile solo a condizione che
 i  candidati  ladini  siano ospitati da liste che sono espressione di
 altri  gruppi  linguistici;  sicche'  la  tutela  del  gruppo  ladino
 finirebbe con il dipendere dagli altri gruppi.
   Il  ricorrente  ritiene  che  i  meccanismi di garanzia preordinati
 dallo statuto, attribuendo ai consiglieri regionali di ciascun gruppo
 linguistico sia il potere di impugnare leggi  o  atti  amministrativi
 lesivi dei diritti del gruppo (rispettivamente art. 56 e art. 92) che
 la  facolta' di chiedere la votazione di singoli capitoli di bilancio
 separatamente  per  gruppi  linguistici  (art.  84,  secondo  comma),
 avrebbero  senso  solo  se i gruppi stessi potessero rimanere arbitri
 della  propria  rappresentanza, organizzata attraverso proprie liste.
 La assegnazione di un seggio, nel collegio elettorale di Bolzano,  ad
 un  candidato appartenente al gruppo ladino, prescindendo dalla lista
 di appartenenza ed in base alla cifra elettorale piu' alta, nel  caso
 in  cui  nessun  candidato  appartenente al gruppo linguistico ladino
 risulti eletto secondo l'ordinario criterio di attribuzione dei seggi
 (art. 63 della legge regionale n. 7 del 1983), costituirebbe solo una
 garanzia sussidiaria, indiretta ed aleatoria.  Inoltre  nel  collegio
 elettorale  di  Trento  l'introduzione di una clausola di sbarramento
 determinerebbe non la mera possibilita', ma la certezza di non  avere
 un rappresentante ladino nel Consiglio regionale.
   In   definitiva  la  legge  impugnata  vulnererebbe  le  previsioni
 statutarie, che compongono un sistema articolato  di  garanzie  della
 rappresentanza  ladina,  sottraendo  a tale gruppo la possibilita' di
 accesso  al  Consiglio  regionale:  sarebbe  lesa   la   salvaguardia
 dell'identita'  culturale  del gruppo linguistico (art. 2); sarebbero
 danneggiate  le  minoranze  linguistiche  locali,   la   cui   tutela
 costituisce  interesse  nazionale  (art.  4);  si  vanificherebbe  la
 specifica finalita' del principio proporzionalistico per le  elezioni
 regionali  (art.  25);  sarebbe violata la garanzia di rappresentanza
 dei ladini, che si riferirebbe  al  gruppo  e  non  solo  al  singolo
 appartenente  ad  esso (art. 62, anche in riferimento agli artt. 56 e
 92 ed all'art. 84).
   Anche le disposizioni costituzionali, direttamente o indirettamente
 preordinate  alla  garanzia   dei   gruppi   linguistici,   sarebbero
 vulnerate.     Agli  elettori  ladini  verrebbe  impedito  il  libero
 esercizio di un diritto individuale inviolabile, quale e'  quello  di
 voto,  frapponendo  ostacoli  al  godimento dei loro diritti entro la
 formazione sociale di riferimento: il gruppo  linguistico  e  la  sua
 espressione  politica  (art.  2  Cost.).  Lo  sbarramento imposto per
 l'accesso  delle  liste  dei  gruppi  linguistici   minoritari   alla
 rappresentanza   regionale   non   solo   sarebbe  costituzionalmente
 inaccettabile, ma se pure fosse diretto a semplificare il sistema dei
 partiti per assicurare la stabilita' del  governo,  perseguirebbe  in
 modo   irragionevole  questo  scopo,  giacche'  da  una  parte  viene
 introdotta una soglia elettorale,  mentre  dall'altra  si  mantengono
 incongruamente,  per  la distribuzione dei seggi fra le liste ammesse
 al riparto, il criterio del quoziente corretto e  l'assegnazione  dei
 seggi residui con il sistema dei resti piu' alti, mediante meccanismi
 che  favoriscono  le formazioni piu' piccole. Sbarrare l'accesso alla
 rappresentanza nel Consiglio regionale per una lista  espressiva  del
 gruppo linguistico ladino, che e' di straordinaria importanza storica
 e  culturale,  vanificherebbe  il principio di tutela delle minoranze
 linguistiche (art. 6 Cost.); inoltre la non neutralita'  del  sistema
 elettorale pregiudicherebbe la libera ed egualitaria competizione fra
 i  partiti e quindi il libero ed egualitario esercizio del diritto di
 voto (artt. 3, 48 e 49 Cost.).
