N. 361 SENTENZA 26 ottobre - 2 novembre 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Disciplina in materia di formazione della prova in dibattimento - Dichiarazioni caratterizzate dall'essere rese da imputati e dall'avere per oggetto fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati - Utilizzazione delle dichiarazioni nei giudizi in corso - Dichiarante che rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni - Mancanza dell'accordo delle parti alla lettura - Applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4, del c.p.p. - Omessa previsione - Esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' altrui gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero - Applicazione dell'art. 210 del c.p.p. - Omessa previsione - Persona che, esaminata a norma dell'art. 210 c.p.p. in dibattimento, rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni in mancanza di consenso dell'imputato alla loro utilizzazione - Applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4 - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 254 del 1992 - Intervento additivo della Corte modificato dalla legge n. 267 del 1997 - Irragionevolezza ed incoerenza del meccanismo processuale che preclude a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimita' costituzionale - Costituzione del pubblico ministero nel giudizio incidentale e della persona offesa "Provincia di Bologna" che non era parte nel procedimento a quo - Erronea evocazione da parte del giudice rimettente dell'art. 514 del c.p.p. - Inammissibilita' - Dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p., assunte senza la presenza del difensore dell'imputato - Richiesta del recupero esclusivamente delle precedenti dichiarazioni mediante lettura dei verbali assunti in altro procedimento - Esistenza del meccanismo delle contestazioni - Non fondatezza - Restituzione degli atti ai tribunali di Torino, Cagliari, Sanremo, Savona, Trani, e al tribunale per i minorenni di Bologna. (C.P.P., art. 513, comma 2, ultimo periodo, 210, 238, comma 4, 513, comma 2, 514, 238, commi 2-bis e 4, 210, comma 4, e art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267). (Cost., artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 101, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112).(GU n.44 del 4-11-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 210, comma 4, del codice procedura penale, 238, comma 2-bis e 4, 513 e 514 stesso codice come modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), e art. 6 stessa legge, promossi: 1) con ordinanze emesse il 19 settembre 1997 dal tribunale per i minorenni di Bologna, il 12 novembre 1997 dal tribunale di Torino, il 15 dicembre 1997 dal tribunale di Bergamo, il 1 dicembre 1997 dal tribunale di Bologna, il 22 dicembre 1997 dal tribunale di Cagliari, iscritte ai nn. 776 e 915 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 81, 143, 153 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1997 e nn. 3, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1998 e fissate, per la discussione, all'udienza pubblica del 19 maggio 1998; 2) con ordinanze emesse il 24 settembre 1997 dal tribunale di Perugia, il 30 settembre 1997 dal tribunale di San Remo; il 13 novembre 1997 dal tribunale militare di Torino; il 3 novembre 1997 dal tribunale di Savona; il 16 ottobre 1997 dal tribunale di Trani, iscritte ai nn. 787, 861, 898, 908, 913 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998, fissate, per la discussione, alla camera di consiglio del 20 maggio 1998. Visti, per i giudizi di cui al punto 1), gli atti di costituzione della provincia di Bologna, di B. F., di B. G., di N. S., della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, di B. C., di F. L. ed altri, di G. P., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti per i giudizi di cui al punto 2), gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 e nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Uditi nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 gli avvocati Umberto Guerini per la provincia di Bologna, Luigi Chiappero per B. F., Delfino Siracusano e Vittorio Chiusano per B. G., Piero Longo in sostituzione dell'avvocato Ennio Festa per N. S., il dott. Marcello Maddalena per la procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, gli avvocati Roberto Bruni e Giuseppe Frigo per B. C., Paolo Trombetti e Gaetano Pecorella per F. L. ed altro, Patrizio Rovelli per G. P. e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un minorenne imputato dei delitti aggravati di banda armata, strage per attentare alla sicurezza dello Stato, pluriomicidio, porto di esplosivi e altro, commessi in concorso con maggiorenni nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, il tribunale per i minorenni di Bologna, all'udienza iniziale del dibattimento, in data 18 aprile 1997, aveva disposto, a norma dell'art. 238 del codice di procedura penale, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese dagli imputati maggiorenni, nonche' dei verbali delle dichiarazioni dai medesimi rese nelle precedenti fasi istruttorie innanzi al pubblico ministero o al giudice istruttore. Nel prosieguo del dibattimento si era proceduto all'esame di persone citate a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., alcune delle quali si erano avvalse della facolta' di non rispondere. All'udienza del 16 settembre 1997, uno degli imputati in procedimento connesso si avvaleva parzialmente della facolta' di non rispondere, in relazione ad alcuni specifici temi di prova relativi a un fatto di omicidio. Il pubblico ministero chiedeva darsi lettura di quanto in precedenza dichiarato da tale imputato. La difesa si opponeva alla richiesta, invocando il disposto dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), acconsentendo invece alla lettura di alcune delle precedenti dichiarazioni, rese nel diverso dibattimento, da altri imputati in procedimento connesso. Il pubblico ministero si opponeva a tale acquisizione parziale e, a seguito di eccezione del medesimo organo, il tribunale, con ordinanza in data 19 settembre 1997 (registro ordinanze n. 776/1997), sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma 2, 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., e 6 della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione. Osserva il tribunale che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come novellato, viola il principio di ragionevolezza, ex art. 3 della Costituzione, perche' da un lato consente la utilizzabilita' delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone imputate in un procedimento connesso di cui non sia possibile ottenere la presenza in dibattimento, dall'altro, qualora dette persone, pur comparendo, si rifiutino di rispondere, subordina la utilizzabilita' all'accordo delle parti. La norma sarebbe inoltre in contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione, poiche' subordina all'accordo delle parti la possibilita' per il giudice di prendere conoscenza complessiva del materiale probatorio. Quanto all'art. 238 cod. proc. pen., anch'esso lede il principio di ragionevolezza, perche' discrimina, quanto a utilizzabilita', le dichiarazioni testimoniali, che sono sempre utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono utilizzabili solo se il difensore dell'imputato sia stato presente nel procedimento connesso nel momento in cui le dichiarazioni venivano rese. A giudizio del rimettente, atteso che le dichiarazioni testimoniali e quelle provenienti da persona esaminata ex art. 210 cod. proc. pen. "hanno entrambe valenza processuale", "non si giustificano le diverse conseguenze che la legge attribuisce al sopravvenuto silenzio del testimone in sede dibattimentale, rispetto all'analogo silenzio della persona esaminata ex art. 210 c.p.p.", potendosi solo nel primo caso procedere alla contestazione e alla utilizzazione delle precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Il medesimo art. 238 cod. proc. pen. sarebbe inoltre in contrasto con il diritto di difesa, ex art. 24 Cost., perche' mentre non sono utilizzabili le dichiarazioni rese a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza dell'art. 238-bis dello stesso codice. Quanto al comma 4 del medesimo art. 238 cod. proc. pen., anch'esso violerebbe gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perche' tale norma fa irragionevolmente dipendere la utilizzabilita' delle dichiarazioni dal consenso dell'imputato, determinando una disparita' tra accusa e difesa. Infine, il giudice a quo sospetta che anche la norma transitoria (art. 6 della legge n. 267 del 1997) sia incostituzionale, perche', prevedendosi la immediata applicazione della normativa, non e' dato alcun rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., mentre nel caso di procedimento nella fase delle indagini preliminari e' possibile ricorrere all'incidente probatorio a norma dell'art. 392, lett. c) e d) cod. proc. pen. 1.1. - Si e' costituito il prof. Vittorio Prodi, nella qualita' di Presidente pro-tempore della provincia di Bologna, parte lesa nel procedimento a quo, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Guerini, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. In particolare, con riferimento alle censure mosse all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., il difensore della persona offesa rileva che la possibilita' per il giudice di conoscere o non conoscere le dichiarazioni rese precedentemente al dibattimento dalla persona che si avvalga della facolta' di non rispondere in sede di esame ex art. 210 cod. proc. pen. e' conseguenza fisiologica del principio del contraddittorio, che presuppone la facolta' delle parti di sottoporre all'esame incrociato la persona che rende dichiarazioni rilevanti ai fini della decisione. Quanto alle censure mosse all'art. 238 cod. proc. pen., il difensore della persona offesa ritiene ragionevole la differenza di disciplina in ragione della qualita' di testimone o di imputato di reato connesso del dichiarante, poiche', in tale ultima situazione, a differenza della prima, il dichiarante ha facolta' di non rispondere, sicche' del tutto logicamente la legge condiziona la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni alla circostanza che queste siano state rese in contraddittorio con chi, nell'ulteriore procedimento, ne debba subire le conseguenze. Infine, relativamente alla disciplina transitoria, si sottolinea che essa del tutto ragionevolmente rende applicabile ai procedimenti in corso la "nuova" regola recata dal novellato art. 513 cod. proc. pen. 1.2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata infondata. Nell'atto di intervento, relativo anche al distinto giudizio di costituzionalita' di cui alla ordinanza iscritta al n. 787 del registro ordinanze del 1997, l'Avvocatura rileva, quanto alla disciplina dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che l'impossibilita' di ottenere la presenza del dichiarante per fatti o circostanze imprevedibili, in presenza della quale e' consentita la lettura delle precedenti dichiarazioni, non e' equiparabile al caso in cui il soggetto si avvalga della facolta' di non rispondere, per il quale la norma ragionevolmente condiziona la lettura all'accordo delle parti. Ne' a sorreggere la valutazione di irragionevolezza della norma denunciata puo' valere il richiamo alla sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte, che aveva ad oggetto un quadro normativo affatto diverso. Quanto al presunto contrasto con gli artt. 111 e 112 Cost., la limitazione del giudicante nella conoscenza del materiale probatorio sarebbe conseguente alla scelta del legislatore di negare valore probatorio alle pregresse dichiarazioni in mancanza del vaglio dibattimentale. Con riferimento alle censure rivolte all'art. 238-bis cod. proc. pen., l'utilizzabilita' condizionata dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia utilizzabilita' delle dichiarazioni di fonte testimoniale, troverebbe giustificazione nella minore attendibilita' di tali soggetti. Ne' potrebbe ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 112 Cost., poiche' l'esercizio dell'azione penale non puo' che avvenire nei limiti consentiti dalla legge. Infine, nessuna censura meriterebbe la disciplina transitoria, per sua natura rimessa alla discrezionalita' sovrana del legislatore, che del resto equilibratamente consente il ricorso all'incidente probatorio pur dopo l'esercizio dell'azione penale. 1.3. - In prossimita' dell'udienza, il Presidente della provincia di Bologna ha presentato una articolata memoria, ove si ripercorrono le vicende legislative e gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 513 cod. proc. pen., rilevando, tra l'altro, che la vera origine delle tensioni costituzionali in materia andrebbe ricercata nella disciplina del diritto al silenzio configurata dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. in relazione sia alle dichiarazioni autoaccusatorie, sia a quelle eteroaccusatorie; disciplina che sarebbe peraltro difficilmente superabile, a causa del rischio di incidere sul principio nemo tenetur se detegere. Vengono poi esaminati i vari parametri costituzionali con riferimento a tutte le ordinanze di rimessione; infine la memoria si sofferma sulle peculiarita' della specifica situazione processuale su cui si e' innestata l'ordinanza di rimessione del tribunale per i minorenni di Bologna. In particolare, la difesa eccepisce il difetto di rilevanza della questione, non essendo adeguatamente motivate le ragioni per cui, a fronte del rifiuto solo parziale del dichiarante di rispondere alle domande nel corso dell'esame, non sarebbe stato possibile fare ricorso in via analogica alla disciplina prevista dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. per le contestazioni in sede di esame dei testimoni, identica essendo la ratio che sottosta' alla posizione dei testimoni e delle persone che rendono dichiarazioni ex art. 210 cod. proc. pen. Al riguardo, viene sollecitato un intervento interpretativo di questa Corte. In ogni caso, la difesa rileva che nel processo a quo e' stato acquisito un imponente materiale probatorio, a fronte del quale sarebbe carente di motivazione l'affermazione circa l'impossibilita' di definire il giudizio senza acquisire le dichiarazioni delle persone esaminate a norma dell'art. 210 cod. proc. pen. 2. - Il tribunale di Torino, in un procedimento a carico di vari imputati per i delitti di cui agli artt. 323 e 426 del codice penale, aveva esaminato in dibattimento, su richiesta del pubblico ministero, un ex coimputato prosciolto in udienza preliminare, nonche', ex art. 507 cod. proc. pen., un coimputato nel medesimo procedimento. Entrambi si erano avvalsi della facolta' di non rispondere ed erano state acquisite le dichiarazioni da loro rese in precedenza al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari. Nelle more tra la chiusura dell'istruzione dibattimentale e l'inizio della discussione era entrata in vigore la legge n. 267 del 1997 e il tribunale aveva disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale e la citazione dell'ex coimputato in procedimento connesso e del coimputato: entrambi comparivano e dichiaravano di avvalersi della facolta' di non rispondere. A seguito dell'opposizione della difesa degli imputati del procedimento a quo alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dall'ex coimputato (gia' prosciolto in udienza preliminare) e dal coimputato, i relativi verbali venivano espunti dal fascicolo processuale. Il pubblico ministero eccepiva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, e della relativa disciplina transitoria. Il tribunale, revocata l'ordinanza con la quale erano stati espunti i verbali delle dichiarazioni predibattimentali, sollevava con ordinanza in data 12 novembre 1997 (registro ordinanze n. 915/1997) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 112 della Costituzione. Il collegio rimettente ritiene che la disposizione transitoria, contraddicendo il principio tempus regit actum, attribuisce alle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 167 del 1997 (gia' acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente, rese da soggetti che nuovamente citati dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 si avvalgono della facolta' di non rispondere) "una valenza probatoria di segno intermedio per i processi in corso, ossia attenuata rispetto al vecchio testo dell'art. 513 cod. proc. pen., preclusa invece dal nuovo testo", con conseguente disparita' di trattamento per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge (art. 3 Cost.). Mentre il fatto che la diversa utilizzazione dello stesso tipo di prova, in relazione a reati in ipotesi commessi tutti prima della nuova legge, sia ricollegata a circostanze del tutto casuali, quali lo stato del procedimento, costituirebbe altresi' palese violazione del diritto di difesa e dunque dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione. A parere del tribunale, inoltre, la norma transitoria, cosi' come il nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen., consente la utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso solo con il consenso delle parti; ma poiche' per l'opposizione non e' richiesta alcuna motivazione, il diritto di veto attribuito alle parti in relazione alla acquisizione della prova costituirebbe violazione del principio per il quale il giudice e' soggetto soltanto alla legge, e quindi dell'art. 101, comma secondo, della Costituzione. Infine, "l'utilizzo variabile della stessa prova, confligge con il principio, piu' volte riconosciuto dalla Corte costituzionale, della necessita' di non dispersione della prova"; il potere di vietare l'ingresso di una prova, rimesso alla volonta' anche di una sola delle parti, contrasterebbe, dunque, con l'art. 112 della Costituzione, in quanto l'esercizio dell'azione penale verrebbe "incrinato" da una facolta' attribuita ad una delle parti e il processo penale subirebbe per tale via "un completo stravolgimento". D'altro canto, a parere del tribunale rimettente, il rifiuto di rendere dichiarazioni in dibattimento dei soggetti indicati al comma 1 e al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. "rende le precedenti dichiarazioni da costoro rese, ''irripetibili'', al pari delle altre situazioni ''imprevedibili'' di cui all'art. 512 c.p.p.", mentre e' invece completamente diverso il trattamento processuale riservato a chi si rende irreperibile per non rispondere, rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere rendere la dichiarazione". 2.1. - Si sono costituiti gli imputati S.N., rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio Festa, G.B. rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Chiusano e Delfino Siracusano, F.B., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Chiappero. I difensori degli imputati, nei loro atti di costituzione sostanzialmente identici, chiedono che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata, rinviando per quanto riguarda la non rilevanza alle deduzioni illustrate nel processo a quo. Per quanto concerne la non fondatezza, i difensori osservano che non basta denunciare genericamente una violazione del principio di razionalita' perche' una norma sia da ritenere incostituzionale. Al contrario, la previsione di diverse discipline a seconda dello stadio del procedimento (incidente probatorio per i procedimenti nuovi, possibilita' di nuova audizione, a richiesta, per i procedimenti in corso) appare ragionevolmente contemperare le esigenze di conservazione dei mezzi di prova e del contraddittorio. D'altro canto, ogni modifica legislativa irrimediabilmente comporta diversita' di "trattamento" in relazione al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, e la disciplina transitoria ha solamente voluto temperare gli effetti dell'immediata applicazione in base alla regola tempus regit actum, proprio in vista della non totale dispersione dei mezzi di prova precedentemente acquisiti, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di garantire il principio del contraddittorio e contestualmente il diritto di difesa. 