N. 375 ORDINANZA 11 - 20 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Minori - Condizioni soggettive ed oggettive per la
 sostituzione  delle  pene  detentive - Inapplicabilita' - Riferimento
 alla sentenza della Corte n. 16/1998 dichiarativa dell'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981,  n.  689  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 59 e 60).
 
 (Cost., artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31).
 
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 59 e 60 della
 legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  in
 relazione  all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, promosso
 con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal giudice per le  indagini
 preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta
 al  n.  127  del  registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 30 settembre  1998  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto  che  nel  processo a carico di un minorenne, imputato del
 reato di ricettazione, il giudice per  le  indagini  preliminari  del
 Tribunale  per  i  minorenni  di  Cagliari,  ha, con ordinanza del 26
 novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3,  27,  primo  e
 terzo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimita' degli
 artt.  59  e  60  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
 all'art.  30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui
 non escludono che si applichino  anche  agli  imputati  minorenni  le
 "condizioni  soggettive  ed  oggettive per la sostituzione delle pene
 detentive";
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  richiamando  l'atto  di  intervento  relativo  alla  medesima
 questione promossa con ordinanza del 13 febbraio 1997  dal  Tribunale
 per i minorenni di Cagliari.
   Considerato che la questione incentrata sull'art. 60 della legge n.
 689  del  1981  e'  manifestamente inammissibile non essendo il reato
 nella  specie  contestato  ricompreso  fra  le  esclusioni  oggettive
 indicate in detto articolo;
     che questa Corte, con sentenza n. 16 del 1998, ha gia' dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre
 1981, n. 689,  proprio  "nella  parte  in  cui  non  esclude  che  le
 condizioni  soggettive  in  esso  prevedute  per l'applicazione delle
 sanzioni sostitutive si estendano agli imputati  minorenni",  e  che,
 dunque,   anche   tale   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     a)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  59  della  legge  24  novembre
 1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal giudice per
 le indagini preliminari presso il    Tribunale  per  i  minorenni  di
 Cagliari con l'ordinanza in epigrafe;
     b)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  60  della  legge  24  novembre
 1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento
 agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della  Costituzione,  dal
 giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  per i
 minorenni di Cagliari con  l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1307