N. 423 SENTENZA 14 - 23 dicembre 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Tributi locali - Regione Trentino-Alto Adige - Competenza statale ad
 applicare  nella  regione  la disciplina relativa - Ius superveniens:
 legge 23 dicembre 1996,  n.  662  -  Preclusione  dell'applicabilita'
 della norma oggetto di censura - Insussistenza dell'interesse attuale
 al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
 
(GU n.52 del 30-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione  Trentino  Alto-Adige
 notificato  il  17  settembre  1996,  depositato in cancelleria il 25
 settembre 1996, per conflitto di attribuzione sorto a  seguito  della
 circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio -
 Direzione  Centrale  del  Catasto,  dei Servizi Geotopocartografici e
 della Conservazione dei Registri Immobiliari, n. 189/T del 19  luglio
 1996  concernente l'applicabilita' dell'imposta speciale di L. 50.000
 per ogni domanda di voltura, anche alle volturazioni  eseguite  negli
 uffici  della  Regione  Trentino Alto-Adige, ed iscritto al n. 25 del
 registro conflitti 1996.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  28  ottobre  1998  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  La Regione Trentino Alto-Adige, con ricorso notificato il 17
 settembre 1996 e depositato il successivo 25 settembre, ha  sollevato
 conflitto  di  attribuzione  nei confronti dello Stato in riferimento
 alla circolare del Ministero delle finanze 189/T del 19 luglio  1996,
 pervenuta  all'Assessorato per il libro fondiario ed il catasto il 30
 luglio  1996,  avente  ad   oggetto   "chiarimenti   ed   istruzioni"
 concernenti  il  provvedimento  previsto  dall'art.  10  del d.-l. 20
 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per  il  risanamento  della
 finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.
   2.  -  La  ricorrente premette che i commi 13 e 14 dell'art. 10 del
 d.l. n. 232 del 1996 hanno sostituito la tabella dei tributi speciali
 catastali allegata al d.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  648  e  ne  hanno
 affidato   la   riscossione   "agli   uffici   del  dipartimento  del
 territorio". Il tributo speciale per le domande di  voltura,  secondo
 l'interpretazione    offerta   dalla   circolare,   dovrebbe   essere
 corrisposto per qualsiasi volturazione catastale concernente non solo
 il catasto urbano e quello terreni, ma  anche  il  catasto  fondiario
 vigente nel territorio di essa ricorrente.
   La  Regione  Trentino  Alto-Adige  sostiene  che le direttive della
 circolare, in parte qua ledono sia le proprie attribuzioni statutarie
 in materia di "ordinamento degli uffici regionali e del personale  ad
 essi  addetto"  di  "impianto  e  tenuta  del  libro  fondiario" e di
 potesta' impositiva (art. 4, numeri 1, 5 e 16 ed art. 73  del  d.P.R.
 31  agosto  1972,  n.  670;  art.  119  della  Costituzione),  sia le
 attribuzioni  "in  materia  di  coordinamento  fra  catasto  e  libri
 fondiari" e di catasto che le sono state delegate organicamente dallo
 Stato  con  le norme di attuazione statutaria (d.P.R. 31 luglio 1978,
 n. 569). Infatti, a suo avviso, in passato proprio in  considerazione
 della  peculiarita' del sistema di pubblicita' immobiliare "tavolare"
 vigente nella regione, della  correlazione  tra  quest'ultimo  ed  il
 catasto  e  delle  attribuzioni riservatele nella materia, il tributo
 previsto per il servizio di volturazione catastale non era mai  stato
 applicato  nel  territorio  regionale. La previsione contenuta in tal
 senso nella circolare  impone,  invece,  ai  cittadini  del  Trentino
 Alto-Adige   un   tributo   per   un   servizio  reso  dalla  Regione
 nell'esercizio di funzioni proprie. Inoltre, in tal  modo  condiziona
 l'espletamento  delle  funzioni  regionali al preventivo accertamento
 del versamento del tributo secondo le modalita' fissate da un  organo
 dello  Stato  ed  impone  la  riscossione  dell'imposta ad uffici che
 dipendono soltanto da essa ricorrente.
   La Regione  Trentino  Alto-Adige  ha,  quindi,  concluso  chiedendo
 l'annullamento della circolare impugnata.
   3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituito il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello  Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  il  ricorso  sia
 dichiarato inammissibile e comunque infondato.
   La  difesa  erariale  sostiene  che  le leggi regionali non possono
 pregiudicare la potesta' tributaria statale (art. 2, d.P.R. 31 luglio
 1978, n. 569) e, a suo avviso,  la  circostanza  che  il  tributo  va
 applicato  non  per  la  domanda di voltura, ma "per la definizione e
 l'introduzione delle volture ai fini dell'attualita' delle iscrizioni
 nei   catasti   e   nell'anagrafe  tributaria"  lo  rende  pienamente
 compatibile con il sistema vigente nel Trentino Alto-Adige e  con  le
 attribuzioni  della Regione. In ogni caso, conclude il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, poiche'  il  pagamento  del  tributo  per  la
 voltura  catastale  non  condiziona  l'iscrizione  tavolare nel libro
 fondiario, deve escludersi ogni interferenza tra i due adempimenti.
   4.  -  La  ricorrente,   in   prossimita'   dell'udienza   pubblica
 originariamente  fissata per la discussione, ha depositato un'istanza
 diretta ad ottenere la "cancellazione  della  causa  ...  dal  ruolo"
 corredata  dalla  dichiarazione di adesione della Avvocatura generale
 dello Stato, e motivata con la  considerazione  che  "l'interesse  al
 ricorso  verrebbe  meno  una  volta  entrata  in  vigore"  una  legge
 regionale, in corso di approvazione, avente ad oggetto la  fissazione
 delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Trentino
 Alto-Adige nei confronti dello Stato ha per oggetto la circolare  del
 Ministero  delle  finanze del 19 luglio 1996, n. 189/T, che riguarda,
 tra l'altro,  la  competenza  statale  ad  applicare,  nella  regione
 ricorrente,  la disciplina legislativa in materia di tributi speciali
 catastali.
   In data successiva alla proposizione  del  ricorso  e'  entrata  in
 vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
 della  finanza  pubblica),  il  cui  art.  1,  comma 149, delegava la
 Regione Trentino Alto-Adige a fissare tipologie e importi dei tributi
 speciali catastali e a provvedere alla  loro  riscossione.  A  questa
 delega  si  e' conformata la legge regionale n. 2 del 12 gennaio 1998
 (Determinazione dei tributi speciali catastali), che ha riservato  al
 Presidente  della Giunta regionale il potere di determinare tipologie
 e importi dei tributi speciali catastali.
   2. - Quest'ultima legge, prevedendo la competenza  regionale  nella
 disciplina  della  materia  della  quale  si  occupava  la  circolare
 ministeriale impugnata, ne preclude la applicabilita', cosi'  da  far
 venir  meno  l'attualita'  dell'interesse al ricorso - secondo quanto
 ipotizzato dalla  stessa  regione  ricorrente  -  da  far  dichiarare
 cessata la materia del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al conflitto
 di attribuzione  sollevato  dalla  Regione  Trentino  Alto-Adige  nei
 confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1399