   Per escludere eventuali  dubbi  in  ordine  all'ammissibilita'  del
 ricorso,    il   ricorrente   segnala   che   la   dichiarazione   di
 incostituzionalita' della intera legge manterrebbe inalterata, quindi
 applicabile, la disciplina precedente, sicche' il sistema  elettorale
 rimarrebbe  sempre operativo. Egualmente ammissibile sarebbe anche la
 soluzione  subordinata,   della   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  della  legge nella sola parte in cui essa non prevede
 che  la  soglia  elettorale  non  si  applica alle liste di minoranze
 linguistiche  ed  in  particolare  a  quella   ladina.   Difatti   si
 tratterebbe  di  una pronuncia additiva, che non toccherebbe la sfera
 di discrezionalita' del legislatore,  ma  il  cui  contenuto  sarebbe
 vincolato dalla necessita' di garantire il gruppo ladino, attuando il
 principio  di  proporzionalita' stabilito dall'art. 25 dello statuto.
 Inoltre la prospettazione di una questione  subordinata  non  sarebbe
 indice   di  una  possibile  scelta  discrezionale  del  legislatore,
 giacche' le due soluzioni sono prospettate in sequenza tra di loro  e
 non sono alternative.
   2.  -  Si e' costituita la Regione Trentino-Alto Adige per chiedere
 il rigetto del ricorso, riservandosi di  illustrarne  le  ragioni  di
 rito  e  di  merito  in  una  successiva  memoria,  poi depositata in
 prossimita' dell'udienza.
   La Regione ricorda che la garanzia  di  rappresentanza  del  gruppo
 linguistico  ladino e' stata introdotta nello statuto solo con l'art.
 28 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (ora art. 62 del
 testo unico approvato con il d.P.R. n. 670 del  1972),  al  quale  la
 legislazione  elettorale  si  e'  poi  adeguata  (art. 21 della legge
 regionale  23 luglio 1973, n. 9),  senza  che,  tuttavia,  il  gruppo
 linguistico  ladino, costituito dall'insieme di coloro che compongono
 la  comunita'  ladina,  sia  configurato  nello   statuto   e   nella
 legislazione  attuativa  come un soggetto politico o istituzionale, e
 senza che esso possa identificarsi con un partito etnico.  I  ladini,
 che  risultano  appartenere a tale gruppo linguistico dal censimento,
 sono tutti egualmente idonei a rappresentare il gruppo ladino,  quale
 che  sia la lista nella quale sono candidati (art. 62 dello statuto).
 Di fatto per numerose legislature il rappresentante del gruppo ladino
 e' stato eletto nelle liste della  Sudtiroler  Volkspartei.  Soltanto
 nel  1993  e' stato eletto un consigliere della lista Ladins mediante
 il recupero dei voti residui secondo il sistema dei resti piu'  alti,
 non avendo la lista stessa raggiunto un quoziente intero.
   La  Regione,  richiamando  la  relazione  di  una commissione dalla
 stessa istituita e presieduta  dal  professor  Paladin,  ritiene  che
 l'art.    25  dello  statuto  non precluda l'adozione, nel quadro dei
 sistemi elettorali proporzionali, di soglie di  sbarramento,  purche'
 esse  non  siano  fortemente  disrappresentative  e si mantengano nei
 limiti del 4 o 5 per cento dei voti. In  questa  misura  tali  soglie
 sarebbero  relativamente  neutre  rispetto  alla  composizione etnica
 della rappresentanza.
