N. 863 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 1998
N. 863 Ordinanza emessa il 19 maggio 1998 dal pretore di Treviso sezione distaccata di Vittorio Veneto nei procedimenti penali riuniti a carico di Major Carmen Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Udienza per il giudizio abbreviato - Ritenuta non definibilita' allo stato degli atti, per la diversita' del fatto rispetto a come descritto nel decreto di citazione - Restituzione degli atti al p.m. - Emissione da parte di quest'ultimo di altro decreto di citazione a giudizio - Mancata previsione che tale decreto contenga l'avviso di cui all'art. 555, lett. e), c.p.p., con preclusione per l'imputato della possibilita' di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per i reati di competenza del tribunale - Violazione del principio di legalita' - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 560 e 562, comma 2). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25).(GU n.49 del 9-12-1998 )
IL VICE PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nei procedimenti penali n. 45/98 r.g. e n. 87/98 r.g., riuniti, a carico di Carmen Major, nata il 16 luglio 1954 a Maniago e residente a Conselve, imputata nel procedimento penale n. 48/1998: a) del reato di cui agli artt. 7, 110, 624, 625 n. 1-2 entrambe le ipotesi, 5 e 61, n. 7 c.p.; b) del reato di cui all'art. 648 c.p. e imputata nel procedimento penale n. 87/1998: a) del reato di cui agli artt. 7, 110, 624, 625 n. 1-2 entrambe le ipotesi, 5 e 61, n. 7 c.p.; b) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 1 e 2 c.p.. Visti gli atti del processo, O s s e r v a Il 4 marzo 1998 il pretore di Vittorio Veneto emetteva nei confronti di Carmen Major decreto di rinnovazione di citazione a giudizio n. 45/1998 r.g. per: a) il reato di cui agli art. 7, 110, 624, 625 n. 1-2, 5 e 61 n. 7 c.p. e b) il reato di cui all'art. 648 c.p. fissando l'udienza del 19 maggio 1998. Successivamente l'imputata presentava richiesta di giudizio abbreviato; il p.m., ricevuta detta richiesta, trasmetteva gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisava l'imputato e il suo difensore della data fissata per l'udienza. All'udienza del 7 maggio 1998 per il giudizio abbreviato, svoltasi in camera di consiglio, il g.i.p. rilevato che "l'imputata ha dichiarato solo in data odierna di essere l'autrice del furto di cui al capo b) chiedendo la modificazione dell'imputazione da ricettazione a furto" e ritenuto che "la modificazione del capo di imputazione da ricettazione a furto comporta un mutamento del fatto atteso che la ricettazione comporta il mancato concorso nel fatto presupposto", non potendo decidere allo stato degli atti, rigettava la richiesta di giudizio abbreviato e restituiva gli atti al p.m.. Il p.m., conformemente al disposto dell'art. 562, comma 2, c.p.p., emetteva contestualmente nuovo decreto di citazione a giudizio avanti al pretore di Vittorio Veneto, sempre per l'udienza del 19 maggio 1998. Con il nuovo decreto n. 87/1998 r.g. il p.m. modificava il capo di imputazione sub. b) nel senso indicato nell'ordinanza del g.i.p.. All'udienza dibattimentale del 19 maggio 1998 venivano chiamati per i medesimi fatti due giudizi nei confronti di Major Carmen: quello di cui al decreto di citazione n. 45/1998, r.g. e quello di cui al decreto di citazione n. 87/1998 r.g.. Il v.p.o., su istanza del difensore dell'imputata e nulla opponendo il p.m., disponeva la riunione dei due procedimenti stante la loro connessione. Compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, l'imputata chiedeva personalmente di essere ammessa al giudizio abbreviato; l'istanza veniva rigettata ex art. 560 c.p.p., per essere stata presentata fuori termine. Il difensore dell'imputata sollevava la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, comma 2, 76, in relazione all'art. 2 della legge 16 febbraio 1997, n. 81) e 107, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedendo che il decreto di citazione a giudizio contenga l'avviso di cui alla lettera e) dell'art. 555 c.p.p. preclude all'imputato la possibilita' di riproporre la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato. L'art. 562 c.p.p. comporta che il g.i.p. qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti li restituisce al p.m. che deve emettere nuovo decreto di citazione a giudizio davanti al pretore del dibattimento senza inserirvi le indicazioni previste dall'art. 555, lett. e), f) e g) e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, circa la facolta' dell'imputato di chiedere giudizio abbreviato. Nel parametro