N. 861 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1998
N. 861 Ordinanza emessa il 23 giugno 1998 dal tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Novelli Marinella e Fallimento Fepa di Tartoni Marco C. s.a.s. ed altro Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore del credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ai crediti per alimenti - Lesione del principio di eguaglianza - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 84/1992 e 1/1998. (C.C. artt. 2751, n. 4 e 2778, n. 17). (Cost., art. 3).(GU n.48 del 2-12-1998 )
IL TRIBUNALE Nel giudizio promosso ex art. 101, legge fallimentare da Novelli Marinella; Contro Fallimento Fepa di Tartoni Marco C. s.a.s. e dei soci Tartoni Marco e Tartoni Mauro; Premesso: che Novelli Marinella, con ricorso depositato il 4 marzo 1998, presentava istanza per l'ammissione tardiva, in via privilegiata, del credito di L. 11.870.448, oltre interessi e rivalutazione, al passivo del Fallimento di Tartoni Mauro, dichiarato con sentenza di questo tribunale del 22 agosto 1997; che la medesima a detto fine esponeva che con decreto del 24 gennaio 1989 il tribunale di Ferrara omologava la separazione consensuale dei coniugi Novelli Marinella - Tartoni Mauro disponendo il versamento a favore della moglie dell'assegno di mantenimento di L. 400.000 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (assegno successivamente ridotto a L. 200.000 con provvedimento del tribunale del 7 febbraio 1990; che con sentenza n. 120 del 1997 il tribunale di Ferrara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio; che in mancanza del regolare adempimento del debito da parte dell'ex coniuge, Novelli Marinella maturava un credito di L. 11.870.448, oltre rivalutazione monetaria e interessi, fino alla data del fallimento; che nel corso del procedimento per l'insinuazione tardiva del credito e in conseguenza dei chiarimenti richiesti dal curatore, l'istante riduceva la domanda alla complessiva somma di L. 11.856.471 quale credito maturato alla data del fallimento per capitale, interessi e rivalutazione; che il curatore non si opponeva all'ammissione del credito, ma ne contestava la natura privilegiata, non essendo espressamente previsto dalla legge il privilegio per il credito al mantenimento; che il creditore insisteva per l'ammissione in via privilegiata del credito, prospettando la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2751 cod. civ. in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost; Instaurato il giudizio a seguito della contestazione del curatore, il creditore riproponeva la questione e la decisione veniva rimessa al collegio; Questo collegio, rilevando che l'art. 2751 del codice civile, quale norma non suscettibile di interpretazione analogica, non contempla tra i crediti che godono del privilegio generale sui mobili del debitore, il credito del coniuge all'assegno di mantenimento, ritiene sussistano i presupposti per sospendere il giudizio e sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751 cod. civ. in relazione all'art. 3 della della Costituzione nella parte in cui non prevede tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili quelli riguardanti l'assegno al mantenimento del coniuge separato o divorziato; Cio' premesso; O s s e r v a Rilevanza della questione. 1. - La questione e' rilevante perche' questo giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, essendo stato chiesto dalla ricorrente il riconoscimento di un privilegio che non trova nella legge espressa e specifica previsione; 2. - Ne' puo farsi rientrare la ipotesi del credito al mantenimento in quello previsto dall'art. 2751 n. 3 cod. civ. (credito di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge attraverso la scelta dell'interpretazione che la renda piu' conforme a Costituzione, atteso che non di mera interpretazione estensiva si tratterebbe, bensi' di una vera e propria (e non consentita al giudice di merito) addizione normativa alla previsione dell'art. 2751 cod. civ., che contiene un elenco tassativo di tipologie di crediti privilegiati; 3. - Si prospetta, infine, ingiusto, perche' non conforme all'art. 3 della Costituzione, ammettere il credito di cui all'istanza in via meramente chirografaria, atteso che il diritto agli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti del codice civile e il diritto al mantenimento di cui agli artt. 156 c.c. e 5, legge n. 898/1970 pur operando in ambiti distinti, si palesano, per taluni aspetti, omogenei; Non manifesta infondatezza 1. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata perche' la norma dell'art. 2751 cod. civile nel non contemplare tra le ipotesi di crediti muniti di privilegio generale sui mobili, il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento esclude in modo irragionevole una fattispecie che ben puo' assimilarsi, quanto ai fini, a quella prevista dalla norma di legge sindacata; 2. - Ed invero, il credito di alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti del cod. civ. risponde all'esigenza di garantire gli alimenti alle persone che versano in stato di bisogno e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche dell'obbligato e comunque al fine di garantire quanto sia necessario per la vita dell'alimentando avuta riguardo alla sua posizione sociale (art. 438 cod. civ.); la legge pone, peraltro, il coniuge al primo posto nell'ordine dei soggetti obbligati, secondo l'art. 433 cod. civ.; 3. - L'assegno di mantenimento che il coniuge, separato o divorziato, sia obbligato, per ordine del giudice, a versare all'altro coniuge risponde all'esigenza di porre a carico di un coniuge il contributo al mantenimento dell'altro, ove quest'ultimo non abbia adeguati redditi propri; in tale ipotesi l'assegno viene determinato secondo una piu' articolata valutazione, vale a dire non solo in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (vds art. 156, cod. civ.) ma tenendo anche conto, in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, della condizione dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, della durata del matrimonio (art. 5, legge n. 898/1970; l'assegno viene in concreto determinato, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita', in modo da assicurare all'altro coniuge un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva prima della separazione (cfr Cass. civ., sez. I, 14 agosto 1997, n. 75630); 4. - Che l'obbligo agli alimenti sia giuridicamente distinto da quello ora descritto e' poi espressamente dichiarato dall'art. 156 cod. civ. laddove, al terzo comma, precisa che a carico del coniuge obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento, resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti. 5. - E', dunque, proprio sotto questo profilo che si prospetta ingiustificata la disparita' di trattamento che viene a crearsi, in sede di riconoscimento delle cause di prelazione, tra il privilegio espressamente concesso dall'art. 2751 n. 4 c.c., al credito di alimenti a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge, seppure limitato agli ultimi tre mesi di prestazione, e il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento per il quale, in assenza di una espressa previsione, non spetta invece alcun diritto di prelazione correlato alla causa del credito; 6. - Questo giudice e' a conoscenza della sentenza 4 marzo 1992, n. 84, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770, 2776 c.c. sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. dal tribunale di Roma con ordinanza emessa il 17 aprile 1991 ritenendo certamente non consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimita' per introdurre, sia pure in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti ... anche per la necessita' di risolvere i connessi problemi attinenti al suo rapporto con gli altri privilegi gia' positivamente previsti. Ritiene tuttavia che possa applicarsi nel caso in esame un diverso schema di intervento, quello che consente di sindacare la legittimita' costituzionale dell'art. 2751 n. 4 c.c., stando all'interno sia della specifica norma attributiva del privilegio al diritto agli alimenti sia, conseguentemente, dell'ordine previsto dall'art. 2778 n. 17, che assimila, in unico grado, i crediti previsti dall'art. 2751 cod. civ.: cio' ritiene proprio per l'irragionevole mancata espressa inclusione del diritto al mantenimento del coniuge tra i crediti, per cosi' dire, di natura alimentare (si veda lo stesso diritto alla somministrazione di vitto di cui all'art. 2751 n. 3 c.c.); 7. - Va peraltro osservato che la stessa Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 1 del 29 gennaio 1998 (in Gazzetta Ufficiale n. 5/1998), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile per l'irragionevole disparita' di trattamento, quanto alla garanzia delle retribuzioni, tra prestatori d'opera intellettuale (al credito dei quali, soltanto, era riconosciuto il privilegio generale sui beni mobili del debitore) e i prestatori d'opera non intellettuale; e cio' ha fatto proprio rilevando da un lato la omogeneita' delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 cod. civ. e, dall'altro, la garanzia accordata ai crediti dei lavoratori, indipendentemente dalla natura, intellettuale o non intellettuale, dell'attivita' svolta. Richiamando pertanto tale schema interpretativo, questo collegio ritiene che per la norma di cui all'art. 2771 n. 4 cod. civ. e, conseguentemente, 2778, n.17 cod. civ., non si palesi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non riconoscono il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751 n. 4 e 2778 n. 17 del codice civile nella parte in cui non prevedono tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento. Sospende il procedimento e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e di notificarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e, al Presidente del Senato della Repubblica. Ferrara, addi' 23 giugno 1998 Il presidente: Melluso Il giudice estensore: Carlesso 98C1301