N. 835 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 1998

                                N. 835
  Ordinanza emessa il  4  maggio  1998  dalla  commissione  tributaria
 provinciale  di  Torino sul ricorso proposto da SNAM S.p.a. contro la
 provincia di Torino
 Imposte  e  tasse  in  genere  (statali  e  comunali)  -  Tassa   per
    l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei
    comuni   e   delle   province   (T.O.S.A.P.)   -  Criteri  per  la
    determinazione delle tariffe - Unita' minima di base -  Assunzione
    del  km  lineare quale parametro di riferimento - Contrasto con le
    direttive della legge di delega n. 421/1992 -  Irragionevolezza  -
    Disparita'  di  trattamento  tra  contribuenti  -  Violazione  del
    principio che impone la riserva di legge in materia  tributaria  -
    Lesione del principio della capacita' contributiva.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, comma 2).
 (Cost., artt. 3, 23, 53 e 76).
(GU n.45 del 11-11-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5868/1997 depositato
 l'11 dicembre 1997, avverso avv. acc. n. 653/1997 - Tosap, 1995;
   Contro  la  provincia  di Torino da SNAM S.p.a., leg. rapp. Ferrari
 Angelo residente a San Donato Milanese (Milano) in piazza  Vanoni  n.
 1,  difeso  da Salardi Paolo residente a San Donato Milanese (Milano)
 in piazza Vanoni n. 1;
                               Ordinanza
   La S.N.A.M. S.p.a. avente sede  in  San  Donato  Milanese  (Milano)
 difesa  dal  rag. Paolo Salardi, in persona del legale rappresentante
 ricorreva avverso accertamento della provincia di Torino con il quale
 era determinato un maggior importo Tosap anno 1995 per L.  22.459.000
 rilevando   preliminarmente   l'illegittimita'  costituzionale  delle
 misure  di  tassazione  per  l'occupazione  del  sottosuolo  stradale
 mediante  condutture  e  cavi  fissati  dall'art. 47, commi 1 e 2 del
 d.lgs. n.  507 per violazione art. 76 della Costituzione,  in  quanto
 la  legge  delega  n.  421  del  23 ottobre 1992 all'art. 4, comma 4,
 stabiliva con decorrenza 1 gennaio  1994  la  rideterminazione  delle
 tariffe   T.o.s.a.p.    al  fine  di  realizzare  una  piu'  adeguata
 rispondenza al beneficio economico  ritraibile  e  nel  contempo  non
 superare  il  50%  delle  misure  massime di tassazione vigenti al 31
 dicembre 1993 che invece prevedeva per l'occupazione  del  sottosuolo
 stradale  mediante  condutture  una  tassa  minima di L. 300 al metro
 lineare.
   La  provincia  di  Torino  costituitasi  sosteneva  non  sussistere
 contrasto con l'art. 76 della Costituzione atteso che  la  previsione
 normativa  introduce per una tipologia di occupazione (in superficie)
 un aumento limitato al 50%, mentre per l'altra tipologia (occupazione
 nel sottosuolo) un criterio diverso di  determinazione  del  tributo,
 comunque rispettoso della delega.
   La legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, in materia di revisione ed
 armonizzazione  della  T.o.s.a.p.  al  comma  4,  punto  B) 2 art. 4,
 demandava ad  un  decreto  delegato  la  "introduzione  di  forme  di
 determinazione  forfettaria  della  tassa per la occupazione di spazi
 soprastanti e  sottostanti  il  suolo  con  linee  elettriche,  cavi,
 condutture e simili, tenento conto di parametri significativi".
   L'art.  47,  comma 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, attuativo
 della  delega  prevede  per  le  occupazioni   del   sottosuolo   con
 condutture,  cavi  ecc. una tariffa per ogni km lineare o frazione di
 esso, comportando tariffe identiche per occupazioni da m 1 a km 1, in
 violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 della Costituzione.
   Preliminarmente va  osservato  che  se  i  principi  ed  i  criteri
 direttivi   della   legge   delega   erano  indubbiamente  ampi  essi
 purtuttavia  vincolavano  il  legislatore  delegato  ad  emanare  una
 normativa di armonizzazione e revisione dell'imposta avuto riguardo a
 parametri  significativi.    Nel  caso de quo se diverse modalita' di
 determinazione della base imponibile per il soprasuolo  o  sottosuolo
 sono  entro  certi  limiti  compatibili  con  la  legge delega, nella
 concreta  scelta  legislativa  si  sono  seguiti   invece   parametri
 totalmente differenziati e contrastanti tra di loro: in un caso il mq
 come unita' minima di base, nell'altro invece il km lineare e' unita'
 minima.
   Pertanto  la  norma introdotta modifica a tal punto quella abrogata
 da  costituire  un  quid   di   assai   diverso   da   una   semplice
 "armonizzazione e revisione". Il delegato ha modificato profondamente
 la  strutture  del  tributo  stesso rispetto a quello precedentemente
 proporzionale ai metri occupati, oggi invece rapportato a km  lineari
 con   un   processo  di  uniformita'  difficilmente  comprensibile  e
 senz'altro irragionevole.
   L'occupazione del sottosuolo sino a 1 km lineare (da m 1  m  1.000)
 comporta   la   stessa   identica   tariffa   con  una  sperequazione
 ingiustificata  e  conseguente  disparita'  di  trattamento   per   i
 contribuenti  che  a fronte di occupazioni del sottosuolo di ampiezza
 cosi' diversa pagano la stessa  tassa.  Il  legislatore  delegato  e'
 andato   ben   oltre   l'obbligo   di   armonizzare  la  legislazione
 preesistente la quale rapportava l'occupazione del sottosuolo a metro
 lineare.
   Sussiste pertanto un eccesso nell'esercizio  dei  poteri  conferiti
 dalla  delega  parlamentare avendone il Governo oltrepassato i limiti
 ed i criteri.
   In materia tributaria ex art. 23  della  Costituzione  sussiste  il
 principio  della  riserva  di  legge,  sia pure in senso relativo; in
 violazione a tale precetto costituzionale sono state  trasformate  in
 senso  punitivo per il contribuente le norme in materia di tassazione
 dell'occupazione del sottosuolo senza che a cio'  corrispondesse  una
 correlativa delega delle Camere.
   La  norma  impugnata  e'  viziata  da  irragionevolezza in quanto a
 fronte di fattispecie diverse (occupazioni  che  possono  variare  da
 metri   lineari  1  a  1.000)  sussiste  un'identica  tassazione  con
 violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3)  e  di
 capacita' contributiva (art. 53) non sussistendo una proporzionalita'
 equa  ed  adeguata a situazioni concretamente diverse, atteso inoltre
 che la T.o.s.a.p. ha  carattere  di  tassa  e  pertanto  occorre  una
 proporzionale  corrispondenza, o comunque ragionevole, tra i benefici
 e le tariffe stesse.
   Ai sensi della legge costituzionale 9 febbraio 1948;
                               P. Q. M.
   Ordina:
     la sospensione del giudizio;
     la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
     la notifica della presente ordinanza alle parti (Snam S.p.a.    e
 provincia  di  Torino),  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera.
     Torino, addi' 4 maggio 1998
                        Il presidente: Cervetti
                                                    Il relatore: Bolla
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