2.2. - Si e' costituita la Procura della Repubblica di Torino, in persona del Procuratore della Repubblica aggiunto. Il Procuratore della Repubblica aggiunto insiste preliminarmente sulla ammissibilita' della propria costituzione. Pur tenendo presenti i precedenti di questa Corte, il Procuratore della Repubblica confida in un mutamento di giurisprudenza, fondato sul non dubitabile connotato di parte del pubblico ministero, tanto piu' in sede dibattimentale (al riguardo si richiamano le sentenze n. 249 del 1990, n. 353 del 1990, n. 190 del 1991, n. 363 del 1991, n. 96 del 1997), e argomenta come parrebbe irragionevole far discendere dalla, pur peculiare, posizione di parte pubblica del pubblico ministero la sua totale esclusione dalla partecipazione ad un giudizio incidentale che e' fondamentale per l'esito del processo. In particolare non potrebbe ritenersi che l'interesse del pubblico ministero sia assorbito dalla possibilita' di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, poiche' questi rappresenta l'indirizzo politico del Governo, mentre il pubblico ministero agirebbe "in qualita' di (neutro) tutore e promotore di ''legalita''' (anche costituzionale)". Nel merito, il procuratore della Repubblica di Torino conduce una articolata disamina, anche con riferimento a norme e parametri costituzionali non richiamati nell'ordinanza di rimessione. Premesso che nel corso dei lavori parlamentari erano stati sollevati dubbi e perplessita' sulla costituzionalita' delle nuove disposizioni, le deduzioni insistono soprattutto sulla portata del principio di non dispersione degli elementi di prova, quale delineato dai precedenti di questa Corte, sulla "irragionevolezza" di riservare un diverso trattamento, quanto alla loro utilizzabilita', alle dichiarazioni testimoniali e a quelle rese contra alios dall'imputato in procedimento connesso, sulla assimilabilita' della facolta' di non rispondere alle altre situazioni di irripetibilita' delle dichiarazioni rese in precedenza, sul fatto che si attribuisca non solo alle parti, ma anche ad un terzo estraneo rispetto al processo, quale e' appunto l'imputato in procedimento connesso, la facolta' di condizionare la qualita' e la quantita' del bagaglio di conoscenze destinato ad essere utilizzato dal giudice per la decisione. Infine, per quanto concerne la disciplina transitoria, rileva come sarebbe irragionevole far dipendere la dichiarazione di innocenza o di colpevolezza dell'imputato dalla sola circostanza occasionale che il processo fosse o no in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 267 del 1997. 2.3. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata. L'Avvocatura dello Stato si richiama in generale alle considerazioni gia' espresse nell'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalita' promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del registro ordinanze del 1997, rilevando in particolare: quanto alla censura di irragionevolezza mossa alla disciplina transitoria, che la scelta di fissare il discrimine della avvenuta lettura degli atti ai fini della operativita' della normativa transitoria appare ragionevolmente volta a contemperare le esigenze di economia processuale e le ragioni di garanzia che hanno portato alla novella legislativa, mentre l'ampliamento richiesto dal rimettente costituirebbe invasione della sfera di discrezionalita' riservata al legislatore; quanto alla dedotta violazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova per il tramite dell'art. 112 Cost., che perlomeno di pari rilievo costituzionale sono le esigenze di garanzia dell'imputato. 2.4. - Con successiva memoria, l'Avvocatura dello Stato, richiamandosi tra l'altro ai rilievi contenuti nelle deduzioni del pubblico ministero, secondo cui la nuova disciplina esporrebbe l'imputato in procedimento connesso a coercizioni e intimidazioni perche' si avvalga della facolta' di non rispondere, rileva che la scelta del legislatore e' coerente con le cautele che debbono circondare la chiamata in correita'; inoltre, con riferimento alla supposta violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, l'interveniente precisa che il contemperamento tra ius puniendi e ius libertatis giustifica i limiti eventualmente introdotti all'art. 112 Cost., alla luce delle garanzie che debbono essere riservate all'imputato. Infine, con riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione e ai principi di non dispersione e di indisponibilita' delle prove che da tale norma vengono fatti discendere, l'Avvocatura rileva che tali principi non costituiscono precetti costituzionali, ma canoni processuali dettati da norme ordinarie, suscettibili di interventi legislativi volti a consentire il contraddittorio e a meglio garantire l'attendibilita' del materiale probatorio. 3. - Il tribunale di Bergamo, nel corso di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 e 319 del cod. pen., all'udienza dibattimentale del 28 novembre 1997 ammetteva l'esame di imputati in procedimento connesso, gia' giudicati ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. Poiche' uno di questi si avvaleva della facolta' di non rispondere, il pubblico ministero e i difensori della parte civile chiedevano l'acquisizione delle sue precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997; oppostasi la difesa dell'imputato, il pubblico ministero reiterava la richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997. Il tribunale, rilevato che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997, poiche' alla data di entrata in vigore di detta legge (12 agosto 1997) non solo non era stata data lettura, a norma dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente, delle precedenti dichiarazioni dell'imputato di reato connesso, ma non era ancora in corso il dibattimento de quo, con ordinanza del 15 dicembre 1997 (registro ordinanze n. 81/1998) sollevava, in riferimento agli artt. 2 (non riprodotto nel dispositivo), 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale: 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che le persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. le quali abbiano reso al pubblico ministero dichiarazioni indizianti a carico di determinati soggetti, possono avvalersi, nel dibattimento a carico di questi soggetti, della facolta' di non rispondere; 2) dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. qualora esse si siano avvalse della facolta' di non rispondere o, nel caso di accoglimento della questione sub a) si siano rifiutate di rispondere. Nel merito il rimettente rileva che: a) l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si siano avvalse a dibattimento della facolta' di non rispondere, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione: 1) apparendo priva di ragionevolezza (viene richiamata la sentenza n. 254 del 1992) la diversa disciplina di utilizzabilita' degli atti "a seconda che si tratti di dichiaranti in relazione ai quali non e' possibile ottenere la presenza o procedere all'esame (...) per fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni, ovvero che si tratti di dichiaranti che si presentano a dibattimento, ma che si avvalgono della facolta' di non rispondere", poiche' e' evidente che l'irripetibilita' dell'atto e' imprevedibile anche quando dipende da una scelta rimessa all'arbitrio del soggetto (viene richiamata la sentenza n. 179 del 1994); 2) risultando vulnerato il principio di non dispersione della prova, enucleato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 254 e 255 del 1992 e tendente a contemperare il rispetto del principio guida dell'oralita' con l'esigenza di evitare la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, nonche', in virtu' di un malinteso principio dispositivo (viene richiamata la sentenza n. 111 del 1993), i principi di indefettibilita' della giurisdizione, del libero convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto il diritto riconosciuto all'imputato di opporsi ad libitum all'utilizzazione di prove a suo carico gli consentirebbe di disporre del processo e impedirebbe al giudice di conoscere i fatti del processo e di valutare complessivamente il materiale probatorio; 3) discendendo, infine, dalla normativa impugnata, la violazione dei principi di obbligatorieta' dell'azione penale e di legalita' nell'uguaglianza affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991, nonche' del diritto di difesa della parte civile; b) gli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che l'imputato in procedimento connesso, che abbia reso dichiarazioni accusatorie a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facolta' di non rispondere, si porrebbero inoltre in contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, poiche', tutelandosi sino all'estremo limite per un verso il diritto all'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti e per l'altro il diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame dibattimentale, si finisce per sacrificare: 1) l'esercizio della funzione giurisdizionale e la possibilita' di emettere "una giusta decisione" attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera del giudice (artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102 e 111 della Costituzione); 2) l'equilibrio tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti del procedimento. A tal proposito il tribunale rimettente osserva che "il conflitto reale non e' tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti" e che tale conflitto "e' stato erroneamente risolto (dal legislatore del 1997) a tutto danno della giurisdizione", con conseguente lesione degli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione. Unica via razionale per la soluzione del problema sarebbe, dunque, ammettere che "il diritto di difesa del dichiarante si affievolisca di fronte al diritto di difesa dei chiamati in causa, ai quali deve essere riconosciuta la possibilita' di interrogarlo" sulle accuse loro mosse: posto che l'indagato o imputato che accusa altri da un lato esercita il proprio diritto di difesa, ma dall'altro pone a carico dell'autorita' giudiziaria l'onere di approfondire e indagare quelle dichiarazioni, non pare possibile "esimere il dichiarante da una assunzione di responsabilita' che comporti, quanto meno, l'obbligo di rispondere alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame", ferma la sua facolta' di "dare versioni diverse, ritrattare, perfino mentire". Al legislatore rimarrebbe da valutare, secondo il rimettente, se il dichiarante-accusatore debba essere equiparato al testimone o, in caso contrario, se debba introdursi un nuovo reato contro l'amministrazione della giustizia, costituito dal rifiuto di rispondere. La declaratoria di illegittimita' dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina al consenso delle parti l'acquisizione delle dichiarazioni di colui il quale si sia illegittimamente avvalso della facolta' di non rispondere, sarebbe comunque conseguenziale alla declaratoria di illegittimita' dell'art. 210 cod. proc. pen., nella parte in cui consente all'imputato di reato connesso di avvalersi della facolta' di non rispondere. 3.1. - Si e' costituito l'imputato C.B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Frigo e Roberto Bruni, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. In particolare i difensori rilevano, in ordine alla denunciata illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che l'esercizio da parte del dichiarante dello ius tacendi a dibattimento rientra pienamente nel novero delle evenienze prevedibili, tanto che la nuova legge disciplina piu' ampiamente la possibilita' di far ricorso all'incidente probatorio per scongiurarne gli effetti, ed e' proprio l'incidente probatorio il sistema per contemperare esigenze di oralita' e di non dispersione dei mezzi di prova. E' errato poi, a giudizio della parte privata, l'assunto per il quale sarebbe lasciato alle parti il potere di disporre della prova: al contrario, in via di principio il sistema e' improntato al canone per cui "in tanto un atto puo' assumere efficacia probatoria nei confronti di un soggetto, in quanto questi abbia potuto partecipare alla sua formazione in contraddittorio"; cosi' le dichiarazioni di una delle persone indicate dall'art. 210 cod. proc. pen., assunte unilateralmente dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non hanno attitudine probatoria, mentre il consenso delle parti puo' conferire efficacia di prova ad atti che ab origine tale efficacia non hanno, come nel caso del giudizio abbreviato. Di conseguenza l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. vieta la lettura in via di principio, riconoscendo peraltro all'imputato che consenta ad essa, e cosi' rinunci al suo diritto al contraddittorio per la prova, la facolta' di accettare di quell'atto un effetto probatorio che altrimenti l'atto non avrebbe. Quanto al libero convincimento esso e' principio deputato ad operare nell'ambito di cio' che il legislatore disciplina come idoneo ad avere efficacia probatoria, e non e' da confondere con l'arbitraria utilizzazione di ogni materiale comunque strutturato o acquisito. In conclusione, la difesa sostiene che nel rispetto del principio del contraddittorio (che non necessariamente coincide con oralita' e immediatezza) sta il discrimine tra cio' che il legislatore considera prova e cio' che tale non e', e che proprio tale principio, tutt'altro che irragionevole, costituisce uno dei principi cardine del "giusto processo" (anche alla stregua delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo). Per quanto concerne, poi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., la difesa da un lato mette in luce le difficolta' di distinguere tra dichiarazioni sul fatto proprio (per le quali il diritto al silenzio non potrebbe mai affievolirsi) e dichiarazioni sul fatto altrui, dall'altro segnala che la soluzione - auspicata dal rimettente - di imporre un obbligo di rendere l'esame in dibattimento in ordine alle dichiarazioni sul fatto altrui comporterebbe una molteplicita' di opzioni: si dovrebbe ad esempio stabilire se sia sufficiente, quale presupposto dell'obbligo di sottoporsi all'esame, la rinuncia al diritto al silenzio espressa davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria; ed ancora, dovrebbero essere stabilite idonee garanzie contro il rischio che comunque le dichiarazioni dibattimentali possano essere utilizzate contro il dichiarante. La materia non si presterebbe pertanto ad essere oggetto di una decisione, sia pure additiva, della Corte, ma potrebbe solo porsi come futuro impegno del legislatore. 3.2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalita' promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del registro ordinanze del 1997. 3.3. - Con memoria del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato e integrato quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la infondatezza della questione. 4. - Il tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale a carico di numerose persone imputate di molteplici reati (in particolare, corruzioni proprie connesse a una truffa pluriaggravata, a vari reati fiscali e a falsi in bilancio), disponeva per l'udienza dell'11 giugno 1997 la citazione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. di due ex coimputati, gia' giudicati ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. In tale udienza, precedente all'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, tali soggetti si avvalevano della facolta' di non rispondere, sicche' su richiesta del pubblico ministero venivano "acquisite" al fascicolo del dibattimento, ma non materialmente lette, le dichiarazioni da essi rese nel corso delle indagini preliminari. Nel prosieguo del dibattimento, entrata ormai in vigore la legge n. 267 del 1997, alcuni difensori chiedevano, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge citata, un nuovo esame di uno dei due imputati nel procedimento connesso, il quale si avvaleva nuovamente della facolta' di non rispondere. Nelle udienze successive tutti gli altri soggetti citati a comparire ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. rifiutavano di rispondere e il pubblico ministero chiedeva che fossero acquisite al fascicolo del dibattimento tramite lettura le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari. Alla richiesta si opponevano i difensori degli imputati in base a quanto disposto dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, di immediata applicabilita' nel processo in corso. Su eccezione del pubblico ministero, il tribunale di Bologna, con ordinanza del 1 dicembre 1997 (registro ordinanze n. 143/1998), sollevava quindi, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 112 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997, in quanto rende immediatamente applicabile il nuovo regime di acquisizione della prova ai giudizi di primo grado, anche quando non sia possibile, come nella specie, ricorrere all'incidente probatorio perche' si e' ormai pervenuti a dibattimento. Il tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale in argomento (sentenze nn. 255 del 1992, 24 e 254 del 1992, 179 del 1994, 111 del 1993, 88 del 1991, 56 del 1992, 92 del 1992, 56 del 1993), pone in evidenza come - alla luce di principi fondamentali del processo penale, quali quello della ricerca della verita' e della non disponibilita', se non entro determinati limiti, della prova - l'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997 sia censurabile in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto determina una irragionevole disparita' di trattamento fra situazioni processuali equipollenti. Ed infatti la norma impugnata, pur introducendo ai commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui il dichiarante sia gia' stato esaminato prima dell'entrata in vigore della legge, nulla dispone in ordine alla situazione del tutto analoga in cui il dichiarante, esaminato in dibattimento dopo l'entrata in vigore della legge, si avvalga della facolta' di non rispondere senza che vi sia stata neppure la possibilita' di esperire tempestivamente un eventuale incidente probatorio, con conseguente dispersione degli elementi di prova legittimamente acquisiti. Tale conseguenza - dipendente dalla circostanza del tutto casuale dello svolgimento dell'esame anteriormente o successivamente all'entrata in vigore della legge - si rivela, a parere del rimettente, tanto piu' irragionevole quando, come nella specie, il procedimento riguarda numerosi imputati, alcuni esaminati prima dell'entrata in vigore della legge ed altri citati successivamente ad essa: invero, in un caso trova applicazione la disciplina transitoria (e, dunque, il particolare criterio di valutazione delle dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento, previsto al comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997), nell'altro la disciplina a regime (con conseguente impossibilita' di utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese in assenza di accordo delle parti). Ne deriva che il giudice e' costretto a ignorare nei confronti di alcuni imputati quanto e' invece tenuto a valutare nei confronti di altri, cosi' seguendo "metodiche decisionali poco comprensibili e praticabili" contrarie non solo ai principi di legalita', soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 Cost.), ma anche al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il rimettente dubita, inoltre, della ragionevolezza della disciplina transitoria nel suo funzionamento interno (oltre che nei rapporti con la normativa a regime), censurando il fatto che l'utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese sia condizionata dalla scelta del soggetto di non sottoporsi all'esame dibattimentale, scelta che, oltre a poter risultare "arbitraria e casuale, non puo' neppure facilmente giustificarsi con ragioni difensive dell'interessato quando si tratti di ex coimputato nei cui confronti sia divenuta irrevocabile, come nella specie, una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.". 