   La legge regionale impugnata avrebbe  introdotto  innovazioni  piu'
 prudenti,  prevedendo,  per  il  collegio  provinciale di Trento, una
 soglia del 5 per cento, a preferenza di  altri  possibili  correttivi
 del  sistema  proporzionale,  quale  il premio di maggioranza. Per il
 collegio provinciale di Bolzano e' stata prevista  l'ammissione  alla
 ripartizione  dei  seggi delle sole liste che hanno conseguito almeno
 un quoziente naturale, corrispondente, in base al numero dei seggi da
 assegnare, ad una soglia del 2,8 per cento.
   Se le nuove regole si applicassero agli esiti elettorali del  1993,
 il  partito Ladins non otterrebbe alcun seggio; ma i ladini sarebbero
 egualmente rappresentati, mediante  l'elezione  di  candidato  ladino
 presente   in  altre  liste,  scelto  in  base  alla  maggiore  cifra
 individuale.
   Inoltre,  ad  avviso  della Regione, si dovrebbe tenere conto degli
 effetti che la nuova legge produrrebbe nei comportamenti dei  diversi
 attori  del processo elettorale. I partiti minori, che prima potevano
 aspirare ad eleggere da soli un proprio esponente,  non  avendo  piu'
 questa  possibilita',  sarebbero  necessariamente  indotti  a cercare
 alleanze, sicche'  la  lista  ladina  potrebbe  eleggere  un  proprio
 esponente  attraverso  una  contrattazione  politica che ne valorizzi
 l'apporto elettorale.
   Nel collegio provinciale di Bolzano, tenuto conto della percentuale
 di popolazione ladina (4,36%), la soglia di  sbarramento  (2,8%)  non
 precluderebbe  ai  ladini  di  eleggere un rappresentante della lista
 ladina, ma richiederebbe loro solo  una  maggiore  coesione.  Tenendo
 conto  degli  effetti  che  si  produrrebbero  sul  comportamento dei
 partiti, ai ladini basterebbe poco  per  raggiungere,  con  il  gioco
 delle alleanze, la pratica certezza di eleggere un proprio candidato.
   In ogni caso sarebbe estranea all'intero contesto statutario l'idea
 di  una  necessaria,  o anche solo normale, corrispondenza tra gruppi
 linguistici e partiti etnici. Ne' potrebbe essere confusa la garanzia
 di rappresentanza del gruppo linguistico ladino con la elezione di un
 esponente  del  gruppo  politico  ladino.  Difatti  la  garanzia   di
 rappresentanza  opera, indipendentemente dall'esistenza di partiti di
 raccolta etnica, mediante l'attribuzione di un  seggio  al  candidato
 ladino  che  ha  ottenuto  la  piu'  alta  cifra individuale, se tale
 minoranza non ottiene una rappresentanza in applicazione del criterio
 generale di attribuzione dei seggi (art. 62 dello statuto e  art.  63
 della   legge   regionale   n.   7   del   1983).  Anche  la  massima
 soggettivizzazione dei  gruppi  linguistici,  prevista  con  il  voto
 separato  per gruppi linguistici in seno al Consiglio regionale (art.
 56 dello statuto), non sarebbe collegata all'esistenza di particolari
 partiti che esprimano tali gruppi, giacche' sono chiamati a  comporre
 il  gruppo  linguistico  tutti i consiglieri ad esso appartenenti, in
 qualunque lista eletti, con le  modalita'  previste  dal  regolamento
 consiliare (art. 13).
   La   tutela   delle   minoranze   non   avverrebbe   promuovendo  o
 privilegiando  l'aggregazione  degli  appartenenti   ad   un   gruppo
 linguistico  in specifiche formazioni politiche, che si propongano la
 tutela della minoranza rappresentata quale fine unico o principale.
