N. 369 ORDINANZA 28 ottobre - 6 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  ENPALS  -  Aggravamento dell'onere di
 contribuzione a carico di lavoratore in  attivita'  senza  elevazione
 della  retribuzione  massima  calcolabile  ai  fini del computo della
 pensione - Ius superveniens: decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
 182  -  Esigenza  di  nuova  valutazione  circa  la  rilevanza  della
 questione da parte del giudice rimettente - Restituzione  degli  atti
 al giudice a quo.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2).
 
(GU n.45 del 11-11-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 11, comma 2,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica)  promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 settembre
 1996 dal pretore di Bologna  nei  procedimenti  civili  vertenti  tra
 Bertocchi  Sergio  e  Di Credico Gregorio e l'ENPALS, iscritte ai nn.
 1222 e 1336 del registro ordinanze 1996 e pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  45, prima serie speciale, dell'anno
 1996 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di costituzione  di  Bertocchi  Sergio,  Di  Credico
 Gregorio e dell'ENPALS nonche', gli atti di intervento del Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi l'avvocato Angelo Curti per l'ENPALS e l'Avvocato dello Stato
 Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che  nel  corso  di due controversie promosse da cantanti
 lirici  professionisti  contro  l'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
 assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) il pretore di
 Bologna ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 11,
 comma 2, della legge  30  dicembre  1991,  n.  412  (Disposizioni  in
 materia di finanza pubblica);
     che   a   parere   del  giudice  a  quo,  mentre  il  sistema  di
 contribuzione  fissato  in  precedenza  prevedeva  l'obbligo  per  il
 lavoratore   di   versare   l'aliquota   del  14,70  per  cento  fino
 all'ammontare massimo di lire 315.000 di compenso giornaliero, e  che
 sull'eccedenza  rispetto a tale somma venisse applicato un contributo
 di solidarieta' nella misura del 3 per cento, la norma impugnata, nel
 modificare il terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.
 1420, ha elevato l'aliquota percentuale al  26,97  per  cento  ed  ha
 stabilito  che  essa  si  applichi  ai compensi giornalieri fino alla
 concorrenza di lire un milione, innalzando nel contempo il contributo
 di solidarieta' dal 3 al 5 per cento;
     che  pertanto  la  norma  impugnata,  nell'aggravare  l'onere  di
 contribuzione  a  carico  del lavoratore in fase di attivita', non ha
 provveduto ad elevare anche la retribuzione  massima  calcolabile  ai
 fini  del computo della pensione, somma che l'art. 12, settimo comma,
 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.  1420  continua  a  fissare  in  lire
 315.000;
     che il pretore rimettente, pur affermando, in punto di rilevanza,
 che non occorre in questa fase del processo una specifica istruttoria
 sulla   situazione   concreta,   ritiene   che   la  declaratoria  di
 illegittimita' costituzionale della norma impugnata avrebbe  concrete
 ripercussioni   sull'ammontare  del  trattamento  di  quiescenza  dei
 ricorrenti; nel merito,  osserva  che  aver  innalzato  l'obbligo  di
 contribuzione a carico dei lavoratori mantenendo fermo, nel contempo,
 il  tetto  della  retribuzione  pensionabile,  ha  creato un'evidente
 sperequazione dei trattamenti di quiescenza, rompendo quel  principio
 di   proporzionalita'   che   sta   alla   base  dell'intero  sistema
 pensionistico, come anche questa Corte ha evidenziato nella  sentenza
 n.  173  del  1986, con conseguente violazione degli artt. 3, 36 e 38
 della Costituzione;
     che nei giudizi davanti a questa Corte si  sono  costituiti,  con
 due  atti  di  identico contenuto, i ricorrenti Bertocchi Sergio e Di
 Credico Gregorio, concludendo per  l'accoglimento  della  prospettata
 questione;
     che   si   e'  costituito  anche  l'ENPALS,  con  apposito  atto,
 sostenendo la infondatezza della sollevata  questione;
     che parimenti e' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata o  che
 gli  atti  vengano  rimessi al giudice a quo per un nuovo esame della
 rilevanza.
   Considerato che i giudizi, vertendo su identica questione,  possono
 essere riuniti per una decisione  contestuale;
     che  successivamente  alla rimessione delle presenti questioni il
 legislatore e' intervenuto, col decreto legislativo 30  aprile  1997,
 n.  182,  ridisciplinando  complessivamente  la  materia  del  regime
 pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;
     che, in particolare, l'art. 1, comma 2,  del  citato  decreto  ha
 parificato dal 1 gennaio 1997 il contributo a carico dei lavoratori a
 quello  dell'assicurazione generale obbligatoria; il successivo comma
 8 del  citato  decreto  ha  mantenuto  l'obbligo  contributivo  sulla
 retribuzione  giornaliera  non eccedente la somma di lire un milione,
 mentre il comma 10 del medesimo art. 1 ha sostituito l'art. 12, comma
 settimo, del d.P.R. n. 1420 del 1971, stabilendo che la  retribuzione
 pensionabile,  attualmente  ferma  a  lire  315.000 gionaliere, venga
 rivalutata,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1998, sulla base dell'indice
 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
     che le  due  ordinanze  di  rimessione,  peraltro,  non  indicano
 espressamente la data di pensionamento dei due lavoratori e l'entita'
 dei  compensi  dai  medesimi  percepiti  successivamente al 1 gennaio
 1992, data di entrata in vigore della norma impugnata;
     che alla luce delle esposte considerazioni  e  del  significativo
 mutamento  del  quadro  normativo,  nel  quale  e'  anche previsto un
 sistema di rivalutazione del  tetto  pensionabile,  appare  opportuno
 restituire  gli atti al giudice a quo, affinche' valuti la permanenza
 del  requisito  della  rilevanza   e   le   soluzioni   del   merito,
 eventualmente  provvedendo  ad  una  precisazione  dei  termini della
 questione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore  di
 Bologna.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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