N. 417 SENTENZA 14 - 23 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e  assistenza  -  Lavoratori  autonomi  -  Commercianti  -
 Assicurazione  obbligatoria  invalidita'  vecchiaia  e  superstiti  -
 Corresponsione di somma a titolo di interessi dalla  scadenza  di  un
 congruo  termine  -  Omessa  previsione - Violazione del principio di
 uguaglianza - Illegittimita' costituzionale  -  Coltivatori  diretti,
 coloni  e mezzadri - Assicurazione obbligatoria invalidita' vecchiaia
 e superstiti - Corresponsione di somma a titolo  di  interessi  dalla
 scadenza  di  un congruo termine - Omessa previsione - Violazione del
 principio di uguaglianza -  Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 7, ultimo comma; legge  22  luglio
 1966,  n. 613, art. 12, secondo comma, sostitutivo dell'art. 15 della
 legge 9 gennaio 1963, n. 9; legge 22 luglio 1966, n.  613,  art.  12,
 primo comma).
 
(GU n.52 del 30-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
 della  legge  4  luglio  1959,  n. 463 (Estensione dell'assicurazione
 obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed  i  superstiti  agli
 artigiani  ed  ai  loro familiari), come novellato dall'art. 12 della
 legge  22  luglio  1966,  n.   613   (Estensione   dell'assicurazione
 obbligatoria  per  la  invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli
 esercenti attivita' commerciali ed ai  loro  familiari  coadiutori  e
 coordinamento   degli  ordinamenti  pensionistici  per  i  lavoratori
 autonomi), promossi con  ordinanze  emesse  il  3  ottobre  1996  dal
 Tribunale  di  Trani  nel  procedimento  civile vertente tra l'INPS e
 Visicchio  Domenico  Francesco  iscritta  al  n.  1293  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n.  49, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed il 21 agosto 1997 dal
 pretore di Bologna nel procedimento civile  vertente  tra  Bentivogli
 Alfredo  ed  altri e l'INPS iscritta al n. 753 del registro ordinanze
 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di costituzione dell'INPS;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  settembre  1998  il giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Udito l'avv. Fabio Fonzo per l'INPS.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un giudizio di appello promosso dall'INPS  contro
 Domenico  Francesco  Visicchio,  il Tribunale di Trani, con ordinanza
 emessa il 3 ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,
 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7,  ultimo  comma,  della  legge  4  luglio  1959,  n.  463
 (Estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per la invalidita', la
 vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari),  come
 modificato   dall'art.   12  della  legge  22  luglio  1966,  n.  613
 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per  la  invalidita',  la
 vecchiaia  ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai
 loro  familiari  coadiutori   e   coordinamento   degli   ordinamenti
 pensionistici  per i lavoratori autonomi), nella parte in cui prevede
 che i contributi indebitamente versati dalle imprese artigiane siano,
 salvo il caso di dolo, restituiti all'assicurato od  ai  suoi  aventi
 causa  senza  interessi, anche in caso di colpevole ritardo dell'ente
 nella restituzione di quanto indebitamente richiesto e percepito.
   Davanti al Tribunale di Trani, l'INPS  impugnava  la  sentenza  del
 pretore  di  Trani  che  -  in  accoglimento  del  ricorso presentato
 dall'assicurato per ottenere  dall'ente  appellante  il  rimborso  di
 contributi,  relativi  al  periodo 1980-82, indebitamente richiesti e
 versati -  aveva  condannato  l'INPS  al  pagamento,  in  favore  del
 ricorrente,  degli  interessi  e  della  rivalutazione  monetaria dal
 giorno della costituzione  in  mora,  in  applicazione  dei  principi
 generali in materia di indebito oggettivo.
   La   rilevanza   della   questione  sollevata  discenderebbe  dalla
 circostanza che, con l'atto di  appello,  l'INPS  aveva  invocato  la
 disposizione   impugnata,   a   norma   della   quale   i  contributi
 indebitamente  versati,  salvo  il  caso  di  dolo,  sono  restituiti
 all'assicurato, o ai suoi aventi causa, senza interessi.