4.1. - Si sono costituiti gli imputati L.F. e A.D., rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Trombetti, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. A giudizio della parte privata, la disciplina transitoria di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 non violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore ha derogato al principio tempus regit actum (in base al quale l'art. 513 cod. proc. pen. novellato avrebbe dovuto trovare immediata applicazione nei procedimenti in corso) solo nell'ipotesi in cui la lettura sia gia' stata disposta prima dell'entrata in vigore della legge. Tale deroga, ad avviso della difesa, risulta ispirata non gia' dal principio di non dispersione della prova, ma all'intento di "temperare il valore di dichiarazioni assunte - pur validamente, a fronte della precedente formulazione della norma - fuori dal contraddittorio". Sotto tale profilo la questione dovrebbe essere piu' esattamente dichiarata irrilevante perche' intempestiva, dal momento che, con riferimento al comma 2, l'art. 6 impugnato dovrebbe aver gia' trovato applicazione e, con riferimento al comma 5, la sua applicazione e' rimandata al momento della decisione. Del resto - osserva ancora la difesa - l'intervento richiesto dal rimettente (sostanzialmente rivolto ad introdurre una disciplina transitoria diversa - e derogatoria in malam partem rispetto al principio tempus regit actum) esula dall'ambito del controllo di costituzionalita', poiche' si tradurrebbe in una inammissibile pronuncia additiva e rappresenterebbe uno sconfinamento in spazi riservati alla discrezionalita' legislativa. Da ultimo nell'atto di costituzione si sottolinea che la disciplina transitoria racchiusa nei commi 2 e 5 dell'art. 6 legge n. 267 del 1997, costituendo una eccezione in bonam partem al principio tempus regit actum (e alla regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), non puo' essere estesa al caso - ritenuto analogo dal rimettente - di esercizio della facolta' di non rispondere successivo all'entrata in vigore della legge, poiche' essa si trasformerebbe inevitabilmente in "una eccezione in malam partem di quel principio", come tale non consentita in sede di scrutinio di legittimita'. 4.2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del registro ordinanze del 1997. 4.3. - Con memoria del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato e integrato quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la infondatezza della questione. 5. - Nel corso di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari a carico di diversi imputati del delitto di rapina aggravata, nelle more della celebrazione del dibattimento il pubblico ministero, entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, formulava ai sensi dell'art. 6 della legge citata richiesta di incidente probatorio, onde procedere all'esame di due coimputati che in sede di indagini avevano reso ampia confessione, chiamando in correita' altri due imputati. In sede di incidente probatorio tali soggetti si avvalevano della facolta' di non rispondere, ribadendo detta volonta' in dibattimento, ove tuttavia rendevano dichiarazioni spontanee negando la loro responsabilita'. Su richiesta del pubblico ministero venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento, previa lettura, i verbali delle dichiarazioni da costoro rese nel corso delle indagini preliminari e gia' acquisiti in sede di incidente probatorio. Tutti i difensori degli imputati negavano il consenso alla utilizzazione nei confronti dei loro assistiti delle suddette dichiarazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen. novellato. All'esito del dibattimento il pubblico ministero concludeva nel merito per la condanna di tutti gli imputati, ritenendo utilizzabili, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai due coimputati che si erano avvalsi della facolta' di non rispondere, ed eccepiva in subordine l'illegittimita' costituzionale degli artt. 513 cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del 1997. Il Tribunale con ordinanza del 22 dicembre 1997 (registro ordinanze n. 153/1998) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati, esclude l'utilizzabilita' nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento questi si sia avvalso della facolta' di non rispondere" e dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 "nella parte in cui non consente l'applicazione della disciplina transitoria di cui al quinto comma della medesima disposizione ai procedimenti in cui sia gia' stato disposto il giudizio". In ordine alla rilevanza della questione, il collegio rimettente osserva in primo luogo che, contrariamente all'assunto del pubblico ministero, il comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 non e' applicabile alla situazione dei coimputati che abbiano esercitato la facolta' di non rispondere nell'incidente probatorio disposto ai sensi del comma 1 della medesima disposizione (e successivamente abbiano ribadito detta volonta' in dibattimento), dovendosi la disciplina contenuta nel comma 5 intendersi riferita solo alle ipotesi, contemplate nel comma 2 dell'art. 6, in cui alla data di entrata in vigore della legge sia stata gia' disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. Di qui la rilevanza della questione, che per il rimettente si appalesa pregiudiziale rispetto alla decisione da adottare in ordine alla responsabilita' di tutti gli imputati, le cui posizioni non possono essere definite senza l'apporto delle indicate dichiarazioni, per un verso confessorie e per l'altro accusatorie: tali dichiarazioni infatti, precisa il giudice a quo, pur utilizzabili nei confronti di chi le ha rese, non potrebbero essere valutate quali prove dei fatti in esse affermati in relazione alla responsabilita' degli altri due imputati, ne' potrebbero essere utilizzate "ai fini del riscontro reciproco" stante il dissenso espresso dai difensori. Nel merito il rimettente, richiamando la sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte, ritiene che l'art. 513 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge n. 267 del 1997, violi l'art. 3 della Costituzione in quanto determina una irragionevole disparita' di trattamento fra la disciplina riservata agli atti irripetibili (per cause originarie o sopravvenute), di cui e' consentita la utilizzabilita' a fini decisori, e quella prevista in relazione alle dichiarazioni dell'imputato che si avvalga della facolta' di non rispondere, che pure a quella categoria appartengono, per le quali invece il nuovo art. 513 cod. proc. pen. vieta l'utilizzazione contra alios in mancanza del loro consenso. Fra le situazioni "consimili" eppure diversamente disciplinate, il giudice a quo indica quella dell'esercizio della facolta' dei prossimi congiunti di astenersi dal deporre, esercizio che, quale causa di irripetibilita' sopravvenuta, non preclude, secondo l'interpretazione che di tale disciplina ha dato la Corte nella sentenza n. 179 del 1994, l'utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese. Inoltre, si osserva nell'ordinanza, l'art. 513 cod. proc. pen. nella sua attuale formulazione, allorquando "fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall'esercizio della facolta' di non sottoporsi all'esame da parte di imputati che in sede di indagini abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri e alla mancanza del contraddittorio fa conseguire l'impossibilita' per il giudice di conoscere e valutare le dichiarazioni rese", contrasta con il principio di non dispersione della prova piu' volte affermato da questa Corte (sentenze n. 255 del 1992, n. 88 del 1991, n. 111 del 1993). Ulteriore profilo di irragionevolezza del nuovo art. 513 cod. proc. pen. deriverebbe, a giudizio del rimettente, dalla impossibilita' di valutare le ragioni del silenzio opposto dall'imputato, quanto meno nei termini nei quali ad esse e' data rilevanza nella pur diversa situazione dell'esame del testimone (art. 500, comma 5, cod. proc. pen.). Sarebbe inoltre violato il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., teso a realizzare nell'ambito del principio di legalita' (art. 25 Cost.) l'uguaglianza fra i cittadini, in quanto la disciplina impugnata produrrebbe l'effetto di paralizzare l'iniziativa penale, subordinando ad "insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza delle prove da parte del giudice, con violazione anche del principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.). Altro profilo di illegittimita' sarebbe ravvisabile nella mancata estensione della disciplina transitoria introdotta nel comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 a tutti i casi in cui il pubblico ministero abbia gia' esercitato l'azione penale. Sarebbe infatti lesivo del principio di obbligatorieta' dell'azione penale il fatto che il medesimo materiale probatorio, sulla base del quale il pubblico ministero puo' nel corso delle indagini chiedere l'applicazione di misure cautelari o addirittura il rinvio a giudizio dell'imputato, venga all'improvviso reso "indisponibile" a causa dell'esercizio della facolta' di non rispondere da parte dell'imputato. Tale situazione si presenta piu' grave nei casi, come quello di specie, in cui e' "gia' stata esercitata l'azione penale con il rinvio a giudizio degli attuali imputati": in questi casi infatti il materiale probatorio non e' piu' surrogabile, avendo il pubblico ministero perduto la "disponibilita' delle indagini". 5.1. - Si e' costituito in giudizio l'imputato P.G., rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Rovelli, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. In particolare, il difensore contesta che al principio di non dispersione della prova possa essere riconosciuta valenza costituzionale: la stessa giurisprudenza richiamata dal rimettente attribuirebbe, invece, a tale principio il valore di semplice "espressione della volonta' del legislatore", di volta in volta derogabile in ragione del suo contemperamento con altri valori altrettanto rilevanti (oralita' e contraddittorio). In questa direzione, quindi, rientrerebbe nella discrezionalita' del legislatore modificare e correggere le proprie precedenti scelte e determinazioni. A giudizio del difensore non sussisterebbe, inoltre, la asserita irragionevole disparita' di trattamento tra la disciplina prevista per le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dal teste che si avvalga della facolta' di astenersi e quella prevista per le dichiarazioni rese dall'imputato che esercita il diritto al silenzio, stante la diversita' delle situazioni poste a confronto. Quanto alla censura mossa dal giudice a quo alla disciplina impugnata sotto il profilo della impossibilita' di valutare le ragioni dell'esercizio della facolta' di non rispondere, nell'atto di costituzione si osserva che essa andrebbe piu' correttamente rivolta all'art. 210 cod. proc. pen., che tale diritto riconosce, piuttosto che all'art. 513 cod. proc. pen., che regolamenta il regime di utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese. Ancora, la difesa mostra di dissentire dal giudizio di irragionevolezza espresso dal giudice a quo in ordine ai "meccanismi di recupero delle dichiarazioni rese dagli indagati" predisposti dalla disciplina transitoria, che sarebbero invece opportunamente differenziati a seconda della fase in cui si trova il processo al momento dell'entrata in vigore della nuova legge. Apodittica apparirebbe, inoltre, l'affermazione del contrasto di tale normativa con il principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Infine, si ricorda come, per costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella discrezionalita' del legislatore regolare nella maniera ritenuta piu' opportuna i rapporti processuali pendenti mediante il diritto transitorio (si richiama la sentenza n. 268 del 1986). 5.2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalita' promosso con ordinanza iscritta al n. 861 del registro ordinanze del 1997. 5.3. - In prossimita' dell'udienza il difensore dell'imputato ha depositato una lunga e articolata memoria, nella quale vengono premesse considerazioni di ordine generale sull'impianto accusatorio del codice del 1988, sul diritto al contraddittorio e sulla portata dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. La parte iniziale della memoria e' inoltre dedicata all'esame delle varie formulazioni degli attuali artt. 513 e 210 cod. proc. pen. nel corso dei lavori preparatori del codice e delle antinomie che alla fine sono derivate dal confronto tra il testo definitivo delle due norme; antinomie in cui, ad avviso del difensore, va ricercata la spiegazione degli interventi pendolari della Corte costituzionale e, poi, del legislatore del 1997 in tema di utilizzazione delle dichiarazioni relative alla responsabilita' di terzi rese dall'imputato nel medesimo o in separato procedimento. Sulla base di queste premesse, la difesa ribadisce che non sussistono le violazioni dei principi di non dispersione degli elementi di prova, di obbligatorieta' dell'azione penale, dell'essenza della funzione giurisdizionale, di indisponibilita' della prova, di uguaglianza e di ragionevolezza, con riferimento sia all'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. che alla disciplina transitoria. 5.4. - In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria integrativa, nella quale ha eccepito l'inammissibilita' per difetto di motivazione, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur denunciando il mancato contemperamento tra principi di rilevanza costituzionale, avrebbe omesso di verificare se tale contemperamento sia stato attuato dalle norme impugnate, attribuendo valore assoluto alle norme di "azione", e sacrificando quelle di garanzie e di tutela della liberta'. Quanto al merito, l'Avvocatura assume che e' inesatto tacciare di irragionevolezza la diversita' di trattamento tra testimone prossimo congiunto e imputato di reato connesso, poiche' tra le due situazioni non e' possibile alcuna analogia. A parere dell'Avvocatura, poi, non sussisterebbe neppure il contrasto con l'art. 112 Cost.: il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale sarebbe, infatti, deputato a garantire l'imparzialita' dell'amministrazione della giustizia, per escluderne ogni potere discrezionale nella scelta dei reati da perseguire, non per garantire un esercizio di quella funzione incondizionato e prioritario su ogni altro interesse; il contemperamento che la Costituzione impone tra ius puniendi e ius libertatis non consente di individuare l'attribuzione di un potere che non soffra limiti, ne' di censurare scelte di politica legislativa che offrano alla difesa dell'imputato garanzie piu' ampie rispetto alla disciplina previgente. Sarebbe, del pari, infondata la censura relativa ai principi di non dispersione e di indisponibilita' delle prove, in riferimento agli artt. 25, 101 e 111 Cost., in quanto quei principi non costituiscono precetti costituzionali ma principi processuali, desumibili dunque dalla normativa ordinaria, seppure funzionali alla realizzazione del "giusto processo". Peraltro, a parere dell'Avvocatura, le norme impugnate non impediscono l'attuazione di tali principi, ma si limitano a variarne le regole per consentire il contraddittorio e meglio garantire l'attendibilita' del materiale probatorio. Quanto all'osservazione secondo la quale sarebbe incongruo rispetto ai principi costituzionali far discendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall'esercizio da parte degli imputati della facolta' di non sottoporsi al contraddittorio dibattimentale, potrebbe, secondo l'Avvocatura, agevolmente controbattersi che non e' irragionevole che la scelta legislativa del 1997 trovi fondamento nel sospetto sulla genuinita' delle chiamate di correo fatte innanzi al pubblico ministero senza contraddittorio o contro-esame. Infine, in ordine alla censura, riferita agli artt. 3 e 101 Cost., di irragionevolezza della disciplina che consente al dichiarante di sottrarsi all'esame dibattimentale nel procedimento a carico di alcuni coimputati e non in quello a carico di altri, l'Avvocato dello Stato osserva che la legge prevede per la generalita' dei casi gli strumenti per evitare contrasti tra giudicati: ma ogni processo ed ogni sentenza restano autonomi, per cui l'opposta tesi condurrebbe a ritenere incostituzionali tutte le norme della procedura penale e della procedura civile che consentono che i giudizi su casi identici vengano definiti in modo diverso. 6. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), il Tribunale di Perugia nell'udienza dibattimentale del 19 dicembre 1996 acquisiva a norma dell'art. 238 cod. proc. pen. alcuni verbali di dichiarazioni rese nell'ambito di separato dibattimento da soggetti imputati di reato connesso. Successivamente, entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, il difensore dell'imputato, che non aveva partecipato al separato dibattimento, dichiarava di non acconsentire alla utilizzazione di alcuni di detti verbali, a norma del novellato art. 238, comma 4, cod. proc. pen. All'udienza del 24 settembre 1997 il Tribunale, rilevato che non era stato prestato consenso alla utilizzazione di alcune dichiarazioni rese da un soggetto esaminato nel separato procedimento a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., ritenute influenti ai fini del decidere, sollevava con ordinanza in pari data (r.o. n. 787/1997) questione di costituzionalita' dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 3 della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 112, 3, 101, comma secondo, e 111 Cost., "nella parte in cui limita l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione ovvero, in subordine, nella parte in cui non prevede che nei procedimenti nei quali i verbali siano stati acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, sia applicabile il regime transitorio di cui all'art. 6 legge n. 267 cit. e comunque, in generale, nella parte in cui non prevede l'utilizzabilita' attenuata di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 267 cit.". Osserva il Tribunale che l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. si pone, innanzi tutto, in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, perche', facendo dipendere dalla partecipazione del difensore nel separato procedimento l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., rende inefficace l'esercizio dell'azione penale (che su tali fonti si sia legittimamente fondata) nella fase del giudizio, tanto piu' quando, come nel caso in esame, al momento di entrata in vigore della nuova disciplina fosse gia' avvenuto il rinvio giudizio e, quindi, non fosse piu' attivabile l'incidente probatorio. La norma censurata, inoltre, violerebbe sotto vari profili il principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. In primo luogo, la radicale inutilizzabilita' stabilita in favore dell'imputato il cui difensore non abbia partecipato all'assunzione delle pregresse dichiarazioni viola il fondamentale principio di non dispersione dei mezzi di prova, che informa il sistema processuale penale, preordinato all'accertamento della verita'; e cio' a differenza del regime previsto per altre dichiarazioni (quelle testimoniali o quelle divenute irripetibili), delle quali e' invece consentito il recupero in sede dibattimentale. E' inoltre irragionevole far dipendere il regime di utilizzazione non dal meccanismo di acquisizione delle dichiarazioni, ma da contingenti valutazioni opportunistiche circa il loro contenuto, rimesse al consenso dell'imputato. La norma violerebbe ancora il canone della ragionevolezza in quanto postula un contraddittorio che non poteva essere realizzato nel procedimento a quo: non solo perche' in tale sede non si procedeva a carico dell'imputato, divenuto tale solo successivamente, ma anche perche' l'istituto dell'estensione del contraddittorio e' realizzabile solo nell'incidente probatorio e non nel dibattimento. Irragionevolmente, poi, il legislatore impone una serie indeterminata di ripetizioni delle dichiarazioni nei vari processi, a scapito non solo dell'economia processuale, ma anche della chiarezza e della verita' (in considerazione del progressivo affievolirsi della memoria), mentre rende utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a carico di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen. Ancora, la norma in questione appare irragionevole perche', ove il dichiarante nel precedente dibattimento abbia avuto la veste di testimone, e solo successivamente sia divenuto, per indizi sopraggiunti, imputato di reato connesso, il pubblico ministero poteva confidare nella utilizzabilita' delle dichiarazioni, senza poi essere piu' in grado di richiedere l'incidente probatorio. Inoltre, l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. irragionevolmente discrimina tra soggetti che hanno, da un lato, la qualita' di imputato di reato connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., e, dall'altro, di imputato nello stesso procedimento qualora quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un separato procedimento. Mentre, poi, per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267 del 1997 introduce una disciplina transitoria che consente una utilizzazione attenuata, correlata alla sussistenza di altri elementi di conferma, in caso di nuovo rifiuto di rispondere del soggetto chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen., nulla di simile e' previsto per le analoghe dichiarazioni acquisite (prima dell'entrata in vigore della legge) da altro procedimento a norma dell'art. 238 cod. proc. pen., le quali, in mancanza di consenso dell'imputato, restano radicalmente inutilizzabili. Infine, il giudice a quo ravvisa il contrasto tra la norma denunciata e il combinato disposto degli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., perche' fa dipendere l'esercizio della giurisdizione non dal convincimento del giudice, espresso sulla base del materiale probatorio raccolto, ma da elementi spuri, quali il consenso immotivato dell'imputato, e cioe' del soggetto la cui condotta forma oggetto dell'accertamento penale, tanto piu' quando, come nella specie, ad esso sia consentita la selezione del materiale utilizzabile. 