   La Regione sottolinea, in particolare, che l'art. 2  dello  statuto
 esprime  principi,  di  parita' dei cittadini e di salvaguardia delle
 caratteristiche culturali dei gruppi linguistici, che non  riguardano
 il   procedimento   elettorale.  La  scelta  del  sistema  elettorale
 proporzionale  (art.  25  dello  statuto)  non  sarebbe  destinata  a
 promuovere  o garantire la sopravvivenza di partiti minimi, collegati
 o meno a gruppi linguistici, bensi' varrebbe come  criterio  generale
 di   trasformazione  dei  voti  in  seggi,  per  consentire  in  ogni
 situazione una adeguata rappresentazione  della  realta'  e  del  suo
 divenire,  senza  escludere un ragionevole scostamento da un criterio
 proporzionale puro,  per  assicurare  la  possibilita'  di  esecutivi
 stabili.
   La  introduzione  di  una  soglia  elettorale,  che  lasci tuttavia
 immutati i rapporti tra gli esiti elettorali delle liste che superano
 la soglia ed induca i partiti che ipoteticamente in partenza  non  la
 superino   a  collegarsi  con  altri,  non  farebbe  venire  meno  la
 neutralita' del sistema elettorale, ne' inciderebbe in alcun modo sul
 principio di eguaglianza del voto. Non sarebbero neppure violati  gli
 artt.  2 e 3 della Costituzione, ne' sarebbe irragionevole mantenere,
 per la ripartizione dei seggi tra le  liste  che  hanno  superato  la
 soglia,  un  sistema  piuttosto  che  un  altro,  tanto  piu'  che si
 tratterebbe   di   presunte   irrazionalita'   che    riguarderebbero
 disposizioni  non  proprie  della  legge impugnata, rispetto alla cui
 eliminazione il ricorrente non avrebbe alcun interesse. Inammissibile
 ed infondata sarebbe  la  denunciata  violazione  dell'art.  6  della
 Costituzione.
   Ad   avviso   della   Regione,   il   ricorso   sarebbe,  comunque,
 inammissibile  per   la   parte   che   non   riguarda   direttamente
 l'applicazione  alla  lista  ladina delle soglie elettorali, giacche'
 per  ogni  altro  profilo  il  ricorrente  non  sarebbe   legittimato
 all'impugnazione  e  non  avrebbe  interesse  alla pronuncia. Sarebbe
 inammissibile la domanda principale, che denuncia  la  illegittimita'
 costituzionale  della  intera legge, eccedendo l'interesse del gruppo
 ladino, tanto piu' che viene poi  proposta  una  domanda  subordinata
 idonea   a  superare  la  lesione  degli  interessi  della  minoranza
 rappresentata. Sarebbe inammissibile anche  la  domanda  subordinata,
 che  si  riferisce  alle liste espressive di gruppi linguistici anche
 diversi da quello ladino.
   3. - In prossimita' dell'udienza il ricorrente  ha  depositato  una
 memoria,  per  ribadire  e  precisare  le  argomentazioni  proposte a
 sostegno del ricorso.
   In particolare il  ricorrente  ha  riaffermato  la  inderogabilita'
 della garanzia dei diritti delle minoranze linguistiche, riconosciuta
 dalla  giurisprudenza  costituzionale  (sentenza  n.  213  del 1998),
 ricordando  che  lo  statuto,  con  norme  di  rango  costituzionale,
 identificherebbe  le minoranze linguistiche come gruppi meritevoli di
 apposita e differenziata tutela,  anche  nel  campo  specifico  della
 competizione   elettorale.    La  legge  impugnata  avrebbe,  invece,
 compresso i modi di attuazione della democrazia  e  violato  garanzie
 essenziali  per  le minoranze linguistiche in Trentino-Alto Adige, la
 cui compromissione porrebbe a rischio la stessa esistenza  di  quelle
 minoranze,  quali  gruppi sociali dotati di identita' socio-culturale
 capaci di proiettarsi sul piano delle istituzioni politiche.
