N. 389 ORDINANZA 23 - 27 novembre 1998

 
 
 Giudizio di ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Processo  penale  -  Tribunale  penale  di  Brescia  e  deputato  al
 parlamento  Vittorio Sgarbi - Insindacabilita' di opinioni dei membri
 del parlamento - Insussistenza di un contrasto di valutazione tra  la
 Camera dei deputati e l'autorita' giudiziaria - Difetto del requisito
 oggettivo del conflitto - Inammissibilita'.
 
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di ammissibilita'  del  conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  sollevato  dal  deputato al Parlamento Vittorio
 Sgarbi nei confronti del Tribunale  penale  di  Brescia  con  ricorso
 depositato  il  16  maggio  1998  ed  iscritto  al n. 94 del registro
 ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio del 30 settembre  1998  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto   che   il   ricorrente,   premesso  d'essere  membro  del
 Parlamento,  espone  d'essere  stato  querelato  per  il   reato   di
 diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una
 trasmissione  televisiva,  allo scopo di richiamare "l'attenzione dei
 cittadini e delle istituzioni" su  fatti  che  avevano  gia'  formato
 oggetto di interrogazioni parlamentari e di articoli di stampa;
     che,  secondo  il ricorrente, il processo penale instaurato a suo
 carico per il suindicato reato viola le norme della Costituzione  che
 garantiscono   la  liberta'  di  pensiero,  l'insindacabilita'  delle
 opinioni dei membri del  Parlamento  e  ne  definiscono  le  funzioni
 (artt.  21, 67 e 68 della Costituzione);
     che,  ad  avviso  dell'istante,  sussiste, "nell'inerzia di altri
 organismi, il diritto del membro  del  Parlamento  di  denunciare  il
 conflitto tra poteri dello Stato";
     che  il  ricorrente  chiede  che  la  Corte "voglia giudicare sul
 conflitto tra poteri dello Stato avviato  contro  il  Parlamento"  da
 "appartenenti  all'ordine  di  cui  all'art.  104 della Costituzione,
 individuabili nel giudice delle indagini preliminari e nel  Tribunale
 di Brescia".
   Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
 legge  11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata preliminarmente
 a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il  ricorso  sia
 ammissibile  sotto  il  profilo  dell'esistenza  della  materia di un
 conflitto,  la  cui  risoluzione  spetti  alla  sua  competenza,  con
 riferimento  ai  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  stabiliti  dal
 medesimo art. 37;
     che, secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  l'art.
 68,  primo  comma,  della  Costituzione  attribuisce  alla  Camera di
 appartenenza la potesta' di dichiarare che l'opinione espressa da  un
 membro  del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni
 parlamentari e, sino  a  quando  tale  potesta'  non  e'  esercitata,
 l'autorita'  giudiziaria  che  procede  e'  titolare  del  potere  di
 valutare incidenter tantum la sindacabilita' di  detta  opinione  (da
 ultimo, ordinanza n. 179 del 1998);
     che,  nel  caso  in esame, non emerge un contrasto di valutazioni
 tra la  Camera  e  l'autorita'  giudiziaria,  in  quanto  dagli  atti
 prodotti  dal  ricorrente  non  risulta una delibera della Camera dei
 deputati  che  abbia  dichiarato  l'insindacabilita'  delle  opinioni
 espresse  dal  ricorrente  stesso e per le quali e' stato iniziato il
 procedimento penale in oggetto, sicche' non  puo'  ritenersi  vi  sia
 materia di un conflitto;
     che  il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per
 difetto del requisito oggettivo del conflitto.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra
 poteri dello Stato indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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