6.1. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata infondata. Osserva l'Avvocatura nell'atto di intervento, relativo anche all'ordinanza iscritta al n. 776 del r.o. del 1997, che, quanto alle censure che si dirigono contro l'art. 238-bis cod. proc. pen., la condizionata utilizzabilita' dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia utilizzabilita' delle dichiarazioni di fonte testimoniale, trova giustificazione nella minore attendibilita' di tali soggetti. Ne' puo' ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 112 Cost., poiche' l'esercizio dell'azione penale non puo' che avvenire nei limiti consentiti dalla legge. Non viola, poi, il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, la scelta non irragionevole del legislatore di far dipendere la utilizzabilita' di dichiarazioni ad efficacia probatoria "incompleta" dal consenso dell'imputato, e cioe' del soggetto contro il quale le medesime potrebbero gravare. L'interveniente osserva inoltre che nessuna censura merita la disciplina transitoria, per sua natura rimessa alla discrezionalita' sovrana del legislatore, che del resto equilibratamente consente il ricorso all'incidente probatorio pur dopo l'esercizio dell'azione penale. 7. - Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale di San Remo, dopo che erano stati acquisiti i verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari da due persone che, esaminate in dibattimento ex art. 210 cod. proc. pen., si erano avvalse della facolta' di non rispondere, essendo successivamente intervenuta la legge 7 agosto 1997, n. 267, veniva disposto il nuovo esame di tali soggetti e di una terza persona, imputata in procedimento connesso. Tutti si avvalevano della facolta' di non rispondere. Preso atto del difetto di consenso da parte della difesa alla lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da tali soggetti, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero, sollevava, con ordinanza emessa alla predetta udienza (r.o. n. 861/1997), questione di costituzionalita' degli artt. 513 e 514 cod. proc. pen., e 6, comma 2, della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost. Osserva il Tribunale che il nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen. introduce una irragionevole differenziazione di disciplina tra le dichiarazioni sul fatto di altri precedentemente rese dall'imputato nello stesso procedimento e quelle della persona esaminata ex art. 210 cod. proc. pen., "in quanto solo per il primo si e' ritenuta in concreto sussistente l'ipotesi della sopravvenuta irripetibilita' dell'atto in caso di non presenza in dibattimento o di esercizio della facolta' di non rispondere, ritenute quindi situazioni di pari rilevanza, considerando invece in modo diverso e con differente trattamento sul piano probatorio delle relative dichiarazioni, le identiche fattispecie se rilevate nei confronti delle persone ex art. 210 cod. proc. pen.". Il giudice a quo rileva al riguardo che proprio in considerazione di un diverso ingiustificabile regime tra i commi 1 e 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 254 del 1992, la disciplina del comma 2. Un ulteriore profilo di incostituzionalita', con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene desunto "dalla circostanza che l'ingresso del materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice si fa discendere dalla volonta' delle parti, violandosi cosi' anche i principi informatori del codice di rito come la parita' tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti e del PM ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato". Tale intrinseca illogicita' della scelta del legislatore determinerebbe anche una violazione degli artt. 111 e 112 Cost., perche' l'evidente sperequazione tra le parti processuali "porta ad incidere sulla possibilita' del giudice di conoscere i fatti del processo con impedimento di una valutazione complessiva del materiale probatorio". I medesimi aspetti di incostituzionalita', osserva da ultimo il Tribunale, riguardano anche il regime transitorio di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 267 del 1997, rilevante nel caso di specie con riferimento specifico alla posizione dei due soggetti le cui dichiarazioni predibattimentali, stante la loro dichiarata volonta' di non rispondere all'esame dibattimentale, erano state gia' acquisite prima della entrata in vigore della predetta legge. 7.1. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, e riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997. 8. - Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale militare di Torino il pubblico ministero chiedeva l'esame di un imputato di reato connesso, il quale tuttavia non si presentava e anzi, tramite missiva inoltrata a mezzo del difensore, dichiarava di avvalersi della facolta' di non rispondere. Il Tribunale, rilevato che, stante il mancato consenso della difesa dell'imputato nel presente procedimento, non era possibile acquisire il verbale delle dichiarazioni rese dal soggetto indicato in sede di indagini preliminari, e che tali dichiarazioni erano indispensabili ai fini del decidere, con ordinanza in data 13 novembre 1997 (r.o. n. 898/1997) sollevava questione di costituzionalita': 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, "nella parte in cui prevedono che l'imputato in un procedimento connesso, che abbia reso al pubblico ministero dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di determinati soggetti, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facolta' di non rispondere"; 2) dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 Cost., "nella parte in cui subordina esclusivamente all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si siano avvalse della facolta' di non rispondere o, nel caso di accoglimento della eccezione sub 1), si siano rifiutate di rispondere". Osserva il Tribunale come la giurisprudenza costituzionale abbia in varie pronunce evidenziato che il rispetto del principio dell'oralita' debba essere contemperato con la esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede. In particolare, con la sentenza n. 179 del 1994, la Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui il prossimo congiunto dell'imputato, dopo avere reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, si avvalga della facolta' di non rispondere solo in sede di testimonianza dibattimentale, le precedenti dichiarazioni, ritualmente acquisite, non possono subire una successiva invalidazione per il tardivo esercizio da parte del testimone della facolta' di astensione, sicche' esse possono essere utilizzate, quali atti irripetibili, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. Anche nel caso delle persone esaminate ex art. 210 cod. proc. pen. si e' in presenza di soggetti che nella fase delle indagini preliminari non si sono avvalse della facolta' di non rispondere; con la conseguenza che la loro decisione di non rispondere in sede di esame dibattimentale rende l'atto oggettivamente e imprevedibilmente irripetibile. Ne consegue, secondo il giudice a quo, che la disciplina introdotta dal novellato art. 513 cod. proc. pen. e' doppiamente censurabile: non solo perche' differenzia ingiustificatamente la posizione di chi non si presenti all'esame dibattimentale rispetto a quella di chi, comparendo, si avvalga della facolta' di non rispondere (in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, le precedenti dichiarazioni possono essere utilizzate), ma, piu' in generale, perche' irragionevolmente sacrifica il potere del giudice del dibattimento di pervenire alla piena conoscenza dei fatti oggetto del processo affinche' possa essere emessa una giusta decisione, e, ad un tempo, i principi di uguaglianza, legalita', esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e indefettibilita' della giurisdizione, in violazione degli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione. La salvaguardia del contraddittorio dibattimentale, costituente un principio cardine della riforma del 1988, puo' essere realizzata, osserva il Tribunale, solo se il soggetto che e' sottoposto all'esame incrociato, e che abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, sia gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono rivolte; fermo restando che una eventuale declaratoria di incostituzionalita' non equivarrebbe di per se' a parificare tale soggetto al testimone (in particolare quanto all'obbligo di dire la verita'), essendo una simile scelta rimessa al legislatore, che sarebbe libero di stabilire se sanzionare, e in quali forme, la violazione del dovere di rispondere all'esame. In presenza dell'attuale disciplina, invece, il soggetto esaminato resterebbe arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame. Il Tribunale ritiene inoltre che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui rimette all'accordo delle parti la utilizzabilita' delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dal soggetto che in sede di esame dibattimentale ex art. 210 cod. proc. pen. abbia deciso di non rispondere, determini, per altro verso, un irragionevole ostacolo all'esercizio della giurisdizione penale. Un simile potere immotivato, discrezionale e incontrollabile delle parti di disporre della prova, contrastante con reiterate affermazioni di principio della giurisprudenza costituzionale (in particolare viene richiamata la sentenza n. 111 del 1993), inciderebbe sul principio di soggezione del giudice soltanto alla legge: la disponibilita' della prova rende infatti disponibile, indirettamente, la stessa res judicanda, che viene cosi' a sfuggire all'esercizio della giurisdizione, in violazione dell'art. 101, comma secondo, Cost. Il giudice a quo prospetta anche la violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., che implica la punibilita' dei colpevoli di reati: infatti, condizionandosi l'utilizzo da parte del giudice di elementi di prova irripetibili al consenso dell'imputato, si consente che quest'ultimo, mediante una scelta totalmente discrezionale, impedisca l'accertamento del fatto e percio' delle sue eventuali responsabilita'. 8.1. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, e riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997. 9. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di diversi imputati, il Tribunale di Savona alla udienza del 27 giugno 1996 disponeva, su richiesta del pubblico ministero, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da un ex coimputato, la cui posizione era gia' stata definita ex art. 444 cod. proc. pen., il quale, comparso in dibattimento per essere esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., si era avvalso della facolta' di non rispondere. Entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, alla udienza del 20 ottobre 1997 il pubblico ministero chiedeva, a norma dell'art. 6, comma 2, della predetta legge, che venisse disposta nuova citazione di tale soggetto, nonche' di altro imputato di reato connesso, nei cui confronti, al pari del primo, era precedentemente intervenuta sentenza di patteggiamento. Entrambi i soggetti si avvalevano della facolta' di non rispondere e, non avendo i difensori degli imputati acconsentito alla lettura delle relative dichiarazioni predibattimentali, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero, sollevava, con ordinanza in data 3 novembre 1997 (r.o. n. 908/1997), questione di costituzionalita', in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 112 Cost., dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997, nonche' dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Nel merito della questione relativa alla disciplina transitoria, rilevante in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso e gia' acquisite prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, il Tribunale denuncia, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 25, 101 e 112 della Costituzione in quanto la norma impugnata "attribuisce rilevanza al consenso espresso dalla difesa ai fini della valutazione della prova, consistente in dichiarazioni rese da coimputati e da imputati o indagati in procedimento connesso o probatoriamente collegato di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. previgente". Al riguardo il rimettente osserva che "il principio di eguaglianza e il principio di legalita' in materia penale, da cui discende l'indisponibilita' pubblica e privata della pretesa punitiva dello Stato, il principio di obbligatorieta' dell'azione penale e la regola dell'obbligo di motivazione delle sentenze (con il corollario della necessaria coerenza intrinseca tra premesse e conclusioni) conducono a ritenere incompatibile con l'ordinamento costituzionale una interferenza tra volonta' delle parti del processo e valutazione della prova, che potrebbe costringere il giudice a pervenire ad una pronuncia irragionevolmente discriminatrice e contraddittoria, che si fondi non sulla valutazione razionale degli elementi legittimamente acquisiti, ma anche sulla volonta' insindacabile delle parti processuali". In particolare, risulterebbe evidente la lesione del principio di eguaglianza in quanto, in conseguenza di differenti condotte processuali della difesa (consenso prestato o meno dai vari difensori prima della entrata in vigore della legge), il giudice, utilizzando nei confronti di ciascun imputato un materiale probatorio diverso, potrebbe pervenire alla condanna dell'uno e alla assoluzione dell'altro, pur in presenza di una identica posizione processuale. In secondo luogo il Tribunale, con riferimento agli artt. 3, 101, comma secondo, 111, comma primo, Cost., ravvisa la "intrinseca irrazionalita' dell'art. 6 comma 5 legge n. 267/1997 nella parte in cui vieta di valutare le dichiarazioni acquisite ai sensi del testo previgente dell'art. 513 c.p.p.": infatti la norma transitoria, "mentre consente l'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate dall'art. 513 se la loro intrinseca attendibilita' e' riscontrata anche soltanto da altri elementi di natura logica, vieta al giudice di utilizzare come riscontro dichiarazioni della stessa natura provenienti da persone diverse delle quali abbia riconosciuto l'attendibilita' e l'autonomia rispetto a quella da riscontrare, cosi' imponendogli di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della medesima decisione". In terzo luogo il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento "tra chi e' raggiunto da piu' chiamate in correita' convergenti, acquisite ex art. 513 e chi lo e' soltanto, o anche, da dichiarazioni acquisite ex art. 503 c.p.p. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere soltanto a singole domande, o, ancora, da dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p.". In ordine alla questione relativa all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., rilevante in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso citato a comparire per rendere esame dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, il Tribunale deduce, innanzi tutto, la violazione dell'art. 3 Cost., "nella parte in cui prevede un diverso regime di lettura e conseguente utilizzabilita' delle dichiarazioni del coimputato a seconda che questi sia giudicato contestualmente o separatamente". Si osserva al riguardo che la coesistenza di due regimi di utilizzabilita', a seconda che si tratti di imputato giudicato contestualmente (art. 513, comma 1) o separatamente (art. 513, comma 2) evidenzia una irragionevole disparita' di trattamento, analoga a quella che aveva dato luogo alla declaratoria di incostituzionalita' pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992. Inoltre, il giudice a quo ravvisa la violazione degli artt. 3 e 112 Cost., "nella parte in cui (l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. novellato) non consente la lettura di dichiarazioni rese al P.M., alla P.G. delegata o al G.I.P. nella fase delle indagini ovvero al G.U.P. senza le forme degli artt. 498 e 499 c.p.p. da persone indagate o imputate in procedimento connesso o probatoriamente collegato che si siano avvalse della facolta' di non rispondere nel caso che le dichiarazioni siano state assunte prima dell'entrata in vigore della novella". Rileva il Tribunale che tale assetto normativo si risolve in una pura e semplice sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto, senza che fosse possibile, prima della entrata in vigore della novella, rimediare a tale conseguenza con il ricorso all'incidente probatorio: cio' non solo determina una irragionevole disparita' di trattamento tra imputati, a seconda che il dichiarante si sia o meno avvalso della facolta' di non rispondere, ma anche un impedimento alla utilizzazione di prove raccolte dal pubblico ministero, non piu' in grado di chiederne l'assunzione con modalita' tali da impedirne la dispersione. Ancora, sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione "nella parte in cui la norma subordina l'acquisizione delle dichiarazioni al consenso di tutte le parti". Ed infatti, attribuire ad una qualsiasi delle parti, sia pubbliche che private, compresa la parte civile, la facolta' di paralizzare l'acquisizione della prova nel processo, anche favorevole a questo o a quello imputato, mentre conduce a conseguenze inammissibili con gli stessi principi del processo accusatorio, dove la iniziativa della parte e' mezzo per ampliare, e non per restringere, la conoscenza del giudice, determina conseguenze lesive degli stessi interessi difensivi, che potrebbero essere sacrificati dalle peculiari strategie difensive di ciascuna parte. 9.1. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. 10. - Nel corso di un procedimento penale a carico di diversi imputati dei delitti di falsita' ideologica e abuso di ufficio, il Tribunale di Trani disponeva ex art. 210 cod. proc. pen. la citazione per l'udienza del 16 ottobre 1997 di un ex coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen. All'udienza indicata, successiva all'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, tale soggetto si avvaleva della facolta' di non rispondere e il pubblico ministero chiedeva che fossero acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio. All'acquisizione si opponevano i difensori degli imputati in base a quanto disposto dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, di immediata applicabilita' nel processo in corso. Il pubblico ministero eccepiva l'illegittimita' costituzionale della suddetta norma per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost. Il Tribunale, valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' prospettata e ritenuto di dover estendere d'ufficio, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, la censura, formulata dal pubblico ministero in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., agli artt. 238 cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del 1997, con ordinanza del 16 ottobre 1997 (r.o. n. 913 del 1997) rimetteva il giudizio dinanzi alla Corte. A giudizio del Tribunale rimettente l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge n. 267 del 1997, viola in primo luogo l'art. 3 Cost., in quanto determina una irragionevole disparita' di trattamento fra situazioni processuali equipollenti: mentre, infatti, nel caso in cui il testimone rifiuti di rispondere e' possibile ai sensi dell'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. procedere alle contestazioni e cosi' "recuperare" le dichiarazioni precedentemente rese, quando a deporre sia un imputato di reato connesso il "recupero" delle sue dichiarazioni puo' avvenire solo su accordo delle parti. Al riguardo il rimettente osserva che a venire in discussione e', sotto questo profilo, direttamente l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., che attribuisce la facolta' di non rispondere all'indagato o imputato in un procedimento connesso anche con riferimento a fatti riguardanti la responsabilita' di terzi, ipotesi nella quale il dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. e' in una situazione equiparabile a quella del testimone. Di qui la censura mossa, in riferimento all'art. 3 Cost., anche all'art. 210 cod. proc. pen. per i riflessi sull'attuale disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. Un ulteriore profilo di disparita' di trattamento viene ravvisato dal giudice a quo in relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997. Infatti la norma impugnata, pur introducendo ai commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui il dichiarante sia gia' stato esaminato prima dell'entrata in vigore della legge, nulla dispone in ordine alla situazione del tutto equipollente in cui, come nella specie, il dichiarante, esaminato in dibattimento dopo l'entrata in vigore della legge, si avvalga della facolta' di non rispondere e tuttavia il pubblico ministero non abbia avuto alcuna possibilita', ai sensi del comma 1, di ricorrere all'incidente probatorio, essendo gia' esaurite le fasi in cui tale mezzo e' consentito. L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. violerebbe inoltre il principio del buon andamento della pubblica amministrazione "in quanto determina un rilevante spreco di attivita' amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, allorche' tale attivita' venga vanificata in conseguenza della impossibilita' non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova", nonche' l'art. 112 della Costituzione in quanto la norma impugnata e' di ostacolo al valido esercizio dell'azione penale promossa. 