   Al  Collegio rimettente la disciplina impugnata appare in contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  in   quanto   irragionevolmente
 discriminatoria  sia  rispetto  ad  ogni altro credito previdenziale,
 legalmente produttivo di interessi, sia, piu' in  generale,  rispetto
 ad ogni altra ipotesi di indebito oggettivo.
   Il   Tribunale   di   Trani   dubita  altresi'  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,  della  legge  n.  463  del
 1959,  come  modificato  dall'art. 12 della legge n. 613 del 1966, in
 relazione agli artt.  24 e 113 della Costituzione  in  quanto,  senza
 apparente  giustificazione,  limiterebbe  il  diritto  di azione e di
 difesa "di una specifica  categoria  di  cittadini",  gli  artigiani,
 impedendo  loro  di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno da
 ritardo, anche nei casi di assoluta assenza di colpa da parte loro, e
 di rimborso tardivo imputabile esclusivamente a colpa dell'INPS.
   2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si e'  costituito  l'INPS,
 per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata.
   Ad  avviso  dell'ente  appellante  nel procedimento civile a quo la
 disciplina impugnata  appare  giustificata  in  considerazione  delle
 peculiarita'  del rapporto assicurativo di cui si tratta: un rapporto
 previdenziale nel quale il soggetto  che  esegue  il  versamento  e',
 contemporaneamente,   anche  il  soggetto  personalmente  interessato
 all'entita'   della   prestazione.   Tale   peculiarita'   renderebbe
 comprensibile  "che i versamenti (in qualche modo) 'irregolari' siano
 considerati con una qualche maggiore rigidita' rispetto  ad  analoghi
 versamenti da lavoro dipendente".
   3.  -  Una  questione  parzialmente  analoga e' stata sollevata dal
 pretore di Bologna nel corso di un giudizio  promosso  da  Bentivogli
 Alfredo  ed  altri soci ed eredi di soci della Autotrasporti Fratelli
 Bentivogli s.n.c. contro l'INPS. Il pretore di Bologna, con ordinanza
 emessa il 21 agosto 1997, ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3,
 primo   comma,   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 12 della legge n. 613 del 1966.
   I  ricorrenti  nel giudizio a quo hanno convenuto l'INPS davanti al
 pretore di Bologna deducendo che: fino al mese di  novembre  1985  la
 societa'  aveva  versato  all'Istituto  i  contributi obbligatori per
 l'invalidita' e la vecchiaia come impresa artigiana; a seguito di una
 ispezione conclusasi nel novembre 1985, l'INPS aveva accertato che la
 societa' aveva superato il limite di legge nel numero degli  occupati
 e  che  pertanto non poteva piu' essere considerata artigiana ai fini
 della contribuzione dovuta per i propri  dipendenti;  in  se'guito  a
 tale   accertamento,   dopo   aver   provveduto  a  regolarizzare  la
 contribuzione,  i  ricorrenti  chiesero   inutilmente   all'INPS   la
 restituzione  della contribuzione obbligatoria versata per il periodo
 1978-1985, comprensiva di interessi legali e rivalutazione  monetaria
 dal  momento  della  domanda  di restituzione di quanto indebitamente
 pagato.
   Costituitosi nel giudizio davanti al pretore di Bologna, l'INPS  ha
 eccepito  che  l'art.  12  della  legge  n.  613  del 1966 esclude il
 pagamento degli interessi  legali  nel  caso  della  restituzione  di
 contributi indebitamente versati da artigiani e commercianti.
   Il  giudice  rimettente  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata la questione di legittimita' dell'art. 12  della  legge  n.
 613  del  1966,  sollevata ad istanza dei ricorrenti nel procedimento
 civile a quo.
