N. 842 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 1998
N. 842 Ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Ramazzotti Lamberto ed altri Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato o persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da dette persone nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparita' di trattamento tra imputati - Elencazione meramente numerica degli altri parametri costituzionali invocati. (C.P.P. 1988, art. 513). (Cost., artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112).(GU n.47 del 25-11-1998 )
IL TRIBUNALE Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal p.m. il tribunale; O s s e r v a: Premesso sotto il profilo della rilevanza dell'applicazione dell'art. 513 c.p.p. nel processo in corso, in ipotesi delle dichiarazioni rese dall'imputato Bisner Salvatore nel corso dell'interrogatorio reso al p.m. in data 19 dicembre 1995 e acquisite agli atti, data la contumacia dell'imputato di cui e' stato chiesto l'esame, in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti in dibattimento potrebbero portare alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per i fatti a lui ascritti, mentre le stesse dichiarazioni, stante il rifiuto del consenso dei coimputati Ramazzotti Lamberto e Mechtieva Barisavna non sono utilizzabili ai fini del decidere nei confronti dei medesimi. Ritenuto che non appare pertanto manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui subordina soltanto all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al p.m. dai coimputati e dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. qualora le stesse non si siano presentate all'esame dibattimentale o, presentatisi, si siano rifiutati di rispondere. Atteso pertanto che con l'attuale formulazione del 513 c.p.p. sulla base delle stesse emergenze processuali taluno potrebbe essere condannato ed altri, imputati degli stessi fatti, essere assolti per la inutilizzabilita' delle dichiarazioni di cui innanzi con una manifesta disparita' di trattamento davanti alla legge per le persone imputate dello stesso reato.
P. Q. M. Sospende il processo a carico di Ramazzotti Lamberto, Bisnar Salvatore e Mechtieva Barisavna; Rimette gli alla Corte costituzionale perche' decida in ordine all'eccezione di cui in premessa; Dispone che a cura della cancelleria sia provveduto alla formalita' di legge per la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale e per tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente sul caso di specie. Civitavecchia, addi' 7 maggio 1998 Il presidente: (firma illeggibile) 98C1282