N. 838 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 1998
N. 838 Ordinanza emessa il 10 settembre 1998 dal tribunale, sez. per il riesame, di Potenza sull'istanza proposta da Trolio Nunzio Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale. (C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, comb. disp., e 302). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.46 del 18-11-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 254/1998 conseguente alla istanza di appello ex art. 310 c.p.p., proposta in data 19 agosto 1998 nell'interesse di Trolio Nunzio, avverso l'ordinanza del 3 agosto 1998, notificata il 10 agosto 1998, resa dalla Corte di assiste di Potenza, con cui veniva rigettata la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti dell'imputato. P r e m e s s o In data 23 giugno 1998 veniva emanata nei confronti dell'imputato Trolio Nunzio ordinanza dl custodia cautelare in carcere da parte della Corte d'assise di Potenza, in relazione all'imputazione di concorso morale nell'omicidio di Filippo Di Cecca. Tale ordinanza veniva emanata in fase dibattimentale, a seguito della richiesta del p.m. avanzata in relazione e contestualmente alla nuova contestazione, mossa al Trolio nel corso del dibattimento, di concorso morale nell'omicidio di Filippo Di Cecca. Peraltro, non essendo stato effettuato dal giudice del dibattimento alcun interrogatorio del Trolio in relazione alla disposta misura, il difensore dell'imputato adiva la stessa Corte d'assise di Potenza, chiedendo che in conseguenza del disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p. fosse dichiarata l'inefficacia della custodia. Avverso il provvedimento di rigetto veniva quindi proposta l'impugnativa de qua, a fondamento della quale si deduceva l'essenzialita', in ogni fase del processo, dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. ai fini del meccanismo applicativo della custodia cautelare in carcere. O s s e r v a Come e' noto, l'obbligo dell'interrogatorio, ad opera del giudice, della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere, in luogo di cura o agli arresti domiciliari, era imposto dall'art. 294 c.p.p. limitatamente alla fase delle indagini preliminari. Tale obbligo, la cui inosservanza nei termini di legge era sanzionata dall'art. 302 c.p.p. con la perdita di efficacia della misura imposta, non era dunque previsto in relazione alle fasi successive a quella delle indagini. Recentemente, tuttavia, la Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302, c.p.p. nella parte relativa alla mancata previsione, nella fase compresa tra la richiesta di rinvio a giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare in carcere e dell'effetto caducatorio in caso di mancato espletamento di detto interrogatorio nel termine di cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia. Tale statuizione non sembra, peraltro, avere influito sul tradizionale orientamento interpretativo che ritiene la superfluita' dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. allorche' il procedimento sia gia' giunto nella fase dibattimentale, come confermato anche dalle ss.uu. della Cassazione (decisione del 28 gennaio-8 aprile 1998, Budini) che, pur sancendo l'applicazione retroattiva della decisione della Corte costituzionale ai procedimenti in corso, con conseguente caducazione della misura applicata in caso di omissione del cennato interrogatorio, hanno precisato che "l'efficacia della pronuncia della Corte costituzionale nei procedimenti in corso postula che al momento della pubblicazione della sentenza stessa gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia stata instaurata la fase del giudizio, determinandosi altrimenti una situazione processuale incompatibile con le ragioni che hanno ispirato l'enunciazione del principio stesso, dal momento che la fase del giudizio stesso, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e dell'immanente presenza della parte privata, produce effetti assorbenti quanto alle esigenze da soddisfarsi con il cd. interrogatorio di garanzia, per giunta riferito dalla normativa in esame alla fase pregressa". Tanto premesso, a parere di questo collegio, deve ritenersi che non possa considerarsi manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto derivante dagli art. 294, comma 1, e 302, c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di garanzia" contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia") debba essere espletato anche quando la privazione della liberta' personale abbia inizio in epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Tale non manifesta infondatezza emerge, a parere di questo tribunale, soprattutto in considerazione della peculiarita' dell'interrogatorio di garanzia quale strumento di difesa e della sua conseguente non surrogabilita' con altre procedure di audizione del soggetto posto in vinculis. In particolare, la circostanza che l'interrogatorio in questione abbia la funzione di permettere all'indagato o all'imputato sottoposto alla custodia in carcere di prospettare una linea di difesa non solo con riferimento al merito dell'accusa, ma anche in ordine alle circostanze assunte a fondamento delle esigenze cautelari, sembra gia' costituire un elemento sufficiente a contraddistinguerlo chiaramente da altri strumenti processuali, per altro verso comunque finalizzati, durante lo svolgimento della fase dibattimentale, all'attuazione del principio del contraddittorio ed alla garanzia delle ragioni della difesa. Cosi', non sembra potersi ritenere "assorbente" rispetto alla funzione svolta dall'interrogatorio di cui all'art. 294, la facolta' dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento, anche in considerazione del fatto che il carattere spontaneo di tali dichiarazioni sembrerebbe escludere ogni potere di procedere a domande o ad interpello da parte del giudice. Quanto invece all'istituto dell'esame, contemplato dall'art. 503 c.p.p., deve rilevarsi come esso, nel nuovo sistema processuale, non possa considerarsi uno strumento di difesa, essendo invece configurato e strutturato come un mezzo di prova subordinato alla richiesta o al consenso delle parti. ln entrambi i casi, peraltro, mancherebbe comunque ogni obbligo a carico del giudice di attivarsi per acquisire le eventuali deduzioni difensive della persona sottoposta a misura, il che comporterebbe una diversita' di disciplina rispetto alle precedenti fasi del giudizio che a questo Collegio non appare giustificata. D'altronde, se la fase dibattimentale del procedimento penale appare connotata dalla pienezza del contraddittorio, e' pur vero che essa risulta scandita in una serie di udienze e che, quindi, lo stesso contatto tra giudice ed imputato non e' realizzato in forma immanente. Inoltre, va considerato che l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p. adempie la sua funzione nell'ambito di un procedimento incidentale connotato da caratteri di autonomia, per cui le ragioni della diversa statuizione normativa che impone l'interrogatorio sino al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, escludendola implicitamente in relazione alle successive fasi del giudizio, andrebbero colte comunque nell'ambito di esso. Tali le considerazioni che inducono il collegio a ritenere non manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di costituzionalita' relativa al combinato disposto derivante dagli art. 294, comma 1, e 302 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di garanzia" contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia") debba essere espletato anche quando la privazione della liberta' personale abbia inizio in epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e, conseguentemente, a sollevarla d'ufficio.
P. Q. M. Visti gli art. 134, della Costituzione e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto derivante dagli artt. 294, comma 1, e 302 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di garanzia" contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia") debba essere espletato anche quando la privazione della liberta' personale abbia inizio in epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; Sospende il giudizio, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso il 10 settembre 1998 nella camera di consiglio. Il presidente: De Angelis Il giudice estensore: Amore 98C1268