10.1. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, richiamandosi integralmente all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai numeri 776 e 787 del r.o. del 1997, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto 1. - Preliminarmente la Corte deve prendere in esame le questioni della ammissibilita' della costituzione in giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino (r.o. n. 915 del 1997) e della provincia di Bologna, qualificatasi come persona offesa nel procedimento avanti al tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776 del 1997). 1.1. - Come questa Corte ha piu' volte avuto occasione di affermare (sentenze numeri 1 e 375 del 1996 e ordinanza n. 327 del 1995), la costituzione del pubblico ministero nel giudizio incidentale di costituzionalita' deve ritenersi inammissibile: infatti, nonostante al pubblico ministero debba riconoscersi la qualita' di parte nel processo a quo, da un lato la peculiarita' della sua posizione ordinamentale e processuale, dall'altro l'attuale disciplina (articoli 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articoli 3 e 17 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), che tiene distinti il "pubblico ministero" e le "parti", inducono ad escludere la costituzione in giudizio di tale soggetto. La peculiarita' del ruolo del pubblico ministero fa poi ritenere non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle parti del procedimento a quo, non prevedendone la legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle leggi. Appare pertanto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il pubblico ministero tra i soggetti che possono costituirsi, prospettata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nelle deduzioni scritte presentate sotto forma di atto di costituzione, nonche' nell'illustrazione delle ragioni che e' stato ammesso a rendere nell'udienza pubblica. 1.2. - E' del pari inammissibile la costituzione della persona offesa provincia di Bologna, che non era parte nel procedimento a quo. 2. - Le numerose questioni di legittimita' costituzionale sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., nonche' gli articoli 238, commi 2-bis e 4, e 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - questi ultimi nelle parti modificate, rispettivamente, dagli articoli 3 e 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove) - e l'art. 6, commi 2 e 5, della predetta legge, contenente norme transitorie circa la nuova disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. In estrema sintesi, tutte le questioni attengono alle regole di acquisizione probatoria di dichiarazioni sul fatto altrui rese in precedenza da imputati, sia nel medesimo procedimento, sia in procedimento separato, non comparsi in dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all'esame o si avvalgano della facolta' di non rispondere. Le questioni si riferiscono dunque, nell'ambito dell'articolato e complesso sistema normativo che disciplina la formazione della prova in dibattimento, ad una peculiare categoria di dichiarazioni, caratterizzate dall'essere rese da imputati e dall'avere per oggetto fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati. In particolare, le questioni investono: con riguardo all'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., la regola che subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame; con riguardo all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la regola che condiziona all'accordo delle parti la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in procedimento separato che in dibattimento si avvale della facolta' di non rispondere; con riguardo alle disposizioni transitorie dettate dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., la diversita' di disciplina circa l'utilizzazione delle dichiarazioni nei giudizi in corso, a seconda che, al momento di entrata in vigore della legge, non fosse ancora ovvero fosse gia' stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza; con riguardo all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., la disciplina che prevede la utilizzazione delle dichiarazioni rese in altro dibattimento soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato all'assunzione della prova nel procedimento separato, ovvero soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; infine, con riguardo all'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., non modificato dalla legge n. 267 del 1997, la facolta' di non rispondere riconosciuta all'imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato. Poiche' le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, comunque coinvolgenti complessivamente gli articoli del codice di procedura penale sostituiti o modificati dalla legge n. 267 del 1997 e le relative norme transitorie, nonche' l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., ad essi strettamente collegato, e' opportuno disporre la riunione dei relativi giudizi. 2.1. - L'esame delle molteplici questioni prospettate dai giudici rimettenti presuppone l'individuazione preliminare dei valori costituzionali coinvolti dal complesso sistema normativo sottoposto al giudizio della Corte. Viene innanzitutto in gioco l'inviolabilita' del diritto di difesa dell'imputato, nella sua dimensione di diritto fondamentale della persona, garantito dall'art. 24 della Costituzione, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, sia all'imputato che ha reso dichiarazioni sul fatto altrui, sia all'imputato nei cui confronti tali dichiarazioni sono rivolte. Quanto al primo, l'intangibilita' del diritto di difesa, sotto forma del rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta nella garanzia dell'esclusione, anche quando l'imputato abbia reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, dell'obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere responsabilita' proprie. Quanto al secondo, e' manifestazione irrinunciabile del diritto di difesa che all'imputato sia assicurata la possibilita', salvo che egli stesso vi abbia rinunciato, di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni che lo riguardano, in conformita' al metodo di formazione dialettica della prova davanti al giudice chiamato a decidere. Sul piano costituzionale, viene inoltre in gioco la funzione del processo penale, che e' strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilita'. Tale funzione non puo' essere utilizzata per attenuare la tutela - piena e incoercibile - del diritto di difesa, coessenziale allo stesso processo. Sono invece censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo. 3. - La maggior parte delle ordinanze sollevano problemi di costituzionalita' dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. riguardante il rifiuto di rispondere in dibattimento della persona imputata in separato procedimento connesso o collegato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni sul fatto altrui. Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997), il tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997), il tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), il tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997) e il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. (imputati del medesimo reato, di reati connessi ovvero di reati probatoriamente collegati nei confronti dei quali si procede o si e' proceduto separatamente), che si avvalgano in dibattimento della facolta' di non rispondere. Il tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) formalmente impugna, unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che detta i criteri cui e' subordinata la lettura delle suddette dichiarazioni, anche l'art. 514 cod. proc. pen., che, al contrario, quale norma di chiusura, disciplina le letture vietate. Il tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997) e il tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997) impugnano inoltre il regime processuale delle letture dettato dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al comma 4 dell'art. 210, cod. proc. pen., che attribuisce la facolta' di non rispondere ai soggetti indicati nel comma 1 del medesimo articolo. 3.1. - A parere dei rimettenti l'art. 513, comma 2, violerebbe gli articoli 3 e 24 della Costituzione: a) perche' l'ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice viene fatto dipendere dalla volonta' delle parti (r.o. n. 776/1997 con esclusivo riferimento alla intrinseca irragionevolezza): in particolare, attribuendo ad una qualsiasi di essa, compresa la parte civile, la facolta' di paralizzare l'acquisizione della prova, anche se favorevole ad un imputato (r.o. n. 908/1997), violando la parita' tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti private e del pubblico ministero ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, ed impedendo al giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato (r.o. n. 861/1997); b) in quanto tale disposizione determina una irragionevole disparita' di trattamento tra la disciplina della utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere e quella delle dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso, "giacche' mentre nel caso in cui il testimone si rifiuti di rispondere possono, ai sensi del comma 2-bis dell'art 500 cod. proc. pen., recuperarsi le sue dichiarazioni, viceversa nel caso in cui il dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. (che sostanzialmente altri non e' che un testimone seppure fornito di particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue dichiarazioni non puo' avvenire che con l'accordo delle parti" (r.o. n. 913/1997); c) perche', in riferimento anche agli articoli 2, 25, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, la norma impugnata - comportando la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia oggettivamente irripetibile in tale sede, per via della decisione di non rispondere a dibattimento di persone che avevano precedentemente scelto di non avvalersi di tale facolta' rendendo dichiarazioni indizianti nei confronti di altri - pone il giudice nell'impossibilita' di emettere una giusta decisione e viola ad un tempo i principi di uguaglianza, legalita', esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo, indefettibilita' della giurisdizione ed essenzialmente lo stesso diritto al contraddittorio ("il conflitto reale non e' tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti" - r.o. n. 898/1997). 3.2. - Facendo riferimento agli stessi parametri sopra indicati, richiamati per lo piu' congiuntamente, alcune ordinanze denunciano inoltre la violazione: a) del principio di indefettibilita' della giurisdizione, del libero convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto il diritto riconosciuto all'imputato di opporsi ad libitum all'utilizzazione di prove a suo carico gli consentirebbe di disporre del processo e impedirebbe al giudice di conoscere i fatti del processo oggetto del giudizio, nonche' di valutare complessivamente il materiale probatorio (r.o. n. 81/1998, r.o. n. 776/1997, r.o. n. 861/1997, in riferimento agli articoli 111 e 112 della Costituzione e r.o. n. 898/1997, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.); b) del principio di non dispersione della prova, enucleato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 254 e 255 del 1992, e tendente a contemperare il rispetto del principio guida dell'oralita' con l'esigenza di evitare la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, cosi' che non sia sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che consiste nella ricerca della verita' e in una decisione giusta, nonche', sotto altro profilo, del diritto di difesa della parte civile la quale, non potendo chiedere ne' partecipare all'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, potrebbe vedere irrimediabilmente compromesso il suo interesse alla acquisizione della prova a carico dell'imputato, e tuttavia potrebbe anche, per il suo singolare interesse, opporsi alla acquisizione di dichiarazione che scagionino l'imputato (r.o. n. 81/1998, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost.); c) del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, in quanto la disciplina impugnata produrrebbe l'effetto di paralizzare ex post l'iniziativa penale, cosi' di fatto violando il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale che comporta che l'organo della pubblica accusa sia messo nelle condizioni di esercitare validamente l'azione promossa (r.o. n. 913/1997, in riferimento all'art. 112 Cost.). Per il tribunale militare di Torino e per il tribunale di Trani sarebbero inoltre violati l'art. 25, secondo comma, Cost., perche' i principi in esso affermati implicano la punibilita' dei colpevoli di reati (r.o. n. 898/1997), e l'art. 97 Cost., in quanto la norma impugnata "determina un rilevante spreco di attivita' amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, (...) vanificata in conseguenza della impossibilita' non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova" (r.o. n. 913/1997). 3.3. - Il tribunale di Savona e il tribunale di San Remo censurano il medesimo art. 513, comma 2, cod. proc. pen. per la irragionevole diversita' dei regimi di utilizzabilita' dettati nel caso in cui l'imputato - dello stesso reato, di reato connesso o di reato probatoriamente collegato - sia giudicato contestualmente (art. 513, comma 1, cod. proc. pen.) o separatamente (art. 513, comma 2, cod. proc. pen.) (r.o. n. 861/1997 e n. 908/1997). 4. - Le censure mosse all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. sono sostanzialmente riconducibili a quattro profili, sovente prospettati come concorrenti o interdipendenti. In primo luogo, viene eccepita, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., l'illegittimita' costituzionale della norma in esame per l'irragionevolezza di una disciplina che subordina alla volonta' delle parti l'acquisizione del materiale probatorio suscettibile di essere valutato dal giudice ai fini della decisione, attribuendo ad una qualsiasi delle parti, ivi compresa la parte civile, la facolta' di paralizzare l'acquisizione della prova. Verrebbe cioe' introdotto un inammissibile principio dispositivo in materia di prova, e si consentirebbe allo stesso imputato di disporre del processo, attribuendogli ad libitum il diritto di opporsi all'utilizzazione di prove a suo carico e impedendo correlativamente al giudice di conoscere i fatti di causa e di valutare complessivamente il materiale probatorio. Consequenziali a questo profilo sarebbero la violazione del principio della parita' tra accusa e difesa e del diritto delle parti di ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova. La violazione del principio di ragionevolezza viene eccepita anche sotto il diverso profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra la disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone, che poi rifiuta o omette in tutto o in parte di rispondere durante l'esame in dibattimento, e quella riservata alle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in un procedimento connesso, che poi si avvale in dibattimento della facolta' di non rispondere: nel primo caso, infatti, le dichiarazioni del testimone possono essere "recuperate" mediante il meccanismo delle contestazioni, operante ex art. 500, comma 2-bis cod. proc. pen. anche nel caso di rifiuto parziale o totale di rispondere, mentre nel caso in cui l'imputato in procedimento connesso, che sostanzialmente non sarebbe altro che un testimone, seppure fornito di particolari garanzie, si avvale in dibattimento della facolta' di non rispondere, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere recuperate solo se vi e' l'accordo delle parti. Un ulteriore profilo pone l'accento sulla violazione del diritto al contraddittorio, in riferimento all'art. 24 Cost.: a seguito della disciplina impugnata, "il conflitto reale" non si porrebbe tra diritto di difesa ed esercizio della giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono rispettivamente titolari l'imputato in procedimento connesso "dichiarante contra alios" che si avvale della facolta' di non rispondere, e l'imputato destinatario delle dichiarazioni, che perderebbe il diritto al contraddittorio. Infine, un quarto gruppo di censure chiama in causa anche la violazione degli articoli 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 Cost.: la norma impugnata, in quanto comporta la perdita, ai fini della decisione, di elementi di prova divenuti oggettivamente irripetibili in dibattimento a causa della decisione di non rispondere di persone che in precedenza non si erano avvalse di tale facolta' ed avevano reso dichiarazioni a carico di altri, porrebbe il giudice nell'impossibilita' di emettere una giusta decisione e inciderebbe sul libero convincimento del giudice e sulla sua soggezione solo alla legge, sulla funzione conoscitiva del processo, sull'indefettibilita' della giurisdizione, sull'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. 