                         Considerato in diritto
   1. - Il  ricorso,  proposto  in  base  all'art.  56  dello  statuto
 speciale  (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670) dall'unico consigliere del
 Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige  appartenente  al  gruppo
 linguistico   ladino,   investe   la  legge  della  Regione  autonoma
 Trentino-Alto Adige 15  maggio  1998,  n.  5  (Modifica  della  legge
 regionale  8  agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio
 regionale), che introduce una soglia elettorale  e,  di  conseguenza,
 modifica i criteri di determinazione del numero dei seggi spettanti a
 ciascuna lista.
   La  legge  impugnata  stabilisce  che,  nel collegio provinciale di
 Trento, partecipano alla ripartizione dei seggi  solo  le  liste  che
 hanno  ottenuto un numero di voti pari almeno al 5 per cento dei voti
 validi, mentre nel collegio provinciale di Bolzano  partecipano  alla
 ripartizione  dei seggi solo le liste che hanno ottenuto un numero di
 voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il
 totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero  dei
 consiglieri da eleggere nel Collegio.
   La  determinazione  del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista
 avviene, poi, in base al quoziente elettorale ottenuto  dividendo  il
 totale  dei  voti  validi riportati dalle liste che hanno superato la
 soglia  elettorale  per  il  numero  dei  consiglieri  spettanti   al
 collegio,  piu'  due;  i  seggi non attribuiti nel primo riparto sono
 assegnati secondo le cifre piu' alte dei  voti  residui  delle  liste
 ammesse.
   Il  ricorrente  denuncia  la  lesione  dei  diritti delle minoranze
 linguistiche,   segnatamente   di    quella    ladina,    determinata
 dall'introduzione   di   una  soglia  elettorale  per  accedere  alle
 operazioni di ripartizione  dei  seggi,  la  cui  assegnazione  viene
 riservata  alle  sole liste che hanno superato lo sbarramento. Questa
 disciplina violerebbe l'art. 25 dello statuto, che prevede l'elezione
 del  Consiglio  regionale  con  sistema  proporzionale,  diretto   ad
 assicurare  la  tutela  dei  gruppi  linguistici  ed  a  garantire la
 rappresentanza del gruppo linguistico ladino (artt.   2  e  62  dello
 statuto),  in  un contesto statutario che comprende tra gli interessi
 nazionali la tutela delle minoranze linguistiche locali  (art.  4)  e
 che attribuisce, inoltre, particolari poteri ai gruppi linguistici in
 quanto  tali,  prevedendo in seno al Consiglio regionale la votazione
 separata per gruppi linguistici (artt. 56 e 84) e  l'impugnazione  di
 leggi  e  di  atti  amministrativi  ritenuti lesivi della parita' dei
 diritti dei cittadini appartenenti ai diversi  gruppi  linguistici  o
 delle caratteristiche dei gruppi stessi (artt. 56 e 92).
   Il   limite   posto  per  l'accesso  dei  gruppi  linguistici  alla
 rappresentanza  politica  sarebbe   anche   in   contrasto   con   la
 Costituzione:  violerebbe  il  principio  di  tutela  delle minoranze
 linguistiche (art. 6); contrasterebbe con la neutralita' del  sistema
 elettorale,  arrecando pregiudizio alla libera ed eguale competizione
 tra partiti ed al libero ed egualitario esercizio del voto (artt.  3,
 48  e  49);  lederebbe  il  diritto  individuale inviolabile di voto,
 ostacolando il godimento  dei  diritti  dei  cittadini  ladini  nella
 formazione  sociale  di  appartenenza e nella espressione politica di
 essa (art.  2).  L'introduzione  di  una  soglia  elettorale  sarebbe
 inoltre   irrazionale,   in  contrasto  quindi  con  l'art.  3  della
 Costituzione,  perche'  diretta  a   determinare   aggregazioni   che
 assicurino   la   stabilita'   di  governo,  mentre  il  criterio  di
 ripartizione dei seggi tra le liste che hanno superato lo sbarramento
 favorisce, mediante la correzione del quoziente e l'assegnazione  dei
 seggi residui in base ai resti piu' alti, le formazioni piu' piccole.
   2.  -  I  dubbi di ammissibilita' dell'impugnazione, che sono stati
 prospettati, non sono fondati.