   Quanto alla rilevanza della  questione  sollevata,  il  pretore  di
 Bologna   osserva   che   "ove  non  venisse  affermata  dalla  Corte
 costituzionale la illegittimita' costituzionale  di  tale  norma,  la
 domanda  dei  ricorrenti  di  ottenere  il  pagamento dall'INPS degli
 interessi legali sulle somme che  lo  stesso  istituto  aveva  dovuto
 restituire  loro,  in  quanto  contributi divenuti oggettivamente non
 dovuti, dovrebbe essere respinta".
   Nel merito, il rimettente rileva  che  la  disciplina  impugnata  -
 nell'escludere   la   corresponsione   di   interessi   in   caso  di
 restituzione, da parte dell'INPS, di contributi indebitamente versati
 da artigiani e commercianti - appare in contrasto con l'art. 3  della
 Costituzione,    introducendo    un'ingiustificata    disparita'   di
 trattamento "rispetto a quanto disposto in ogni caso  di  ripetizione
 dell'indebito, ed anche nelle altre gestioni previdenziali".
   Indicando,  quale  tertium  comparationis gli artt. 1282 e 2033 del
 codice  civile,  ed  altresi'  -  invocandola  genericamente   -   la
 disciplina  riguardante  altre  categorie  di contribuenti lavoratori
 autonomi,  nonche'  quella   delle   assicurazioni   dei   dipendenti
 dell'industria  e  dell'agricoltura,  il  giudice a quo dubita che la
 diversita' di trattamento disposta dal legislatore abbia  o  conservi
 "idonee   e   valide  ragioni,  che  derivino  dalle  caratteristiche
 specifiche del rapporto assicurativo-previdenziale"  delle  categorie
 di cui si tratta.
   4.  -  Nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituito l'INPS,
 per chiedere che la questione sollevata dal pretore  di  Bologna  sia
 dichiarata inammissibile o infondata.
   Ad  avviso  dell'INPS,  la  questione  dovrebbe  essere  dichiarata
 inammissibile in quanto sollevata  senza  adeguata  precisazione  dei
 termini, dei motivi e dei profili della medesima, e senza sufficiente
 motivazione  della  sua  rilevanza nel giudizio a quo. A quest'ultimo
 riguardo, l'INPS rileva che  "i  ricorrenti  facevano  parte  di  una
 societa'  artigiana,  mentre  la  norma  di  riferimento si inserisce
 all'interno del testo normativo riguardante i commercianti".
   Quanto  al merito della questione, l'INPS osserva che la disciplina
 impugnata, derogatoria rispetto ai princi'pi generali in  materia  di
 indebito   oggettivo,   trova  la  sua  giustificazione  nel  sistema
 normativo,  concernente  i  commercianti,  nel  quale  e'   inserita.
 L'assicurazione  generale  obbligatoria a favore dei commercianti, si
 deduce nell'atto di costituzione, viene alimentata esclusivamente dai
 contributi versati dagli iscritti, cosicche' qualunque sottrazione di
 risorse si  tradurrebbe  in  un  depauperamento  del  fondo  e  nella
 incapacita'   del   medesimo  a  pagare  le  prestazioni  dovute.  La
 disposizione  denunciata  risponderebbe  pertanto  ad   un   "supremo
 interesse pubblicistico alla corretta erogazione delle prestazioni".
   Secondo  l'INPS, inoltre, "non rileva come elemento di comparazione
 la disciplina civilistica menzionata dal Pretore, afferendo la stessa
 ad ipotesi di rapporti contrattuali fra privati in cui gli  interessi
 dei  medesimi  si  pongono  su un piano di parita' e non esistendo in
 ipotesi alcun soggetto debole da tutelare". Per contro, sottolinea la
 difesa dell'Istituto, "il fondo assicurativo ... ha come obiettivo il
 raggiungimento  di  un  interesse  superiore  al  quale  deve  essere
 sacrificato   l'interesse  singolo,  interesse  superiore  costituito
 dall'erogazione delle prestazioni a favore degli iscritti".