4.1 - Le questioni sono fondate, nei limiti di seguito precisati, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. prevede i casi in cui e' possibile procedere alla lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. (imputati in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. e imputati di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nei cui confronti si procede o si e' proceduto separatamente). Si tratta di persone che, proprio in quanto esaminate in un procedimento diverso da quello a loro carico, sono necessariamente sentite su fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati. In base all'originaria disciplina del codice, ove il dichiarante, presente, si fosse avvalso della facolta' di non rispondere, riconosciutagli dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale non era possibile disporre la lettura delle precedenti dichiarazioni, espressamente ammessa solo nel caso in cui lo stesso non fosse presente. Alla stregua di tale interpretazione, si ritenne che la disciplina differisse da quella stabilita nell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in caso di rifiuto dell'imputato nel medesimo procedimento di sottoporsi all'esame: tale norma prevedeva infatti che, a richiesta di parte, poteva esser disposta la lettura-acquisizione delle precedenti dichiarazioni sia nei casi di contumacia o assenza, sia in quello di rifiuto dell'imputato, presente, di sottoporsi all'esame. La ritenuta disparita' di trattamento tra il secondo e il primo comma dell'art. 513 cod. proc. pen. venne giudicata da questa Corte (v. sentenza n. 254 del 1992) "del tutto sfornita di ragionevole giustificazione": da un lato la Corte ha rilevato che, essendo riconosciuta anche all'imputato in procedimento connesso la facolta' di non rispondere, e di sottrarsi quindi, in tutto o in parte, all'esame, si versava in una situazione di impossibilita' sopravvenuta di ripetizione dell'atto del tutto analoga alla indisponibilita' dell'imputato di sottoporsi all'esame, che a norma del primo comma determinava la lettura delle precedenti dichiarazioni; dall'altro, che la palese irragionevolezza della norma impugnata si manifestava con particolare evidenza ove si considerasse che la diversita' di disciplina in ordine alla possibilita' di lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, a seconda che si procedesse in un unico processo cumulativo ovvero separatamente, dipendeva da "scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente processuale ..., se non da eventi del tutto casuali"; con la conseguenza che "la circostanza che al simultaneus processus non si addivenga per qualsiasi causa non puo' ragionevolmente mutare il regime di leggibilita' in dibattimento (e quindi di utilizzabilita' ai fini della decisione) delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti". L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. e' stato pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., che si erano avvalse della facolta' di non rispondere. La disciplina risultante da tale intervento additivo e' stata radicalmente modificata dalla legge n. 267 del 1997. Dalla nuova formulazione dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. emerge in primo luogo che e' stata reintrodotta, ai fini della disciplina della lettura, la distinzione tra impossibilita' di ottenere la presenza del dichiarante (ovvero di procedere all'esame a domicilio o alla rogatoria internazionale o all'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio) e esercizio da parte del dichiarante presente della facolta' di non rispondere. Ove ricorra la prima situazione, il giudice, a richiesta di parte, dispone a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza qualora la impossibilita' di ripetizione dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Ove il dichiarante, presente, si avvalga della facolta' di non rispondere, la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni puo' invece essere disposta soltanto con l'accordo delle parti. Si e' quindi ritornati, sia pure con alcune variazioni, ad una disciplina analoga a quella vigente prima della sentenza n. 254 del 1992: in caso di esercizio della facolta' di non rispondere, la lettura non e' preclusa in modo assoluto, ma risulta condizionata all'accordo delle parti; in caso di impossibilita' di ottenere la presenza del dichiarante, la lettura non e' ammessa sempre, ma solo nelle ipotesi in cui la impossibilita' di ripetizione dell'atto dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. 4.2. - La scelta del legislatore del 1997 e' venuta incontro all'indiscutibile esigenza di precludere, in mancanza del consenso dei soggetti interessati, l'acquisizione meramente "cartolare" delle dichiarazioni precedentemente rese sul fatto altrui dall'imputato di reato connesso o collegato che in dibattimento rifiuti di rispondere: il metodo di acquisizione di queste dichiarazioni, raccolte in un contesto in cui non e' assicurata la garanzia del contraddittorio, impediva infatti all'imputato a cui erano rivolte di esercitare in dibattimento il fondamentale diritto di confrontarsi con la fonte di accusa. Lo stesso legislatore del 1997 ha poi allargato le ipotesi in cui e' possibile disporre con incidente probatorio l'esame su fatti concernenti la responsabilita' di altri sia della persona sottoposta alle indagini nel medesimo procedimento, sia delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. (art. 392, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.), ed ha esteso all'udienza preliminare la possibilita' di esaminarle con le forme dell'esame diretto e del controesame (art. 421, comma 2, cod. proc. pen.), ampliando, mediante strumenti attivabili anche per iniziativa della difesa dell'imputato, gli spazi del contraddittorio (sia pure anticipato) su atti destinati ad essere utilizzati in dibattimento. Cio' che invece nella legge n. 267 del 1997 delinea un sistema privo di ragionevole giustificazione e' che la utilizzabilita' delle precedenti dichiarazioni venga fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri, dopo che il medesimo imputato, pur avendo la facolta' di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere dichiarazioni erga alios. Va infatti considerato che, da un lato, l'ordinamento consente di assumere nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato su fatti concernenti la responsabilita' di altri; dall'altro lato, la norma impugnata subordina la possibilita' di fare rientrare le precedenti dichiarazioni tra il materiale suscettibile di valutazione probatoria alla scelta del dichiarante, assolutamente discrezionale e potestativa, di non avvalersi della facolta' di non rispondere. Specularmente, la scelta del dichiarante di rifiutare in dibattimento di sottoporsi al contraddittorio con il destinatario delle sue precedenti dichiarazioni viene a combinarsi con la prevedibile mancanza dell'accordo di tutte le parti - portatrici di contrastanti interessi processuali, - alla lettura. L'irragionevolezza e l'incoerenza di tale meccanismo sono di immediata evidenza: l'esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio di conoscenze del giudice risulta infatti rimessa alla concorrente volonta' dell'imputato in procedimento connesso e della parte processualmente interessata a impedire l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse. Ne risulta pregiudicata la stessa funzione essenziale del processo, che e' appunto quella di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilita'. Da un lato, non e' conforme al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare; dall'altro, la tutela del diritto di difesa impone che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenze del giudice sia subordinato alla possibilita' di instaurare il contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario delle dichiarazioni. La mancata previsione di contestazioni in caso di esercizio della facolta' di non rispondere preclude invece in modo assoluto la possibilita' di esaminare il dichiarante. L'effetto che ne consegue - perdita definitiva delle precedenti dichiarazioni - impedisce, proprio in virtu' della disciplina contenuta nell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la formazione dialettica della prova davanti al giudice. Diversamente, nel disciplinare l'esame dei testimoni, i commi 2-bis e 4 dell'art. 500, cod. proc. pen. - introdotti dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo che questa Corte, con sentenza n. 255 del 1992, aveva dichiarato illegittima la precedente disciplina nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se erano state utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone - stabiliscono che le parti possono procedere alle contestazioni anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, e che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. Ebbene, il meccanismo disegnato dall'art. 500, comma 2-bis cod. proc. pen. indica la soluzione, offerta dallo stesso ordinamento, per porre rimedio ai vizi di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Va tenuto infatti presente che sul terreno processuale l'imputato in procedimento connesso e' in gran parte gia' sottoposto alla disciplina propria dei testimoni: l'art. 210, comma 2, cod. proc. pen. prevede la citazione mediante le norme per i testimoni, l'obbligo di presentazione al giudice e l'accompagnamento coattivo. Tali simmetrie trovano appunto spiegazione e giustificazione nella analogia tra le posizioni processuali di soggetti le cui dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte, e dall'essere destinate a valere, nei confronti di altri. E' dunque coerente con il rispetto dei principi costituzionali di cui e' stata denunciata la violazione che alle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. vengano applicate le regole relative alle contestazioni previste per i testimoni anche in caso di rifiuto di rispondere: mediante il sistema delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis cod. proc. pen., alla parte che ha chiesto l'esame e' infatti data la possibilita' di portare direttamente davanti al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza e alle controparti di sottoporle al vaglio critico, sollecitando e favorendo eventuali ritrattazioni, correzioni e chiarimenti. Risulta cosi' possibile: superare la manifesta irragionevolezza di disposizioni che consentono all'autorita' giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e che, poi, ne affidano la possibilita' di acquisizione in dibattimento alla scelta discrezionale di chi in precedenza ha liberamente reso quelle dichiarazioni; salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato dichiarante e insieme dell'imputato destinatario delle dichiarazioni: il diritto al silenzio non viene scalfito ove il dichiarante venga sottoposto alle contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni; il diritto al contraddittorio dell'accusato non puo' identificarsi con il potere di veto, ma va correttamente inteso come diritto a contestare tali dichiarazioni in contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice, adottando il meccanismo gia' previsto dal legislatore in caso di rifiuto totale o parziale di rispondere del testimone. Al riguardo, e' opportuno precisare che, ove le dichiarazioni sul fatto altrui risultino inscindibilmente connesse con i profili di responsabilita' sul fatto proprio, la contestazione ad iniziativa delle parti di singoli contenuti narrativi appare un meccanismo idoneo a consentire al soggetto chiamato all'esame di identificarne concretamente la portata probatoria e, quindi, l'eventuale pregiudizio che potrebbe derivarne alla sua difesa. In particolare, poiche' l'acquisizione mediante contestazione di singoli contenuti narrativi potrebbe in ipotesi esporre l'imputato in procedimento connesso a nuovi o piu' gravi profili di responsabilita', diversi e ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle sue precedenti dichiarazioni, la garanzia di un consapevole esercizio del diritto di difesa del dichiarante, nel rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e, nello stesso tempo, quella del diritto al contraddittorio di tutte le parti, sono assicurate dalla piu' ampia esplicazione del metodo dialettico-contestativo proprio del dibattimento, cui e' funzionale l'onere, per la parte che chiede l'esame ex art. 210 cod. proc. pen., di presentare la lista dei soggetti da esaminare "con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame", secondo il disposto dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., implicitamente richiamato dal rinvio, contenuto nell'art. 210, comma 2, cod. proc. pen., alle norme per la citazione dei testimoni. 4.3. - In accoglimento delle questioni elencate sub 3.1.a), 3.1.b) e 3.1.c), in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., l'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen. Risultano cosi' assorbite le questioni - indicate sub 3.1.c) e 3.2. - sollevate in riferimento agli articoli 2, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 Cost. E' opportuno precisare che nell'intervento additivo sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. il richiamo anche al comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen. e' funzionale a rendere applicabile il meccanismo di acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni: il criterio di giudizio che subordina il valore probatorio delle precedenti dichiarazioni alla sussistenza di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilita', stabilito per i testimoni nello stesso comma 4, e' infatti dettato dall'analoga regola prevista in via generale dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per il coimputato e per l'imputato in procedimento connesso. Non e' invece necessario alcun richiamo all'art. 500, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la situazione ivi contemplata rimane attratta nella disciplina delle contestazioni prevista in via generale in caso di rifiuto o di omissione totale o parziale di rispondere; ne' vi e' motivo di applicare la regola di valutazione probatoria dettata dal comma 5, in quanto le dichiarazioni sul fatto altrui rese dall'imputato in procedimento connesso continuano ad essere sottoposte, proprio perche' provenienti da un imputato, alla regola di giudizio dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La valutazione dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni - raccolte dall'autorita' giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un imputato che si e' poi avvalso in dibattimento della facolta' di non rispondere, acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni - dovra' avvenire con la cautela e il rigore richiesti da tali caratteristiche, ferma restando la facolta' del legislatore di tradurre queste ovvie esigenze in una appropriata formula normativa. 4.4. - Le questioni sollevate dal tribunale di San Remo e dal tribunale di Savona esposte sub 3.3., relative al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento rispetto al regime di utilizzabilita' dettato dal comma 1 del medesimo articolo, difettano di rilevanza. Tenendo presenti le differenze di disciplina tra il primo e il secondo comma dell'art. 513 cod. proc. pen., risulta che entrambe le ordinanze di rimessione si riferiscono all'ipotesi del rifiuto di rispondere del soggetto citato ex art. 210 cod. proc. pen., accompagnato dal dissenso sulla utilizzazione da parte dell'imputato a cui si riferiscono le dichiarazioni rese in precedenza: situazione nella quale la disciplina dei commi 1 e 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. conduce alle medesime conseguenze in punto di lettura e di utilizzabilita' erga alios delle dichiarazioni predibattimentali. Le questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza. 4.5. - Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) impugna, unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anche l'art. 514 dello stesso codice. In realta', la disciplina cui si riferiscono i dubbi di legittimita' costituzionale e' interamente contenuta nell'art. 513, comma 2, mentre l'art. 514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza. Ne consegue che, essendo l'art. 514 cod. proc. pen. erroneamente evocato dal rimettente, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. 5. - Il Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998) dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati, esclude l'utilizzabilita' nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento questi si sia avvalso della facolta' di non rispondere. 5.1. - A giudizio del rimettente sarebbero violati: a) l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente la norma impugnata "fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall'esercizio della facolta' di non sottoporsi all'esame da parte di imputati che in sede di indagini abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri" e alla mancanza del contraddittorio fa conseguire l'impossibilita' per il giudice di conoscere le dichiarazioni sul fatto altrui da essi precedentemente rese, sacrificando il principio di non dispersione degli elementi di prova; b) l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparita' di trattamento che la norma impugnata determina fra la disciplina delle dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere, dichiarazioni delle quali e' vietata l'utilizzabilita' nei confronti di altri senza il loro consenso, e quella riservata agli atti irripetibili per cause originarie o sopravvenute, delle quali e' invece sempre consentita la lettura; c) ancora l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole non attribuire alcun rilievo alle ragioni sopravvenute di irripetibilita' dell'atto, mentre tali ragioni comportano che, previo ricorso al meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen., venga attribuito valore di prova alle precedenti dichiarazioni del testimone che sia stato indotto a non deporre o a deporre il falso in dibattimento; d) gli artt. 3 e 101 Cost., in quanto la norma impugnata determinerebbe "l'aberrante conseguenza" che il dichiarante potrebbe in un determinato procedimento sottrarsi all'esame dibattimentale e in un diverso procedimento sottoporsi all'esame nei confronti di altri imputati, consentendo o negando a suo arbitrio l'ingresso in dibattimento delle stesse precedenti dichiarazioni. 5.2. - Ad avviso del rimettente la norma impugnata si pone inoltre in contrasto con: a) gli artt. 25 e 112 Cost., in quanto produrrebbe l'effetto di paralizzare ex post l'iniziativa penale, cosi' di fatto violando il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale il quale comporta che l'organo della pubblica accusa sia messo nelle condizioni di esercitare validamente l'azione promossa; b) l'art. 101 Cost., in quanto la norma censurata, subordinando ad "insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza delle prove da parte del giudice, si pone in contrasto con il principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge. 6. - L'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., sia nella formulazione originaria, sia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 267 del 1997, si riferisce alle dichiarazioni rese in precedenza (al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare) dall'imputato nel medesimo procedimento, sia sul fatto proprio, sia su fatti concernenti la responsabilita' di altri. Al riguardo, va precisato che le eccezioni di legittimita' costituzionale, si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni aventi per oggetto la responsabilita' di altri, la cui utilizzazione e' subordinata, in caso di contumacia, assenza o rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame, al consenso degli altri imputati. Rimane ferma la disciplina relativa alla utilizzazione delle dichiarazioni sul fatto proprio, per la quale non sono stati sollevati dubbi di costituzionalita'. 6.1. - Le questioni di legittimita' costituzionale ricalcano sostanzialmente quelle prospettate in ordine all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Viene in primo luogo eccepita l'intrinseca irragionevolezza di una disciplina che fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall'insindacabile scelta di non sottoporsi all'esame dell'imputato che in precedenza aveva reso dichiarazioni nei confronti di altri, e poi, in caso di dissenso degli imputati alla loro utilizzazione, comporta l'esclusione di tali dichiarazioni dal patrimonio di conoscenze del giudice. Sotto un diverso profilo, viene denunciata l'irragionevole disparita' di trattamento tra la disciplina riservata a tali dichiarazioni, utilizzabili solo se vi e' il consenso degli altri imputati, e la disciplina degli atti irripetibili per cause originarie o sopravvenute, dei quali e' invece sempre consentita la lettura, con particolare riferimento alla sentenza n. 179 del 1994, con la quale sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari dal prossimo congiunto che in dibattimento abbia poi esercitato la facolta' di astenersi. La disciplina impugnata viene denunciata sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento anche perche' non attribuisce alcun rilievo alle ragioni della sopravvenuta irripetibilita' dell'atto, mentre di tali ragioni il legislatore tiene conto in tema di esame dei testimoni, attribuendo valore di prova piena, previo ricorso al meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen., alle precedenti dichiarazioni del teste che sia stato indotto a non deporre o a deporre il falso in dibattimento. In riferimento anche all'art. 101 Cost., viene infine denunciata l'irragionevolezza della disciplina impugnata in quanto consentirebbe al dichiarante di rifiutarsi di sottoporsi all'esame dibattimentale in un determinato procedimento, cosi' rendendo non conoscibili al giudice di quel procedimento le precedenti dichiarazioni, e di sottoporsi all'esame in un diverso procedimento a carico di altri imputati, cosi' facendo entrare nel patrimonio di conoscenze di quel giudice le medesime dichiarazioni e attribuendovi valore di prova. 