   Anzitutto e'  da  ritenere  che  la  domanda  proposta  dal  gruppo
 linguistico   ladino,   rappresentato  nel  Consiglio  regionale  dal
 ricorrente, rientra nell'ambito di  tutela,  cui  e'  preordinata  la
 speciale   impugnazione   delle  leggi  regionali,  alla  quale  sono
 legittimati, in base all'art.  56 dello statuto, i rappresentanti dei
 gruppi nel Consiglio regionale quando, come nel caso  in  esame,  non
 sia  stata  accolta  la  loro  richiesta  di  votazione  della  legge
 separatamente  per  gruppi  linguistici.  Difatti  il  ricorrente  ha
 denunciato la lesione di diritti dei cittadini della minoranza ladina
 e  del  loro gruppo di appartenenza, determinata dall'introduzione di
 una  soglia  per  l'accesso  delle  liste  rappresentative  di   tale
 minoranza  alle operazioni di ripartizione dei seggi elettorali nelle
 elezioni regionali.
   La  domanda  non  eccede l'interesse del gruppo linguistico ladino,
 giacche' viene dedotta la lesione derivante dalla introduzione  delle
 soglie  elettorali  previste  dalla  legge impugnata; soglie che, pur
 avendo  necessariamente  carattere  generale,   si   assume   rendano
 impossibile  o  piu'  difficile al gruppo ladino esprimere, in quanto
 tale, una propria rappresentanza nel Consiglio regionale.
   3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
   L'art. 25 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dispone
 l'adozione del sistema proporzionale per la  elezione  del  Consiglio
 regionale,  nel  generale  contesto  del  riconoscimento di specifici
 gruppi linguistici, che  concorrono  tutti,  con  le  caratteristiche
 etniche e culturali di ciascuno, a caratterizzare la intera comunita'
 regionale, anche nelle articolazioni provinciali.
   Lo  statuto  speciale,  nel  suo complesso, ha difatti delineato un
 sistema  di   particolari   garanzie   a   tutela   delle   minoranze
 linguistiche,   per  salvaguardarne  la  identita'  e  garantirne  la
 rappresentanza nelle istituzioni regionali e locali,  in  rispondenza
 alle  particolarita'  storiche e sociali della Regione, agli obblighi
 internazionali assunti  dallo  Stato  ed  agli  interessi  nazionali.
 Sicche' la tutela delle minoranze, che e' pure principio affermato in
 via  generale dall'art.  6 della Costituzione (da ultimo, sentenza n.
 213 del 1998), ha  un  significato  particolarmente  pregnante  nello
 statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige (sentenze n. 242 del
 1989, n. 438 del 1993 e n. 233 del 1994), assumendo connotazioni  del
 tutto  peculiari  nella  comunita'  e  nelle  istituzioni  di  quella
 Regione.
   In un sistema normativo statutario che  attribuisce  uno  specifico
 rilievo - in forme diverse nelle due Province - ai gruppi linguistici
 ed   alla   loro  consistenza,  prevedendo  anche  la  determinazione
 dell'appartenenza dei consiglieri regionali a ciascuno di tali gruppi
 (art.  31),  e   che   stabilisce   particolari   garanzie   per   la
 rappresentanza  del  gruppo  linguistico ladino (art. 62), la scelta,
 operata dallo stesso statuto, di un  determinato  sistema  elettorale
 non  appare  dettata  da  una  preferenza,  che abbia di mira solo la
 organizzazione ed il funzionamento  delle  istituzioni,  ma  risponde
 alla  ritenuta  necessita' che il sistema elettorale renda possibile,
 con  il  metodo  proporzionale,  la  rappresentanza  delle  minoranze
 linguistiche  nelle istituzioni, consentendo ai gruppi linguistici di
 esprimersi anche in quanto tali, in relazione alla loro consistenza e
 sempre in forza delle libere scelte degli elettori.