   5. - In prossimita' dell'udienza, l'INPS ha depositato  un  memoria
 illustrativa  per  svolgere ulteriormente argomenti gia' addotti, con
 l'atto di costituzione, a sostegno dell'infondatezza della  questione
 sottoposta  a questa Corte dal pretore di Bologna, da estendere anche
 a quanto gia' a suo  tempo  dedotto  per  argomentare  l'infondatezza
 della questione sollevata dal Tribunale di Trani.
   Nella  memoria  si  aggiunge  che  la  specialita' della disciplina
 dell'indebito versamento di contributi alla gestione di cui si tratta
 era gia' prevista ab origine  dalle  norme  novellate  dall'impugnato
 art. 12 della legge n. 613 del 1966.
   In  relazione  alla  posizione  dei  ricorrenti  nel giudizio a quo
 l'INPS sottolinea che la pretesa degli stessi e'  conseguenza  di  un
 loro  comportamento  illegittimo, avendo essi indebitamente richiesto
 l'iscrizione come impresa artigiana pur non  avendone  diritto,  come
 accertato dallo stesso istituto in sede ispettiva.
   La  difesa dell'INPS richiama infine l'ordinanza n. 485 del 1988 di
 questa Corte, per rimarcare le diversita' che  contraddistinguono  il
 lavoro autonomo rispetto a quello subordinato.
                         Considerato in diritto
   1.  - Il Tribunale di Trani dubita, in riferimento agli artt. 3, 24
 e 113 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art.
 7, ultimo comma, della  legge  4  luglio  1959,  n.  463  (Estensione
 dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti  agli  artigiani  ed  ai  loro familiari), come modificato
 dall'art.  12  della  legge  22  luglio  1966,  n.  613   (Estensione
 dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti  agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari
 coadiutori e coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici  per  i
 lavoratori  autonomi),  nella  parte  in cui prevede che i contributi
 indebitamente versati all'INPS dagli artigiani siano, salvo  il  caso
 di  dolo dell'assicurato, restituiti a quest'ultimo od ai suoi aventi
 causa senza interessi. Specialmente nel  caso  in  cui  il  pagamento
 indebito consegua ad una specifica richiesta dell'INPS, ed il ritardo
 nella  restituzione  dipenda  da  colpa  dell'ente  di previdenza, la
 disciplina impugnata appare al collegio rimettente in contrasto con i
 menzionati parametri costituzionali. Per quanto concerne il contrasto
 con l'art. 3, i tertia comparationis indicati dal collegio rimettente
 sono,  da  un  lato,  i  princi'pi  in  tema di accessori dei crediti
 previdenziali; dall'altro, i princi'pi in tema di indebito oggettivo,
 applicabili alla generalita' dei creditori, di cui all'art. 2033 cod.
 civ.
   Della legittimita' dell'art. 12 della legge n. 613  del  1966,  che
 sostituisce  l'ultimo  comma dell'art. 7 della legge n. 463 del 1959,
 dubita  anche  il  pretore  di  Bologna.  La  disposizione  viene  da
 quest'ultimo impugnata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 nella  parte  in  cui  prevede che i contributi indebitamente versati
 dagli  artigiani  siano,  salvo   il   caso   di   dolo,   restituiti
 all'assicurato senza interessi.
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  disposizione  denunciata
 sarebbe irragionevolmente discriminatoria  rispetto  alla  disciplina
 della  restituzione  dei contributi indebitamente versati all'INPS in
 favore di altre  categorie  di  lavoratori  (ad  esempio,  lavoratori
 dipendenti  dell'industria e del settore agricolo) e rispetto ad ogni
 altra ipotesi di indebito oggettivo.
   2. - Le due ordinanze prospettano questioni in parte analoghe ed in
 parte oggettivamente connesse. I relativi  giudizi  possono  pertanto
 essere riuniti e definiti con un'unica pronuncia.
   3.   -   Preliminarmente,   va   disattesa  l'eccezione,  sollevata
 dall'INPS,  di  inammissibilita'  della  questione  prospettata   dal
 pretore di Bologna.
