N. 838 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 1998

                                N. 838
  Ordinanza emessa il 10 settembre 1998 dal  tribunale,  sez.  per  il
 riesame, di Potenza sull'istanza proposta da Trolio Nunzio
 Processo  penale  - Interrogatorio della persona in stato di custodia
    cautelare in carcere  -  Obbligo  di  procedere  immediatamente  e
    comunque  non  oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della
    custodia, anche dopo la trasmissione degli  atti  al  giudice  del
    dibattimento  -  Mancata  previsione  -  Lesione  del principio di
    eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento  alla
    sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale.
 (C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, comb. disp., e 302).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.46 del 18-11-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  n. 254/1998
 conseguente alla istanza di appello ex art. 310 c.p.p.,  proposta  in
 data   19  agosto  1998  nell'interesse  di  Trolio  Nunzio,  avverso
 l'ordinanza del 3 agosto 1998, notificata il  10  agosto  1998,  resa
 dalla  Corte  di  assiste  di  Potenza,  con  cui veniva rigettata la
 richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in  carcere
 in atto nei confronti dell'imputato.
                            P r e m e s s o
   In  data  23 giugno 1998 veniva emanata nei confronti dell'imputato
 Trolio Nunzio ordinanza dl custodia cautelare  in  carcere  da  parte
 della  Corte  d'assise  di  Potenza,  in relazione all'imputazione di
 concorso morale nell'omicidio di Filippo Di Cecca.
   Tale  ordinanza  veniva  emanata  in fase dibattimentale, a seguito
 della richiesta del p.m. avanzata in relazione e contestualmente alla
 nuova contestazione, mossa al Trolio nel corso del  dibattimento,  di
 concorso morale  nell'omicidio di Filippo Di Cecca.
   Peraltro, non essendo stato effettuato dal giudice del dibattimento
 alcun interrogatorio del Trolio in relazione alla disposta misura, il
 difensore  dell'imputato  adiva  la stessa Corte d'assise di Potenza,
 chiedendo che in conseguenza del  disposto  degli  artt.  294  e  302
 c.p.p.  fosse dichiarata l'inefficacia della custodia.
   Avverso   il   provvedimento  di  rigetto  veniva  quindi  proposta
 l'impugnativa  de  qua,  a  fondamento  della   quale   si   deduceva
 l'essenzialita',  in  ogni  fase del processo, dell'interrogatorio di
 cui all'art. 294 c.p.p.   ai fini del  meccanismo  applicativo  della
 custodia cautelare in carcere.
                             O s s e r v a
   Come  e' noto, l'obbligo dell'interrogatorio, ad opera del giudice,
 della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere, in luogo
 di cura o agli arresti domiciliari, era imposto dall'art. 294  c.p.p.
 limitatamente alla fase delle indagini preliminari.
   Tale  obbligo,  la  cui  inosservanza  nei  termini  di  legge  era
 sanzionata dall'art. 302 c.p.p. con la  perdita  di  efficacia  della
 misura  imposta,  non  era  dunque  previsto  in  relazione alle fasi
 successive a quella delle indagini.
   Recentemente, tuttavia, la Corte  costituzionale  con  sentenza  28
 marzo-3   aprile   1997,  n.  77,  ha  dichiarato    l'illegittimita'
 costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302,  c.p.p.  nella  parte
 relativa   alla  mancata  previsione,  nella  fase  compresa  tra  la
 richiesta di rinvio a  giudizio  e  la  trasmissione  degli  atti  al
 giudice  del dibattimento, dell'interrogatorio dell'imputato in stato
 di custodia cautelare in carcere e dell'effetto caducatorio  in  caso
 di mancato espletamento di detto interrogatorio nel termine di cinque
 giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.
   Tale   statuizione   non   sembra,  peraltro,  avere  influito  sul
 tradizionale orientamento interpretativo che ritiene la  superfluita'
 dell'interrogatorio   di   cui   all'art.  294  c.p.p.  allorche'  il
 procedimento  sia  gia'  giunto  nella  fase   dibattimentale,   come
 confermato  anche  dalle  ss.uu.  della  Cassazione (decisione del 28
 gennaio-8 aprile  1998,  Budini)  che,  pur  sancendo  l'applicazione
 retroattiva   della   decisione   della   Corte   costituzionale   ai
 procedimenti in  corso,  con  conseguente  caducazione  della  misura
 applicata  in  caso  di  omissione  del cennato interrogatorio, hanno
 precisato che "l'efficacia della pronuncia della Corte costituzionale
 nei procedimenti in corso postula che al momento della  pubblicazione
 della  sentenza  stessa  gli atti non siano stati ancora trasmessi al
 giudice del dibattimento ovvero che non sia stata instaurata la  fase
 del  giudizio,  determinandosi  altrimenti una situazione processuale
 incompatibile con le ragioni che hanno  ispirato  l'enunciazione  del
 principio  stesso, dal momento che la fase del giudizio stesso, per i
 suoi  caratteri  essenziali  di  pienezza   del   contraddittorio   e
 dell'immanente   presenza   della   parte  privata,  produce  effetti
 assorbenti  quanto  alle  esigenze  da   soddisfarsi   con   il   cd.
 interrogatorio  di  garanzia,  per giunta riferito dalla normativa in
 esame alla fase pregressa".