   Il sistema proporzionale per la elezione del Consiglio regionale e'
 dunque imposto dallo statuto speciale (art. 25)  quale  strumento  di
 migliore  garanzia  per  le minoranze linguistiche, giacche' consente
 loro di poter esprimere una rappresentanza che puo'  rispecchiare  la
 consistenza  e  l'adesione  al  gruppo,  sulla  base  di una libera e
 spontanea aggregazione dei suoi componenti.
   Non si tratta, dunque, ne' di  enunciare  valutazioni  generali  in
 ordine  al sistema proporzionale, quale puo' essere adottato in altri
 contesti;  ne'  di  definire  i  confini  propri  di  tale   sistema,
 considerando  quali correttivi possano essere introdotti mantenendosi
 nell'ambito di un sistema proporzionale; ne', infine,  di  verificare
 se,  o  a  quale livello, la introduzione di una soglia elettorale ne
 determini la mutazione di genere. D'altra parte tali  correttivi  non
 incidono sulla parita' di condizioni dei cittadini e sull'eguaglianza
 del   voto,   che   non   si  estende  al  risultato  concreto  della
 manifestazione di volonta' dell'elettore, rimessa ai  meccanismi  del
 sistema  elettorale  determinati  dal legislatore (sentenze n. 43 del
 1961, n. 429 del 1995 e n. 107 del 1996).
   Si tratta,  invece,  di  verificare  se  i  correttivi  al  sistema
 proporzionale  per  la elezione del Consiglio regionale della Regione
 Trentino-Alto Adige,  introdotti  dalla  legge  impugnata,  siano  di
 ostacolo  alla  rappresentanza delle minoranze linguistiche in quella
 Regione e quindi in  contrasto  con  le  finalita'  perseguite  dallo
 statuto speciale nell'imporre quel sistema elettorale.
   In  questa prospettiva, il sistema elettorale proporzionale, cui fa
 riferimento l'art. 25 dello statuto, non e' destinato a  sollecitare,
 ne'   tanto   meno   ad  assicurare,  la  rappresentanza  per  gruppi
 linguistici; ma, simmetricamente,  non  tollera  la  introduzione  di
 elementi   che   escludano,   o   rendano   piu'   difficoltosa,   la
 rappresentanza  dei  gruppi  linguistici,  considerati  dallo  stesso
 statuto,  che  intendano  proporsi  nella  competizione elettorale in
 quanto tali.
   Quest'ultima   evenienza   si   verifica,   appunto,   a    seguito
 dell'adozione delle soglie elettorali previste dalla legge impugnata.
 Tanto  nel  collegio  di Trento quanto in quello di Bolzano la soglia
 elettorale  rappresenta  un  ostacolo  per   l'accesso   del   gruppo
 linguistico ladino alla rappresentanza nel Consiglio regionale.
   Nel  collegio elettorale di Trento la necessita' di ottenere almeno
 il 5 per cento dei voti validi per potere accedere alle operazioni di
 assegnazione dei seggi determina una evidente barriera per liste  che
 siano  espressione  di minoranze linguistiche, venendo richiesto, per
 concorrere alla assegnazione di un seggio,  un  numero  di  voti  ben
 superiore al quoziente poi necessario per la sua attribuzione.
   Nel   collegio  elettorale  di  Bolzano,  la  percentuale  di  voti
 richiesta per accedere alle medesime operazioni,  pur  corrispondente
 al  quoziente  naturale,  finisce  con  il costituire un aggravamento
 rispetto  alle  condizioni  previste  dalla  stessa  legge   per   la
 assegnazione  dei  seggi  alle  liste  che  hanno  superato la soglia
 elettorale, richiedendo anche in questo  caso,  per  concorrere  alle
 operazioni  di assegnazione di un seggio, un numero di voti superiore
 a quello poi necessario per la sua attribuzione, rendendo in tal modo
 piu'  difficoltoso  l'accesso  alla  rappresentanza  per  il   gruppo
 linguistico minoritario.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998,  n.  5  (Modifica  della
 legge  regionale  8  agosto  1983,  n.  7, concernente l'elezione del
 Consiglio regionale).
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1229