6.2. - I dubbi di costituzionalita' sono fondati in riferimento all'art. 3 Cost., nei termini di seguito precisati, ma vanno piu' propriamente risolti intervenendo sull'art. 210, cod. proc. pen. Occorre in via preliminare tenere presente che, mediante la modifica dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., la legge n. 267 del 1997 ha introdotto una particolare disciplina per il caso in cui si intenda utilizzare nei confronti di altri le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato: ove l'imputato sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, la norma impugnata prevede appunto che le precedenti dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri non siano utilizzabili senza il loro consenso, mentre continuano ad essere utilizzabili a richiesta di parte le dichiarazioni riguardanti il fatto proprio. Tale differenza di regole in tema di utilizzabilita' implica un'autonomia concettuale e sistematica dell'esame su fatti concernenti la responsabilita' di altri, era del resto gia' desumibile dalla specifica disciplina ad esso riservata nella fase delle indagini preliminari e in tema di valutazione della prova. Il codice del 1988 ha infatti preso atto dell'indiscutibile fenomeno processuale, sempre piu' frequente non solo nei procedimenti per fatti di criminalita' organizzata, rappresentato da soggetti che abbinano alla qualita' di imputati quella di "dichiaranti" sulla posizione di altri imputati, dettando appunto regole peculiari per l'esame su fatti concernenti la responsabilita' di altri, comuni sia per l'imputato nel medesimo procedimento, sia per l'imputato in procedimento connesso. Tra i casi in cui e' possibile ricorrere all'incidente probatorio - non ammesso per l'esame dell'imputato sul fatto proprio - l'art. 392, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. contempla l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri e la lettera d) l'esame delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., cioe' dei soggetti nei cui confronti si e' proceduto o si procede separatamente e che vengono quindi esaminati su fatti concernenti la responsabilita' di altri. Ove si presenti la necessita' di anticipare rispetto al dibattimento la formazione della prova relativa a dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altri, le due categorie di imputati risultano cosi' accomunate dalla possibilita' di sottoporli ad esame mediante incidente probatorio. Al fine di procedere all'esame mediante incidente probatorio sui fatti concernenti la responsabilita' di altri, e' inoltre possibile ordinare l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato nel medesimo procedimento, sia dell'imputato in procedimento connesso. Previsto dall'art. 399 cod. proc. pen. quando la persona sottoposta alle indagini non compaia senza addurre alcun legittimo impedimento e la sua presenza sia necessaria per compiere un atto da assumere mediante incidente probatorio, l'accompagnamento coattivo e' espressamente richiamato in via generale dall'art. 210, comma 2, cod. proc. pen. per l'esame dell'imputato in procedimento connesso e, quindi, anche per l'esame di cui all'art. 392, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Infine, in tema di valutazione della prova l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. detta una specifica regola di giudizio per le dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, rese sia dal coimputato, sia dall'imputato in un procedimento connesso. Ma tali simmetrie di disciplina vengono meno nella fase dibattimentale. Mentre per l'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato sono sempre previsti l'obbligo di presentarsi al giudice e l'accompagnamento coattivo (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), in dibattimento l'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri e' in tutto e per tutto assimilato all'esame sul fatto proprio. L'art. 503 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'esame venga disposto solo se l'imputato ne abbia fatto richiesta o vi abbia consentito, a norma dell'art. 208 cod. proc. pen.; non e' previsto l'obbligo di comparire e non e' consentito l'accompagnamento coattivo dell'imputato (art. 490 cod. proc. pen.). Tali regole sono conformi all'intangibilita' del diritto di difesa dell'imputato esaminato sul fatto proprio: la decisione di chiedere l'esame ovvero di consentirvi, alla stregua della valutazione dei rischi che puo' rispettivamente comportare il contro-esame ovvero l'esame diretto ad iniziativa della parte che lo ha chiesto, rientra tra le insindacabili scelte relative alla strategia difensiva adottata; conseguentemente, e' perfettamente congeniale all'esercizio del diritto di difesa che non sia contemplato l'obbligo di comparire e che non possa essere ordinato l'accompagnamento coattivo. Ma quando l'esame verte su fatti non propri, bensi' concernenti la responsabilita' di altri, assumono prevalenza la specificita' di tale istituto rispetto all'esame sul fatto proprio, la sostanziale coincidenza tra questa forma di esame e l'esame dell'imputato in procedimento connesso, che dal primo si distingue solo perche' disposto in un separato procedimento, l'esigenza di non escludere a priori il diritto dell'imputato destinatario delle dichiarazioni di confrontarsi con il dichiarante in contraddittorio. La disciplina dell'esame dibattimentale dell'imputato nel medesimo procedimento sul fatto altrui risulta pertanto priva di ragionevole giustificazione sotto una duplice prospettiva. Ove la si confronti, da un lato, con quanto previsto per l'esame mediante incidente probatorio, che altro non e' che una anticipazione della prova assunta in dibattimento, dall'altro con la disciplina dell'esame dell'imputato in procedimento connesso, che si svolge separatamente solo per circostanze processuali meramente occasionali e contingenti, e' incoerente che per l'esame dell'imputato nel medesimo procedimento sul fatto altrui non siano contemplati anche nella fase dibattimentale l'obbligo di presentarsi e l'eventuale accompagnamento coattivo, analogamente a quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 399 e 210, comma 2, cod. proc. pen. Questa duplice asimmetria si e' ovviamente riflessa sulle regole dettate dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in tema di lettura e di utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui; il suo superamento costituisce pertanto la premessa logica e sistematica per ricondurre a legittimita' costituzionale la disciplina riservata all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri. 6.3. - Al riguardo, occorre tenere presente che, come sopra precisato, le censure del rimettente, significativamente coincidenti con quelle sollevate nei confronti del comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen., attengono esclusivamente all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri. L'esame di tali censure deve pertanto muovere dalla constatazione che la figura del dichiarante erga alios sia esso imputato nel medesimo procedimento o in separato procedimento connesso, e' sostanzialmente identica, in quanto l'esame sul fatto altrui viene condotto su un imputato che assume l'una piuttosto che l'altra veste per ragioni meramente processuali e occasionali (v. sentenza n. 254 del 1992). Ne deriva che le censure, benche' formalmente rivolte all'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., debbono piu' propriamente intendersi riferite all'art. 210 cod. proc. pen., del quale va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. L'equiparazione tra imputato nel medesimo procedimento e imputato in procedimento connesso consente di concentrare nell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. la disciplina, unitaria, di tutti i casi di rifiuto del dichiarante di rispondere sul fatto altrui, rendendo omogenea la disciplina dell'esame avente ad oggetto fatti concernenti la responsabilita' di altri, e cosi' superando anche le ulteriori disparita' di trattamento tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen; conseguentemente, il comma 1 risulta ora riservato esclusivamente all'esame dell'imputato sul fatto proprio (art. 208 cod. proc. pen.), per il quale e' pienamente conforme all'esercizio del diritto di difesa che l'imputato scelga di rimanere assente o contumace, ovvero rifiuti di sottoporsi all'esame. Le questioni formalmente sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. rimangono pertanto risolte attraverso l'intervento additivo sull'art. 210 cod. proc. pen. 6.4. - La sfera di applicazione rispettivamente riservata al primo e al secondo comma dell'art. 513 cod. proc. pen. implica che, ove le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento riguardino fatti concernenti la responsabilita' di altri, spettera' al pubblico ministero, o alle parti private interessate, fare richiesta perche' l'imputato venga sottoposto ad esame su tali dichiarazioni a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.. Anche nei confronti dell'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri giova precisare che, ove le dichiarazioni sul fatto altrui risultino inscindibilmente connesse con i profili di responsabilita' sul fatto proprio e il meccanismo della contestazione-acquisizione di singoli contenuti narrativi possa in concreto recare pregiudizio alla posizione dell'imputato dichiarante, valgono le considerazioni svolte in precedenza (par. 4.2.) per rendere effettivo il rispetto del principio nemo tenetur se detegere e garantire il diritto al contraddittorio di tutte le parti. Ove, invece, nessuna delle parti abbia presentato specifica richiesta di esame sui fatti concernenti la responsabilita' di altri, ne' tale esame non sia stato disposto dal giudice a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., e' coerente con la piena esplicazione del diritto di difesa che l'imputato nel medesimo procedimento rimanga contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, anche se le sue precedenti dichiarazioni si riferiscono a fatti concernenti la responsabilita' di altri; specularmente, e' coerente con l'esercizio del diritto di difesa degli altri imputati che tali dichiarazioni possano essere utilizzate solo con il loro consenso, secondo quanto previsto dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. 7. - Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997) e il Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/1997) dubitano della legittimita' costituzionale dei commi 2-bis e 4 dell'art. 238 cod. proc. pen., nella parte in cui limitano l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione, o che consentano a tale utilizzazione. 7.1. - Ad avviso del Tribunale per i minorenni di Bologna le norme censurate violano l'art. 3 Cost., perche' discriminano irragionevolmente, quanto a utilizzabilita', le dichiarazioni testimoniali, che sono sempre utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono utilizzabili solo se il difensore dell'imputato era presente nel momento in cui le dichiarazioni venivano rese nel procedimento connesso. 7.2. - Sarebbero inoltre violati: a) l'art. 24 Cost., perche' mentre non sono utilizzabili le dichiarazioni rese a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza dell'art. 238-bis dello stesso codice; b) gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perche' la normativa impugnata fa irragionevolmente dipendere la utilizzabilita' delle dichiarazioni dal consenso dell'imputato, determinando una disparita' tra accusa e difesa. 7.3. - Per il Tribunale di Perugia le medesime norme si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.: a) perche', in riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., assunte senza la presenza del difensore dell'imputato, derogano irragionevolmente al principio di non dispersione dei mezzi di prova e determinano una ingiustificata diversita' di disciplina rispetto al regime previsto per altre dichiarazioni (quelle testimoniali o quelle divenute irripetibili), delle quali e' invece consentito il recupero in sede dibattimentale; b) perche' e' irragionevole far dipendere il regime di utilizzazione da contingenti valutazioni opportunistiche dell'imputato sul contenuto degli atti da utilizzare; c) perche' la disposizione del comma 2-bis postula un contraddittorio che a volte non avrebbe potuto essere realizzato, come nel caso del procedimento a quo nel quale non si procedeva a carico del dichiarante divenuto imputato solo successivamente; d) perche', ove il dichiarante nel precedente dibattimento abbia avuto la veste di testimone, e solo successivamente sia divenuto, per indizi sopraggiunti, imputato di reato connesso, il pubblico ministero avrebbe potuto confidare nella utilizzabilita' delle sue dichiarazioni; e) perche' e' irragionevole che si imponga una serie indeterminata di ripetizioni delle dichiarazioni nei vari processi a scapito dell'economia processuale, della chiarezza e della verita', quando e' utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a carico di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen.; f) perche' si discrimina tra soggetti che hanno la qualita' di imputato di reato connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., e di imputato nello stesso procedimento qualora quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un separato procedimento. Secondo lo stesso rimettente sarebbero inoltre violati gli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., in quanto la giurisdizione non viene esercitata dal giudice in base al suo convincimento, espresso sulla base del materiale probatorio raccolto, ma e' condizionata da elementi spuri, quali la selezione del materiale utilizzabile ad opera dell'imputato, e cioe' del soggetto la cui condotta forma oggetto dell'accertamento penale. 7.4. - Ancora, per il Tribunale di Perugia l'art. 238 cod. proc. pen. violerebbe l'art. 3 della Costituzione perche' mentre per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267 del 1997 introduce una disciplina transitoria che consente, in caso di nuovo rifiuto di rispondere del soggetto chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen., una utilizzazione attenuata (correlata alla sussistenza di altri elementi di conferma), irragionevolmente nulla di simile e' previsto per le analoghe dichiarazioni acquisite (prima dell'entrata in vigore della legge) da altro procedimento a norma dell'art. 238, le quali, in mancanza di consenso dell'imputato, restano radicalmente inutilizzabili. 8. - L'art. 238 cod. proc. pen., inserito nel Libro III (Prove), Titolo II (Mezzi di prova), Capo VII (Documenti), disciplina l'acquisizione dei verbali di prove provenienti da altri procedimenti; prove che, appunto perche' non formate nello stesso procedimento in cui sono destinate ad essere utilizzate, sono considerate documenti, aventi natura giuridica di mezzi di prova. Nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 267 del 1997, l'art. 238 cod. proc. pen. prevedeva che i verbali delle prove assunte nell'incidente probatorio o in dibattimento fossero in ogni caso utilizzabili come prove nel procedimento ad quem. Mediante l'inserimento nell'art. 238 cod. proc. pen. di un apposito comma 2-bis questa regola generale, contenuta nel comma 1, rimasto formalmente immutato, ha subito una deroga per le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.: l'utilizzabilita' di tali dichiarazioni come prova nel procedimento ad quem e' stata infatti subordinata al presupposto della partecipazione alla loro assunzione nel procedimento a quo dei difensori degli imputati nei cui confronti dovrebbero essere utilizzate. In mancanza di tale partecipazione, la nuova formulazione dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. prevede che le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. siano utilizzabili come prova nel dibattimento ad quem solo nei confronti dell'imputato che vi consenta. L'ultima parte del comma 4 stabilisce poi che, in mancanza di consenso, le dichiarazioni possono essere utilizzate solo per le contestazioni, a norma, per quanto qui interessa, dell'art. 503 cod. proc. pen., che disciplina l'esame delle parti, tra cui rientra, appunto, l'esame dell'imputato in procedimento connesso. Al riguardo, si deve precisare che l'art. 503 cod. proc. pen. non consente, a differenza di quanto previsto per l'esame dei testimoni dall'art. 500 cod. proc. pen., anch'esso richiamato per la prova testimoniale dall'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., di impiegare per le contestazioni le dichiarazioni rese in precedenza nel caso in cui il dichiarante rifiuti o ometta in tutto o in parte di rispondere: ne deriva che, in mancanza di consenso dell'imputato, il silenzio del dichiarante determina la non utilizzabilita' delle dichiarazioni da lui rese in precedenza in sede di incidente probatorio o nel dibattimento del procedimento a quo. Si deve inoltre tenere presente che l'art. 238 cod. proc. pen. costituisce il veicolo di trasmigrazione da altri procedimenti non solo di atti costituenti "mezzi di prova", assunti in incidente probatorio o in dibattimento, ma anche di atti di natura investigativa (o, comunque, predibattimentali), assunti nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Come si ricava dall'esordio dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., ove si fa riferimento a "verbali di dichiarazioni" diversi da quelli relativi agli atti menzionati nel comma 1 (prove assunte nell'incidente probatorio o in dibattimento), le "dichiarazioni diverse" non possono che riferirsi agli atti assunti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o dal giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Si tratta, cioe', di atti formati in un contesto predibattimentale, utilizzabili in giudizio per le contestazioni nel corso dell'esame a norma degli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., a seconda della loro natura di deposizioni testimoniali o di dichiarazioni delle parti, e presi in considerazione anche da varie altre disposizioni che ne ammettono a determinate condizioni la lettura, tra cui l'art. 513 cod. proc. pen., che fa appunto riferimento a dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Anche tale categoria di atti dichiarativi risulta pertanto compresa nella disciplina prevista dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., cosi' come modificato dalla legge n. 267 del 1997. 