   Tanto premesso, a parere di questo collegio, deve ritenersi che non
 possa   considerarsi   manifestamente   infondata   la  questione  di
 costituzionalita' del combinato disposto derivante  dagli  art.  294,
 comma  1,  e  302,  c.p.p.  in  relazione  agli  artt.  3  e 24 della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di
 garanzia"   contemplato   dalla   prima   delle   due    disposizioni
 (interrogatorio  da  eseguirsi  "immediatamente  e comunque non oltre
 cinque giorni  dall'inizio  dell'esecuzione  della  custodia")  debba
 essere  espletato anche quando la privazione della liberta' personale
 abbia inizio in epoca successiva  alla  trasmissione  degli  atti  al
 giudice del dibattimento.
   Tale   non  manifesta  infondatezza  emerge,  a  parere  di  questo
 tribunale,   soprattutto   in   considerazione   della   peculiarita'
 dell'interrogatorio di garanzia quale strumento di difesa e della sua
 conseguente  non  surrogabilita' con altre procedure di audizione del
 soggetto posto in vinculis.
   In particolare, la circostanza che  l'interrogatorio  in  questione
 abbia   la   funzione   di  permettere  all'indagato  o  all'imputato
 sottoposto alla custodia in  carcere  di  prospettare  una  linea  di
 difesa  non  solo  con riferimento al merito dell'accusa, ma anche in
 ordine  alle  circostanze  assunte  a   fondamento   delle   esigenze
 cautelari,   sembra   gia'   costituire  un  elemento  sufficiente  a
 contraddistinguerlo chiaramente da altri strumenti  processuali,  per
 altro  verso  comunque finalizzati, durante lo svolgimento della fase
 dibattimentale, all'attuazione del principio del  contraddittorio  ed
 alla garanzia delle ragioni della difesa.
   Cosi',  non  sembra  potersi  ritenere  "assorbente"  rispetto alla
 funzione svolta dall'interrogatorio di cui all'art. 294, la  facolta'
 dell'imputato  di  rendere  dichiarazioni spontanee in ogni stato del
 dibattimento, anche in considerazione  del  fatto  che  il  carattere
 spontaneo  di tali dichiarazioni sembrerebbe escludere ogni potere di
 procedere a domande o ad interpello da parte del giudice.
   Quanto invece all'istituto dell'esame,  contemplato  dall'art.  503
 c.p.p.,  deve rilevarsi come esso, nel nuovo sistema processuale, non
 possa  considerarsi  uno  strumento   di   difesa,   essendo   invece
 configurato  e  strutturato  come  un mezzo di prova subordinato alla
 richiesta o al consenso delle parti.
   ln entrambi i casi, peraltro, mancherebbe comunque ogni  obbligo  a
 carico  del giudice di attivarsi per acquisire le eventuali deduzioni
 difensive della persona sottoposta a misura, il che comporterebbe una
 diversita' di disciplina rispetto alle precedenti fasi  del  giudizio
 che a questo Collegio non appare giustificata.
   D'altronde,  se  la  fase  dibattimentale  del  procedimento penale
 appare connotata dalla pienezza del contraddittorio, e' pur vero  che
 essa  risulta  scandita  in  una  serie  di udienze e che, quindi, lo
 stesso contatto tra giudice ed imputato non e'  realizzato  in  forma
 immanente.
   Inoltre,  va  considerato  che  l'interrogatorio di garanzia di cui
 all'art. 294  c.p.p.  adempie  la  sua  funzione  nell'ambito  di  un
 procedimento incidentale connotato da caratteri di autonomia, per cui
 le   ragioni   della   diversa   statuizione   normativa  che  impone
 l'interrogatorio sino al momento della  trasmissione  degli  atti  al
 giudice  del  dibattimento,  escludendola implicitamente in relazione
 alle  successive  fasi  del  giudizio,  andrebbero   colte   comunque
 nell'ambito di esso.
   Tali  le  considerazioni  che  inducono  il collegio a ritenere non
 manifestamente infondata, sotto il  profilo  della  violazione  degli
 artt.  3  e  24 della Costituzione, la questione di costituzionalita'
 relativa al combinato disposto derivante dagli art. 294, comma  1,  e
 302  c.p.p.,  nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di
 garanzia"   contemplato   dalla   prima   delle   due    disposizioni
 (interrogatorio  da  eseguirsi  "immediatamente  e comunque non oltre
 cinque giorni  dall'inizio  dell'esecuzione  della  custodia")  debba
 essere  espletato anche quando la privazione della liberta' personale
 abbia inizio in epoca successiva  alla  trasmissione  degli  atti  al
 giudice del dibattimento e, conseguentemente, a sollevarla d'ufficio.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  art. 134, della Costituzione e 23, della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'  del combinato disposto derivante dagli artt.  294,
 comma 1, e  302  c.p.p.,  in  relazione  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di
 garanzia"    contemplato   dalla   prima   delle   due   disposizioni
 (interrogatorio da eseguirsi "immediatamente  e  comunque  non  oltre
 cinque  giorni  dall'inizio  dell'esecuzione  della  custodia") debba
 essere espletato anche quando la privazione della liberta'  personale
 abbia  inizio  in  epoca  successiva  alla trasmissione degli atti al
 giudice del dibattimento;
   Sospende il giudizio,  disponendo  l'immediata  trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza venga notificata a cura della
 cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
   Cosi' deciso il 10 settembre 1998 nella camera di consiglio.
                       Il presidente: De Angelis
                                           Il giudice estensore: Amore
 98C1268