N. 818 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 14 ottobre 1998
N. 818 Ordinanza emessa il 12 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 ottobre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Azzolina Marianna contro l'Universita' degli studi di Torino ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.44 del 4-11-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1851/1997 r.g.r. proposto da Azzolina Marianna, rappresentata e difesa dagli avvocati M. Guelfi e E. Rabino, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Torino, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliante in Genova, resistenti; Per l'annullamento con il quale l'Universita' degli studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia non ha ammesso al ricorrente a frequentare il primo anno del corso di laurea nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti (in particolare il provvedimento con il quale e' stato stabilito il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia: il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica del 21 luglio 1997, n. 245, regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento) consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. E. Rabino per la ricorrente e l'avv. dello Stato C. Signorile per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 22 ottobre 1997 Azzolina Marianna impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non essersi collocata in posizione utile nella graduatoria degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, per l'anno accademico 1997-98. Questi i motivi del ricorso: 1) illegittimita' dei provvedimenti impugnati per incostituzionalita' dell'art. 9, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 in quanto contrastante con gli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; agli artt. 1 e ss. del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 21 luglio 1997, n. 245 (regolamento recante norme di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento); eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti illogicita' difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta anche come violazione di legge con riferimento all'art. 3 della legge n. 241/1990) disparita' di trattamento, ingiustizia grave e manifesta. La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 817/1998). 98C1245