N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 dicembre 1998
N. 47 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 dicembre 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Regione Liguria - Istituzione del dipartimento regione di genetica - Composizione - Attribuzione di compiti concernenti il promuovimento di studi e ricerche aventi carattere scientifico - Istituzione di un comitato etico per l'emanazione di pareri obbligatori, in ordine a progetti di ricerca biomedica, di sperimentazione clinica e terapeutica - Mancata quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa impugnata - Invasione della competenza riservata allo Stato in ordine all'attivita' di ricerca e di sperimentazione - Violazione dell'obbligo di copertura per nuove e maggiori spese. (Legge regione Liguria 17 novembre 1998, artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lett. j), 5, 6 e 7). (Cost., artt. 117 e 81, quarto comma).(GU n.1 del 7-1-1999 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, nei confronti della regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 17 novembre 1998, comunicata al Commissario del Governo il 20 novembre 1998 relativa a "norme per l'istituzione ed il funzionamento del Dipartimento regionale di genetica". Con delibera legislativa in epigrafe il consiglio regionale della Liguria ha ritenuto di riapprovare la legge regionale gia' deliberata il 28 ottobre 1997, nonostante il rinvio a nuovo esame allora disposto dal Governo della Repubblica con telex 20 novembre 1997. La legge regionale di cui trattasi e' stata riapprovata, nel medesimo testo, a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio regionale (31 voti favorevoli su 45 consiglieri assegnati). Ricorrono, pertanto, nella fattispecie, i presupposti dell'ipotesi di cui all'art. 127, ultimo comma della Costituzione, per la proposizione della questione di legittimita' davanti alla ecc.ma Corte costituzionale, nei presupposti formali, ma anche in quelli sostanziali. Infatti, in linea di D i r i t t o 1. - La delibera impugnata appare in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione alle norme delle leggi statali di seguito indicate. Ed invero gli arrt. 2, comma 1, 3, comma 1, lett. j) e 5, della delibera impugnata fanno riferimento a programmi di ricerca scientifica, a studi e ricerche, a pareri su progetti di ricerca biomedica, che esulano dalla specifica competenza regionale in materia. L'attivita' di ricerca e sperimentazione e' infatti attribuita espressamente alla competenza statale dall'art. 6, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, nonche' dall'art. 1, lett. p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente "delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e dall'art. 125 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emesso in attuazione del capo I della predetta legge n. 59/1997. Non e' dubbio pertanto che la delibera impugnata ecceda la competenza della regione, onde la fondatezza della prospettata questione di legittimita' ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. 2. - La delibera impugnata appare inoltre in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Ed invero gli artt. 6 (finanziamento regionale) e 7 (norma finanziaria) non contengono la quantificazione degli oneri consegnenti all'attuazione del provvedimento e, per di piu', in quanto pongono a carico della "quota del fondo sanitario per le spese correnti" oneri derivanti da attivita' di rilievo non soltanto sanitario e svolte peraltro da organismo estraneo all'organizzazione sanitaria, dispongono in contrasto con il disposto di cui all'art. 12, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, giusta il quale le quote del Fondo sanitario di parte corrente "sono utilizzate esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie".
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte in accoglimento del presente ricorso, dichiari i'illegittimita' Costituzionale della delibera regionale impugnata; Si produrranno il testo della delibera legislativa impugnata, del telex di rinvio e della delibera del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 27 novembre 1998 L'avvocato dello Stato: Felice Pagano 98C1382