normativamente previsto dall'art. 562 c.p.p., la definibilita' o meno del giudizio "allo stato degli atti" deve correlarsi non solo alla necessita' di assumere o meno altri elementi probatori relativi alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilita' del reato all'imputato, ma anche all'ipotesi in cui il g.i.p. ritenga il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione. Per i reati di competenza del tribunale l'art. 440 c.p.p. impone una valutazione preliminare del g.i.p. sull'ammissibilita' del giudizio abbreviato con la conseguenza che l'eventuale rigetto motivato dall'accertamento che il fatto e' diverso da come contestato non preclude all'imputato la possibilita' di ripresentare l'istanza quando nel proseguo dell'udienza preliminare il p.m. provveda ex art. 423 c.p.p. a modificare il capo d'imputazione. Le esigenze di celerita' e semplificazione del procedimento avanti il pretore si sono tradotte nella scelta di escludere la valutazione preliminare del giudice sull'ammissibilita' del tipo di rito. L'art. 561, terzo comma, dispone che se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti provvede direttamente a pronunciare la sentenza. Diversamente nell'ipotesi in cui ritenga di non poter decidere, l'art. 562 c.p.p. gli impone la restituzione degli atti al p.m. Il p.m. deve poi emettere contestuale decreto di citazione a giudizio davanti al pretore del dibattimento senza alcuna possibilita' per l'imputato di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato neppure nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato motivato da una discrepanza tra gli atti e la ricostruzione storica del fatto e con il nuovo decreto di citazione il p.m. abbia riformulato l'imputazione. Detta ipotesi si e' verificata proprio nel caso in esame. Ne consegue che la iniziale scelta del p.m. di configurare la notitia criminis entro una determinata ipotesi di reato, rilevatasi errata nella successiva valutazione compiuta dal g.i.p. nel corso del giudizio abbreviato, per i reati di competenza del pretore viene a incidere negativamente sull'interesse dell'imputato a utilizzare il giudizio abbreviato. La vigente disciplina del giudizio abbreviato per i reati di competenza del pretore, in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 562, comma 2, c.p.p., viene ad escludere la possibilita' dell'imputato di accedere a tal rito quando il p.m. nell'emettere il nuovo decreto di citazione a giudizio, riformuli l'imputazione. In tale ipotesi non e', infatti, prevista per l'imputato di un reato di competenza del pretore diversamente che per i reati di competenza del Tribunale, la possibilita' di ripresentare la richiesta di giudizio abbreviato con riferimento alla modificata contestazione. Si verifica, pertanto, un'evidente disparita' tra identiche situazioni processuali che si pone in palese contrasto con i principi di uguaglianza e di legalita' della pena sanciti dagli artt. 3 e 25 della Costituzione considerato che dall'introduzione o meno del giudizio abbreviato dipende la possibilita' per il giudice di concedere e per l'imputato di beneficiare della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. Detti principi e quello di tutela del diritto alla difesa dell'imputato contro un provvedimento di natura processuale che disconosce un suo diritto imporrebbero l'armonizzazione del sistema con l'estensione al rito pretorile della possibilita', prevista dall'art. 440, comma 3, c.p.p., per l'imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato in presenza delle condizioni sopraenunciate. La prospettata questione e' certamente rilevante nel giudizio in corso in quanto se venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma del codice di rito citata verrebbe offerta all'imputata la possibilita' di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato con accesso ad un rito dal quale scaturiscono ex lege rilevanti effetti sulla determinazione della pena.
P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che quando il g.i.p. abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato ritenendo il fatto diverso da come descritto nell'originario decreto di citazione e rimesso al p.m. non prevede che il nuovo decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. ex art. 562, comma 2 c.p.p., contenga l'avviso previsto dall'art. 555, lett. e), c.p.p. precludendo all'imputato la possibilita' di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione. Ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalita'. Vittorio Veneto, addi' 19 maggio 1998 Il vice pretore: Cittolin 98C1314