N. 851 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1998
N. 851 Ordinanza emessa il 30 giugno 1998 dal pretore di Varese nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Comola Grazia ed altri e l'A.S.L. della provincia di Varese Sanita' pubblica - Specialisti ambulatoriali convenzionati - Inquadramento, a domanda e anche in soprannumero, con decorrenza 1 luglio 1998, nel primo livello dirigenziale delle AA.SS.LL. - Condizioni: svolgimento esclusivo, alla data del 31 dicembre 1997, di attivita' ambulatoriali con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali ed eta' non superiore a 55 anni - Mantenimento del precedente incarico esclusivamente agli specialisti di eta' non inferiore a 55 anni alla stessa data del 31 dicembre 1997 e non in posizione di quiescenza per pregressi rapporti o titolari di altro tipo di convenzioni con il S.S.N. (salvo rinuncia alle stesse entro il 1 marzo 1998) - Violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoro - Incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale. (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34, comma 1). (Cost., artt. 3, 4, 35 e 38).(GU n.47 del 25-11-1998 )
IL PRETORE Nei procedimenti, riuniti, n. 155, 156 e 159/1998 del ruolo lav., tra Comola Grazia, Volonteri Giovanni, Zagami Grazia, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Boni, via Sabotino n. 7, Varese, che li rappresenta e difende in virtu' di procura in calce a ciascun ricorso, ricorrenti, e Azienda sanitaria locale (A.S.L.) della provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, via O. Rossi n. 9, Varese, convenuta contumace; Oggetto: provvedimenti ex art. 700 c.p.c.; A scioglimento della riserva che precede; O s s e r v a 1. - Con atto depositato in data 19 febbraio 1998 la dott.ssa Grazia Comola, medico specialista ambulatoriale convenzionato con l'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese dal 1 aprile 1984 nella branca di analisi di laboratorio, una volta richiamati l'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il d.P.R. 29 luglio 1996, n. 550 - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - ed, in particolare, l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - che ha previsto, oltre all'inquadramento nella dirigenza degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, la cessazione dei rapporti medesimi per coloro che si trovino in determinate condizioni, giuridiche e di fatto, assumendo di aver diritto a mantenere il proprio incarico, in quanto, pur ultracinquantacinquenne e titolare di trattamento pensionistico, non legata con altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, e cio' contrariamente a quanto sostenuto dalla Azienda sanitaria locale di Varese, che, sulla base di nota della Direzione generale della sanita' della regione Lombardia, le aveva gia' formalmente comunicato "la cessazione del suo incarico a partire dal 1 marzo 1998" in forza di interpretazione del medesimo art. 34 che, se ritenuta legittima, veniva, pero', a porsi in contrasto con gli artt. 4, 35, 38 e 39 della Cost., chiedeva al pretore di Varese, in funzione di giudice del lavoro, pur avendo proposto ricorso in opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'incarico, ex art. 5 dell'Accordo collettivo nazionale, di adottare quei provvedimenti d'urgenza destinati a far cessare gli effetti del lamentato abuso ed il conseguente pregiudizio nonche' sollevava eccezione di incostituzionalita' dell'art. 34 della legge n. 449/1997, con istanza di sospensione del giudizio in corso e di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Nessuno si costituiva per l'Azienda sanitaria locale di Varese. Riportatasi la ricorrente all'atto introduttivo, prodotta documentazione, riuniti al procedimento n. 155/1998 quelli recanti il n. 156/1996 e n. 159/1998, promossi da altri due medici specialisti ambulatoriali convenzionati con l'Azienda sanitaria locale di Varese - dott. Giovanni Volonteri e dott.ssa Grazia Zagami - nelle medesime condizioni di fatto e di diritto della deducente dott.ssa Comola, depositate note, rinnovato ogni ricorso, come disposto con ordinanza 18-20 maggio 1998, non costituitasi, ancora, l'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese, il pretore si riservava di decidere. 2.a. - Va, innanzi tutto, ritenuta la giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria a trattare i giudizi relativi ai rapporti tra Aziende sanitaria locali e medici operanti in regime di convenzionamento, in quanto a tali rapporti sono state riconosciute, in piu' di una decisione, dal supremo collegio, natura sostanzialmente privatistica e caratteristiche proprie della "parasubordinazione" (cfr., tra le altre, Cass., sez. un. 8 giugno 1993, n. 6370 e Cass., sez. Un. 3 giugno 1997, n. 4955). Discende, cosi', in particolare, da tale affermazione, la competenza, per materia, del pretore giudice del lavoro a decidere le controversie, che, comunque, si riferiscano a tali rapporti, e, dunque, anche alla loro risoluzione, come nei casi di specie, attesa la posizione di diritto soggettivo perfetto riconosciuta al professionista dalla costituzione di un tale rapporto, non degradabile a posizione di mero interesse legittimo in conseguenza dell'adozione, da parte della pubblica amministrazione, di atti e provvedimenti, eventualmente, solo, da disapplicare, laddove espressione non gia' dell'esercizio di un potere discrezionale della stessa pubblica amministrazione, bensi' di un potere-dovere stabilito da una norma di legge, incidente, direttamente, sul contenuto del singolo rapporto convenzionale. 2.b. - Va, poi, affrontato il profilo dell'ammissibilita' della proposizione di una questione di legittimita' costituzionale nel corso di un procedimento cautelare. Reputa questo pretore di poter aderire a quell'orientamento favorevole a tale possibilita', piu' di recente espresso anche dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha pure rilevato che la sospensione degli atti in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita' non determina, per la sua natura meramente tecnica, l'esaurimento del potere cautelare del giudice stesso (cfr. Corte cost. 12 ottobre 1990, n. 444). 