N. 814 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 ottobre 1998
N. 814 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 ottobre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Ghezzi Stefano contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.44 del 4-11-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1958/1997 r.g.r. proposto da Ghezzi Stefano, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Gerbi, M. Barilati e M. Guelfi, presso il primo elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica, 21/20, ricorrente; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della delibera del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova del 21 luglio 1997, con l'approvato manifesto degli studi per l'a.a. 1997-98, con cui e' stata disposta la non effettuazione, per l'a.a. 1997-98, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' per l'annullamento di tutti gli atti, preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi e, in particolare del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 portante regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria; del decreto del Ministero dell'universita e ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 da cui risulta che, per l'a.a. 1997-98, il primo anno di odontoiatria presso l'Universita' di Genova e' attivato solo per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'a.a. 1996-97, con esclusione di nuove immatricolazioni; del parere del C.U.N. del 19 giugno 1997 e di tutti gli atti infraprocedimentali (ivi comprese le deliberazioni del senato accademico). Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegrio delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigiere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 7 e l'8 novembre 1997 Ghezzi Stefano impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non potersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Universita' di Genova, in quanto per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione e/o falsa aplicazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare dell'art. 9; dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento. Invalidita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art 9, comma 4, della legge 19 novernbre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per contrasto con artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, legge n. 341/1990, e successive modifiche. Eccesso di potere per difetto dei presupposti d'istruttoria. Sviamento. Illogicita'. Difetto di motivazione. Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 812/1998). 98C1241