N. 815 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 ottobre 1998
N. 815 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 ottobre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Vaccaro Giulia ed altri contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.44 del 4-11-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2009/1997 r.g.r. proposto da Vaccaro Giulia, Bisci Annunziato, Bottero Aldo, Brendolan Gianluca, Canepa Luca, Carletto Ivano, Cavagnet Elmo, Giraudo Sara, Vione Nicola, Viola Roberto, Ivaldi Claudio, Mascarello Andrea, Minetto Paola, Rabino Angelo, Sciacero Michele, Tesi Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati M. Guelfi, R. Longhin, presso la prima elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrenti; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica e l'Universita' degli studi di Genova in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliante in Genova, resistenti; Per l'annullamento dei "dinieghi" opposti ai ricorrenti dalla Univerisita' di Genova - facolta' di medicina e chirurgia - alla iscrizione al "corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria" siccome non attivato per l'anno accademico 1997-98 dalla predetta facolta', nonche' della deliberazione 21 luglio 1997 del consiglio del corso di laurea in odontoiatria dell'Universita' di Genova, nonche' del manifesto accademico della predetta universita' relativo al corso di laurea in odontaiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98, nonche' per l'annullamento del decreto 31 luglio 1997 del Ministro dell'univerista' e della ricerca scientifica, pubblicato nella Gazzetta Uffciale del 16 agosto 1997, avente ad oggetto "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-98" ed in particolare, segnatamente alla previsione relativa all'Universita' di Genova, ed ancora per l'annullamento in quanto di ragione, dell'art. 4 del d.m. 21 luglio 1997, n. 245 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, avente ad oggetto "regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", in una con gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento, e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigiere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 10 e l'11 novembre 1997 Vaccaro Giulia e litisconsorti impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, in quanto per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione di legge con riferimento alla riserva contenuta negli artt. 33 e 34 della Costituzione in relazione all'art. 9, comma 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' all'art. 6 della legge 3 maggio 1989, n. 168; straripamento di potere. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', sviamento. Illegittimita' derivata per illeggittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997, in relazione agli artt. 33, 34 e 87 della Costituzione; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 in relazione agli artt. 6 della legge n. 168/1989 e art. 2 del d.P.R. 20 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta', sviamento; 3) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 1 e 4 dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 245/1997. Violazione di legge con riferimento all'art. 2 del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135; Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; 4) violazione di legge con riferimento all'art. 3 del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonche' all'art. 4 del d.m. 21 luglio 1997, n. 245. Eccesso di potere per travisamento difetto di motivazione, disparita' di trattamento, illogicita', contraddittorieta'. Incompetenza. Violazione dell'art. 97 della Costituzione; 5) violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonche' all'art. 4, comma 1 e 2 del d.m. 21 luglio 1997, n. 245. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta', sviamento. I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 812/1998). 98C1242