2.c. - Cio' premesso, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 appare rilevante per i procedimenti in corso, poiche' l'esistenza della norma, nel suo tenore letterale, elimina in radice il diritto dei ricorrenti a continuare il loro rapporto con il Servizio sanitario nazionale, avendo essi compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' ed essendo, altresi', essi titolari di un trattamento di quiescenza per pregressi rapporti, mentre l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' consentirebbe loro la prosecuzione dell'attivita' professionale. La questione, ad avviso di questo pretore, non e' manifestamente infondata, poiche' la norma citata appare in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Prima, tuttavia, di affrontare nello specifico la ritenuta questione di costituzionalita', poiche' nei presenti procedimenti viene in considerazione la disciplina del rapporto convenzionale tra medici specialisti ambulatoriali ed Azienda sanitaria locale, pare, ancora, opportuno evidenziare, questa volta in prospettiva di merito, che, nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto della persona ed interesse della collettivita', in base all'evoluzione della regolamentazione legislativa e contrattuale del rapporto dei medici specialisti ambulatoriali (dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 all'art. 8, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, cosi' come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, per finire all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1996, n. 500 - Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali -), tale rapporto e' stato sempre concepito come rapporto libero-professionale, autonomo, coordinato e continuativo, pur operando, i medici specialisti ambulatoriali, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche ed erogando le proprie prestazioni negli ambienti e con i mezzi del Servizio sanitario nazionale. Ora, nei casi di specie, gli impugnati provvedimenti dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese trovano fondamento nel disposto dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il quale "Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attivita' specialistica con riferimento alle quali, a fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1 luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attivita' ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di eta' mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1 marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti". Una volta riportato il dato testuale, la previsione di un limite legale di eta' dell'esercizio delle attivita' di medico specialista ambulatoriale, in presenza di determinate condizioni - titolarita' di trattamento pensionistico per pregressi rapporti, non intervenuta rinunzia ad altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale - pare, innanzi tutto, introdurre un'ingiustificata disparita' di trattamento non solo tra i medici specialisti ambulatoriali e gli altri convenzionati con il Servizio sanitario locale ma anche tra gli stessi medici specialisti ambulatoriali: in particolare e' da evidenziare che, mentre avrebbero diritto a mantenere l'incarico convenzionale sia i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque (55) anni di eta' alla data del 31 dicembre 1997, che non fruiscano di trattamento di quiescenza per pregressi rapporti o che, se titolari di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1 marzo 1998, sia i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque (55) anni di eta' che, qualunque sia il numero delle ore loro assegnate non godano comunque di trattamenti pensionistici e non siano titolari di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale sia i medici specialisti ambulatoriali con meno di cinquantacinque (55) anni, con incarico ambulatoriale convenzionato, indifferentemente se inferiore o superiore alle ventinove (29) ore settimanali (in quest'ultimo caso puo' essere, pero', presentata domanda di inquadramento nel primo livello dirigenziale ...), diversamente i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque (55) anni di eta' alla data del 31 dicembre 1997, che fruiscano di trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari di altro rapporto convenzionale, non vi abbiano rinunziato entro il 1 marzo 1998, vedrebbero, e hanno visto, risolto, a far tempo dal 1 marzo 1998, il loro rapporto, con inevitabile disagio non solo di natura professionale ma anche di carattere economico, qualora la pensione in loro godimento o l'altro genere di convenzione, non rinunciato, con il Servizio sanitario nazionale non fossero tali da garantir loro un'adeguata fonte di reddito, proporzionata anche alla loro dignita' professionale. A questo punto, la norma in esame appare presentare profili di illegittimita' costituzionale non solo in relazione all'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza, come sopra delineato, ma anche in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione: infatti privare il medico specialista ambulatoriale della possibilita' di lavoro per il raggiungimento del cinquantacinquesimo (55) anno di eta' e per la fruizione di un trattamento pensionistico per un pregresso rapporto o per la mancata rinunzia ad altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale significa anche negargli o, comunque, compromettergli il suo diritto al lavoro, in quanto l'esercizio della libera professione, al di fuori del Servizio sanitario nazionale, non potrebbe non, negativamente, risentire della possibilita' riconosciuta ai cittadini di rivolgersi, per le stesse prestazioni, al Servizio sanitario nazionale gratuito e/o a medici specialisti ambulatoriali convenzionati. Ed ancora, l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pare contrastare anche con l'art. 38 della Costituzione, laddove, in particolare, prevede la sola titolarita' di un trattamento di quiescenza come ostacolo per la prosecuzione del lavoro, senza indicarne la misura, l'entita' adeguata: ed in mancanza di una tale indicazione, il diritto dei medici specialisti ambulatoriali ad usufruire di un trattamento pensionistico adeguato alle loro esigenze di vita non pare garantito dal solo trattamento maturato prima dei cinquantacinque (55) anni. Per tutti i suesposti motivi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non appare manifestamente infondata e, poiche' il presente giudizio cautelare non puo' esser definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, va emessa, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordinanza di immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La sollevata questione impone, altresi', la sospensione dei procedimenti cautelari riuniti e, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita', dell'efficacia delle impugnate comunicazioni dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese nn. 9783, 9795 e 9798 del 12 febbraio 1998. Vanno, infine, disposti gli adempimenti, di cui al gia' citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione; Sospende i procedimenti cautelari in corso nonche' l'efficacia, nei limiti di cui alla parte motiva della presente ordinanza, delle comunicazioni dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese nn. 9783, 9795 e 9798 del 12 febbraio 1998; Rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Varese, addi' 30 giugno 1998 Il pretore: Papa 98C1291