8.1. - Le questioni relative all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. ricalcano sostanzialmente le argomentazioni poste a sostegno delle censure sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. In sintesi, viene denunciata l'irragionevole disparita' tra la disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali, recuperabili, in caso di rifiuto o di omissione parziale o totale o parziale di rispondere, mediante il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis cod. proc. pen., e quella prevista dalle norme impugnate, che in caso di rifiuto di rispondere da parte dell'imputato in procedimento connesso subordinano la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni al dato estrinseco ed eventuale della partecipazione dei difensori nel momento della loro assunzione nel procedimento a quo ovvero, in mancanza della partecipazione, al consenso degli imputati nel procedimento ad quem. 8.2. - Le censure rivolte all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. muovono dal rilievo che, ove le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. siano state acquisite a norma dell'art. 238 cod. proc. pen. in quanto assunte in un diverso procedimento, non vi e' ragione di non assoggettarle alle regole previste per le dichiarazioni raccolte nel medesimo procedimento. In effetti, la disciplina di cui all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. appare priva di ragionevole giustificazione proprio in quanto non prevede che trovi applicazione una normativa analoga a quella stabilita dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., cosi' come modificato dalla contestuale declaratoria di illegittimita' della Corte. L'analogia tra le due situazioni (tanto piu' stretta ove si consideri che le dichiarazioni rese nell'incidente probatorio o in dibattimento hanno natura di veri e propri mezzi di prova), comporta di conseguenza che, in caso di rifiuto del dichiarante di rispondere e di mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione di tali dichiarazioni, ne venga prevista la possibilita' di recupero stabilita in tema di deposizioni testimoniali dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. In accoglimento delle questioni indicate sub 7.1. e 7.2., va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 cod. proc. pen. rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen. La dizione "precedenti dichiarazioni" consente, formalmente, di comprendere nella disciplina delle contestazioni non solo le dichiarazioni assunte in sede di incidente probatorio o in dibattimento, ma anche quelle altrimenti rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Tale conseguenza, peraltro, discende gia' dall'intervento additivo sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.: come si ricava implicitamente dalla sentenza della Corte n. 254 del 1992 - riguardante appunto un caso di rifiuto di un imputato di reato connesso di rispondere su fatti gia' oggetto di sue precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di altro procedimento - deve infatti ritenersi che, una volta confluite nel fascicolo del pubblico ministero, tali dichiarazioni siano assoggettate, al pari di quelle rese nel medesimo procedimento, alla disciplina dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. E' opportuno, infine, rilevare che l'intervento sull'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., collegato con quello sull'art. 210 cod. proc. pen., consente di eliminare una irragionevole disparita' di trattamento provocata dalla disciplina impugnata. Tenendo presente che le dichiarazioni concernenti il fatto altrui acquisite da altro procedimento possono essere state rese da un soggetto che nel procedimento ad quem riveste la qualita' di imputato, alla stregua della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima tali dichiarazioni erano incondizionatamente e direttamente utilizzabili, mentre l'utilizzazione delle analoghe dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso o collegato era subordinata al consenso dell'imputato nei cui confronti dovevano essere utilizzate. Questo profilo di irragionevolezza viene appunto a cadere a seguito dell'unificazione sub art. 210 cod. proc. pen. dell'esame dell'imputato nel medesimo procedimento all'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato quando sia l'uno che l'altro abbiano comunque reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altri: risulta infatti applicabile ad entrambi la disciplina delle contestazioni conseguente all'intervento additivo sull'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. 8.3. - Sono infondate tutte le censure indicate sub 7.3., prospettate dal Tribunale di Perugia. Il rimettente chiede, infatti, esclusivamente il recupero delle precedenti dichiarazioni mediante la lettura dei verbali assunti in altro procedimento (senza che si sia proceduto, in quanto non richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza che il giudice, abbia provveduto a disporlo d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen.), mentre il meccanismo che consente la salvaguardia di tutti i beni costituzionali coinvolti e' quello delle contestazioni, secondo le modalita' indicate nel par. 8.2. 8.4. - Infine, circa la questione indicata sub 7.4., la censura, benche' formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., e' riferita in realta' alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 6 della legge n. 267 del 1967, nella parte in cui non prevede un meccanismo di recupero delle dichiarazioni gia' acquisite ex art. 238 cod. proc. pen. nel momento di entrata in vigore della legge, analogo a quello stabilito per le dichiarazioni gia' acquisite a norma dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. La questione verra' pertanto trattata unitamente alle altre relative alla disciplina transitoria (par. 11 e 12). 9. - Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997) e il Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997) dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso, per il quale si procede o si e' proceduto separatamente, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di terzi, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facolta' di non rispondere. L'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. viene impugnato unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., per i riflessi che l'eliminazione del diritto al silenzio produrrebbe sulla disciplina delle letture nel caso in cui i soggetti indicati dall'art. 210, comma 1, rifiutino di rispondere in dibattimento,. 9.1. - A parere dei rimettenti risulterebbero violati: a) l'art. 3 Cost., in quanto si determina una irragionevole disparita' di trattamento tra la disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere (dichiarazioni di cui e' consentita, ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'utilizzazione attraverso le contestazioni) e la disciplina delle dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso (la cui utilizzazione in caso di esercizio della facolta' di non rispondere e' possibile solo su accordo delle parti) (r.o. n. 913/1997); b) l'art. 24 Cost., perche' la salvaguardia del contraddittorio dibattimentale puo' essere realizzata solo se il soggetto che e' sottoposto all'esame incrociato, e che abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, sia gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono rivolte, mentre l'attuale disciplina consente al soggetto esaminato di essere arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame (r.o. n. 898/1997); c) gli artt. 3 e 24 Cost. perche', escludendo l'obbligo di rispondere del soggetto sottoposto ad esame, viene irragionevolmente sacrificato l'equilibrio tra i diritti di difesa di cui sono titolari i soggetti del procedimento (r.o. n. 81/1998); d) gli artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102 e 111 Cost. perche', tutelandosi sino all'estremo limite, con la norma impugnata, il diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame dibattimentale, e mediante l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. il diritto all'assunzione delle prove in contraddittorio, viene ad essere sacrificato l'esercizio della giurisdizione penale e la possibilita' di una decisione giusta (r.o. n. 81/1998). 10. - L'art. 210 cod. proc. pen., non modificato dalla legge n. 267 del 1997, detta specifiche regole per l'esame delle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato, nei confronti delle quali si e' proceduto o si procede separatamente. La peculiarita' della disciplina - sostanzialmente analoga a quella dettata dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 534, con il quale venne introdotto nel codice di procedura penale del 1930 l'art. 348-bis sotto la rubrica "Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi" - rispecchia la particolare condizione dell'imputato in procedimento connesso esaminato su fatti concernenti la responsabilita' di altri. Mentre sono previsti l'obbligo di presentarsi al giudice, con la possibilita' di ordinare l'accompagnamento coattivo, nonche' la citazione mediante le norme sui testimoni (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), ed e' contemplata l'applicazione dell'art. 194 cod. proc. pen., relativo all'oggetto e ai limiti della testimonianza (art. 210, comma 5, cod. proc. pen.), il permanere della qualita' di imputato emerge dal diritto di essere assistito da un difensore (art. 210, comma 3, cod. proc. pen.), dal richiamo all'art. 503 cod. proc. pen., relativo all'esame delle parti private (comma 5) e dal riconoscimento della facolta' di non rispondere (comma 4), nei cui confronti sono appunto dirette le censure di legittimita' costituzionale. 10.1. - Le doglianze dei giudici rimettenti sono sostanzialmente riconducibili a due profili, entrambi connessi alle ricadute della disciplina denunciata sul regime di utilizzazione probatoria dettato dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., cosi' come modificato dalla legge n. 267 del 1997: in riferimento all'art. 3 Cost., viene denunciata l'irragionevole disparita' di trattamento tra il regime previsto per le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in procedimento connesso che si sia avvalso in dibattimento della facolta' di non rispondere, la cui utilizzazione e' subordinata all'accordo delle parti, e la disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari, delle quali, in caso di rifiuto o omissione totale o parziale del testimone di rispondere, e' consentita l'utilizzazione, previa contestazione a norma dell'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen; in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene censurato lo squilibrio tra i diritti di difesa degli imputati, a causa dell'irragionevole sacrificio del diritto al contraddittorio dell'imputato nei cui confronti sono rivolte le dichiarazioni e della prevalenza della tutela del diritto al silenzio del dichiarante, che diviene cosi' arbitro del diritto degli altri imputati di sottoporre al contraddittorio dibattimentale la fonte delle accuse a loro mosse. 10.2. - Nei termini in cui sono poste, e in riferimento all'attuale formulazione dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., le questioni sono infondate. Cosi' come regolato dalla norma impugnata, il diritto al silenzio non e' suscettibile di censure di costituzionalita'. Il carattere ibrido della disciplina contenuta nell'art. 210 cod. proc. pen., ove sono appunto richiamate alcune delle regole operanti nei confronti dei testimoni, e' una conseguenza della peculiarita' della posizione dell'imputato in procedimento connesso, chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, ma comunque non identificabile, sul terreno sostanziale, con la figura del testimone, sicche' appare coerente la scelta del legislatore di attribuirgli la facolta' di non rispondere, irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell'imputato. Altri sono gli strumenti offerti dall'ordinamento processuale penale per porre rimedio alle censure dei giudici rimettenti, gia' indicati da questa Corte mediante il contestuale intervento additivo sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. (par. 4.2. e 4.3.). L'estensione della disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. all'esame dell'imputato in procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilita' di altri consente infatti di garantire sia il diritto dell'imputato dichiarante di avvalersi della facolta' di non rispondere, sia il diritto al contraddittorio dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, nel rispetto del principio della formazione dialettica della prova in dibattimento. Le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate infondate, non essendo riscontrabili i denunciati vizi di costituzionalita' nell'attuale disciplina del diritto al silenzio riconosciuto dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. anche agli imputati in procedimento connesso chiamati a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri. 11. - Il Tribunale di Torino (r.o. n. 915/1997) e il Tribunale di Bologna (r.o. n. 143/1998) impugnano la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997; la stessa disciplina e' censurata, unitamente alle norme a regime, dal Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997), nonche' dal Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998), dal Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997), dal Tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), dal Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/1997) denuncia poi, in riferimento all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., la mancata previsione di una disciplina transitoria analoga a quella prevista per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., mentre il Tribunale di Savona, che pure impugna autonomamente la disciplina transitoria, e specificamente i commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, solleva nei confronti della disciplina a regime (art. 513, comma 2, cod. proc. pen.) censure che in realta' afferiscono alla regola di valutazione di cui all'art. 6, comma 5. Tutti i rimettenti denunciano la disciplina transitoria nella parte in cui esclude o limita l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in altra fase del procedimento o in altro dibattimento da coimputati o imputati in procedimento connesso, gia' acquisite ai sensi dei previgenti artt. 513, comma 2 (Tribunale di Torino, di Bologna, di San Remo, di Savona e di Trani) e comma 1 (Tribunale di Cagliari), nonche' art. e 238 cod. proc. pen. (Tribunale per i minorenni di Bologna e Tribunale di Perugia). Le censure appaiono quindi rivolte ai commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, anche quando non vi e' formale impugnativa di tali commi (r.o. nn. 776/1997, 153/1998, 913/1997), ovvero quando il vulnus viene riferito alla disciplina a regime in quanto immediatamente applicabile (r.o. n. 787/1997 e 908/1997, per quanto sopra specificato). 11.1. - I rimettenti dubitano della legittimita' costituzionale della disciplina transitoria perche', in relazione ad atti gia' acquisiti prima della entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, irragionevolmente contraddice il principio tempus regit actum, limitandone o escludendone la utilizzabilita' in ragione dello stato del procedimento nonostante la prova concerna reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, senza offrire rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni erga alios rese, da coimputati o imputati in procedimento connesso, quando la normativa in vigore non consentiva di ricorrere all'incidente probatorio a norma dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), cod. proc. pen. ovvero all'assunzione ai sensi degli artt. 498 e 499 cod. proc. pen. in udienza preliminare a norma dell'art. 421 cod. proc. pen., come novellati dalla legge n. 267 del 1997. La censura viene formulata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale per i minorenni di Bologna, nonche' dai Tribunali di Torino, San Remo e Trani; in riferimento anche all'art. 24 dal Tribunale di Torino; in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. dal Tribunale di Savona; in riferimento all'art. 112 dal Tribunale di Cagliari. Il Tribunale di Savona e il Tribunale di Trani prospettano la violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della irragionevole disparita' di trattamento, in quanto il giudice puo' pervenire alla condanna di un imputato e alla assoluzione di un altro imputato pur in presenza di una identica posizione processuale, utilizzando nei confronti di ciascun imputato un materiale probatorio diverso, a causa: a) del consenso prestato o meno dagli imputati alla utilizzazione delle dichiarazioni acquisite prima dell'entrata in vigore della legge (r.o. n. 908/1997); b) della circostanza che alcuni imputati siano stati raggiunti da dichiarazioni acquisite ex art. 503 cod. proc. pen. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere a singole domande, altri solo da dichiarazioni acquisite in virtu' del previgente art. 513, altri infine da dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. (r.o. n. 908/1997); c) ovvero della scelta del chiamante in correita' di avvalersi della facolta' di non rispondere, occasionalmente esercitata prima invece che dopo l'entrata in vigore della legge (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Bologna ritiene che la normativa transitoria violi anche gli artt. 24, 101 e 112 Cost., perche' impone al giudice, soprattutto in processi con numerosi imputati, alcuni dei quali soltanto esaminati prima dell'entrata in vigore della legge, "metodiche decisionali" contrarie ai principi di legalita', di soggezione del giudice soltanto alla legge e dell'obbligatorieta' dell'azione penale, costringendolo ad ignorare nei confronti di alcuni (per effetto della immediata applicabilita' ad essi della nuova disciplina a regime) quanto e' tenuto invece a valutare in relazione alla posizione di altri (in virtu' della disciplina transitoria contenuta nei commi 2 e 5 impugnati). Il Tribunale di Savona prospetta inoltre la lesione degli artt. 3, 101, secondo comma, 111, primo comma, Cost., ritenendo che la disciplina in questione sia irrazionale nella parte in cui prevede l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate dall'art. 513 cod. proc. pen. se la loro intrinseca attendibilita' e' confermata anche soltanto da altri elementi di natura logica, ma vieta l'utilizzazione come riscontro di dichiarazioni della stessa natura, cosi' imponendo al giudice una motivazione contrastante con la propria intima convinzione. Infine, il Tribunale di Torino rivolge alla disciplina transitoria censure analoghe a quelle espresse in relazione alla disciplina a regime da altri rimettenti, in particolare censurando il comma 5 dell'art. 6 in riferimento: a) all'art. 3 Cost., perche' e' irragionevole il diverso trattamento processuale riservato a chi si rende irreperibile per non rispondere, rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere rendere la dichiarazione", in quanto il rifiuto dei soggetti di cui al comma 1 o al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. di rispondere in dibattimento rende le precedenti dichiarazioni da costoro rese "irripetibili", al pari delle altre situazioni "imprevedibili" di cui all'art. 512 cod. proc. pen; b) all'art. 101, secondo comma, Cost., perche' risulterebbe vulnerato il principio per il quale il giudice e' soggetto soltanto alla legge, in quanto consente che la utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato in procedimento connesso sia impedita dal "veto" delle parti; c) all'art. 112 Cost., in quanto l'esercizio dell'azione penale verrebbe ostacolato da facolta' attribuite ad una delle parti, con conseguente "completo stravolgimento" del processo; d) al principio di non dispersione della prova piu' volte riconosciuto dalla Corte costituzionale. 12. - Pur nella loro articolazione assai analitica, le censure di illegittimita' delle norme transitorie sono tutte riconducibili alla denuncia di irragionevolezza, e delle relative ricadute in termini di ingiustificata disparita' di trattamento, di una disciplina che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato meramente occasionale che al momento di entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero gia' state acquisite mediante lettura, ovvero, pur essendo gia' stato disposto il rinvio a giudizio, non si fosse ancora proceduto all'esame del dichiarante. In sostanza, i rimettenti vorrebbero ripristinare integralmente nei procedimenti in corso la disciplina antecedente alla riforma del 1997, e conseguentemente mantenere ferma la gia' intervenuta acquisizione delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante non e' ancora stato sottoposto all'esame, procedere, in caso di rifiuto di rispondere, all'acquisizione mediante lettura. Occorre al riguardo considerare che la disciplina risultante dal contestuale intervento della Corte sugli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen. incide su entrambi i termini di riferimento delle censure rivolte alle norme transitorie: il meccanismo di acquisizione, previa contestazione, di singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni delinea, infatti, una disciplina diversa sia da quella antecedente al 1997, che prevedeva l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante la loro lettura integrale, sia da quella introdotta dalla legge n. 267 del 1997, che subordinava l'acquisizione al consenso delle parti. Si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perche' valutino se le questioni sollevate sulle norme transitorie conservano la loro rilevanza, ovvero oppure se risultano superate alla luce della nuova disciplina che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero; 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparita' di trattamento in relazione al comma 1 dello stesso articolo, dal Tribunale di San Remo e dal Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe;. 5) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di San Remo; 6) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 238, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale militare di Torino, e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe; 8) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al Tribunale per i minorenni di Bologna, al Tribunale di Cagliari, al Tribunale di San Remo, al Tribunale di Savona e al Tribunale di Trani in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1967, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 2 novembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C1257