   Risulta  dal  testo della disposizione denunciata che la disciplina
 recata dal primo comma e' estesa  dal  secondo  comma  ai  contributi
 versati  dagli  artigiani,  prevedendo espressamente il secondo comma
 dell'impugnato art. 12 della legge n. 613 del 1966 che  sia  abrogato
 "e  sostituito dal primo comma dello stesso art. 12" l'art. 7, ultimo
 comma, della legge  n.  463  del  1959,  riguardante  l'assicurazione
 obbligatoria  degli  artigiani.  La circostanza che tale disposizione
 modificativa della disciplina concernente gli artigiani sia  inserita
 in  un  testo legislativo prevalentemente destinato a disciplinare la
 previdenza degli esercenti attivita'  commerciali  non  influisce  in
 alcun   modo   sulla   rilevanza   della  questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata dal pretore di Bologna, ne' rende carente la
 delimitazione della questione di legittimita' costituzionale.
   4. - In riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  entrambi  i
 rimettenti  sollevano  la questione di legittimita' costituzionale in
 relazione a piu' di un tertium comparationis.
   Viene prospettata innanzi tutto  la  violazione  del  principio  di
 eguaglianza  in  relazione  alla  disciplina  dell'indebito oggettivo
 contenuta nell'art. 2033 del codice civile "che i  giudici  a  quibus
 considerano   il   tertium   comparationis  prioritario"  assumendosi
 ingiustificata l'esclusione degli  interessi  legali  decorrenti  dal
 momento   della   domanda   amministrativa  nell'ipotesi  di  tardiva
 restituzione,  da  parte  dell'INPS,  di   contributi   previdenziali
 indebitamente  versati  da  artigiani iscritti alla relativa gestione
 dell'Istituto.
   La questione, nei limiti di seguito precisati, e' fondata.
   Per  scrutinarne  il  merito  e'  tuttavia necessario scinderne due
 differenti profili.
   Occorre  verificare,   in   primo   luogo,   se   debba   ritenersi
 costituzionalmente  dovuta l'estensione dell'obbligo di corrispondere
 gli interessi legali; in secondo luogo, se  debba  ritenersi  imposta
 dalla  Costituzione l'estensione, all'ipotesi di cui si tratta, della
 disciplina della decorrenza degli interessi contenuta nell'art.  2033
 cod. civ.
   Quanto   al  primo  profilo,  il  vulnus  recato  al  principio  di
 eguaglianza  dalla  disciplina  impugnata  deriva  non   gia'   dalla
 esclusione  degli interessi legali, bensi' dalla esclusione totale di
 interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neppure  in  una
 misura  ridotta.  Legittimamente il legislatore, nell'esercizio della
 sua discrezionalita', potrebbe decidere di quantificare gli stessi in
 una diversa, purche' non  simbolica,  misura,  tenendo  conto  anche,
 eventualmente,  delle  molteplici  e  differenti  possibili  cause di
 indebito contributivo.
   Una volta stabilito, coerentemente con l'art. 3 della Costituzione,
 il principio che impone  il  riconoscimento  all'assicurato,  in  una
 misura  non  simbolica da determinarsi discrezionalmente ad opera del
 legislatore, degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata
 alla gestione, si presenta il problema della decorrenza degli stessi.
   Anche sotto questo secondo profilo, la  Costituzione  non  richiede
 una  meccanica  estensione  dei  princi'pi  di cui all'art. 2033 cod.
 civ., che non assurgono al  rango  di  princi'pi  costituzionali.  Il
 legislatore  puo'  anzi  scegliere  tra  una pluralita' di soluzioni,
 tutte idonee a ristabilire la  conformita'  alla  Costituzione  della
 disciplina  dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella
 gestione speciale dell'INPS per i lavoratori autonomi.
