N. 812 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 ottobre 1998

                                N. 812
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  ottobre  1998)  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Iurilli Elisa  contro
 il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2198/1997
 r.g.r.   proposto da Iurilli  Elisa,  rappresentata  e  difesa  dagli
 avvocati  M.G.  Lanero  e  C.  Mauceri, presso la prima elettivamente
 domiciliata in Genova, via Corsica, 2/11, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in  carica e l'Universita' degli studi di
 Genova, in personad del rettore  in  carica  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria in Genova,
 resistenti;
   Per l'annullamento della delibera del  senato  accademico  con  cui
 l'universita'   degli  studi  di  Genova  ha  deliberato  per  l'anno
 accademico 1997/98 di attivare il primo anno del corso di  laurea  in
 odontoiatria  e  protresi  dentaria  limitatamente agli studenti gia'
 immatricolati   nell'a.a.   1996/97   con   esclusione    di    nuove
 immatricolazioni, nonche' di tutte le relative delibere del consiglio
 di  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio
 di facolta' di medicina e chirurgia, del D.P.R. 28 febbraio 1980,  n.
 135 e della allegata tabella XVIII-bis in parte de qua, dello statuto
 dell'Universita'  in parte de qua del regolamento didattico di Ateneo
 in parte de qua e, per quanto di ragione, dei decreti ministeriali n.
 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte de  qua  nonche'
 delle  relative  deliberazioni delle competenti autorita' accademiche
 della medesima universita' e di ogni altra determinazione rettoriale,
 e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Lanero per la
 ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato l'11 novembre 1997 Iurilli Elisa  impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di voler iscriversi al corso di laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  dell'universita' di Genova, ma di aver appreso che
 per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove
 immatricolazioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)    violazione    dei    principi   generali   dell'ordinamento
 costituzionale  con  riferimento  agli  artt.  3,  33  e   34   della
 Costituzione;
     2)   violazione   del   principio  costituzionale  dell'autonomia
 universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt.  33
 e 34 della Costituzione;
     3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34
 anche  con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita'
 costituzionale della legge n. 341/1990 in parte de qua.
     4) violazione ed  erronea  applicazione  dell'art.  9,  legge  19
 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto ministeriale n. 745 del 21
 luglio  1997,  e  decreto  ministeriale  31 luglio 1997 ed eccesso di
 potere per illogicita' e difetto di istruttoria e dei presupposti.
     5) violazione della  tabella  XVIII-bis  allegata  al  d.P.R.  28
 febbraio  1980,  n.  135  nonche'  dello  statuto dell'universita' di
 Genova  ed  eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di
 motivazione.
   La  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastata   dalle   amministrazioni
 intimate costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I. - La ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Genova,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per  determinati corsi, i posti diponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione,
 accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.
   II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra  non  esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dalla ricorrente. Essa
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non  e'  dubbio
 che  l'annullamento  dell'atto  del consiglio del corso di laurea non
 arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, ove rimanessero  validi
 i  provvedimenti  suddetti,  con  i  quali,  in  sede centrale, si e'
 comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il  collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della  legge  n.  127  del  1997,  che   attribuisce   al   Ministero
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nella iscrizione". In concreto il
 Ministro ha escrcitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per  l'anno  accademico  1997-98,  nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato  dall'art
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo   non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospertazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e' quello ad ottenere limitazioni l'accesso al  corso  universitario,
 troverebbe  piena  ed  integrale soddisfazione solo dalla caducazione
 delle  norme  che  consentono   all'ammistrazione   di   porre   tali
 limitazioni.  Rispetto  a  tale interesse, l'annullamento gia' deciso
 della deliberazione del corso di laurea non  e'  sufficiente  ad  una
 integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i
 decreti  ora  in esame si presentano come necessariamente subordinate
 all'esito eventualmente negativo dell'incidente di  costituzionalita'
 ed assicurerebbe, ove accolte, un grado minore di soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limatazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  magistero:
 art.  22,  regio  decreto n. 1592 del 1933, per l'iscrizione al primo
 anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24,  secondo
 comma,  legge  n.  88  del  1958;  per  l'accesso dei diplomati degli
 istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni  accademici  dal
 1961-62  al  1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante
 attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato  dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del
 1997, all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare  l'accesso  all'universita',  ma  non   pone   essa   stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee  esenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possobilita' di
 scelte del tutto  libere  e  percio'  eventuamente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva  disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri
 (Corte  cost.  5  febbraio  1986,  n.    34  e   giurispridenza   ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amminitrativo   (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez.,  n. 2655/1997).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge cit.,  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte costituzionale, mentre il presente giudizio,
 per la parte concernente l'impugnazione del regolamento  ministeriale
 21  luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi
 dell'art. 23, legge  n.  87  del  1953,  fino  alla  pronuncia  sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge  19  novembre
 1990,  n.  341,  come  modificato  dall'art.  17, comma 116, legge 15
 maggio 1997, n. 127 in relazione al  principio  costituzionale  della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende  la  trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
 23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per   la   parte   riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  dell'11  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                  Il consigliere, rel. e est.: Vigotti
 98C1239