   Non essendo desumibile dai parametri invocati una soluzione univoca
 ne' in ordine alla quantificazione degli  interessi,  ne'  in  ordine
 alla  loro  decorrenza,  questa  Corte deve limitarsi a dichiarare la
 disciplina impugnata costituzionalmente illegittima  nella  parte  in
 cui  non  prevede  la  liquidazione  di  alcuna  somma  a  titolo  di
 interessi.  La individuazione dei criteri di quantificazione di  tale
 somma  e'  tuttavia rimessa al necessario intervento del legislatore,
 al quale spetta il compito di trovare  un  punto  di  equilibrio  tra
 l'esigenza  di  ragionevole armonizzazione della disciplina impugnata
 con i principi generali in tema  di  indebito  oggettivo  "derogabili
 entro   i  limiti  precisati"  e  l'esigenza  di  tener  conto  delle
 particolarita'   della   materia   dell'indebito   contributivo   dei
 lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS.
   Spetta  al  legislatore valutare l'opportunita' di diversificare la
 disciplina in relazione alla moltiplicita' delle possibili  cause  di
 indebito contributivo. Cosi' come allo stesso compete di disciplinare
 il   termine  di  decorrenza  necessario  a  consentire  all'Istituto
 l'attivita'  di  verifica  e  di  controllo  dei  presupposti   della
 restituzione.    Gli   interessi   da   corrispondere   sulla   somma
 indebitamente pagata dall'assicurato dovranno pertanto maturare dalla
 scadenza di un congruo termine, decorrente dalla presentazione  della
 domanda  di restituzione, idoneo a consentire all'INPS l'accertamento
 del  carattere  indebito  dei  contributi  chiesti  in  restituzione,
 nonche'  l'assenza  del  dolo,  a  norma  delle  stesse  disposizioni
 censurate.
   Rimangono   assorbiti   gli  ulteriori  profili  prospettati  dalle
 ordinanze in epigrafe.
   5.  -  La  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale,   nei
 medesimi  termini  e  limiti  sopra  precisati,  deve  estendersi, in
 applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  anche
 all'art.  15  della  legge  9  gennaio  1963,  n.  9  (Elevazione dei
 trattamenti minimi di pensione e  di  riordinamento  delle  norme  in
 materia  di  previdenza  dei  coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e
 mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma,  della  legge
 n.  613  del  1966,  ed  al  primo  comma  di  quest'ultimo articolo,
 concernente  gli  esercenti  attivita'  commerciali.   Tra   le   due
 disposizioni  da ultimo menzionate "alle quali deve estendersi in via
 conseguenziale la dichiarazione di  incostituzionalita'"  e  l'ultimo
 comma  dell'articolo  7  della  legge  n. 463 del 1959, impugnato nel
 presente giudizio nel testo modificato dall'art. 12  della  legge  n.
 613  del  1966, vi e' infatti "in virtu' della equiparazione disposta
 dallo stesso art. 12"  piena  coincidenza  testuale,  ed  i  medesimi
 motivi  che  impongono  di dichiarare l'illegittimita' costituzionale
 dell'art.   7, ultimo comma,  della  legge  n.  463  del  1959,  come
 sostituito  dal  predetto  art.  12, sussistono anche con riferimento
 alla restituzione dei contributi indebitamente versati da coltivatori
 diretti ed esercenti attivita' commerciali.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  7,  ultimo
 comma,    della   legge   4   luglio   1959,   n.   463   (Estensione
 dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli artigiani ed  ai  loro  familiari),  come  modificato
 dall'art.   12  della  legge  22  luglio  1966,  n.  613  (Estensione
 dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
 lavoratori  autonomi),  nella   parte   in   cui   non   prevede   la
 corresponsione  di  una somma a titolo di interessi dalla scadenza di
 un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione;
     2) dichiara in applicazione dell'art. 27  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge
 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
 di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
 diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  come sostituito dall'art. 12,
 secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613,  e  dell'art.  12,
 primo   comma,  della  legge  22  luglio  1966,  n.  613  (Estensione
 dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
 lavoratori  autonomi),  nella  parte  in   cui   non   prevedono   la
 corresponsione  di  una somma a titolo di interessi dalla scadenza di
 un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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